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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 370/2021
Verbale di udienza del 28/03/2025
Sono presenti per la ricorrente gli avv.ti Catanese e Mautone le quali si riportano al ricorso ed alle note autorizzate già versate in atti. Part In particolare, concludono per la condanna dell' nella considerazione dell'emissione della delibera n.1064/2022 afferente l'incarico dirigenziale, dell'indennità di esclusività e delle differenze retributive per la retribuzione di posizione così come quantificate in atti oltre interessi e rivalutazione.
Con ogni conseguenza e statuizione e in favore di spese e attribuzione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 370/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 C.F._1 procura in atti, dagli avv. SILVIA CATANESE e SABRINA MAUTONE con le quali è elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Guarini, 77 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Emai_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. Controparte_1 P.IVA_1
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.2.2021, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente - sottoposto con esito positivo alla valutazione da parte del Collegio
Tecnico aziendale con le finalità di cui all'art 15 co. 4 d.lgs. 502/92 - a vedersi attribuire, con effetto dal 28.11.2018 l'incarico dirigenziale di spettanza come previsto dal CCNL di riferimento e a vedersi riconoscere il trattamento economico connesso al detto incarico con decorrenza dalla data suddetta pari al quinto anno di anzianità
2 richiesta; b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, titolare di rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda convenuta, al riconoscimento economico della fascia superiore dell'indennità di esclusività con decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta e cioè dal 1.12.2018 decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta;
c) condannare l' convenuta a corrispondere alla CP_1 ricorrente, con effetto dal 28.11.2018 (per l'incarico dirigenziale) e dal 1.12.2018 (per la fascia superiore della indennità di esclusività), le differenze retributive dovute per effetto dell'accoglimento delle conclusioni spiegate, ed a rideterminare la entità della retribuzione dovuta al medesimo per gli anni a seguire fino alla data della sentenza, gravando le componenti retributive soggette della incidenza previdenziale ed assicurativa del caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del dovuto fino alla data di sua effettiva erogazione, detratte le somme già liquidate con la Deliberazione n. 1621 del 3.12.2020; d) Condannare l'
[...]
a corrispondere alla dott.ssa le differenze Controparte_2 Parte_2 retributive dovute a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di posizione minima unificata per il mese di dicembre 2018 e per tutto il 2019, calcolati in complessi € 8.693,00 lordi con riferimento al CCNL del 6.05.2010 biennio economico
2008/2009; e) In via subordinata, in ragione del comportamento inadempiente serbato dall'Azienda convenuta, dichiarare la stessa tenuta e condannarla a risarcire il danno da ciò derivato alla ricorrente, danno da liquidarsi per la componente patrimoniale nella somma pari a quella lorda definita al punto c e per la componente extrapatrimoniale in via equitativa avuto riguardo alla ritardata assegnazione di incarico dirigenziale ed allo svolgimento- per il tempo del ritardo- di mansioni dequalificate rispetto a quelle che sarebbe spettato di svolgere, nonché per il pregiudizio di immagine patito e la conseguente perdita di chance in altre strutture sanitarie;
f) con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno delle domande esponeva: di essere dipendente, senza soluzione di Part continuità, dell' con qualifica di Farmacista Dirigente di Farmacia Ospedaliera, in servizio presso il P.O. di Ariano, giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 15.02.2017 e con matricola n. 203093; che, allo spirare del quinto anno di servizio, il Collegio Tecnico, costituito con delibera n. 1489 del 9.11.2020, dopo aver esaminato la valutazione di prima istanza, i risultati e l'esperienza professionale
3 acquisita dalla ricorrente, esprimeva giudizio positivo alla verifica della dott.ssa ; Pt_2
Part che con deliberazione n. 1621 del 3.12.2020, l' preso atto della valutazione positiva espressa dal collegio tecnico, disponeva di procedere, in favore della dott.ssa Pt_2
al riconoscimento della indennità di esclusività nell'importo di € 5784,38 annuo,
[...] comprensivo della tredicesima mensilità, ex art. 89 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 con decorrenza economica 1.1.2020 considerata la data di entrata in vigore del CCNL
e al riconoscimento economico della indennità di retribuzione di posizione parte variabile nell'importo di € 263,23 mensili al fine di consentirle il raggiungimento dell'importo annuo previsto per la retribuzione di posizione complessiva ex art. 92
CCNL Area Sanità 2016-2018 per i 5 anni di anzianità.
Lamentava che quanto attuato dall' in relazione alla mancata Parte_3 assegnazione di incarico, alla determinazione economica dell'indennità di esclusività e dell'indennità di retribuzione di posizione parte fissa a partire dal 1.01.2020 appariva illegittimo.
Si doleva che di fatto, l'azienda sanitaria convenuta non aveva provveduto a riconoscere alla ricorrente l'adeguamento giuridico–normativo rispetto al nuovo status ottenuto con il superamento della verifica, ovvero non le era stato attribuito l'incarico dirigenziale ed il corrispondente trattamento economico;
che, inoltre,
l' sanitaria convenuta non aveva provveduto al pagamento in suo favore CP_1 dell'indennità di esclusività della fascia superiore dovuta nella misura prevista dai
CCNL di comparto per il periodo dal 1.12.2018 al 31.12.2019, ossia dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta, in quanto detto emolumento le veniva riconosciuto solo con decorrenza 1.1.2020.
Lamentava inoltre, che non avendo l' sanitaria assegnato alla dott.ssa CP_1 Pt_2 alcun incarico dirigenziale specifico dalla stipula del contratto risalente al 15.02.2017, non le aveva riconosciuto la parte variabile della retribuzione di posizione, ma solo quella fissa e che anche quest'ultima parte, però, le veniva erogata in maniera illegittima ed errata, in quanto non adeguata al CCNL di riferimento del 6.05.2010, biennio economico 2008/2009 che al Capo II, art. 3 prevede la variazione al raggiungimento dell'anzianità di servizio dei cinque anni, dall'importo di € 23,30 mensili a quello di € 357,18, mensili che per 13 mensilità doveva ammontare ad €
4.643,34. Rivendicava pertanto le differenze retributive anche titolo di retribuzione di posizione minima unificata come da conteggi analitici di cui in ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Controparte_3
4 Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le conclusioni innanzi riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente non si costituiva sebbene ritualmente convenuta in giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione celebrata innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo a far data dal 12.9.2022, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. Part
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell' resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica del 31.3.2021).
4. Nel merito, il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. Parte ricorrente ha domandato, in primo luogo, l'accertamento del diritto al conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 18 CCNL 2019 a far data dal 28.11.2018
e la condanna della convenuta al pagamento del correlato trattamento economico e al risarcimento del danno da perdita di chance.
La domanda è infondata.
Al fine della dovuta perimetrazione del tema d'indagine, dati per pacifici i fatti di causa Part e in particolare che l' ha provveduto in data 8.06.2022 con deliberazione n. 1064 a conferire alla ricorrente un incarico dirigenziale, formalizzato poi successivamente con contratto del 2.08.2022 (vedasi note depositate il 10.9.2023), va evidenziato che la domanda in esame si fonda sull'asserita sussistenza di un diritto soggettivo a rivestire e quindi svolgere le attività proprie di un incarico dirigenziale ai sensi all'art. 18 CCNL
2019.
Ciò posto, si rende necessario a questo punto riportare in sintesi il quadro normativo
(legale e contrattuale) di riferimento.
La dirigenza sanitaria del SSN, che rientra nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, era originariamente disciplinata dal D. Lgs. n. 29 del 1993 (entrato in vigore il 21 febbraio 1993), e successive modificazioni, salvo quanto ora previsto dal D.
Lgs. n. 502 del 1992, specificamente dedicato alla disciplina in materia sanitaria
(entrato in vigore l'11 gennaio 1993) ed in particolare dall'art. 15 ("Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie") e dall'art. 15 ter ("Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura") del D. Lgs. citato.
L'art. 15 d.lgs. 502/1992, nel testo vigente ratione temporis, prevede, al co. 4, che “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle
5 attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
L'art. 15 ter, inoltre, prevede che “Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie
a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”.
Le disposizioni innanzi richiamate risultano coerenti sul piano sistematico con il D.
Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, che indica i criteri ed i principi generali dell'organizzazione delle Unità Sanitarie Locali, stabilendo che "la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali", e, nel precisare che "l'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico - professionale, soggette a rendicontazione analitica".
L'art. 15 bis dispone che l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis, disciplini l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonchè ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura "dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano
l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale"; l'art. 15 ter, prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possano essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis.
Nel sistema delineato dalle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1 bis, artt. 15 bis e 15 ter, l'atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce, dunque, lo strumento
6 per la concreta definizione dell'organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale -scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione- e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale.
Il suddetto impianto normativo è stato, poi, integrato dalle previsioni della contrattazione collettiva.
Dapprima, il c.c.n.l. 1998-2001 economico 1998-1999 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. dell'8 giugno 2000 ha, in particolare, disciplinato, all'art. 26, la graduazione delle funzioni, confermando l'art. 50 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, salvo per i commi 4 e 6, sostituiti da disposizioni ad hoc;
così ha previsto che (comma 4) la graduazione delle funzioni dirigenziali -alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico- è effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche del D.P.R. n. 384 del 1990, ed ancora (comma 6) che la disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli seguenti del medesimo capo entra in vigore con il contratto e presuppone, altresì, che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino, tra le altre innovazioni, la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 1999.
Il successivo art. 26 ha individuato l tipologie degli incarichi - a) incarico di direzione di struttura complessa nell'ambito del quale è ricompreso l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502 del
1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività - indicando poi le caratteristiche delle strutture.
L'art. 28 ha, quindi, disciplinato l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali distinguendo tra dirigenti del ruolo sanitario e dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo il cui comma 3 prevede: ... Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
7 Il comma 5 dell'indicato art. 28 ha stabilito, poi, una disciplina transitoria limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. del 5 dicembre
1996 chiarendo che il conferimento o la conferma degli incarichi di cui all'art. 27, comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito.
Il comma 7, ha, quindi, indicato i criteri di cui le aziende devono tener conto per il conferimento degli incarichi: “…In caso di più candidati all'incarico da conferire,
l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.” Il comma 8 richiamato prevede che “ Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali…”
Va rimarcato che anche la contrattazione collettiva successiva, con dettagliatissime prescrizioni, rimanda ad ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del CCNL e CP_1 della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 5 (v. comma 3, lett. e), la formulazione in via preventiva dei criteri e delle procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali (cfr. art 19 CCNL 2019 triennio
2016-2018).
Dal complesso sistema fin qui delineato si evince che non sussiste allora alcun automatismo ed alcun diritto all'attribuzione di un incarico di direzione per il solo fatto di aver superato al termine del quinquennio la relativa valutazione, come invece sostenuto nel ricorso.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale, infatti, presuppone una serie di passaggi ed
è comunque espressivo di un potere discrezionale del datore di lavoro pubblico rispetto al quale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Cass. n. 9566/2021 in motivazione).
Ricorrono poi ulteriori argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione della tipologia di incarichi qui richiesti: “l'art. 15 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano conferiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture
8 stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis», ciò esclude -evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi- che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di riferimento”, (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n.
21544 del 2024).
Deve ritenersi quindi, nel solco della giurisprudenza di legittimità alle cui motivazioni si è ritenuto di orientare la presente decisione, che non sussiste un diritto soggettivo all'attribuzione dell'incarico, ma unicamente un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito, ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (v. Cass. 13 novembre 2018, n. 29169; Cass.
10dicembre 2017, n. 28879; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972; Cass. 18 giugno 2014, n.
13867 Cass, 5546/2020);
Tuttavia, poiché l'atto introduttivo è argomentato dall'asserita esistenza di un diritto soggettivo all'incarico e dall'inadempimento contrattuale del datore di lavoro coincidente, tout court, con il suo comportamento omissivo -secondo un'interpretazione del quadro normativo di riferimento da ritenersi, come sopra motivato, destituita di fondamento- la domanda va respinta, dovendo osservarsi che alcuna allegazione si rinviene nell'atto introduttivo in ordine all'esistenza di incarichi astrattamente attribuibili alla parte ricorrente, ovvero all'esistenza di condotte arbitrarie o irrazionali dell'azienda resistente nell'esercizio dei poteri volti al conferimento dei predetti, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, come, ad esempio, l'ingiustificata attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti aventi il medesimo profilo professionale, la vacanza di incarichi cui poter ambire.
A fronte di detta carenza assertiva e asseverativa in ordine alle circostanze fattuali finalizzate a provare la mancata osservanza dei limiti esterni della correttezza e buona fede, oppure degli obblighi procedurali, che come si è visto sono previsti dalla contrattazione collettiva, risulta quindi del tutto infondata la domanda, in quanto il preteso diritto al risarcimento del danno patrimoniale –commisurato al trattamento economico correlato all'incarico non attribuito e alla differenza tra retribuzione minima unificata percepita e quella che avrebbe potuto percepire se titolare di incarico ex art. 18 cit.– viene rivendicato unicamente sulla base dell'inadempimento del datore di lavoro del preteso diritto soggettivo all'incarico medesimo. Inadempimento che
9 nella fattispecie in esame non ha trovato riscontro, così che risulta infondata la domanda risarcitoria che lo presuppone.
6. Per le stesse ragioni la domanda risulta non meritevole di accoglimento anche ove motivata dalla perdita di chance, evento foriero in astratto di un danno risarcibile, che però deve essere allegato e provato dal danneggiato secondo i noti principi che presiedono all'accertamento ed alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, senza alcun automatismo che faccia ritenere sussistente un danno in re ipsa (v. Cass. 7 gennaio 2019, n. 137/ 2019 Cass 5546/ 2020) ove accertato il comportamento illecito.
7. Fermo restando quanto precede, deve, di contro, essere rilevata la fondatezza della domanda avente ad oggetto la indennità di esclusività.
In punto di diritto, giova premettere che l'indennità di esclusività viene riconosciuta, a date condizioni, ai medici dipendenti di strutture pubbliche e che lavorino in regime di esclusività; costoro, non potendo rendere a terzi le proprie prestazioni professionali, hanno diritto ad un trattamento economico aggiuntivo (art. 15 quater D. Lgs. n.
502/92), previsto nel dettaglio dall'art. 5 CCNL 8.6.2000, che fra l'altro individua quattro categorie di beneficiari, stabilendo l'entità dell'emolumento per ciascuna di tali categorie, che sono costituite da: dirigenti di struttura complessa;
dirigenti con incarico previsto dall'art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8.6.2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni;
dirigenti con incarico previsto dall'art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8.6.2000 ed esperienza professionale nel SSN fra cinque e quindici anni;
dirigenti con esperienza professionale sino a cinque anni. Alla fascia superiore
(dirigenti di struttura complessa) spetta l'indennità di importo più elevato ed alle altre un emolumento via via decrescente, sino a giungere al personale di prima fascia, al quale è attribuita l'indennità di importo minore. Il passaggio da una fascia all'altra - a parte il caso del dirigente di struttura complessa - avviene alla maturazione della richiesta esperienza professionale, di cinque o quindici anni ed è condizionato all'esito positivo di una verifica tecnica (art. 5). Quanto agli incarichi, va richiamato, per la parte che qui rileva, l'art. 15, 4° comma, del D. Lgs. n. 502/92, rubricato Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie: All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un
10 programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.
Il dirigente medico, dopo cinque anni dall'assunzione, vede dunque necessariamente modificate le sue funzioni, ovviamente a condizione di aver superato positivamente la valutazione tecnica. In primo luogo egli acquista una autonomia maggiore di quella che
(scolpita dal comma 4° del citato art. 15) connota il dirigente neo assunto. Inoltre, acquisisce l'attitudine ad ottenere gli incarichi di cui all'art. 27, lett. b) e c) (direzione di struttura semplice, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo), del 8.6.2000, mentre quale neo assunto poteva avere solo gli incarichi di cui all'art. 27 lett. d)
(incarichi di natura professionale). Tali effetti si producono, peraltro, a favore di tutti i dirigenti medici in possesso dei prescritti requisiti, ragion per cui il passaggio di fascia dell'indennità in questione è collegato unicamente a tali requisiti (anzianità di servizio e valutazione positiva) e rientra a pieno titolo fra gli effetti di una progressione di carriera.
Sul punto è decisivo l'art. 59 CCNL 2019 che prevede gli effetti dell'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico ed il quale effettivamente dispone, al 2° comma, che “L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: a)….b) per i dirigenti neo-assunti, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività e per
l'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18 comma 2,
(Tipologie d'incarico), c)…”.
Dalla norma contrattuale in esame si desume quindi che il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività costituisce un effetto della valutazione positiva, al quale si affianca l'ulteriore effetto della possibilità di ricevere determinati incarichi.
Il passaggio di fascia non è dunque in rapporto causale con l'attribuzione degli incarichi, così come quest'ultima non è in rapporto causale con il primo.
11 Nel caso di specie, è documentalmente provato il fatto che la ricorrente abbia prestato proficuamente servizio per oltre cinque anni come dirigente medico con vincolo di esclusività e che sia stata sottoposta con esito positivo alla valutazione del Collegio Parte tecnico, tanto evincendosi dalla delibera del 3.12.2021, in cui è la stessa a dare atto che “la dott.ssa (mat., 203093) alla data del 28.11.2018 ha maturato Parte_2
l'anzianità complessiva con rapporto di lavoro continuativo e non continuativo in aziende ed enti del comparti pari a 5 anni ex art. 89 CCNL 2017/2018 del 19.12.2019”.
Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, discende il diritto di parte ricorrente al riconoscimento “fascia superiore della indennità di esclusiva” con decorrenza dal
1.12.2018.
Conseguentemente, parte convenuta va condannata a corrispondere le differenze retributive a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Occorre infine precisare in merito al quantum delle differenze retributive che possono essere utilizzati i conteggi allegati dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, poiché appaiono correttamente sviluppati.
8. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi esposte, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso determina una soccombenza reciproca annoverabile tra le gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita così provvede:
1) Accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della “fascia superiore della indennità di esclusiva” con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e condanna parte resistente a corrispondere le relative differenze retributive pari ad € 4.167,08
(quattromilacentosessantasette/08), oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino alla udienza del 28.3.2025
12 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
13
Settore lavoro e previdenza
R.G. 370/2021
Verbale di udienza del 28/03/2025
Sono presenti per la ricorrente gli avv.ti Catanese e Mautone le quali si riportano al ricorso ed alle note autorizzate già versate in atti. Part In particolare, concludono per la condanna dell' nella considerazione dell'emissione della delibera n.1064/2022 afferente l'incarico dirigenziale, dell'indennità di esclusività e delle differenze retributive per la retribuzione di posizione così come quantificate in atti oltre interessi e rivalutazione.
Con ogni conseguenza e statuizione e in favore di spese e attribuzione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 370/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 C.F._1 procura in atti, dagli avv. SILVIA CATANESE e SABRINA MAUTONE con le quali è elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via Guarini, 77 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Emai_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. Controparte_1 P.IVA_1
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.2.2021, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente - sottoposto con esito positivo alla valutazione da parte del Collegio
Tecnico aziendale con le finalità di cui all'art 15 co. 4 d.lgs. 502/92 - a vedersi attribuire, con effetto dal 28.11.2018 l'incarico dirigenziale di spettanza come previsto dal CCNL di riferimento e a vedersi riconoscere il trattamento economico connesso al detto incarico con decorrenza dalla data suddetta pari al quinto anno di anzianità
2 richiesta; b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, titolare di rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda convenuta, al riconoscimento economico della fascia superiore dell'indennità di esclusività con decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta e cioè dal 1.12.2018 decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta;
c) condannare l' convenuta a corrispondere alla CP_1 ricorrente, con effetto dal 28.11.2018 (per l'incarico dirigenziale) e dal 1.12.2018 (per la fascia superiore della indennità di esclusività), le differenze retributive dovute per effetto dell'accoglimento delle conclusioni spiegate, ed a rideterminare la entità della retribuzione dovuta al medesimo per gli anni a seguire fino alla data della sentenza, gravando le componenti retributive soggette della incidenza previdenziale ed assicurativa del caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del dovuto fino alla data di sua effettiva erogazione, detratte le somme già liquidate con la Deliberazione n. 1621 del 3.12.2020; d) Condannare l'
[...]
a corrispondere alla dott.ssa le differenze Controparte_2 Parte_2 retributive dovute a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di posizione minima unificata per il mese di dicembre 2018 e per tutto il 2019, calcolati in complessi € 8.693,00 lordi con riferimento al CCNL del 6.05.2010 biennio economico
2008/2009; e) In via subordinata, in ragione del comportamento inadempiente serbato dall'Azienda convenuta, dichiarare la stessa tenuta e condannarla a risarcire il danno da ciò derivato alla ricorrente, danno da liquidarsi per la componente patrimoniale nella somma pari a quella lorda definita al punto c e per la componente extrapatrimoniale in via equitativa avuto riguardo alla ritardata assegnazione di incarico dirigenziale ed allo svolgimento- per il tempo del ritardo- di mansioni dequalificate rispetto a quelle che sarebbe spettato di svolgere, nonché per il pregiudizio di immagine patito e la conseguente perdita di chance in altre strutture sanitarie;
f) con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno delle domande esponeva: di essere dipendente, senza soluzione di Part continuità, dell' con qualifica di Farmacista Dirigente di Farmacia Ospedaliera, in servizio presso il P.O. di Ariano, giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 15.02.2017 e con matricola n. 203093; che, allo spirare del quinto anno di servizio, il Collegio Tecnico, costituito con delibera n. 1489 del 9.11.2020, dopo aver esaminato la valutazione di prima istanza, i risultati e l'esperienza professionale
3 acquisita dalla ricorrente, esprimeva giudizio positivo alla verifica della dott.ssa ; Pt_2
Part che con deliberazione n. 1621 del 3.12.2020, l' preso atto della valutazione positiva espressa dal collegio tecnico, disponeva di procedere, in favore della dott.ssa Pt_2
al riconoscimento della indennità di esclusività nell'importo di € 5784,38 annuo,
[...] comprensivo della tredicesima mensilità, ex art. 89 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 con decorrenza economica 1.1.2020 considerata la data di entrata in vigore del CCNL
e al riconoscimento economico della indennità di retribuzione di posizione parte variabile nell'importo di € 263,23 mensili al fine di consentirle il raggiungimento dell'importo annuo previsto per la retribuzione di posizione complessiva ex art. 92
CCNL Area Sanità 2016-2018 per i 5 anni di anzianità.
Lamentava che quanto attuato dall' in relazione alla mancata Parte_3 assegnazione di incarico, alla determinazione economica dell'indennità di esclusività e dell'indennità di retribuzione di posizione parte fissa a partire dal 1.01.2020 appariva illegittimo.
Si doleva che di fatto, l'azienda sanitaria convenuta non aveva provveduto a riconoscere alla ricorrente l'adeguamento giuridico–normativo rispetto al nuovo status ottenuto con il superamento della verifica, ovvero non le era stato attribuito l'incarico dirigenziale ed il corrispondente trattamento economico;
che, inoltre,
l' sanitaria convenuta non aveva provveduto al pagamento in suo favore CP_1 dell'indennità di esclusività della fascia superiore dovuta nella misura prevista dai
CCNL di comparto per il periodo dal 1.12.2018 al 31.12.2019, ossia dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta, in quanto detto emolumento le veniva riconosciuto solo con decorrenza 1.1.2020.
Lamentava inoltre, che non avendo l' sanitaria assegnato alla dott.ssa CP_1 Pt_2 alcun incarico dirigenziale specifico dalla stipula del contratto risalente al 15.02.2017, non le aveva riconosciuto la parte variabile della retribuzione di posizione, ma solo quella fissa e che anche quest'ultima parte, però, le veniva erogata in maniera illegittima ed errata, in quanto non adeguata al CCNL di riferimento del 6.05.2010, biennio economico 2008/2009 che al Capo II, art. 3 prevede la variazione al raggiungimento dell'anzianità di servizio dei cinque anni, dall'importo di € 23,30 mensili a quello di € 357,18, mensili che per 13 mensilità doveva ammontare ad €
4.643,34. Rivendicava pertanto le differenze retributive anche titolo di retribuzione di posizione minima unificata come da conteggi analitici di cui in ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Controparte_3
4 Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le conclusioni innanzi riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente non si costituiva sebbene ritualmente convenuta in giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione celebrata innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo a far data dal 12.9.2022, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. Part
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell' resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica del 31.3.2021).
4. Nel merito, il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. Parte ricorrente ha domandato, in primo luogo, l'accertamento del diritto al conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 18 CCNL 2019 a far data dal 28.11.2018
e la condanna della convenuta al pagamento del correlato trattamento economico e al risarcimento del danno da perdita di chance.
La domanda è infondata.
Al fine della dovuta perimetrazione del tema d'indagine, dati per pacifici i fatti di causa Part e in particolare che l' ha provveduto in data 8.06.2022 con deliberazione n. 1064 a conferire alla ricorrente un incarico dirigenziale, formalizzato poi successivamente con contratto del 2.08.2022 (vedasi note depositate il 10.9.2023), va evidenziato che la domanda in esame si fonda sull'asserita sussistenza di un diritto soggettivo a rivestire e quindi svolgere le attività proprie di un incarico dirigenziale ai sensi all'art. 18 CCNL
2019.
Ciò posto, si rende necessario a questo punto riportare in sintesi il quadro normativo
(legale e contrattuale) di riferimento.
La dirigenza sanitaria del SSN, che rientra nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, era originariamente disciplinata dal D. Lgs. n. 29 del 1993 (entrato in vigore il 21 febbraio 1993), e successive modificazioni, salvo quanto ora previsto dal D.
Lgs. n. 502 del 1992, specificamente dedicato alla disciplina in materia sanitaria
(entrato in vigore l'11 gennaio 1993) ed in particolare dall'art. 15 ("Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie") e dall'art. 15 ter ("Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura") del D. Lgs. citato.
L'art. 15 d.lgs. 502/1992, nel testo vigente ratione temporis, prevede, al co. 4, che “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle
5 attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
L'art. 15 ter, inoltre, prevede che “Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie
a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del
1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”.
Le disposizioni innanzi richiamate risultano coerenti sul piano sistematico con il D.
Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, che indica i criteri ed i principi generali dell'organizzazione delle Unità Sanitarie Locali, stabilendo che "la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali", e, nel precisare che "l'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico - professionale, soggette a rendicontazione analitica".
L'art. 15 bis dispone che l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis, disciplini l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonchè ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura "dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano
l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale"; l'art. 15 ter, prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possano essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis.
Nel sistema delineato dalle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1 bis, artt. 15 bis e 15 ter, l'atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce, dunque, lo strumento
6 per la concreta definizione dell'organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale -scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione- e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale.
Il suddetto impianto normativo è stato, poi, integrato dalle previsioni della contrattazione collettiva.
Dapprima, il c.c.n.l. 1998-2001 economico 1998-1999 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. dell'8 giugno 2000 ha, in particolare, disciplinato, all'art. 26, la graduazione delle funzioni, confermando l'art. 50 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, salvo per i commi 4 e 6, sostituiti da disposizioni ad hoc;
così ha previsto che (comma 4) la graduazione delle funzioni dirigenziali -alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico- è effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche del D.P.R. n. 384 del 1990, ed ancora (comma 6) che la disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli seguenti del medesimo capo entra in vigore con il contratto e presuppone, altresì, che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino, tra le altre innovazioni, la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 1999.
Il successivo art. 26 ha individuato l tipologie degli incarichi - a) incarico di direzione di struttura complessa nell'ambito del quale è ricompreso l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502 del
1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività - indicando poi le caratteristiche delle strutture.
L'art. 28 ha, quindi, disciplinato l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali distinguendo tra dirigenti del ruolo sanitario e dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo il cui comma 3 prevede: ... Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
7 Il comma 5 dell'indicato art. 28 ha stabilito, poi, una disciplina transitoria limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. del 5 dicembre
1996 chiarendo che il conferimento o la conferma degli incarichi di cui all'art. 27, comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito.
Il comma 7, ha, quindi, indicato i criteri di cui le aziende devono tener conto per il conferimento degli incarichi: “…In caso di più candidati all'incarico da conferire,
l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.” Il comma 8 richiamato prevede che “ Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali…”
Va rimarcato che anche la contrattazione collettiva successiva, con dettagliatissime prescrizioni, rimanda ad ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del CCNL e CP_1 della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 5 (v. comma 3, lett. e), la formulazione in via preventiva dei criteri e delle procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali (cfr. art 19 CCNL 2019 triennio
2016-2018).
Dal complesso sistema fin qui delineato si evince che non sussiste allora alcun automatismo ed alcun diritto all'attribuzione di un incarico di direzione per il solo fatto di aver superato al termine del quinquennio la relativa valutazione, come invece sostenuto nel ricorso.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale, infatti, presuppone una serie di passaggi ed
è comunque espressivo di un potere discrezionale del datore di lavoro pubblico rispetto al quale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Cass. n. 9566/2021 in motivazione).
Ricorrono poi ulteriori argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione della tipologia di incarichi qui richiesti: “l'art. 15 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano conferiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture
8 stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis», ciò esclude -evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi- che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di riferimento”, (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n.
21544 del 2024).
Deve ritenersi quindi, nel solco della giurisprudenza di legittimità alle cui motivazioni si è ritenuto di orientare la presente decisione, che non sussiste un diritto soggettivo all'attribuzione dell'incarico, ma unicamente un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito, ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (v. Cass. 13 novembre 2018, n. 29169; Cass.
10dicembre 2017, n. 28879; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972; Cass. 18 giugno 2014, n.
13867 Cass, 5546/2020);
Tuttavia, poiché l'atto introduttivo è argomentato dall'asserita esistenza di un diritto soggettivo all'incarico e dall'inadempimento contrattuale del datore di lavoro coincidente, tout court, con il suo comportamento omissivo -secondo un'interpretazione del quadro normativo di riferimento da ritenersi, come sopra motivato, destituita di fondamento- la domanda va respinta, dovendo osservarsi che alcuna allegazione si rinviene nell'atto introduttivo in ordine all'esistenza di incarichi astrattamente attribuibili alla parte ricorrente, ovvero all'esistenza di condotte arbitrarie o irrazionali dell'azienda resistente nell'esercizio dei poteri volti al conferimento dei predetti, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, come, ad esempio, l'ingiustificata attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti aventi il medesimo profilo professionale, la vacanza di incarichi cui poter ambire.
A fronte di detta carenza assertiva e asseverativa in ordine alle circostanze fattuali finalizzate a provare la mancata osservanza dei limiti esterni della correttezza e buona fede, oppure degli obblighi procedurali, che come si è visto sono previsti dalla contrattazione collettiva, risulta quindi del tutto infondata la domanda, in quanto il preteso diritto al risarcimento del danno patrimoniale –commisurato al trattamento economico correlato all'incarico non attribuito e alla differenza tra retribuzione minima unificata percepita e quella che avrebbe potuto percepire se titolare di incarico ex art. 18 cit.– viene rivendicato unicamente sulla base dell'inadempimento del datore di lavoro del preteso diritto soggettivo all'incarico medesimo. Inadempimento che
9 nella fattispecie in esame non ha trovato riscontro, così che risulta infondata la domanda risarcitoria che lo presuppone.
6. Per le stesse ragioni la domanda risulta non meritevole di accoglimento anche ove motivata dalla perdita di chance, evento foriero in astratto di un danno risarcibile, che però deve essere allegato e provato dal danneggiato secondo i noti principi che presiedono all'accertamento ed alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, senza alcun automatismo che faccia ritenere sussistente un danno in re ipsa (v. Cass. 7 gennaio 2019, n. 137/ 2019 Cass 5546/ 2020) ove accertato il comportamento illecito.
7. Fermo restando quanto precede, deve, di contro, essere rilevata la fondatezza della domanda avente ad oggetto la indennità di esclusività.
In punto di diritto, giova premettere che l'indennità di esclusività viene riconosciuta, a date condizioni, ai medici dipendenti di strutture pubbliche e che lavorino in regime di esclusività; costoro, non potendo rendere a terzi le proprie prestazioni professionali, hanno diritto ad un trattamento economico aggiuntivo (art. 15 quater D. Lgs. n.
502/92), previsto nel dettaglio dall'art. 5 CCNL 8.6.2000, che fra l'altro individua quattro categorie di beneficiari, stabilendo l'entità dell'emolumento per ciascuna di tali categorie, che sono costituite da: dirigenti di struttura complessa;
dirigenti con incarico previsto dall'art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8.6.2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni;
dirigenti con incarico previsto dall'art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8.6.2000 ed esperienza professionale nel SSN fra cinque e quindici anni;
dirigenti con esperienza professionale sino a cinque anni. Alla fascia superiore
(dirigenti di struttura complessa) spetta l'indennità di importo più elevato ed alle altre un emolumento via via decrescente, sino a giungere al personale di prima fascia, al quale è attribuita l'indennità di importo minore. Il passaggio da una fascia all'altra - a parte il caso del dirigente di struttura complessa - avviene alla maturazione della richiesta esperienza professionale, di cinque o quindici anni ed è condizionato all'esito positivo di una verifica tecnica (art. 5). Quanto agli incarichi, va richiamato, per la parte che qui rileva, l'art. 15, 4° comma, del D. Lgs. n. 502/92, rubricato Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie: All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un
10 programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.
Il dirigente medico, dopo cinque anni dall'assunzione, vede dunque necessariamente modificate le sue funzioni, ovviamente a condizione di aver superato positivamente la valutazione tecnica. In primo luogo egli acquista una autonomia maggiore di quella che
(scolpita dal comma 4° del citato art. 15) connota il dirigente neo assunto. Inoltre, acquisisce l'attitudine ad ottenere gli incarichi di cui all'art. 27, lett. b) e c) (direzione di struttura semplice, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo), del 8.6.2000, mentre quale neo assunto poteva avere solo gli incarichi di cui all'art. 27 lett. d)
(incarichi di natura professionale). Tali effetti si producono, peraltro, a favore di tutti i dirigenti medici in possesso dei prescritti requisiti, ragion per cui il passaggio di fascia dell'indennità in questione è collegato unicamente a tali requisiti (anzianità di servizio e valutazione positiva) e rientra a pieno titolo fra gli effetti di una progressione di carriera.
Sul punto è decisivo l'art. 59 CCNL 2019 che prevede gli effetti dell'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico ed il quale effettivamente dispone, al 2° comma, che “L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: a)….b) per i dirigenti neo-assunti, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività e per
l'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18 comma 2,
(Tipologie d'incarico), c)…”.
Dalla norma contrattuale in esame si desume quindi che il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività costituisce un effetto della valutazione positiva, al quale si affianca l'ulteriore effetto della possibilità di ricevere determinati incarichi.
Il passaggio di fascia non è dunque in rapporto causale con l'attribuzione degli incarichi, così come quest'ultima non è in rapporto causale con il primo.
11 Nel caso di specie, è documentalmente provato il fatto che la ricorrente abbia prestato proficuamente servizio per oltre cinque anni come dirigente medico con vincolo di esclusività e che sia stata sottoposta con esito positivo alla valutazione del Collegio Parte tecnico, tanto evincendosi dalla delibera del 3.12.2021, in cui è la stessa a dare atto che “la dott.ssa (mat., 203093) alla data del 28.11.2018 ha maturato Parte_2
l'anzianità complessiva con rapporto di lavoro continuativo e non continuativo in aziende ed enti del comparti pari a 5 anni ex art. 89 CCNL 2017/2018 del 19.12.2019”.
Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, discende il diritto di parte ricorrente al riconoscimento “fascia superiore della indennità di esclusiva” con decorrenza dal
1.12.2018.
Conseguentemente, parte convenuta va condannata a corrispondere le differenze retributive a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Occorre infine precisare in merito al quantum delle differenze retributive che possono essere utilizzati i conteggi allegati dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, poiché appaiono correttamente sviluppati.
8. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi esposte, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso determina una soccombenza reciproca annoverabile tra le gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita così provvede:
1) Accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della “fascia superiore della indennità di esclusiva” con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e condanna parte resistente a corrispondere le relative differenze retributive pari ad € 4.167,08
(quattromilacentosessantasette/08), oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino alla udienza del 28.3.2025
12 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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