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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 659/2023 R.G. promossa da:
C.F. nato a [...] il 9 Parte_1 C.F._1 novembre 1976, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Mario Camerano del foro di Torino, PEC dall'avv. Gaia Email_1
Bertolin del foro di Torino, PEC e dall'avv. Email_2
AR AI del foro di Torino, PEC Email_3 elettivamente domiciliato in Torino, via San Quintino n. 43 presso lo studio dell'avv. AR Camerano
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...], l'8 agosto Controparte_1 C.F._2
1952, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maurizio Marangon del foro di Torino, PEC presso il cui studio è Email_4 elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia n. 131
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2023, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 297/2023, emessa in data 28
[...]
marzo 2023 dal Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, pubblicata il 29
marzo 2023 e notificata il 17 aprile 2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“in accoglimento della domanda spiegata da condanna Controparte_1 Parte_1
a restituire all'attrice la somma di € 17.000,00 oltre agli interessi nella misura legale come
[...] in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge ed € 145,50 per spese vive”. si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. Controparte_1
347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“In via principale e nel merito:
Dichiarare la nullità della sentenza n. 297/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea il 28.03.2023 G.U.
Dr. Alessandro Salustri, notificata il 17.04.2023 nell'ambito del giudizio n. 1594/2021 r.g. per i motivi di ultra petizione evidenziati nella dedotta narrativa, in violazione della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato di cui all'art. 112 e 116 c.p.c. In ogni caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, che qui si intendono integralmente trascritte, voglia respingere le domande tutte avanzate dalla signora perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto Controparte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal signor per i titoli e in relazione alle Parte_1 domande formulate in giudizio, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza.
In via istruttoria
L'appellante chiede l'ammissione delle prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc e trascritte nella suddetta narrativa, con i testi ivi indicati, previa revoca dell'ordinanza del 10.03.2022 del Tribunale di Ivrea.
Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario cpa e iva come previsto ex lege”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
2 rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio di primo grado, in via pregiudiziale di rito: dichiarare la nullità/inesistenza dell'atto di citazione in appello e della relativa notifica per mancanza di sottoscrizione congiunta dei difensori.
In via preliminare subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Collegio ritenesse valida la sottoscrizione dell'atto di citazione, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. Sempre in via preliminare, ulteriormente subordinata: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348-bis, c.p.c. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale avversaria per i motivi di cui in atto e insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito: rigettare comunque l'appello del Signor poiché infondato in fatto e in diritto Parte_1
e confermare integralmente la sentenza di primo grado
In ogni caso, con integrale vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno quindi regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso Controparte_1 Parte_1
allegando quanto segue:
- che era suo genero, avendo sposato sua figlia, Parte_1
Persona_1
- di aver consegnato, in data 12 dicembre 2011, a Parte_1
un assegno circolare tratto da NC GE (serie 41, n. 00873324) dell'importo di euro 17.000,00, regolarmente incassato dal genero, affinché ne investisse l'importo nel “medesimo prodotto finanziario” a cui il genero voleva destinare anche denari propri, con l'accordo di vedersi restituito, al termine dell'investimento, in caso di esito negativo dello stesso, almeno il capitale, mentre, in caso di esito positivo, anche una parte degli interessi maturati sulla
3 medesima somma, lasciando la parte residua al genero, come compenso per l'investimento;
- di non aver più saputo nulla della somma di denaro consegnata al Parte_1
fino al 2017, allorquando, su specifica domanda, questi le aveva risposto che i soldi sarebbero andati interamente perduti;
- che, alla luce degli accordi verbali presi, in data 31 luglio 2017, e Parte_1
aveva mandato una e-mail, nella quale le aveva riferito quanto segue: “in merito ai soldi che mi hai dato per gli investimenti, credo sia arrivato il momento di iniziare a mettere in piedi un piano di restituzione. Purtroppo, non sono riuscito a rientrare delle perdite e non ho una previsione di rientro, quindi, visto che non
è mia intenzione farti pagare il “mal investimento” ho pensato che a partire da questo dicembre, comincerò a restituire il capitale”;
- che, tuttavia, a dicembre 2017, il genero non le aveva inviato alcun piano di rientro, né le aveva iniziato a restituire alcunché;
- che, medio tempore, i era separato dalla moglie;
Parte_1
- di aver richiesto, per il tramite del proprio difensore, con comunicazione raccomandata del 22 giugno 2020, il conto dell'investimento e la restituzione della somma capitale consegnata;
- di aver attivato, senza esito positivo, procedura di negoziazione assistita;
domandando, su queste basi, di accertare il suo diritto a ottenere la ripetizione dell'indebito, ovvero di condannare al risarcimento del Parte_1
danno a lei cagionato, o ancora di accertare la sussistenza dei presupposti dell'indebito arricchimento e, in ogni caso, di condannare la Controparte a restituire l'importo di euro 17.000,00, oltre interessi.
costituitosi in giudizio, chiesta, in via preliminare, Parte_1
la conversione del rito da sommario ad ordinario, ha, nel merito, contestato la fondatezza delle domande attoree, allegando e sostenendo:
- di avere, in anni antecedenti, già effettuato altri investimenti per conto della signora;
CP_1
4 - che sarebbe stata la signora “ad implorarlo” di investire la somma di CP_1
cui sopra nell'investimento da lui scelto per i propri interessi e, dopo aver acconsentito, di aver comunicato, durante tutto il periodo della durata dell'investimento, sia di persona che telefonicamente, alla suocera, tutte le informazioni relative all'andamento e agli esisti dell'investimento;
- di aver ottenuto, sotto pressioni psicologiche della suocera, alla fine del 2018,
dal suo fondo pensione, un anticipo del suo T.F.R. di euro 8.000,00, somma che,
nonostante la finestra favorevole per gli investimenti, aveva egualmente perso
“portando il proprio minus con la banca di scoperto ad € 47.000,00”;
- che l'e-mail del 31 luglio 2017, sarebbe una mera dichiarazione di intenti e non già una ricognizione di debito;
- che, prima dell'attivazione del presente giudizio, il difensore della signora aveva qualificato il rapporto quale “prestito” e non quale ripetizione CP_1
di indebito, risarcimento del danno o ingiustificato arricchimento.
domandando il rigetto delle domande di Controparte.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, dopo aver qualificato il rapporto in essere tra le parti quale mandato, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato alla restituzione in Parte_1
favore di dell'importo di euro 17.000,00, oltre interessi nella Controparte_1
misura legale, nonché al pagamento delle spese di lite.
L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, ha presentato impugnazione, articolando tre motivi di gravame così
rubricati:
- “nullità o erroneità della sentenza per vizio di extra-petizione e per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 e 116 c.p.c.”;
- “erroneità della motivazione della sentenza”;
- “errata reiezione dell'istanza di ammissione delle deduzioni istruttorie”.
Parte Appellata ha eccepito, in via preliminare, la nullità/inesistenza dell'atto di citazione in appello e della relativa notifica per mancanza di sottoscrizione congiunta
5 dei difensori, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 ed ex art. 348 bis c.p.c., chiedendo, per il resto, il rigetto dell'appello e la condanna di Controparte ex art. 96
c.p.c..
2. ASSERITA NULLITÀ/INESISTENZA DELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO E DELLA
RELATIVA NOTIFICA PER MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DEI
DIFENSORI - INFONDATEZZA
L'eccezione formulata da parte Appellata relativa all'asserita nullità/inesistenza dell'atto di citazione in appello e della relativa notifica per mancanza di sottoscrizione congiunta dei difensori è infondata.
È infatti sufficiente osservare che, con orientamento ormai costante, la Corte di
Cassazione ha insegnato che, “in caso di mandato alle liti conferito a più difensori- perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare - ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale. Inoltre, anche se il mandato è conferito congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'articolo 156, ultimo comma,
c.p.c. (avendo comunque l'atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l'attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 1711 c.c.” (così C. Cass., sentenza n.
7257/2024), che “qualora il mandato alle liti sia conferito a più difensori, ciascuno di essi ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in Cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi” (C. Cass., sentenza n. 19255/2018), e che “il mandato congiunto non comporta l'obbligo per i difensori di agire sempre e comunque
6 unitamente, salvo che ciò non risulti da un'espressa manifestazione di volontà del mandante. Una simile volontà infatti, astrattamente ben concepibile, non può desumersi dalla nomina di due difensori, o dall'uso di una generica espressione di stile. Essa dovrebbe emergere da un'espressa ed univoca disposizione in tal senso, senza della quale, quindi, la nomina congiunta significa semplicemente che vi è una pluralità di difensori, abilitati a compiere, anche disgiuntamente, gli atti del loro ufficio” (così C. Cass., sentenza n. 9979/1993).
Nel caso in esame, l'Appellante, nel conferire un mandato congiunto ai suoi procuratori, si è limitato a riportare una mera espressione di stile, come tale inidonea a far emergere una precisa e specifica volontà della parte di abilitare i propri avvocati a compiere solo congiuntamente gli atti del loro ufficio.
3. NULLITÀ O ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE,
ERRATA REIEZIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE - INFONDATEZZA
Il Tribunale di Ivrea, sussunto il rapporto contrattuale in essere tra le parti nell'ambito della disciplina del mandato, ha accolto la domanda di restituzione della somma di euro 17.000,00, ritenendo implicitamente contenuta nella domanda di restituzione avanzata da anche quella di risoluzione del contratto Controparte_1
con Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'Appellante sostiene che il Tribunale, nel ritenere implicitamente proposta dalla Controparte anche la domanda di risoluzione del contratto, sarebbe incorso nel vizio di extra-petizione, avendo “arbitrariamente sostituito alla domanda formulata dall'attrice un suo autonomo difforme inquadramento giuridico della fattispecie”, così spingendosi a “configurare una domanda difforme, per causa petendi e petitum, da quanto espressamente allegato, dedotto e chiesto dalle parti”.
Sostiene altresì che l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24947/2017, menzionato dal Tribunale in sentenza, riguarderebbe una fattispecie totalmente diversa dal caso de quo, “infatti né la domanda di pagamento di
7 indebito, né la domanda di risarcimento del danno presuppongono o comprendono la risoluzione del contratto di mandato”.
Con il secondo motivo di gravame, l'Appellante ritiene che il Tribunale, a fronte di una domanda di ripetizione di indebito, non avrebbe dovuto ritenere applicabili al caso in esame i principi di riparto dell'onere probatorio tipici delle obbligazioni contrattuali.
Invece, così facendo, il Tribunale, non solo avrebbe violato il suo diritto di difesa, ma sarebbe altresì giunto all'errata conclusione del mancato assolvimento da parte del
Convenuto dell'onere di provare la natura degli investimenti effettuati con il denaro consegnatogli dall'odierna Appellata.
Con specifico riferimento a quest'ultimo profilo, sostiene il che il Parte_1
Tribunale avrebbe omesso di considerare che la circostanza dell'avvenuto investimento sarebbe pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'estratto conto dei movimenti bancari sul conto Fineco n. 000003356011 relativo ai mesi ottobre- dicembre 2011 proverebbe l'acquisto, in data 28 dicembre 2011, di titoli ENEL per l'importo di euro 15.159,00 (importo non corrispondente alla somma data dalla in quanto “costituisce fatto notorio che l'ammontare dell'investimento CP_1
dipende dal prezzo di mercato del titolo”), che lo “zainetto fiscale” allegato in atti dimostrerebbe “al di là di ogni ragionevole dubbio le minus valenze registrate dal signor in esito ai suoi investimenti”, pari a circa euro 44.291,00, che, nei Parte_1
rapporti familiari, non siano necessarie relazioni o rendiconti formali, e che la e-mail
del 31 luglio 2017, peraltro non sottoscritta, sarebbe una mera dichiarazione di intenti e non già un riconoscimento di debito.
Con il terzo motivo di gravame, l'Appellante chiede la revoca dell'ordinanza del 10 marzo 2022 nella parte in cui ha rigettato le prove orali da lui formulate nella memoria
ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c..
Nessuno di tali motivi di gravame risulta meritevole di accoglimento.
L'inquadramento giuridico della fattispecie è questione preliminare rispetto all'esame delle altre censure formulate.
8 Il Tribunale ha sussunto il rapporto esistente tra e Controparte_1
nell'ambito del contratto di mandato. Tale Parte_1
qualificazione giuridica è corretta, corrisponde all'allegazioni dei fatti esposti da nell'atto introduttivo del giudizio, e rientra fra i poteri del Controparte_1
giudicante valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti. ha espressamente domandato,, con l'atto introduttivo del Controparte_1
giudizio, la restituzione dell'importo consegnato a Parte_1
È pacifico e non contestato che abbia consegnato, in data 12 Controparte_1
dicembre 2011, a tramite assegno circolare tratto da Parte_1
NC GE (serie 41, n. 00873324), l'importo di euro 17.000,00 affinché questi la investisse nello stesso strumento finanziario in cui lui stesso aveva deciso di destinare alcuni propri denari.
La consegna di denaro a un soggetto che viene contestualmente incaricato di investire in strumenti finanziari configura un contratto di mandato e non un mutuo o altro, non essendo stato né allegato dalla Ricorrente, né tantomeno provato nel corso del giudizio che la somma fosse stata consegnata a titolo di prestito personale o altro.
Ora, posto che tra le parti esisteva un contratto di mandato ad investire in strumenti finanziari, la regola in tema di onere probatorio applicabile alla fattispecie in esame è,
come correttamente ritenuto dal primo Giudice, quella tipica delle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel presente caso la fonte del credito richiesto, ossia il contratto di mandato, è
circostanza pacifica e non contestata dalle parti, per cui ha Controparte_1
assolto al proprio onere probatorio.
9 Parimenti non può dirsi di che non ha fornito la Parte_1
prova di aver correttamente adempiuto al mandato ricevuto, posto che non ha dimostrato di avere effettivamente investito il denaro ricevuto in strumenti finanziari,
circostanza che non può certo dirsi non contestata, e che comunque, non rientrando nell'ambito del conosciuto o del conoscibile da parte di essendo Controparte_1
condotta eventualmente tenuta asseritamente da e da Parte_1
non verificata né autonomamente verificabile, non era fatto Controparte_1
rientrante negli obblighi di contestazione ex art. 115 c.p.c.; tantomeno
[...]
ha provato quali strumenti finanziari avrebbe acquistato per tale Parte_1
importo e in corrispondenza a quelli di altro suo contestuale investimento con risorse proprie e in quali date, né l'esito infausto, nemmeno specificamente allegato, tantomeno provato, che i titoli eventualmente acquistati avrebbero avuto nel corso degli anni.
In sede d'impugnazione, l'Appellante sostiene che detta prova sarebbe stata invece fornita, posto che l'estratto conto da lui prodotto dimostrerebbe l'acquisto di titoli
ENEL e il suo “zainetto fiscale” illustrerebbe un trend dei suoi investimenti in costante perdita.
Tali argomentazioni non sono in alcun modo condivisibili.
Come già osservato anche dal primo Giudice, l'acquisto di titoli ENEL effettuato in data 28 dicembre 2011 per l'importo di euro 15.159,00, non è riconducibile alla somma consegnatagli da non risultando identità esatta e Controparte_1
nemmeno uno scarto ragionevole tra la somma ricevuta e quella investita, tenuto conto dell'investimento dichiarato.
L'affermazione dell'Appellante per cui costituirebbe “fatto notorio che l'ammontare dell'investimento dipende dal prezzo di mercato del titolo” non ha pregio: le parti non avevano pattuito un investimento in un dato quantitativo di azioni o altro, ma l'investimento di euro 17.000,00: ben sarebbe stato possibile, da parte di
[...]
, disporre un investimento per l'intero di tale somma o quantomeno Parte_1
per un importo a questo prossimo. Fra l'altro, parte Appellata ha indicato che il titolo
10 ENEL, nel dicembre 2011, risulta avesse una valutazione di circa euro 3,15, dal che non poteva derivare alcun ostacolo per a un Parte_1
investimento corrispondente al mandato conferitogli.
Quanto alle perdite asseritamente risultanti dallo “zainetto fiscale”, le stesse non risultano in alcun modo riferibili al predetto investimento, ma semmai al complesso di investimenti effettuati da con altre risorse proprie, di Parte_1
incerto complessivo ammontare.
Irrilevanti sono le considerazioni circa la non necessarietà di rendiconti formali tra consanguinei, al di là del fatto che la nemmeno erano tali, Parte_1 CP_1
così come quelle relative alla e-mail del 31 luglio 2017 che – a detta dell'Appellante –
conterrebbe solo una mera dichiarazione di intenti e non una ricognizione di debito,
posto che, a prescindere dalla qualificazione giuridica da assegnare alla stessa, da essa comunque emerge l'esito infausto semmai di altri investimenti, non di quello, nonché quantomeno l'intento, da parte di di restituire Parte_1
l'importo consegnatogli, ulteriore indizio che il mandato conferitogli non era stato correttamente adempiuto.
Adempimento che non ha in alcun modo provato. Parte_1
In specie, non ha provato di aver effettivamente investito il ricevuto importo di euro
17.000,00, che è incontroverso lui abbia incassato, né è provato che l'importo sia stato investito in titoli di valore poi totalmente azzeratosi, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante con il secondo motivo d'impugnazione, che risulta pertanto infondato.
Anche poi a voler ritenere, come sostiene l'Appellante, che le parti non avessero stipulato un contratto di mandato e che la domanda avanzata da Controparte_1
potesse essere esclusivamente qualificata come ripetizione di indebito, la dazione di euro 17.000,00 risulterebbe allora non dovuta, priva di causa, con conseguente obbligo di restituzione in capo a ex art. 2033 c.c.. Parte_1
Peraltro, è comunque infondato anche il primo motivo di gravame.
11 La giurisprudenza citata dal Tribunale, con la menzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24947 del 23 ottobre 2017, secondo cui “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento ... non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in altre domande, eccezioni o richieste, sia pure di diverso contenuto, che presuppongono la domanda di risoluzione” (in ordine a un caso in cui la Suprema
Corte ha ritenuto la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario, seppur non espressa, implicita nella presentata domanda di restituzione del controvalore di un investimento effettuato per il tramite di intermediario), trova conferma anche in tutta l'antecedente giurisprudenza di legittimità (sin da sentenze quali la n. 4591 del 15 luglio 1980 e la n. 7518 del 18
giugno 1996, entrambe aventi a oggetto domande di risarcimento per danni, ove è stata ritenuta implicitamente proposta anche domanda di risoluzione contrattuale).
L'Appellante, sul punto, si limita ad affermare che il caso di specie non sarebbe analogo a quelli esaminati dalla Corte di Cassazione, ma è invece del tutto condivisibile che, come ritenuto dal Tribunale, la ratio decidendi posta a fondamento di tali decisioni sia applicabile anche nel presente caso, ed è d'altronde logico ritenere che, con la richiesta di restituzione di un importo consegnato in virtù di un contratto risultato mai eseguito dalla Controparte, abbia implicitamente Controparte_1
inteso richiedere altresì la risoluzione di detto contratto, posto che lo stesso non solo non è stato eseguito, ma più non poteva esservi interesse alla sua esecuzione.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, con cui l'Appellante reitera la richiesta di assunzione di prove orali non ammesse in primo grado, anch'esso è infondato.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto che: i capi di prova capitolati ai numeri
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 attengono circostanze non rilevanti ai fini del decidere, essi infatti ineriscono ai rapporti familiari fra le parti, prima buoni, poi deteriorati, e a investimenti in anni precedenti, in quei casi realmente effettuati;
che i capi 2, 3 e 4 attengono, inoltre, a circostanze non oggetto di causa;
mentre i capi 6 e 12
12 ineriscono fatti non contestati, il capo 10 fatti da provare documentalmente e il capo
16 fatti documentali.
L'Appellante, va aggiunto, nemmeno presenta specifiche ragioni in contrasto con le motivazioni del Tribunali di reiezione di tali istanze, il che pone il motivo di gravame quantomeno ai limiti dell'inammissibilità, limitandosi ad asserire la contraddittorietà dell'aver il Tribunale in un primo momento ammesso prova per interrogatorio formale, per poi revocare tale ordinanza e con nuova disposizione respingerla. La revoca della prima ordinanza, tuttavia, rientrava nei poteri del giudicante, né vi è contraddizione nell'aver poi meglio ponderato la decisione;
inoltre, come detto, è stata del tutto corretta la decisione successiva di non ammissione di tali richieste probatorie.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 ), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.175,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
- per la fase di trattazione euro 925,00
- per la fase decisoria euro 1.150,00
Totale: euro 4.200,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
13 Non può invece trovare accoglimento la domanda di parte Appellata, oltre che alle spese del processo, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non ritenendosi che l'Appellante abbia agito nel presente grado di giudizio con mala fede o colpa grave.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Conferma nel resto la sentenza appellata
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, Parte_1
, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della
[...]
parte Appellata, liquidate nella misura di euro 4.200,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa,
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
14
R.G. 659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 659/2023 R.G. promossa da:
C.F. nato a [...] il 9 Parte_1 C.F._1 novembre 1976, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Mario Camerano del foro di Torino, PEC dall'avv. Gaia Email_1
Bertolin del foro di Torino, PEC e dall'avv. Email_2
AR AI del foro di Torino, PEC Email_3 elettivamente domiciliato in Torino, via San Quintino n. 43 presso lo studio dell'avv. AR Camerano
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...], l'8 agosto Controparte_1 C.F._2
1952, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maurizio Marangon del foro di Torino, PEC presso il cui studio è Email_4 elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia n. 131
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2023, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 297/2023, emessa in data 28
[...]
marzo 2023 dal Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, pubblicata il 29
marzo 2023 e notificata il 17 aprile 2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“in accoglimento della domanda spiegata da condanna Controparte_1 Parte_1
a restituire all'attrice la somma di € 17.000,00 oltre agli interessi nella misura legale come
[...] in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge ed € 145,50 per spese vive”. si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. Controparte_1
347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“In via principale e nel merito:
Dichiarare la nullità della sentenza n. 297/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea il 28.03.2023 G.U.
Dr. Alessandro Salustri, notificata il 17.04.2023 nell'ambito del giudizio n. 1594/2021 r.g. per i motivi di ultra petizione evidenziati nella dedotta narrativa, in violazione della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato di cui all'art. 112 e 116 c.p.c. In ogni caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, che qui si intendono integralmente trascritte, voglia respingere le domande tutte avanzate dalla signora perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto Controparte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal signor per i titoli e in relazione alle Parte_1 domande formulate in giudizio, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza.
In via istruttoria
L'appellante chiede l'ammissione delle prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc e trascritte nella suddetta narrativa, con i testi ivi indicati, previa revoca dell'ordinanza del 10.03.2022 del Tribunale di Ivrea.
Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario cpa e iva come previsto ex lege”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
2 rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio di primo grado, in via pregiudiziale di rito: dichiarare la nullità/inesistenza dell'atto di citazione in appello e della relativa notifica per mancanza di sottoscrizione congiunta dei difensori.
In via preliminare subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Collegio ritenesse valida la sottoscrizione dell'atto di citazione, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. Sempre in via preliminare, ulteriormente subordinata: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348-bis, c.p.c. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale avversaria per i motivi di cui in atto e insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito: rigettare comunque l'appello del Signor poiché infondato in fatto e in diritto Parte_1
e confermare integralmente la sentenza di primo grado
In ogni caso, con integrale vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno quindi regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso Controparte_1 Parte_1
allegando quanto segue:
- che era suo genero, avendo sposato sua figlia, Parte_1
Persona_1
- di aver consegnato, in data 12 dicembre 2011, a Parte_1
un assegno circolare tratto da NC GE (serie 41, n. 00873324) dell'importo di euro 17.000,00, regolarmente incassato dal genero, affinché ne investisse l'importo nel “medesimo prodotto finanziario” a cui il genero voleva destinare anche denari propri, con l'accordo di vedersi restituito, al termine dell'investimento, in caso di esito negativo dello stesso, almeno il capitale, mentre, in caso di esito positivo, anche una parte degli interessi maturati sulla
3 medesima somma, lasciando la parte residua al genero, come compenso per l'investimento;
- di non aver più saputo nulla della somma di denaro consegnata al Parte_1
fino al 2017, allorquando, su specifica domanda, questi le aveva risposto che i soldi sarebbero andati interamente perduti;
- che, alla luce degli accordi verbali presi, in data 31 luglio 2017, e Parte_1
aveva mandato una e-mail, nella quale le aveva riferito quanto segue: “in merito ai soldi che mi hai dato per gli investimenti, credo sia arrivato il momento di iniziare a mettere in piedi un piano di restituzione. Purtroppo, non sono riuscito a rientrare delle perdite e non ho una previsione di rientro, quindi, visto che non
è mia intenzione farti pagare il “mal investimento” ho pensato che a partire da questo dicembre, comincerò a restituire il capitale”;
- che, tuttavia, a dicembre 2017, il genero non le aveva inviato alcun piano di rientro, né le aveva iniziato a restituire alcunché;
- che, medio tempore, i era separato dalla moglie;
Parte_1
- di aver richiesto, per il tramite del proprio difensore, con comunicazione raccomandata del 22 giugno 2020, il conto dell'investimento e la restituzione della somma capitale consegnata;
- di aver attivato, senza esito positivo, procedura di negoziazione assistita;
domandando, su queste basi, di accertare il suo diritto a ottenere la ripetizione dell'indebito, ovvero di condannare al risarcimento del Parte_1
danno a lei cagionato, o ancora di accertare la sussistenza dei presupposti dell'indebito arricchimento e, in ogni caso, di condannare la Controparte a restituire l'importo di euro 17.000,00, oltre interessi.
costituitosi in giudizio, chiesta, in via preliminare, Parte_1
la conversione del rito da sommario ad ordinario, ha, nel merito, contestato la fondatezza delle domande attoree, allegando e sostenendo:
- di avere, in anni antecedenti, già effettuato altri investimenti per conto della signora;
CP_1
4 - che sarebbe stata la signora “ad implorarlo” di investire la somma di CP_1
cui sopra nell'investimento da lui scelto per i propri interessi e, dopo aver acconsentito, di aver comunicato, durante tutto il periodo della durata dell'investimento, sia di persona che telefonicamente, alla suocera, tutte le informazioni relative all'andamento e agli esisti dell'investimento;
- di aver ottenuto, sotto pressioni psicologiche della suocera, alla fine del 2018,
dal suo fondo pensione, un anticipo del suo T.F.R. di euro 8.000,00, somma che,
nonostante la finestra favorevole per gli investimenti, aveva egualmente perso
“portando il proprio minus con la banca di scoperto ad € 47.000,00”;
- che l'e-mail del 31 luglio 2017, sarebbe una mera dichiarazione di intenti e non già una ricognizione di debito;
- che, prima dell'attivazione del presente giudizio, il difensore della signora aveva qualificato il rapporto quale “prestito” e non quale ripetizione CP_1
di indebito, risarcimento del danno o ingiustificato arricchimento.
domandando il rigetto delle domande di Controparte.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, dopo aver qualificato il rapporto in essere tra le parti quale mandato, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato alla restituzione in Parte_1
favore di dell'importo di euro 17.000,00, oltre interessi nella Controparte_1
misura legale, nonché al pagamento delle spese di lite.
L'Appellante, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, ha presentato impugnazione, articolando tre motivi di gravame così
rubricati:
- “nullità o erroneità della sentenza per vizio di extra-petizione e per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 e 116 c.p.c.”;
- “erroneità della motivazione della sentenza”;
- “errata reiezione dell'istanza di ammissione delle deduzioni istruttorie”.
Parte Appellata ha eccepito, in via preliminare, la nullità/inesistenza dell'atto di citazione in appello e della relativa notifica per mancanza di sottoscrizione congiunta
5 dei difensori, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 ed ex art. 348 bis c.p.c., chiedendo, per il resto, il rigetto dell'appello e la condanna di Controparte ex art. 96
c.p.c..
2. ASSERITA NULLITÀ/INESISTENZA DELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO E DELLA
RELATIVA NOTIFICA PER MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DEI
DIFENSORI - INFONDATEZZA
L'eccezione formulata da parte Appellata relativa all'asserita nullità/inesistenza dell'atto di citazione in appello e della relativa notifica per mancanza di sottoscrizione congiunta dei difensori è infondata.
È infatti sufficiente osservare che, con orientamento ormai costante, la Corte di
Cassazione ha insegnato che, “in caso di mandato alle liti conferito a più difensori- perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare - ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale. Inoltre, anche se il mandato è conferito congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'articolo 156, ultimo comma,
c.p.c. (avendo comunque l'atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l'attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 1711 c.c.” (così C. Cass., sentenza n.
7257/2024), che “qualora il mandato alle liti sia conferito a più difensori, ciascuno di essi ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in Cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi” (C. Cass., sentenza n. 19255/2018), e che “il mandato congiunto non comporta l'obbligo per i difensori di agire sempre e comunque
6 unitamente, salvo che ciò non risulti da un'espressa manifestazione di volontà del mandante. Una simile volontà infatti, astrattamente ben concepibile, non può desumersi dalla nomina di due difensori, o dall'uso di una generica espressione di stile. Essa dovrebbe emergere da un'espressa ed univoca disposizione in tal senso, senza della quale, quindi, la nomina congiunta significa semplicemente che vi è una pluralità di difensori, abilitati a compiere, anche disgiuntamente, gli atti del loro ufficio” (così C. Cass., sentenza n. 9979/1993).
Nel caso in esame, l'Appellante, nel conferire un mandato congiunto ai suoi procuratori, si è limitato a riportare una mera espressione di stile, come tale inidonea a far emergere una precisa e specifica volontà della parte di abilitare i propri avvocati a compiere solo congiuntamente gli atti del loro ufficio.
3. NULLITÀ O ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE,
ERRATA REIEZIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE - INFONDATEZZA
Il Tribunale di Ivrea, sussunto il rapporto contrattuale in essere tra le parti nell'ambito della disciplina del mandato, ha accolto la domanda di restituzione della somma di euro 17.000,00, ritenendo implicitamente contenuta nella domanda di restituzione avanzata da anche quella di risoluzione del contratto Controparte_1
con Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'Appellante sostiene che il Tribunale, nel ritenere implicitamente proposta dalla Controparte anche la domanda di risoluzione del contratto, sarebbe incorso nel vizio di extra-petizione, avendo “arbitrariamente sostituito alla domanda formulata dall'attrice un suo autonomo difforme inquadramento giuridico della fattispecie”, così spingendosi a “configurare una domanda difforme, per causa petendi e petitum, da quanto espressamente allegato, dedotto e chiesto dalle parti”.
Sostiene altresì che l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24947/2017, menzionato dal Tribunale in sentenza, riguarderebbe una fattispecie totalmente diversa dal caso de quo, “infatti né la domanda di pagamento di
7 indebito, né la domanda di risarcimento del danno presuppongono o comprendono la risoluzione del contratto di mandato”.
Con il secondo motivo di gravame, l'Appellante ritiene che il Tribunale, a fronte di una domanda di ripetizione di indebito, non avrebbe dovuto ritenere applicabili al caso in esame i principi di riparto dell'onere probatorio tipici delle obbligazioni contrattuali.
Invece, così facendo, il Tribunale, non solo avrebbe violato il suo diritto di difesa, ma sarebbe altresì giunto all'errata conclusione del mancato assolvimento da parte del
Convenuto dell'onere di provare la natura degli investimenti effettuati con il denaro consegnatogli dall'odierna Appellata.
Con specifico riferimento a quest'ultimo profilo, sostiene il che il Parte_1
Tribunale avrebbe omesso di considerare che la circostanza dell'avvenuto investimento sarebbe pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'estratto conto dei movimenti bancari sul conto Fineco n. 000003356011 relativo ai mesi ottobre- dicembre 2011 proverebbe l'acquisto, in data 28 dicembre 2011, di titoli ENEL per l'importo di euro 15.159,00 (importo non corrispondente alla somma data dalla in quanto “costituisce fatto notorio che l'ammontare dell'investimento CP_1
dipende dal prezzo di mercato del titolo”), che lo “zainetto fiscale” allegato in atti dimostrerebbe “al di là di ogni ragionevole dubbio le minus valenze registrate dal signor in esito ai suoi investimenti”, pari a circa euro 44.291,00, che, nei Parte_1
rapporti familiari, non siano necessarie relazioni o rendiconti formali, e che la e-mail
del 31 luglio 2017, peraltro non sottoscritta, sarebbe una mera dichiarazione di intenti e non già un riconoscimento di debito.
Con il terzo motivo di gravame, l'Appellante chiede la revoca dell'ordinanza del 10 marzo 2022 nella parte in cui ha rigettato le prove orali da lui formulate nella memoria
ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c..
Nessuno di tali motivi di gravame risulta meritevole di accoglimento.
L'inquadramento giuridico della fattispecie è questione preliminare rispetto all'esame delle altre censure formulate.
8 Il Tribunale ha sussunto il rapporto esistente tra e Controparte_1
nell'ambito del contratto di mandato. Tale Parte_1
qualificazione giuridica è corretta, corrisponde all'allegazioni dei fatti esposti da nell'atto introduttivo del giudizio, e rientra fra i poteri del Controparte_1
giudicante valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti. ha espressamente domandato,, con l'atto introduttivo del Controparte_1
giudizio, la restituzione dell'importo consegnato a Parte_1
È pacifico e non contestato che abbia consegnato, in data 12 Controparte_1
dicembre 2011, a tramite assegno circolare tratto da Parte_1
NC GE (serie 41, n. 00873324), l'importo di euro 17.000,00 affinché questi la investisse nello stesso strumento finanziario in cui lui stesso aveva deciso di destinare alcuni propri denari.
La consegna di denaro a un soggetto che viene contestualmente incaricato di investire in strumenti finanziari configura un contratto di mandato e non un mutuo o altro, non essendo stato né allegato dalla Ricorrente, né tantomeno provato nel corso del giudizio che la somma fosse stata consegnata a titolo di prestito personale o altro.
Ora, posto che tra le parti esisteva un contratto di mandato ad investire in strumenti finanziari, la regola in tema di onere probatorio applicabile alla fattispecie in esame è,
come correttamente ritenuto dal primo Giudice, quella tipica delle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel presente caso la fonte del credito richiesto, ossia il contratto di mandato, è
circostanza pacifica e non contestata dalle parti, per cui ha Controparte_1
assolto al proprio onere probatorio.
9 Parimenti non può dirsi di che non ha fornito la Parte_1
prova di aver correttamente adempiuto al mandato ricevuto, posto che non ha dimostrato di avere effettivamente investito il denaro ricevuto in strumenti finanziari,
circostanza che non può certo dirsi non contestata, e che comunque, non rientrando nell'ambito del conosciuto o del conoscibile da parte di essendo Controparte_1
condotta eventualmente tenuta asseritamente da e da Parte_1
non verificata né autonomamente verificabile, non era fatto Controparte_1
rientrante negli obblighi di contestazione ex art. 115 c.p.c.; tantomeno
[...]
ha provato quali strumenti finanziari avrebbe acquistato per tale Parte_1
importo e in corrispondenza a quelli di altro suo contestuale investimento con risorse proprie e in quali date, né l'esito infausto, nemmeno specificamente allegato, tantomeno provato, che i titoli eventualmente acquistati avrebbero avuto nel corso degli anni.
In sede d'impugnazione, l'Appellante sostiene che detta prova sarebbe stata invece fornita, posto che l'estratto conto da lui prodotto dimostrerebbe l'acquisto di titoli
ENEL e il suo “zainetto fiscale” illustrerebbe un trend dei suoi investimenti in costante perdita.
Tali argomentazioni non sono in alcun modo condivisibili.
Come già osservato anche dal primo Giudice, l'acquisto di titoli ENEL effettuato in data 28 dicembre 2011 per l'importo di euro 15.159,00, non è riconducibile alla somma consegnatagli da non risultando identità esatta e Controparte_1
nemmeno uno scarto ragionevole tra la somma ricevuta e quella investita, tenuto conto dell'investimento dichiarato.
L'affermazione dell'Appellante per cui costituirebbe “fatto notorio che l'ammontare dell'investimento dipende dal prezzo di mercato del titolo” non ha pregio: le parti non avevano pattuito un investimento in un dato quantitativo di azioni o altro, ma l'investimento di euro 17.000,00: ben sarebbe stato possibile, da parte di
[...]
, disporre un investimento per l'intero di tale somma o quantomeno Parte_1
per un importo a questo prossimo. Fra l'altro, parte Appellata ha indicato che il titolo
10 ENEL, nel dicembre 2011, risulta avesse una valutazione di circa euro 3,15, dal che non poteva derivare alcun ostacolo per a un Parte_1
investimento corrispondente al mandato conferitogli.
Quanto alle perdite asseritamente risultanti dallo “zainetto fiscale”, le stesse non risultano in alcun modo riferibili al predetto investimento, ma semmai al complesso di investimenti effettuati da con altre risorse proprie, di Parte_1
incerto complessivo ammontare.
Irrilevanti sono le considerazioni circa la non necessarietà di rendiconti formali tra consanguinei, al di là del fatto che la nemmeno erano tali, Parte_1 CP_1
così come quelle relative alla e-mail del 31 luglio 2017 che – a detta dell'Appellante –
conterrebbe solo una mera dichiarazione di intenti e non una ricognizione di debito,
posto che, a prescindere dalla qualificazione giuridica da assegnare alla stessa, da essa comunque emerge l'esito infausto semmai di altri investimenti, non di quello, nonché quantomeno l'intento, da parte di di restituire Parte_1
l'importo consegnatogli, ulteriore indizio che il mandato conferitogli non era stato correttamente adempiuto.
Adempimento che non ha in alcun modo provato. Parte_1
In specie, non ha provato di aver effettivamente investito il ricevuto importo di euro
17.000,00, che è incontroverso lui abbia incassato, né è provato che l'importo sia stato investito in titoli di valore poi totalmente azzeratosi, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante con il secondo motivo d'impugnazione, che risulta pertanto infondato.
Anche poi a voler ritenere, come sostiene l'Appellante, che le parti non avessero stipulato un contratto di mandato e che la domanda avanzata da Controparte_1
potesse essere esclusivamente qualificata come ripetizione di indebito, la dazione di euro 17.000,00 risulterebbe allora non dovuta, priva di causa, con conseguente obbligo di restituzione in capo a ex art. 2033 c.c.. Parte_1
Peraltro, è comunque infondato anche il primo motivo di gravame.
11 La giurisprudenza citata dal Tribunale, con la menzione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24947 del 23 ottobre 2017, secondo cui “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento ... non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in altre domande, eccezioni o richieste, sia pure di diverso contenuto, che presuppongono la domanda di risoluzione” (in ordine a un caso in cui la Suprema
Corte ha ritenuto la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario, seppur non espressa, implicita nella presentata domanda di restituzione del controvalore di un investimento effettuato per il tramite di intermediario), trova conferma anche in tutta l'antecedente giurisprudenza di legittimità (sin da sentenze quali la n. 4591 del 15 luglio 1980 e la n. 7518 del 18
giugno 1996, entrambe aventi a oggetto domande di risarcimento per danni, ove è stata ritenuta implicitamente proposta anche domanda di risoluzione contrattuale).
L'Appellante, sul punto, si limita ad affermare che il caso di specie non sarebbe analogo a quelli esaminati dalla Corte di Cassazione, ma è invece del tutto condivisibile che, come ritenuto dal Tribunale, la ratio decidendi posta a fondamento di tali decisioni sia applicabile anche nel presente caso, ed è d'altronde logico ritenere che, con la richiesta di restituzione di un importo consegnato in virtù di un contratto risultato mai eseguito dalla Controparte, abbia implicitamente Controparte_1
inteso richiedere altresì la risoluzione di detto contratto, posto che lo stesso non solo non è stato eseguito, ma più non poteva esservi interesse alla sua esecuzione.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, con cui l'Appellante reitera la richiesta di assunzione di prove orali non ammesse in primo grado, anch'esso è infondato.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto che: i capi di prova capitolati ai numeri
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 attengono circostanze non rilevanti ai fini del decidere, essi infatti ineriscono ai rapporti familiari fra le parti, prima buoni, poi deteriorati, e a investimenti in anni precedenti, in quei casi realmente effettuati;
che i capi 2, 3 e 4 attengono, inoltre, a circostanze non oggetto di causa;
mentre i capi 6 e 12
12 ineriscono fatti non contestati, il capo 10 fatti da provare documentalmente e il capo
16 fatti documentali.
L'Appellante, va aggiunto, nemmeno presenta specifiche ragioni in contrasto con le motivazioni del Tribunali di reiezione di tali istanze, il che pone il motivo di gravame quantomeno ai limiti dell'inammissibilità, limitandosi ad asserire la contraddittorietà dell'aver il Tribunale in un primo momento ammesso prova per interrogatorio formale, per poi revocare tale ordinanza e con nuova disposizione respingerla. La revoca della prima ordinanza, tuttavia, rientrava nei poteri del giudicante, né vi è contraddizione nell'aver poi meglio ponderato la decisione;
inoltre, come detto, è stata del tutto corretta la decisione successiva di non ammissione di tali richieste probatorie.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 ), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.175,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
- per la fase di trattazione euro 925,00
- per la fase decisoria euro 1.150,00
Totale: euro 4.200,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
13 Non può invece trovare accoglimento la domanda di parte Appellata, oltre che alle spese del processo, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non ritenendosi che l'Appellante abbia agito nel presente grado di giudizio con mala fede o colpa grave.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Conferma nel resto la sentenza appellata
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, Parte_1
, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della
[...]
parte Appellata, liquidate nella misura di euro 4.200,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa,
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
14