Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2025, proposto da
Sico - Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B77E6B2201, B77E6B32D4, B77E6B43A7, B77E6B547A, B77E6B654D, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Innovapuglia S.p.A., Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Foggia, Azienda Sanitaria Locale Bari, Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio De Bellis" I.R.C.C., Irccs Giovanni Paolo II di Bari, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Azienda Sanitaria Locale Lecce, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sapio Life S.r.l., non costituito in giudizio;
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Mastropieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
di tutti gli atti relativi alla “GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS MEDICALI E CONNESSI SERVIZI- PER LE AZIENDE SANITARIE E GLI ENTI DELLA REGIONE PUGLIA”, compresi:
il bando di gara (doc. 1);
il Disciplinare di gara (doc.2), e gli allegati al medesimo;
Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione, doc. 3;
Allegato 2 - Dichiarazione per Accesso agli Atti e Riservatezza, doc. 4;
Allegato 3 - Modello di offerta economica, doc. 5;
Allegato 3.1 per ciascun lotto, doc. 6;
Allegato 4 - Capitolato Tecnico, doc. 7;
Allegato 4.1 - Criteri di valutazione, doc. 8;
Allegato 4.2 - Contatti e punti di consegna, doc. 9;
Allegato 4.3 - Facsimile Attestato di sopralluogo, doc. 10;
Allegato 5 - OG e Base AS, doc. 11;
Allegato 6 DVRI, doc. 12;
Allegato 7 - Schema di Convenzione, doc. 13;
Allegato 8 - Patto di integrità, doc. 14,;
Allegato 9 - Attestazione avvenuto versamento dell'imposta di bollo, doc. 15;
nonché tutti gli atti istruttori, presupposti, preparatori, conseguenti e connessi a quelli sopraindicati, ivi compresi i chiarimenti, la Determinazione di indizione n. SAR/150/2025 a firma della Direttrice Divisione SARPULIA, Ing. Emilia Monaco (doc. 16), il progetto d'acquisto trasmesso in data 25.06.2025 e la relativa nota istruttoria (entrambi di contenuto non conosciuto), nonché di ogni ulteriore atto con il quale Innovapuglia ha stabilito i fabbisogni e la base d'asta;
NONCHÉ PER LA DA
della resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;
Vista la nota di deposito del 14.1.2026 con la quale parte ricorrente ha dato atto della revoca della gara;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. EN OI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la revoca della gara, come da atto del dirigente del 29.09.2025, determina l’improcedibilità del ricorso originario, diretto appunto all’annullamento della gara;
Rilevato che l’atto di revoca non consente di ritenere provato, anche in via indiziaria, che il potere di riesame sia eziologicamente ricollegabile al ricorso ed ai motivi di impugnazione proposti, dovendo escludere quindi una cessazione della materia del contendere (intesa come soddisfazione del bene della vita in via amministrativa), trattandosi piuttosto di una sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di compensare le spese del giudizio alla luce di quanto sopra evidenziato, rimanendo a carico di parte ricorrente le spese vive sostenute per l’introduzione della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO DA, Presidente
EN Ieva, Primo Referendario
EN OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OI | ZO DA |
IL SEGRETARIO