Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell'informatore) il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di affermazione della responsabilità rispettivamente a titolo di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo a carico di un giornalista - il quale aveva ricevuto la notizia dal genitore di uno studente senza, tuttavia, controllare il contenuto dell'esposto da questi presentato all'autorità giudiziaria - e del direttore di un quotidiano in cui veniva pubblicato un articolo, il cui titolo e sottotitolo davano come certa la notizia, che attribuiva ad un dirigente scolastico attività idonea a provocare l'interruzione di un pubblico servizio - consentendo all'occupazione di un istituto scolastico e consegnando le chiavi agli occupanti - essendo, invece, emerso che lo stesso si era attivato per sedare la protesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 19046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19046 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/02/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 450
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 43346/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA MA, N. IL 11/05/1971;
2) GN OL, N. IL 06/02/1971;
avverso la sentenza n. 2654/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Panucci Neri.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26-5-2009 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 22.6.2007 con la quale EC IC - IA RC e GN OL erano stati dichiarati colpevoli del delitto di diffamazione a mezzo stampaci CC ed il BA quali concorrenti nella predisposizione di un articolo giornalistico ed il IG quale direttore del quotidiano "Giornale" in cui era stato pubblicato l'articolo, in data 5-12-2001 - lesivo della reputazione della persona offesa - MB SP, dirigente scolastico,al quale si era attribuita attività idonea a provocare l'interruzione di un pubblico servizio, asserendo che egli aveva consentito ad una occupazione dell'istituto scolastico statale "Guido Castelnuovo", senza opporsi agli occupanti ai quali aveva invece consegnato le chiavi dell'istituto asserendo che egli sarebbe rientrato dopo cinque giorni.
Il Tribunale aveva condannato il CC ed il BA alla pena della multa di Euro 1.000,00= ed il IG alla pena di Euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento, in solido, dei danni sofferti dalla parte civile, liquidati in Euro 10.000,00.
-La Corte territoriale, aveva ritenuto prive di fondamento le doglianze difensive, evidenziando la omessa realizzazione del controllo da parte del cronista, circa i fatti riferiti dal CC, in qualità di genitore di una scolara del suddetto istitutori quale aveva ricevuto dalla figlia le informazioni sulla vicenda, e peraltro si era verificata una situazione di tensione per una rapina perpetrata nei giorni precedenti nel medesimo istituto,come descritto in sentenza,fatto che aveva provocato preoccupazione nel genitore anzidetto.
In secondo luogo la Corte aveva osservato che il contenuto dell'articolo era di indubbia valenza offensiva della reputazione del dirigente scolastico, avendo addebitato a costui la consumazione di reati, come la interruzione di un pubblico servizio, mentre era emerso dal dibattimento che egli si era adoperato per indurre gli studenti a manifestare in altro modo il proprio dissenso. Pertanto si era ritenuta l'infondatezza degli appelli, confermando l'impugnata sentenza.
- Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di IG OL e ST RC, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 595 c.p. nonché la mancanza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione.
A riguardo il ricorrente rilevava che la Corte si era limitata a valutare l'omissione di controllo della notizia da parte del cronista,senza tener conto dell'interesse pubblico alla diffusione della stessa, e della condizione derivante dall'avere ricevuto notizia da un soggetto come l'Avv. CC che era noto per aver ricoperto cariche amministrative, negli enti territoriali e pertanto la situazione descritta avrebbe consentito di applicare, come rappresentato dalla difesa, l'esimente del diritto di critica, essendo prevalente l'interesse pubblico sugli affetti della diffusione della notizia nei riguardi del soggetto parte lesa. - Inoltre il ricorrente evidenziava che l'esimente ricorrerebbe, sia pure a livello putativo, onde la Corte avrebbe dovuto motivare al riguardo.
Infine rappresentava in via subordinata che avrebbe potuto essere applicato il minimo della pena, e insisteva per la revoca delle disposizioni civili che avevano fissato il limite del risarcimento in modo definitivo, mentre tale determinazione dei danni avrebbe potuto essere riservata al giudice civile.
In base a tali motivi chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte deve evidenziare preliminarmente la tardività del ricorso proposto dal IA, avendo tale imputato ricevuto notifica dell'estratto della sentenza impugnata in data 22-6-2009, onde il ricorso depositato il 29/10/2009, risulta aver superato il termine di legge.
Pertanto tale impugnazione va dichiarata inammissibile. In ordine al ricorso proposto nell'interesse di GN OL, direttore responsabile del quotidiano "Giornale", sul quale era stata fatta la pubblicazione dell'articolo redatto dal ST, emerge l'infondatezza dei motivi di impugnazione.
Invero, nella specie, trattasi di un articolo il cui contenuto era tale da riferire alla persona offesa un comportamento idoneo a configurare una ipotesi di reato, nell'esercizio delle funzioni alle quali il soggetto interessato era preposto in un istituto scolastico, così come si evince dalla specifica e coerente motivazione resa dai Giudici di merito,in punto di fatto non controversa. Quanto alla deduzione di un interesse pubblico alla diffusione della notizia, essa nella specie, non risulta negletta dalla Corte territoriale, che si è soffermata a descrivere tutte le risultanze fornite dallo stesso preside, e da un teste che aveva smentito la veridicità del contenuto dell'articolo in contestazione. Peraltro, emerge dalla sentenza che il CC non aveva comunicato al giornalista il contenuto dell'esposto che aveva presentato alla Autorità giudiziaria, onde resta da evidenziare che la fonte della notizia non era stata debitamente sottoposta al controllo da parte dell'autore dell'articolo e dello stesso direttore del quotidiano interessato.
Pertanto nella specie, non operano i presupposti per escludere la responsabilità dell'articolista e del direttore tenuto al controllo, dovendosi evidenziare - per il giornalista - che egli nel riportare l'episodio non adottò le cautele dovute nel rendere note circostanze non accertate direttamente, bensì desunte da una intervista. Per il direttore del quotidiano deve osservarsi che-a prescindere dal contenuto dell'articolo, che potrebbe far pensare ad una intervista, il titolo ed il sottotitolo evocano una notizia data come certa. (in effetti c'era stata una notizia che il giornalista aveva ricevuto dal CC, ed aveva riportato tra virgolette l'informazione, senza prendere le distanze da tali asserzioni).
Conseguentemente deve escludersi il fondamento dei rilievi difensivi inerenti ai vizi di motivazione, essendo del tutto esauriente l'analisi compiuta dai giudici di merito sui punti essenziali ai fini del decidere, e restando esclusa l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, sia pure a livello putativo, stante la effettiva incertezza della fonte della quale non risulta essere stato fatto un controllo specifico. Va menzionata a riguardo la sentenza di questa Corte - Sez.
5 - del 20/8/2001, n. 31957, Panerai - RV219638 - secondo cui "In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica,compulsando la fonte originaria;
ne consegue che, nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta "verosimile" in relazione alle qualità personali dell'informatore) il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità".
Conseguentemente la Corte così provvede, dichiarando l'inammissibilità del ricorso proposto dal IA, perché tardivo, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene di dover determinare in Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso proposto nell'interesse del GN, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno altresì condannati, in solido, al pagamento delle spese sostenute dalla costituita Parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 oltre accessori, come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile perché tardivo il ricorso del ST che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 500,00= in favore della cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso del GN che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010