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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11045/2023 R.G.,
PROMOSSA DA rappr. e dif. dall'avv. ESPOSITO GENNARO giusta procura in atti Parte_1
telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VITTORI GIANFRANCO , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/10/2023 la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito della ricevuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 9018362738, avvenuta in data 05/09/2023, proponeva opposizione avverso i sottostanti richiamati avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi previdenziali , eccependone l'omessa notifica e la prescrizione del credito. CP_1
L' si è costituita evidenziando l'avvenuto sgravio integrale degli avvisi di addebito nn. CP_1
59320130000126614 e 59320150001220437 e svolgendo difese tendenti al rigetto dell'opposizione con riguardo ai restanti avvisi oggetto di opposizione.
Pagina 1 Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Ciò posto va preso atto dell'avvento stralcio degli avvisi di addebito nn. 59320130000126614 e
59320150001220437 effettuato dall in conformità a quanto previsto dai DL 119/2018 e CP_2
41/2021.
A fronte di ciò, la richiesta di dichiarare cessata sul punto la materia del contendere avanzata dall'opponente merita accoglimento atteso che il credito in contestazione è venuto meno a seguito dell'annullamento ex lege delle partite iscritte a ruolo.
Considerato il carattere deflattivo della disposizione normativa che ha disposto l'annullamento resta preclusa ogni indagine riguardante l'iniziale fondatezza della pretesa creditoria.
Per quanto attiene i restanti avvisi di addebito si osserva che l' ne ha documentato la rituale CP_1
notifica.
- l'AVA n. 593 2016 0000417178 è stato notificato in data 18.04.2016;
- l'AVA n. 593 2016 0004494424 è stato notificato in data 17.11.2016;
- l'AVA n. 593 2017 0002672920 è stato notificato in data 06.10.2017;
Tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legislazione emergenziale, dalla data di notifica degli avvisi di addebito, sopra riportata, alla successiva intimazione di pagamento n. 293 2022 9018362738, notificata in data 05.09.2023, è ulteriormente decorso il termine quinquennale, con conseguente estinzione del credito contributivo.
In particolare nella specie trova applicazione l'articolo 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto
Cura Italia che ha previsto la sospensione del decorso della prescrizione dei contributi previdenziali per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020; nonché l'ulteriore periodo previsto dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 in vigore dal: 2-3-2021, a norma del quale I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Il tutto per complessivi 311 giorni
Trattandosi di un evento estintivo successivo alla formazione e notifica dei titoli, la relativa doglianza integra una ipotesi di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 6125 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza.
Pagina 2 Per le ragioni esposte in relazione ai citati avvisi di addebito l'opposizione è meritevole di accoglimento.
Il complessivo esame della controversia - connotato dall'avvenuto stralcio ex lege di taluni avvisi di addebito e dall'accertata prescrizione estintiva dei residui titoli oggetto di opposizione per inerzia imputabile al concessionario della riscossione – suggerisce di compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiarata cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn.
59320130000126614 e 59320150001220437.
- dichiara estinti per prescrizione i contributi ed accessori portati dagli avvisi di addebito nn. 593 2016
0000417178; 593 2016 0004494424 e 593 2017 0002672920 con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di detti titoli.
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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