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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/11/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( CF. ) rapp.to e difeso dall'avv. Avv. Parte_1 C.F._1
TR CI
- parte attrice -
CONTRO
Controparte_1
convenuta contumace -
OGGETTO : Usucapione diritto di servitù
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificato conveniva il di Parte_1 CP_1 Controparte_1
avanti al Tribunale civile di Rieti per sentir accogliere le seguenti conclusioni “
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza eccezione o difesa, 1) NEL
MERITO: accertare e dichiarare la maturata usucapione acquisitiva del diritto di servitù di
passaggio, gravante sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di al Foglio CP_1
71 particella n.506 e di proprietà del Comune convenuto, in favore del sig. e Parte_1
per l'utilità del proprio fondo sito in Comune di e distinto al catasto al Controparte_1
foglio 71 particella 519, esercitata attraverso il cancello e la scala esterna in ferro che
consentono l'accesso alla corte comune dalla porzione di edificio che affaccia su piazza Aldo
Moro in Petrella Salto n.4, secondo il percorso e con le modalità di cui in narrativa. Con
vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”
Sosteneva il sig. di aver esercitato la servitù di passaggio sul fondo distinto Pt_1
al Catasto Terreni del Comune di al Foglio 71 particella n.506 e di CP_1
proprietà del Comune stesso attraverso la scala esterna in ferro che consentiva l'accesso dalla piazza Aldo Moro al terreno del sig. (distinto al catasto al Pt_1
foglio 71 particella 519) percorsa dall'attore dal 1999 con regolarità.
All'udienza del 25.11.2022, il Giudice verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto. CP_1
Venivano ammesse le prove testimoniali ed escussi i testi che confermavano le circostanze dedotte in giudizio. In particolare il teste affermava di aver visto Tes_1
il sig. utilizzare la scala dal 2000 e sistemare la stessa in quanto “essendo Pt_1
vecchia necessita di manutenzione anche per piccole saldature” ricordando della esistenza di un lucchetto che chiude il cancello, mentre il teste , che ha abitato in una Tes_2
casa dal 1978 al 2017 in via Aldo Moro n. 5, ricordava della scala, larga circa un metro, che il sig. utilizzava “anche per scaricare i tubi dell'acqua per evitare le Pt_1
gelate”, utilizzandola sia di giorno che di sera.
Conclusa l'istruttoria la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con termine per il deposito della sola comparsa conclusionale vista la contumacia della parte convenuta.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha acquistato, con atto del 29 novembre 1999 l'immobile sito nel Pt_1
Comune di in piazza Aldo Moro n.4, censito al N.C.E.U. al foglio Controparte_1
71, part.493 sub.4 cui è annessa la corte di pertinenza distinta al N.C.E.U. al foglio 71
particella 519. L'unità risulta confinare con altre unità immobiliari ed una corte comune ( Foglio 71 particella 519 ) alla quale si accede attraverso un cancello a due ante ovvero da una scala esterna in ferro dotata di un cancello con ringhiera. Dal
momento dell'acquisto il sig. ha sempre utilizzato i passaggi presenti per Pt_1
accedere alla corte comune dallo stesso utilizzata in conformità a quanto previsto dall'art.1118 c.c., per la coltivazione dell'orto, per la potatura degli alberi e per il deposito di legna. L'attore ha sempre svolto il suo diritto di passaggio in modo pacifico e continuato dal 1999 alla data odierna.
Già con altra decisione il Tribunale di Rieti ( ordinanza n. rep. 1212/2017 ) aveva reitegrato il sig. nel possesso del terreno distinto al catasto al foglio 71 Pt_1
particella 519 ( ovvero la corte) raggiungibile solo attraverso i due passaggi sopra descritti. La predetta ordinanza ha infatti accertato, in via incidentale, la sussistenza dei requisiti che la legge considera quali condizioni per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, ovvero il possesso, il tempo e l'apparenza. Si legge nella ordinanza prodotta in atti che “stante la dimostrata frequenza e regolarità del passaggio può dirsi, in definitiva, raggiunta la prova del pregresso e continuo esercizio, da parte del sig. , del possesso di una servitù di passaggio Pt_1
attraverso la scala esterna che pone in comunicazione la corte comune con la porzione di edificio che affaccia su piazza Aldo Moro in ”. CP_1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla ricostruzione effettuata attraverso le prove testimoniali è stato dimostrato il diritto del sig. a sentir riconosciuto Pt_1
per usucapione il diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà del
Comune di . CP_1
3 Per giurisprudenza consolidata, salvo il caso in cui una servitù di passaggio risulti costituita per atto scritto, è possibile acquisire il diritto per effetto della usucapione ex art. 1158 c.c. . La servitù di passaggio è un diritto reale che consiste nel peso imposto su un fondo per l'utilità di un fondo vicino appartenente ad una altra persona.
Al fine della dichiarazione di per usucapione, l'art. 1061 c.c. di una servitù di passaggio è necessario che il tracciato abbia “un carattere strumentale nell'esercizio della servitù: la permanenza dell'opera vale a render palese che non si tratta di un'attività compiuta a titolo precario e senza l'animus possidendi, ma di un onere preciso, di natura stabile, e, perciò, corrispondente in via di fatto a una vera servitù; la visibilità poi deve poter mettere in evidenza, dinanzi a chiunque e senza possibilità di equivoco sulla destinazione, la presenza di una modificazione esteriore, rivolta appunto a determinare il vincolo di asservimento dell'uno dei fondi all'altro.” (cfr.
Cass. 14/01/1997 n. 277) .
Nel caso di cui è causa ci troviamo di fronte ad un passaggio da sempre utilizzato dall'attore per raggiungere la propria abitazione in modo continuativo e ininterrotto.
La domanda deve, pertanto, essere accolta e le spese di lite vengono compensate per mancata costituzione in giudizio di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione del diritti di servitù di passaggio gravante sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di al Foglio 71 particella CP_1
n.506 di proprietà del Comune di e per l'utilità del proprio fondo sito nel CP_1
medesimo Comune e distinto al Catasto terreni al Foglio 71 particella 519
4 - Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale le trascrizioni di rito con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate.
Così deciso a Rieti il 07.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( CF. ) rapp.to e difeso dall'avv. Avv. Parte_1 C.F._1
TR CI
- parte attrice -
CONTRO
Controparte_1
convenuta contumace -
OGGETTO : Usucapione diritto di servitù
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificato conveniva il di Parte_1 CP_1 Controparte_1
avanti al Tribunale civile di Rieti per sentir accogliere le seguenti conclusioni “
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza eccezione o difesa, 1) NEL
MERITO: accertare e dichiarare la maturata usucapione acquisitiva del diritto di servitù di
passaggio, gravante sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di al Foglio CP_1
71 particella n.506 e di proprietà del Comune convenuto, in favore del sig. e Parte_1
per l'utilità del proprio fondo sito in Comune di e distinto al catasto al Controparte_1
foglio 71 particella 519, esercitata attraverso il cancello e la scala esterna in ferro che
consentono l'accesso alla corte comune dalla porzione di edificio che affaccia su piazza Aldo
Moro in Petrella Salto n.4, secondo il percorso e con le modalità di cui in narrativa. Con
vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”
Sosteneva il sig. di aver esercitato la servitù di passaggio sul fondo distinto Pt_1
al Catasto Terreni del Comune di al Foglio 71 particella n.506 e di CP_1
proprietà del Comune stesso attraverso la scala esterna in ferro che consentiva l'accesso dalla piazza Aldo Moro al terreno del sig. (distinto al catasto al Pt_1
foglio 71 particella 519) percorsa dall'attore dal 1999 con regolarità.
All'udienza del 25.11.2022, il Giudice verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto. CP_1
Venivano ammesse le prove testimoniali ed escussi i testi che confermavano le circostanze dedotte in giudizio. In particolare il teste affermava di aver visto Tes_1
il sig. utilizzare la scala dal 2000 e sistemare la stessa in quanto “essendo Pt_1
vecchia necessita di manutenzione anche per piccole saldature” ricordando della esistenza di un lucchetto che chiude il cancello, mentre il teste , che ha abitato in una Tes_2
casa dal 1978 al 2017 in via Aldo Moro n. 5, ricordava della scala, larga circa un metro, che il sig. utilizzava “anche per scaricare i tubi dell'acqua per evitare le Pt_1
gelate”, utilizzandola sia di giorno che di sera.
Conclusa l'istruttoria la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con termine per il deposito della sola comparsa conclusionale vista la contumacia della parte convenuta.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha acquistato, con atto del 29 novembre 1999 l'immobile sito nel Pt_1
Comune di in piazza Aldo Moro n.4, censito al N.C.E.U. al foglio Controparte_1
71, part.493 sub.4 cui è annessa la corte di pertinenza distinta al N.C.E.U. al foglio 71
particella 519. L'unità risulta confinare con altre unità immobiliari ed una corte comune ( Foglio 71 particella 519 ) alla quale si accede attraverso un cancello a due ante ovvero da una scala esterna in ferro dotata di un cancello con ringhiera. Dal
momento dell'acquisto il sig. ha sempre utilizzato i passaggi presenti per Pt_1
accedere alla corte comune dallo stesso utilizzata in conformità a quanto previsto dall'art.1118 c.c., per la coltivazione dell'orto, per la potatura degli alberi e per il deposito di legna. L'attore ha sempre svolto il suo diritto di passaggio in modo pacifico e continuato dal 1999 alla data odierna.
Già con altra decisione il Tribunale di Rieti ( ordinanza n. rep. 1212/2017 ) aveva reitegrato il sig. nel possesso del terreno distinto al catasto al foglio 71 Pt_1
particella 519 ( ovvero la corte) raggiungibile solo attraverso i due passaggi sopra descritti. La predetta ordinanza ha infatti accertato, in via incidentale, la sussistenza dei requisiti che la legge considera quali condizioni per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, ovvero il possesso, il tempo e l'apparenza. Si legge nella ordinanza prodotta in atti che “stante la dimostrata frequenza e regolarità del passaggio può dirsi, in definitiva, raggiunta la prova del pregresso e continuo esercizio, da parte del sig. , del possesso di una servitù di passaggio Pt_1
attraverso la scala esterna che pone in comunicazione la corte comune con la porzione di edificio che affaccia su piazza Aldo Moro in ”. CP_1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla ricostruzione effettuata attraverso le prove testimoniali è stato dimostrato il diritto del sig. a sentir riconosciuto Pt_1
per usucapione il diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà del
Comune di . CP_1
3 Per giurisprudenza consolidata, salvo il caso in cui una servitù di passaggio risulti costituita per atto scritto, è possibile acquisire il diritto per effetto della usucapione ex art. 1158 c.c. . La servitù di passaggio è un diritto reale che consiste nel peso imposto su un fondo per l'utilità di un fondo vicino appartenente ad una altra persona.
Al fine della dichiarazione di per usucapione, l'art. 1061 c.c. di una servitù di passaggio è necessario che il tracciato abbia “un carattere strumentale nell'esercizio della servitù: la permanenza dell'opera vale a render palese che non si tratta di un'attività compiuta a titolo precario e senza l'animus possidendi, ma di un onere preciso, di natura stabile, e, perciò, corrispondente in via di fatto a una vera servitù; la visibilità poi deve poter mettere in evidenza, dinanzi a chiunque e senza possibilità di equivoco sulla destinazione, la presenza di una modificazione esteriore, rivolta appunto a determinare il vincolo di asservimento dell'uno dei fondi all'altro.” (cfr.
Cass. 14/01/1997 n. 277) .
Nel caso di cui è causa ci troviamo di fronte ad un passaggio da sempre utilizzato dall'attore per raggiungere la propria abitazione in modo continuativo e ininterrotto.
La domanda deve, pertanto, essere accolta e le spese di lite vengono compensate per mancata costituzione in giudizio di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione del diritti di servitù di passaggio gravante sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di al Foglio 71 particella CP_1
n.506 di proprietà del Comune di e per l'utilità del proprio fondo sito nel CP_1
medesimo Comune e distinto al Catasto terreni al Foglio 71 particella 519
4 - Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale le trascrizioni di rito con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate.
Così deciso a Rieti il 07.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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