Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 19046
CASS
Sentenza 18 febbraio 2010

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell'informatore) il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di affermazione della responsabilità rispettivamente a titolo di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo a carico di un giornalista - il quale aveva ricevuto la notizia dal genitore di uno studente senza, tuttavia, controllare il contenuto dell'esposto da questi presentato all'autorità giudiziaria - e del direttore di un quotidiano in cui veniva pubblicato un articolo, il cui titolo e sottotitolo davano come certa la notizia, che attribuiva ad un dirigente scolastico attività idonea a provocare l'interruzione di un pubblico servizio - consentendo all'occupazione di un istituto scolastico e consegnando le chiavi agli occupanti - essendo, invece, emerso che lo stesso si era attivato per sedare la protesta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 19046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19046
    Data del deposito : 18 febbraio 2010

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