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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10674/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Nunzio Santi Di Paola;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 4.11.2022, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320220004522315, avente a oggetto contributi previdenziali da “verbale ispettivo NIU 2021007040 prot. CP_1
2100.08/06/2022.0366417 del 08/06/2022 notificato il 17/06/2022” e somme CP_1 aggiuntive, inerenti alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” e relativi al periodo da 07/2016 a 02/2020.
1 Deduce la “inesistenza della notifica per essere pervenuta da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri”, la “inesistenza dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione digitale”, il “difetto di motivazione e mancata allegazione atti richiamati” e la “inesistenza di alcuna omissione contributiva”.
Con memoria difensiva depositata in data 16.9.2023, si è tardivamente costituito in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e CP_1 svolgendo, nel merito, ampie difese volte al rigetto del ricorso;
ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…per tutte le ragioni già spiegate in premessa, nel merito, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa, confermando, per l'effetto, l'avviso di addebito impugnato e la pretesa contributiva ivi contenuta, con vittoria delle spese di lite” (con riguardo alla tardività della costituzione in giudizio dell' poiché avvenuta sabato 16.9.2023 a fronte della prima CP_1 udienza del 26.9.2023, cfr. C. Cass. 14767/2014, C. Cass. 21335/2017, C. Cass.
7068/2020, C. Cass. 2512/2020 e C. Cass. 8496/2023).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Innanzitutto, occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo,
2 dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n.
46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass.
9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui
3 all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012
(cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
2.3. Nella specie, la data di notifica dell'avviso di addebito allegata da parte CP_ ricorrente (id est: 29.9.2022) non è specificamente contestata dall' e risulta altresì dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte dalla predetta parte.
2.4. Da quanto detto consegue che l'opposizione agli atti esecutivi spiegata con l'odierno ricorso (sub specie di notifica dell'atto “…da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri”, di “…mancata sottoscrizione digitale” e di “difetto di motivazione e mancata allegazione atti richiamati”) è tardiva in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (cui rimanda l'art. 29 D.lgs. 46/1999).
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, i predetti vizi non configurano – neppure in astratto – ipotesi di inesistenza della notifica o dell'avviso di addebito opposto;
per altro verso, a fronte della pacifica notifica del verbale ispettivo in data 13.6.2022 (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso) e dell'avviso di addebito opposto in data
29.9.2022, nonché – in ogni caso – delle difese nel merito svolte in ricorso, non sussistono neppure i presupposti per la chiesta rimessione in termini a fronte dell'eccepito difetto di motivazione.
Con precipuo riferimento a tale contestazione, d'altronde, anche la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973” (cfr. C. Cass.
21080/2015).
2.5. L'opposizione al ruolo (sub specie di “inesistenza di alcuna omissione contributiva”) deve invece ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
4 3. Merito.
3.1. Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.2. Preliminarmente, deve confermarsi e ribadirsi l'ordinanza del 21.5.2025 con cui, a fronte delle deduzioni contenute nel verbale ispettivo in atti e nonostante la tardiva costituzione in giudizio dell' , è stata ammessa ex art. 421 c.p.c. “…la documentazione CP_1 prodotta dall' con la costituzione in giudizio, al fine di delibare compiutamente le CP_1 prospettazioni delle parti” (id est: per quel che qui rileva, dichiarazioni rese in sede ispettiva da , e cfr. ordinanza del Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
21.5.2025, cit.).
3.3. Al fine di verificare la fondatezza del presente ricorso, appare opportuno richiamare i fatti di causa.
Con “verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021007040/DDL del
08/06/2022”, prodotto in atti da entrambe le parti, gli ispettori verbalizzanti hanno esposto quanto segue: “...ESITO DELL'ACCERTAMENTO
[…]
In via prodromica si è proceduto alla consultazione degli archivi informatici dell' dalla quale è emerso: CP_1
- La società " ” è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle Parte_1 imprese della CCIAA del Sud Est Sicilia, alla posizione n° CT-316723 con inizio attività in data 01/02/2010 per dipendenti denunciati all' e con codice CP_1
ATECO 10.51.2 (produzione e lavorazione prodotti lattiero caseari).
- Stante alla visura camerale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con una quota societaria pari al 16,666% è la signora dal Parte_2 novembre 2019. […]
- Soci della società sono:
con una quota societaria pari al 16,667%; Controparte_4
con una quota societaria pari al 16,667%; Controparte_5
con una quota societaria pari al 16,667%; Controparte_6
con una quota societaria pari all'11,111%; CP_7
con una quota societaria pari al 11,111%; Controparte_6
con una quota societaria pari al 11,111%. Controparte_8
Infine, vi sono altri soci non identificati nella visura camerale.
5 - Dall'esame degli Unilav e degli Uniemens presentati all è stato rilevato che i CP_1 seguenti lavoratori:
1) nato a [...] il [...] ( )… è stato Controparte_2 C.F._1 assunto nel tempo, dal 18/08/2016 al 31/12/2016 dalla "EASY WORK SOLUTION
SRL"; dal 01/01/2017 al 31/05/2018 dalla "OUTSOURCING WORK SOLUTION
S.R.L."; dal 01/06/2018 al 30/11/2018 dalla "JOB QUALITY S.R.L."; dal
01/12/2018 al 31/12/2018 dalla "CSS S.R.L.".
2) nata a [...] il [...] ( )… è Parte_3 C.F._2 stata assunta nel tempo, dal 26/11/2018 al 31/12/2019 dalla "S.R.L. CSS” e dal
02/01/2020 al 29/02/2020 dalla "B.M. SERVIZI S.R.L.”;
3) nato in [...] il [...] ( )… è stato Persona_1 C.F._3 assunto nel tempo, dall'01/07/2016 al 31/12/2016 dalla "EASY WORK SOLUTION
SRL”; dal 01/01/2017 al 31/05/2018 dalla "S.R.L. OUTSOURCING WORK
SOLUTION”; dal 26/11/2018 al 31/12/2019 dalla "S.R.L. CSS”; dal 01/01/2020 al
29/02/2020 dalla “B.M. SERVIZI S.R.L.". Tale ultimo lavoratore ha dichiarato di avere sempre lavorato ininterrottamente per la " fin dall'anno Parte_4
2015.
4) nato a [...] il [...] Parte_5
( )… è stato assunto nel tempo, dal 18/02/2019 al C.F._4
31/12/2019 dalla "S.R.L. CSS”; dal 01/01/2020 al 29/02/2020 dalla "B.M.
SERVIZI S.R.L.".
hanno prestato la loro attività lavorativa presso lo stabilimento della ” Parte_1 di Zafferana Etnea quali addetti alle pulizie 6° livello, per i lavoratori indicati ai punti 1),
2) e 3). Il lavoratore indicato al punto 4) ha prestato la propria attività con la qualifica di magazziniere addetto al "reso merce". I suddetti lavoratori, pur ricevendo le direttive da personale della “ ” (signora e signor , ai quali Parte_1 Per_2 Parte_6 facevano riferimento per ferie, permessi, malattia, consegna buste paga, richiesta materiale di consumo, ecc., facevano capo ad altre aziende che li assumevano, licenziavano e riassumevano.
Si precisa che, precedentemente all'accesso ispettivo, sono stati invitati i lavoratori, sia quelli ancora in forza che quelli che avevano cessato il rapporto di lavoro, a presentarsi presso le sedi territorialmente competenti al fine di rilasciare dichiarazioni circa lo CP_1 svolgimento del rapporto di lavoro intrattenuto con/presso la società “ ”. Parte_1
CP_ La ricezione delle dichiarazioni è stata effettuata presso la Sede di Catania.
6 Nell'ambito del mandato ispettivo ricevuto, in data 09 settembre 2021 è stato effettuato… un accesso presso lo stabilimento della ditta sito a Zafferana Etnea in
Contrada Ardichetto. Nel corso dell'accesso veniva consegnato il verbale di primo accesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora , con l'invito Controparte_3
a presentare la documentazione richiesta presso la sede di Catania in data 22 CP_1 settembre 2021. In data 22 settembre 2021 si è presentato, munito di “procura speciale” CP_ presso la citata sede l'avvocato Nunzio Santi Giuseppe Di Paola, esibendo solo parte della documentazione richiesta e chiedendo una proroga per l'esibizione della documentazione mancante. […].
Dall'esame della documentazione consegnata e da ulteriori notizie acquisite ed, infine, dall'esame degli archivi informatici dell' si è rilevato quanto appresso esposto. CP_1
La società “ ” ha stipulato, nel corso degli anni ed entro i termini della Parte_1 prescrizione prevista dalle norme vigenti in materia, contratti di appalto di servizi con la
“EASY WORK SOLUTION SRL”; con il Consorzio Outsourcing Work Solution;
con la
“S.R.L. CSS” e con la “B.M. SERVIZI S.R.L.” per la esternalizzazione di parte del personale, prevalentemente quello addetto alle pulizie. Dei suddetti contratti di servizio, la
“ non ne ha fornito alcuno adducendo a motivazione della mancata Parte_7 esibizione un sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Acireale a seguito di una controversia, ancora in corso, tra la proprietà ed il precedente Presidente del Consiglio di
Amministrazione, signor L'unica documentazione esibita è Parte_8 relativa a due contratti di lavoro a tempo determinato e parziale instaurato tra la ditta
“CSS SRL” ed i lavoratori e . Persona_1 Parte_3
In data 16/05/2022 gli scriventi si sono recati presso il Comando della Guardia di
Finanza di Acireale per chiedere se tra la documentazione sequestrata vi erano contratti di servizio stipulati tra la “ ” e le aziende sopra elencate. Da informazioni Parte_1 assunte presso la comandante del presidio non esisteva agli atti la documentazione interessata.
Risulta evidente che non vi è alcuna predisposizione dei mezzi per l'esercizio dell'attività d'impresa, da parte della ditta appaltante: ciò viene confermato, tra l'altro, da diverse dichiarazioni acquisite e rilasciate dai lavoratori che hanno lavorato all'interno dei locali della , e che hanno confermato, generalmente, quanto segue: Pt_1
a) Generalmente, i lavoratori non hanno avuto contatti, o li hanno avuti occasionalmente, con personale appartenente a società diverse dalla Pt_7
;
[...]
7 b) Generalmente, i lavoratori hanno sempre avuto direttive sul lavoro da parte di personale della (ad es. Parte_1 Parte_6 Persona_3 la signora , la signora oppure gli uffici amministrativi della Per_4 Per_2
, ai quali facevano altresì riferimento per le problematiche Parte_1 amministrative.
c) Generalmente, durante il periodo di occupazione, per i lavoratori in forza a qualsiasi delle ditte appaltatrici, nulla cambia nella gestione del rapporto di lavoro, nell'organizzazione lavorativa ed, inoltre, nell'eventuale uso di mezzi di lavoro;
d) Tutti i lavoratori hanno confermato di avere lavorato presso i locali della
. Parte_7
e) I lavoratori hanno dichiarato di avere ricevuto i mezzi di lavoro ed i prodotti da parte della ditta Parte_1
Si premette quanto segue: l'Art. 29 del d.lgs. 276/2003 (Appalto) al primo punto indica che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
Risulta evidente, da quanto sopra esposto ed accertato, che nessuno dei requisiti previsti dall'art. 29 per la regolarità dell'appalto, anche se di servizi, è mai stato presente nel contratto stipulato tra la ed i Consorzi succedutisi nel tempo, così come Parte_1 le ulteriori società appaltatrici, né l'organizzazione dei mezzi, né l'esercizio del potere organizzativo e direttivo e, in ultimo, neanche l'assunzione del rischio d'impresa in quanto, come rilevato dalle dichiarazioni acquisite, i vari appaltatori non avevano neanche fornito propri mezzi di produzione dell'attività (attrezzi, macchine, strumenti).
Per quanto sopra esposto, con il presente verbale si contesta la contribuzione non versata e calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ed in riferimento ai lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel periodo indicato nel presente verbale, con l'applicazione del CCNL di riferimento […]. Si precisa che, nei casi in cui i lavoratori abbiano dichiarato un maggior orario/ferie e/o permessi non goduti e/o attività lavorativa domenicale rispetto a quanto comunicato dalle società di appalto tramite Unilav, si è proceduto a ricalcolare l'imponibile contributivo per come previsto dal CCNL applicabile.
8 I dati anagrafici dei lavoratori ed i relativi imponibili calcolati sono indicati negli allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante mentre, invece, la singola storia lavorativa dei lavoratori indicati nel presente verbale è riepilogata in calce al presente atto. Si precisa, ad ogni buon fine, che il presente verbale è relativo ai lavoratori impiegati presso la in seguito alla stipula dei contratti di appalto di Parte_1 servizio stipulati nel periodo dal 2016 al 2020 e qui contestati.
[…]
Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell le inadempienze accertate, CP_1
è tenuto a versare:
a titolo di contributi, l'importo di € 61.251,05
a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 39.982,68 totale 101.233,73…” (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente e doc. n. 2 dell' ). CP_1
Siccome incontestato tra le parti e risultante dalla documentazione in atti, sulla base del suindicato verbale di accertamento l' ha, quindi, emesso l'avviso di addebito CP_1 impugnato nel procedimento in esame.
3.4. A fronte di ciò, come detto, la parte opponente ha eccepito nel merito la
“inesistenza di alcuna omissione contributiva”, deducendo al riguardo che essa società
“…non ha mai avuto come dipendenti i quattro soggetti menzionati nel verbale di accertamento e, pertanto, non è incorsa in alcuna omissione contributiva essendo altri i datori di lavori di tali dipendenti, come del resto riconosciuto anche nel verbale medesimo avendo la solo provveduto alla stipula di contratti di appalto relativi Parte_1 all'espletamento delle attività di pulizia. […]” e contestando nel resto le deduzioni svolte dall' nel verbale ispettivo (cfr. pagg. 17 e 18 del ricorso). CP_1
Nella propria memoria difensiva, invece, l' ha ribadito la legittimità del CP_1 verbale ispettivo e del conseguente avviso di addebito opposto, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
3.5. L'assunto dell' appare indimostrato. CP_1
Ed invero, a fronte della prospettazione contenuta nel suindicato verbale di accertamento in atti, l'Ente previdenziale, pur essendone onerato, non ha provato la configurabilità di un'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera tra le distinte società indicate nel verbale ispettivo e la società opponente, nei termini ivi descritti.
3.6. Innanzitutto, giova richiamare brevemente la disciplina di riferimento.
Il suindicato art. 29 D.lgs. 276/2003 (nella versione vigente ratione temporis) stabilisce che “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il
9 contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. […] 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. […]”.
Ai sensi del richiamato art. 1655 c.c., “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Stante quanto sopra, gli elementi che contraddistinguono l'appalto regolamentato dall'art. 29 D.lgs. 276/2003 sono gli stessi qualificanti il contratto disciplinato dal codice civile, ovverosia l'organizzazione di mezzi e la gestione a proprio rischio.
Con specifico riferimento al requisito dell'organizzazione di mezzi, invero, il legislatore del 2003 ha precisato che tale elemento può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, anche dall'esercizio del potere direttivo e organizzativo sui lavoratori.
Da quanto detto discende che, con riferimento a quelle opere o servizi per la cui realizzazione non sia necessaria un significativo apparato di mezzi materiali, la
“organizzazione di mezzi” può anche consistere nella forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'opera e del servizio, purché gestita e organizzata dall'appaltatore con il proprio apporto professionale.
In ipotesi di tal genere, dunque, diversamente da quanto avveniva nella vigenza dell'art. 1 l. 1369/1960, perde rilievo la titolarità dei mezzi materiali eventualmente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, sicché l'eventuale appartenenza degli stessi al committente non esclude ex se la natura genuina dell'appalto posto in essere (cfr.
Tribunale Trento 1.2.2011; Tribunale Pisa 268/2009).
D'altra parte, la necessità che il complesso dei lavoratori impiegati nell'esercizio dell'appalto sia effettivamente diretto e organizzato dall'appaltatore nel proprio interesse non esclude che anche il committente possa esercitare un potere di controllo sull'attività
10 dell'appaltatore, purché limitato all'accertamento del rispetto delle caratteristiche e delle modalità previste per la realizzazione dell'opera o del servizio.
Ed invero, anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. C.
Cass. 12201/2011, C. Cass. 15615/2011, C. Cass. 9139/2018; C. Cass. 30694/2018; cfr. altresì C. Cass. 15693/2009; cfr. altresì Tribunale Monza n. 71/2015 secondo cui
“…trattandosi di appalto avente per oggetto prestazioni di servizi, con netta prevalenza delle prestazioni di manodopera, il criterio discretivo della sua genuinità è costituito dall'effettivo esercizio da parte dell'impresa appaltatrice dell'organizzazione e direzione dei lavoratori utilizzati per la sua esecuzione;
ciò che può avvenire anche per il tramite di personale dipendente a ciò preposto (ossia di referenti interni). […]”).
Come da ultimo evidenziato dalla Corte di Cassazione, “…anche di recente è stato ribadito da questa Corte (fra le tante, Cass. n. 18207 del 2020) che, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa;
invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale,
11 è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del
2020); […]” (cfr. C. Cass. 13182/2022).
3.7. Con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova in materia, in applicazione dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti previsti dal citato art. 29 D.lgs. 276/2003 per la configurabilità di un genuino appalto di opere o di servizi (cfr. Tribunale Roma 17.4.2015 e Tribunale Milano
12.2.2016).
In tal senso, è stato ribadito dalla giurisprudenza di merito che “…l'onere di dimostrare l'illiceità della condizione lavorativa nelle fattispecie di interposizione di manodopera grava sul lavoratore. Ed invero, come chiarito da pronuncia di questo
Tribunale “L'art. 1 commi 1 e 3 bis del d.lgs. 276/2003 prevede che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingua dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto previsto dal comma 1 testé riportato, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. Pertanto, in tema di interposizione fittizia di manodopera in relazione al contratto di appalto, sul lavoratore che agisca per accertare detta interposizione fittizia grava l'onere di dimostrare l'assenza dei seguenti requisiti richiesti dall'art. 29 d.lg. n. 276 del 2003, per potersi configurare un genuino appalto di opere o servizi: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Tribunale
Milano sez. lav., 12/02/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 12/02/2016)). […]” (cfr. Tribunale
Milano, sez. lav., 2921/2019 del 13.12.2019).
12 3.8. Con precipuo riferimento alla fattispecie in esame, dunque, l'onere di dimostrare la configurabilità di una somministrazione illecita di manodopera grava sull' . CP_1
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. C. Cass. 12108/2010; C.
Cass. 22862/2010; v. altresì C. Cass. 14965/2012).
Con specifico riferimento all'efficacia probatoria da riconoscere ai verbali di accertamento, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr. C. Cass.
23800/2014, C. Cass. 11012/2013, C. Cass. 11751/2004, C. Cass. 3350/2001, C. Cass.
1786/2000).
In definitiva, il verbale di accertamento, costituendo atto pubblico come tale soggetto al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fa piena prova -oltre che della sua provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti- anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così Cass.
Sez.lav. 15073 del 6/6/2008).
13 Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, invero, la fede privilegiata non può essere infatti attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze apprese da terzi ma non verificate e controllate obiettivamente, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento
(cfr. C. Cass. 23800/2014).
In tal senso, la Suprema Corte ha da ultimo osservato che “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (cfr. C. Cass. 23252/2024).
3.9. Nella specie, come detto, nel verbale di accertamento dell'8.6.2022 in atti CP_ l' ha affermato la sussistenza di una somministrazione irregolare di manodopera tra le società ivi indicate e la società opponente, procedendo dunque a richiedere all'opponente i contributi e le somme aggiuntive in ipotesi conseguentemente dovuti in relazione ai lavoratori ivi indicati. CP_ Ebbene, la pretesa fatta valere dall' con l'avviso di addebito opposto (e con il sottostante verbale ispettivo) non può trovare accoglimento, non avendo il predetto Istituto assolto compiutamente l'onere di provare nella presente sede i fatti costitutivi della propria pretesa, atteso che gli elementi di prova desumibili dalla documentazione in atti non sono sufficienti ex se a dimostrare l'esistenza della somministrazione irregolare di manodopera affermata nel verbale ispettivo in esame.
14 3.10. Quanto emerge dalla documentazione in atti (id est: dichiarazioni rese dai soli lavoratori e e dalla presidente del consiglio di Controparte_2 Persona_1 amministrazione acquisite ex art. 421 c.p.c.), in assenza di ulteriori Controparte_3 elementi probatori e a fronte delle specifiche contestazioni di parte opponente, non è infatti sufficiente a dimostrare la somministrazione irregolare di manodopera prospettata dall' nel verbale ispettivo in atti. CP_1
In primo luogo, non appaiono decisive le dichiarazioni rese sul punto dal lavoratore
. Controparte_2
Ed invero, il ha sul punto solo genericamente riferito che “Ho iniziato a CP_2 lavorare il 18/8/2016 per conto della Zappalà di Zafferana Etnea e ci ho lavorato fino al
31/12/2018 ininterrottamente. L'assunzione avveniva tramite agenzie di lavoro che si sono succedute nel tempo e precisamente: Easy Work Solution Srl;
Outsourcing Work Solution
Srl; Job Quality Srl e CSS Srl. L'orario di lavoro era fino a 32 ore settimanali, se effettuavo qualche ora in più mi veniva retribuita. La retribuzione era corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a me intestato e la retribuzione corrispondeva a quanto esposto nella busta paga. Percepivo un assegno nucleo familiare per un nucleo di 3 persone. Ricordo che eravamo una trentina di persone ed il responsabile era il signor che era anche lui dipendente delle agenzie ed estraneo ai titolari della Persona_3 ditta. Ricordo che vi erano, oltre a noi, anche dipendenti della . La responsabile Pt_1 delle agenzie era la signora ed il signor faceva da Controparte_9 Persona_3 tramite tra noi e la titolare dell'agenzia, provvedendo alla firma del contratto di assunzione, la consegna delle buste paga, la concessione dei permessi e ferie… ”, riferendo nel resto su rapporti di lavoro e periodi ulteriori e diversi rispetto a quelli considerati nel verbale ispettivo de quo (cfr. dichiarazioni prodotte dall' ; cfr. altresì CP_1 verbale ispettivo in atti, pag. 4, da cui risulta che i periodi di lavoro del ivi CP_2 considerati riguardano gli anni 2016-2018).
Dalle predette dichiarazioni del dunque, non emerge di per sé l'esercizio da CP_2 parte dell'appaltante “del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei Parte_1 lavoratori utilizzati nell'appalto” in luogo delle diverse società appaltatrici, onde dimostrare la sussistenza di una intermediazione illecita di manodopera.
Parimenti, non appaiono decisive a tal fine le dichiarazioni dell'ulteriore lavoratore sentito in sede ispettiva, . Persona_5
Ed infatti, il predetto ha sul punto sono genericamente riferito quanto Persona_5 segue: “Ho lavorato per la società B.M Servizi dal 02.1.2020 al 29/2/2020 in qualità di
15 addetto alle pulizie e con contratto per 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì, in quanto sono stato assunto dalla signora presso la società sita a Zafferana Etnea, Per_4 Pt_1 per svolgere le mie mansioni. La signora della società mi disse che la BM Per_4 Pt_1
Servizi è della signora , che era sempre presente come impiegata nella società CP_9
. Infatti io lavoro per pulire gli uffici della società sita a Zafferana Etnea Pt_1 Pt_1 dal 2014 e dal 1.7.2014 per la società cooperativa […] e sino al 31/12/2014. Anche per questa società di pulizie, firmai il contratto presso gli uffici della società e lo Pt_1 firmai con un signore del quale non ricordo il nome, comunque l'ho visto solo una volta.
Non abbiamo buste paga e ricevevo il bonifico sul conto corrente. Sin dal 2014 e sino al
2020 ho sempre ricevuto le direttive da . Preciso che non ho mai Parte_6 partecipato ad assemblee di cooperative. Non ricordo della ditta ON SC dal
3/1/2015 al 13/1/2015 ma ho sempre svolto le stesse mansioni presso la società . Pt_1
Anche il successivo periodo indicato nella mia posizione assicurativa dal 18/2/2015 al
31/3/2025 ho lavorato presso la società alle medesime condizioni sopra indicate. Pt_1
Anche il successivo periodo dal 1/4/2015 al 30/6/2016 ho lavorato con le medesime modalità operative presso la società . Anche i successivi periodi indicati dal Pt_1
1/7/2016 al 31/12/2016 e sino al 31/5/2018, dal 16/4/2019 al 30/9/2018, dal 16/10/2018 al
12/11/2018, dal 26/11/2018 al 31/12/2019, dal 02/1/2020 al 29/2/2020, dalla sig.ra Per_4 presso la società ho sempre firmato i contratti e ricevuto le direttive da Pt_1 Pt_6
che dava disposizioni anche per farmi avere gli strumenti di lavoro al fine di evitare
[...] contaminazioni sui prodotti lattiero-caseari. Per tutti questi periodi era sempre la sig.ra che mi dava le buste paga e mi rivolgevo a per le richieste di ferie Per_4 Parte_6 che erano sempre verbali. Ho sempre ricevuto i compensi e nei rari casi di ritardo, mi rivolgevo a . Dal 5/3/2020 alla data odierna, lavoro sempre presso la Parte_6
a Zafferana Etnea svolgendo le medesime mansioni in quanto assunto dalla Pt_1 società cooperativa Ragusana Operai S. Giorgio, della quale non conosco dove sia la società anche se so che è a Ragusa. Per firmare questo contratto si sono presentate due persone, un signore e suo figlio, ai quali io chiedo i detersivi quando stanno per finire e che loro provvedono ad inviare con un furgone;
se devo fare dello straordinario o andare in ferie, io chiedo al direttore della il quale invia mail al signore con cui ho Pt_1 firmato il contratto per avere una conferma. Non ricordo il nome di questo signore, ricordo che a fine mese mando la foto dei miei orari svolti alla sig.ra e ne do copia Per_2 al sig. o li lascio in portineria. Il numero della sig.ra è il numero […] e Pt_1 Per_2 preciso che non si chiama ma la conosco come e solo per nome e questo Per_2 Tes_1
16 numero me l'ha dato il signore con cui ho firmato il contratto ma al momento non ricordo il nome. Però sono puntuali nell'invio tramite mail della busta paga e il compenso mi viene regolarmente pagato su conto corrente” (cfr. dichiarazioni prodotte dall' ). CP_1
Anche le predette dichiarazioni del , per un verso, riguardano periodi di lavoro Per_1 in parte diversi rispetto a quelli considerati nel verbale ispettivo (id est: dall'1.7.2016 al
29.2.2020, cfr. ivi pag. 4), concernendo pure i periodi dal 2014 al 30.6.2016 e dall'1.3.2020 in poi (a tale ultimo periodo, in particolare, si riferiscono le dichiarazioni relative alla – cfr. pagg. 3 e 4 delle citate Parte_9 dichiarazioni del 29.4.2021).
Per altro verso, con precipuo riferimento all'intero periodo dall'1.7.2026 al
29.2.2020 oggetto del verbale ispettivo, neppure dalle dichiarazioni del emerge in Per_1 maniera specifica l'effettivo esercizio “del potere organizzativo e direttivo” nei suoi confronti da parte di personale della committente Parte_1
Ed infatti, a fronte delle generiche dichiarazioni rese dal sul punto e – per Per_1 converso – delle contestazioni svolte dalla società opponente sin dall'atto introduttivo,
l' non ha allegato e individuato l'esatta identità della “signora ” e, Controparte_10 Per_4 soprattutto, la riconducibilità della predetta e del summenzionato tra il Parte_6 personale della committente (cfr. pag. 17 del ricorso in cui la predetta Parte_1 società ha compiutamente eccepito che “…non solo non sono dipendenti della società né
né ma non si sa chi siano e ed in ogni caso Parte_6 Persona_3 Per_2 Per_4 trattandosi di pulizie si rimane in attesa di capire quali sono le “direttive” che dovrebbe dare il personale di . […]”; cfr. altresì pagg. 2 e 3 delle note del 26.6.2025, Pt_1 depositate a seguito dell'ammissione ex art. 421 c.p.c. delle citate dichiarazioni ispettive).
Infine, elementi decisivi a suffragio dell'assunto dell' non emergono dalle CP_1 dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla presidente del consiglio di amministrazione poiché generiche e non conducenti (cfr. dichiarazioni prodotte Controparte_3 dall' , cit.). CP_1
3.11. Da tali dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dunque, non emerge ex se la prova di una illecita e penetrante intromissione della nella eterodirezione Parte_1 della esecuzione del lavoro dei dipendenti delle ditte appaltatrici, non apparendo in particolare dimostrato, sulla base delle risultanze in esame, che la committente abbia assunto la funzione di effettivo datore di lavoro.
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo decisivo le prove orali richieste dall' nella propria memoria difensiva poiché, da un lato, inammissibili in ragione CP_1
17 della tardiva costituzione in giudizio (cfr. ordinanza del 26.9.2023) e, dall'altro lato, comunque irrilevanti giacché generiche e valutative e volte alla mera conferma delle – già esaminate – dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e . CP_2 Per_1
A fronte della incontestata formale sussistenza dei contratti di appalto de quibus,
d'altronde, non appare dirimente neppure l'omessa produzione in giudizio di tali contratti
(sul punto cfr. altresì verbale ispettivo, ivi pag. 5).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “…La circostanza che il formale contratto di subappalto in discussione non è stato prodotto in giudizio (denunciata nelle note autorizzate presentate dal ricorrente nel corso del giudizio) non è affatto decisiva ai fini dell'esclusione della sussistenza di un siffatto rapporto negoziale e/o dell'affermazione della configurazione di un lavoro in appalto non genuino. Ciò perché, da un lato, i contratti di appalto e di subappalto non richiedono la forma scritta ad substantiam e, dall'altro, la inesistenza del dato formale non è indice univoco di un lavoro in appalto non genuino, ben potendosi ipotizzare che a fronte di una irregolarità formale sussista di fatto un lecito e genuino lavoro in appalto. […]” (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., n. 8698/2018 del 21.11.2018).
Da quanto detto discende che il rapporto ispettivo dell'8.6.2022 risulta, in questa prospettiva, privo di riscontri oggettivo, risolvendosi in una mera affermazione delle violazioni accertate, giacché nessun ulteriore e decisivo elemento di prova è stato acquisito nel presente giudizio al fine di supportare la tesi sostenuta degli ispettori dell' . CP_1
3.12. In definitiva, a fronte delle specifiche contestazioni attoree e tenuto conto di quanto suesposto in ordine alla documentazione in atti e dell'assenza di ulteriori e dirimenti prove fornite a tal fine dall'Ente previdenziale, nella specie non può reputarsi sufficientemente dimostrata l'asserita somministrazione irregolare di manodopera tra le società indicate nel verbale ispettivo e la società opponente con riguardo ai lavoratori ivi considerati.
Ed infatti, sulla base del suindicato quadro probatorio, non sono emerse specifiche e decisive circostanze in merito agli eventuali elementi caratterizzanti la prospettata somministrazione irregolare di manodopera, anche con riguardo al citato profilo concernente la “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” sub specie di “…esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati CP_ nell'appalto” (cfr. verbale ispettivo), siccome invece solo genericamente ritenuto dall' in detto verbale.
18 3.13. In conclusione, nella presente sede l' convenuto non ha Controparte_10 assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non potendo a tal fine ritenersi sufficienti, per quanto suesposto, il verbale ispettivo e le dichiarazioni dei lavoratori versate in atti, in assenza di ulteriori e significativi elementi probatori forniti dall' . CP_1
Stante quanto sopra, la pretesa avanzata dall' non può trovare accoglimento CP_1 per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del credito contributivo azionato.
3.14. Sul punto, occorre evidenziare e ribadire che, nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo e di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all'Istituto previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall'Ente previdenziale in sede di opposizione a verbale ispettivo e di opposizione a ruolo, grava sull' il rischio CP_1 processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Tale decisione, invero, si giustifica anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
3.15. Ebbene, considerato che nel caso in esame, secondo il suesposto criterio di riparto dell'onus probandi, era onere dell'Ente previdenziale provare i fatti costitutivi della pretesa reclamata (sussistenza della dedotta somministrazione irregolare di manodopera tra le società indicate nel verbale ispettivo e la società opponente) e considerato altresì che nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, la pretesa fatta valere con il verbale ispettivo e con il conseguente avviso di addebito non può ritenersi fondata.
3.16. Alla stregua di quanto esposto, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali e relative somme aggiuntive richiesti con il verbale ispettivo e il CP_1 conseguente avviso di addebito opposto e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato.
19 4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del CP_1 procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti in epigrafe indicati, così statuisce: dichiara illegittimo, per le ragioni di cui in parte motiva, l'avviso di addebito opposto, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 4.200,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10674/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Nunzio Santi Di Paola;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 4.11.2022, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320220004522315, avente a oggetto contributi previdenziali da “verbale ispettivo NIU 2021007040 prot. CP_1
2100.08/06/2022.0366417 del 08/06/2022 notificato il 17/06/2022” e somme CP_1 aggiuntive, inerenti alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” e relativi al periodo da 07/2016 a 02/2020.
1 Deduce la “inesistenza della notifica per essere pervenuta da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri”, la “inesistenza dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione digitale”, il “difetto di motivazione e mancata allegazione atti richiamati” e la “inesistenza di alcuna omissione contributiva”.
Con memoria difensiva depositata in data 16.9.2023, si è tardivamente costituito in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e CP_1 svolgendo, nel merito, ampie difese volte al rigetto del ricorso;
ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…per tutte le ragioni già spiegate in premessa, nel merito, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa, confermando, per l'effetto, l'avviso di addebito impugnato e la pretesa contributiva ivi contenuta, con vittoria delle spese di lite” (con riguardo alla tardività della costituzione in giudizio dell' poiché avvenuta sabato 16.9.2023 a fronte della prima CP_1 udienza del 26.9.2023, cfr. C. Cass. 14767/2014, C. Cass. 21335/2017, C. Cass.
7068/2020, C. Cass. 2512/2020 e C. Cass. 8496/2023).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Innanzitutto, occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo,
2 dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n.
46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass.
9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui
3 all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012
(cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
2.3. Nella specie, la data di notifica dell'avviso di addebito allegata da parte CP_ ricorrente (id est: 29.9.2022) non è specificamente contestata dall' e risulta altresì dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte dalla predetta parte.
2.4. Da quanto detto consegue che l'opposizione agli atti esecutivi spiegata con l'odierno ricorso (sub specie di notifica dell'atto “…da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri”, di “…mancata sottoscrizione digitale” e di “difetto di motivazione e mancata allegazione atti richiamati”) è tardiva in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (cui rimanda l'art. 29 D.lgs. 46/1999).
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, i predetti vizi non configurano – neppure in astratto – ipotesi di inesistenza della notifica o dell'avviso di addebito opposto;
per altro verso, a fronte della pacifica notifica del verbale ispettivo in data 13.6.2022 (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso) e dell'avviso di addebito opposto in data
29.9.2022, nonché – in ogni caso – delle difese nel merito svolte in ricorso, non sussistono neppure i presupposti per la chiesta rimessione in termini a fronte dell'eccepito difetto di motivazione.
Con precipuo riferimento a tale contestazione, d'altronde, anche la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973” (cfr. C. Cass.
21080/2015).
2.5. L'opposizione al ruolo (sub specie di “inesistenza di alcuna omissione contributiva”) deve invece ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
4 3. Merito.
3.1. Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.2. Preliminarmente, deve confermarsi e ribadirsi l'ordinanza del 21.5.2025 con cui, a fronte delle deduzioni contenute nel verbale ispettivo in atti e nonostante la tardiva costituzione in giudizio dell' , è stata ammessa ex art. 421 c.p.c. “…la documentazione CP_1 prodotta dall' con la costituzione in giudizio, al fine di delibare compiutamente le CP_1 prospettazioni delle parti” (id est: per quel che qui rileva, dichiarazioni rese in sede ispettiva da , e cfr. ordinanza del Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
21.5.2025, cit.).
3.3. Al fine di verificare la fondatezza del presente ricorso, appare opportuno richiamare i fatti di causa.
Con “verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021007040/DDL del
08/06/2022”, prodotto in atti da entrambe le parti, gli ispettori verbalizzanti hanno esposto quanto segue: “...ESITO DELL'ACCERTAMENTO
[…]
In via prodromica si è proceduto alla consultazione degli archivi informatici dell' dalla quale è emerso: CP_1
- La società " ” è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle Parte_1 imprese della CCIAA del Sud Est Sicilia, alla posizione n° CT-316723 con inizio attività in data 01/02/2010 per dipendenti denunciati all' e con codice CP_1
ATECO 10.51.2 (produzione e lavorazione prodotti lattiero caseari).
- Stante alla visura camerale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con una quota societaria pari al 16,666% è la signora dal Parte_2 novembre 2019. […]
- Soci della società sono:
con una quota societaria pari al 16,667%; Controparte_4
con una quota societaria pari al 16,667%; Controparte_5
con una quota societaria pari al 16,667%; Controparte_6
con una quota societaria pari all'11,111%; CP_7
con una quota societaria pari al 11,111%; Controparte_6
con una quota societaria pari al 11,111%. Controparte_8
Infine, vi sono altri soci non identificati nella visura camerale.
5 - Dall'esame degli Unilav e degli Uniemens presentati all è stato rilevato che i CP_1 seguenti lavoratori:
1) nato a [...] il [...] ( )… è stato Controparte_2 C.F._1 assunto nel tempo, dal 18/08/2016 al 31/12/2016 dalla "EASY WORK SOLUTION
SRL"; dal 01/01/2017 al 31/05/2018 dalla "OUTSOURCING WORK SOLUTION
S.R.L."; dal 01/06/2018 al 30/11/2018 dalla "JOB QUALITY S.R.L."; dal
01/12/2018 al 31/12/2018 dalla "CSS S.R.L.".
2) nata a [...] il [...] ( )… è Parte_3 C.F._2 stata assunta nel tempo, dal 26/11/2018 al 31/12/2019 dalla "S.R.L. CSS” e dal
02/01/2020 al 29/02/2020 dalla "B.M. SERVIZI S.R.L.”;
3) nato in [...] il [...] ( )… è stato Persona_1 C.F._3 assunto nel tempo, dall'01/07/2016 al 31/12/2016 dalla "EASY WORK SOLUTION
SRL”; dal 01/01/2017 al 31/05/2018 dalla "S.R.L. OUTSOURCING WORK
SOLUTION”; dal 26/11/2018 al 31/12/2019 dalla "S.R.L. CSS”; dal 01/01/2020 al
29/02/2020 dalla “B.M. SERVIZI S.R.L.". Tale ultimo lavoratore ha dichiarato di avere sempre lavorato ininterrottamente per la " fin dall'anno Parte_4
2015.
4) nato a [...] il [...] Parte_5
( )… è stato assunto nel tempo, dal 18/02/2019 al C.F._4
31/12/2019 dalla "S.R.L. CSS”; dal 01/01/2020 al 29/02/2020 dalla "B.M.
SERVIZI S.R.L.".
hanno prestato la loro attività lavorativa presso lo stabilimento della ” Parte_1 di Zafferana Etnea quali addetti alle pulizie 6° livello, per i lavoratori indicati ai punti 1),
2) e 3). Il lavoratore indicato al punto 4) ha prestato la propria attività con la qualifica di magazziniere addetto al "reso merce". I suddetti lavoratori, pur ricevendo le direttive da personale della “ ” (signora e signor , ai quali Parte_1 Per_2 Parte_6 facevano riferimento per ferie, permessi, malattia, consegna buste paga, richiesta materiale di consumo, ecc., facevano capo ad altre aziende che li assumevano, licenziavano e riassumevano.
Si precisa che, precedentemente all'accesso ispettivo, sono stati invitati i lavoratori, sia quelli ancora in forza che quelli che avevano cessato il rapporto di lavoro, a presentarsi presso le sedi territorialmente competenti al fine di rilasciare dichiarazioni circa lo CP_1 svolgimento del rapporto di lavoro intrattenuto con/presso la società “ ”. Parte_1
CP_ La ricezione delle dichiarazioni è stata effettuata presso la Sede di Catania.
6 Nell'ambito del mandato ispettivo ricevuto, in data 09 settembre 2021 è stato effettuato… un accesso presso lo stabilimento della ditta sito a Zafferana Etnea in
Contrada Ardichetto. Nel corso dell'accesso veniva consegnato il verbale di primo accesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora , con l'invito Controparte_3
a presentare la documentazione richiesta presso la sede di Catania in data 22 CP_1 settembre 2021. In data 22 settembre 2021 si è presentato, munito di “procura speciale” CP_ presso la citata sede l'avvocato Nunzio Santi Giuseppe Di Paola, esibendo solo parte della documentazione richiesta e chiedendo una proroga per l'esibizione della documentazione mancante. […].
Dall'esame della documentazione consegnata e da ulteriori notizie acquisite ed, infine, dall'esame degli archivi informatici dell' si è rilevato quanto appresso esposto. CP_1
La società “ ” ha stipulato, nel corso degli anni ed entro i termini della Parte_1 prescrizione prevista dalle norme vigenti in materia, contratti di appalto di servizi con la
“EASY WORK SOLUTION SRL”; con il Consorzio Outsourcing Work Solution;
con la
“S.R.L. CSS” e con la “B.M. SERVIZI S.R.L.” per la esternalizzazione di parte del personale, prevalentemente quello addetto alle pulizie. Dei suddetti contratti di servizio, la
“ non ne ha fornito alcuno adducendo a motivazione della mancata Parte_7 esibizione un sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Acireale a seguito di una controversia, ancora in corso, tra la proprietà ed il precedente Presidente del Consiglio di
Amministrazione, signor L'unica documentazione esibita è Parte_8 relativa a due contratti di lavoro a tempo determinato e parziale instaurato tra la ditta
“CSS SRL” ed i lavoratori e . Persona_1 Parte_3
In data 16/05/2022 gli scriventi si sono recati presso il Comando della Guardia di
Finanza di Acireale per chiedere se tra la documentazione sequestrata vi erano contratti di servizio stipulati tra la “ ” e le aziende sopra elencate. Da informazioni Parte_1 assunte presso la comandante del presidio non esisteva agli atti la documentazione interessata.
Risulta evidente che non vi è alcuna predisposizione dei mezzi per l'esercizio dell'attività d'impresa, da parte della ditta appaltante: ciò viene confermato, tra l'altro, da diverse dichiarazioni acquisite e rilasciate dai lavoratori che hanno lavorato all'interno dei locali della , e che hanno confermato, generalmente, quanto segue: Pt_1
a) Generalmente, i lavoratori non hanno avuto contatti, o li hanno avuti occasionalmente, con personale appartenente a società diverse dalla Pt_7
;
[...]
7 b) Generalmente, i lavoratori hanno sempre avuto direttive sul lavoro da parte di personale della (ad es. Parte_1 Parte_6 Persona_3 la signora , la signora oppure gli uffici amministrativi della Per_4 Per_2
, ai quali facevano altresì riferimento per le problematiche Parte_1 amministrative.
c) Generalmente, durante il periodo di occupazione, per i lavoratori in forza a qualsiasi delle ditte appaltatrici, nulla cambia nella gestione del rapporto di lavoro, nell'organizzazione lavorativa ed, inoltre, nell'eventuale uso di mezzi di lavoro;
d) Tutti i lavoratori hanno confermato di avere lavorato presso i locali della
. Parte_7
e) I lavoratori hanno dichiarato di avere ricevuto i mezzi di lavoro ed i prodotti da parte della ditta Parte_1
Si premette quanto segue: l'Art. 29 del d.lgs. 276/2003 (Appalto) al primo punto indica che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
Risulta evidente, da quanto sopra esposto ed accertato, che nessuno dei requisiti previsti dall'art. 29 per la regolarità dell'appalto, anche se di servizi, è mai stato presente nel contratto stipulato tra la ed i Consorzi succedutisi nel tempo, così come Parte_1 le ulteriori società appaltatrici, né l'organizzazione dei mezzi, né l'esercizio del potere organizzativo e direttivo e, in ultimo, neanche l'assunzione del rischio d'impresa in quanto, come rilevato dalle dichiarazioni acquisite, i vari appaltatori non avevano neanche fornito propri mezzi di produzione dell'attività (attrezzi, macchine, strumenti).
Per quanto sopra esposto, con il presente verbale si contesta la contribuzione non versata e calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ed in riferimento ai lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel periodo indicato nel presente verbale, con l'applicazione del CCNL di riferimento […]. Si precisa che, nei casi in cui i lavoratori abbiano dichiarato un maggior orario/ferie e/o permessi non goduti e/o attività lavorativa domenicale rispetto a quanto comunicato dalle società di appalto tramite Unilav, si è proceduto a ricalcolare l'imponibile contributivo per come previsto dal CCNL applicabile.
8 I dati anagrafici dei lavoratori ed i relativi imponibili calcolati sono indicati negli allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante mentre, invece, la singola storia lavorativa dei lavoratori indicati nel presente verbale è riepilogata in calce al presente atto. Si precisa, ad ogni buon fine, che il presente verbale è relativo ai lavoratori impiegati presso la in seguito alla stipula dei contratti di appalto di Parte_1 servizio stipulati nel periodo dal 2016 al 2020 e qui contestati.
[…]
Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell le inadempienze accertate, CP_1
è tenuto a versare:
a titolo di contributi, l'importo di € 61.251,05
a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 39.982,68 totale 101.233,73…” (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente e doc. n. 2 dell' ). CP_1
Siccome incontestato tra le parti e risultante dalla documentazione in atti, sulla base del suindicato verbale di accertamento l' ha, quindi, emesso l'avviso di addebito CP_1 impugnato nel procedimento in esame.
3.4. A fronte di ciò, come detto, la parte opponente ha eccepito nel merito la
“inesistenza di alcuna omissione contributiva”, deducendo al riguardo che essa società
“…non ha mai avuto come dipendenti i quattro soggetti menzionati nel verbale di accertamento e, pertanto, non è incorsa in alcuna omissione contributiva essendo altri i datori di lavori di tali dipendenti, come del resto riconosciuto anche nel verbale medesimo avendo la solo provveduto alla stipula di contratti di appalto relativi Parte_1 all'espletamento delle attività di pulizia. […]” e contestando nel resto le deduzioni svolte dall' nel verbale ispettivo (cfr. pagg. 17 e 18 del ricorso). CP_1
Nella propria memoria difensiva, invece, l' ha ribadito la legittimità del CP_1 verbale ispettivo e del conseguente avviso di addebito opposto, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
3.5. L'assunto dell' appare indimostrato. CP_1
Ed invero, a fronte della prospettazione contenuta nel suindicato verbale di accertamento in atti, l'Ente previdenziale, pur essendone onerato, non ha provato la configurabilità di un'ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera tra le distinte società indicate nel verbale ispettivo e la società opponente, nei termini ivi descritti.
3.6. Innanzitutto, giova richiamare brevemente la disciplina di riferimento.
Il suindicato art. 29 D.lgs. 276/2003 (nella versione vigente ratione temporis) stabilisce che “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il
9 contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. […] 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. […]”.
Ai sensi del richiamato art. 1655 c.c., “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Stante quanto sopra, gli elementi che contraddistinguono l'appalto regolamentato dall'art. 29 D.lgs. 276/2003 sono gli stessi qualificanti il contratto disciplinato dal codice civile, ovverosia l'organizzazione di mezzi e la gestione a proprio rischio.
Con specifico riferimento al requisito dell'organizzazione di mezzi, invero, il legislatore del 2003 ha precisato che tale elemento può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, anche dall'esercizio del potere direttivo e organizzativo sui lavoratori.
Da quanto detto discende che, con riferimento a quelle opere o servizi per la cui realizzazione non sia necessaria un significativo apparato di mezzi materiali, la
“organizzazione di mezzi” può anche consistere nella forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'opera e del servizio, purché gestita e organizzata dall'appaltatore con il proprio apporto professionale.
In ipotesi di tal genere, dunque, diversamente da quanto avveniva nella vigenza dell'art. 1 l. 1369/1960, perde rilievo la titolarità dei mezzi materiali eventualmente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, sicché l'eventuale appartenenza degli stessi al committente non esclude ex se la natura genuina dell'appalto posto in essere (cfr.
Tribunale Trento 1.2.2011; Tribunale Pisa 268/2009).
D'altra parte, la necessità che il complesso dei lavoratori impiegati nell'esercizio dell'appalto sia effettivamente diretto e organizzato dall'appaltatore nel proprio interesse non esclude che anche il committente possa esercitare un potere di controllo sull'attività
10 dell'appaltatore, purché limitato all'accertamento del rispetto delle caratteristiche e delle modalità previste per la realizzazione dell'opera o del servizio.
Ed invero, anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. C.
Cass. 12201/2011, C. Cass. 15615/2011, C. Cass. 9139/2018; C. Cass. 30694/2018; cfr. altresì C. Cass. 15693/2009; cfr. altresì Tribunale Monza n. 71/2015 secondo cui
“…trattandosi di appalto avente per oggetto prestazioni di servizi, con netta prevalenza delle prestazioni di manodopera, il criterio discretivo della sua genuinità è costituito dall'effettivo esercizio da parte dell'impresa appaltatrice dell'organizzazione e direzione dei lavoratori utilizzati per la sua esecuzione;
ciò che può avvenire anche per il tramite di personale dipendente a ciò preposto (ossia di referenti interni). […]”).
Come da ultimo evidenziato dalla Corte di Cassazione, “…anche di recente è stato ribadito da questa Corte (fra le tante, Cass. n. 18207 del 2020) che, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa;
invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale,
11 è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del
2020); […]” (cfr. C. Cass. 13182/2022).
3.7. Con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova in materia, in applicazione dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti previsti dal citato art. 29 D.lgs. 276/2003 per la configurabilità di un genuino appalto di opere o di servizi (cfr. Tribunale Roma 17.4.2015 e Tribunale Milano
12.2.2016).
In tal senso, è stato ribadito dalla giurisprudenza di merito che “…l'onere di dimostrare l'illiceità della condizione lavorativa nelle fattispecie di interposizione di manodopera grava sul lavoratore. Ed invero, come chiarito da pronuncia di questo
Tribunale “L'art. 1 commi 1 e 3 bis del d.lgs. 276/2003 prevede che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingua dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto previsto dal comma 1 testé riportato, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. Pertanto, in tema di interposizione fittizia di manodopera in relazione al contratto di appalto, sul lavoratore che agisca per accertare detta interposizione fittizia grava l'onere di dimostrare l'assenza dei seguenti requisiti richiesti dall'art. 29 d.lg. n. 276 del 2003, per potersi configurare un genuino appalto di opere o servizi: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Tribunale
Milano sez. lav., 12/02/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 12/02/2016)). […]” (cfr. Tribunale
Milano, sez. lav., 2921/2019 del 13.12.2019).
12 3.8. Con precipuo riferimento alla fattispecie in esame, dunque, l'onere di dimostrare la configurabilità di una somministrazione illecita di manodopera grava sull' . CP_1
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. C. Cass. 12108/2010; C.
Cass. 22862/2010; v. altresì C. Cass. 14965/2012).
Con specifico riferimento all'efficacia probatoria da riconoscere ai verbali di accertamento, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr. C. Cass.
23800/2014, C. Cass. 11012/2013, C. Cass. 11751/2004, C. Cass. 3350/2001, C. Cass.
1786/2000).
In definitiva, il verbale di accertamento, costituendo atto pubblico come tale soggetto al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fa piena prova -oltre che della sua provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti- anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così Cass.
Sez.lav. 15073 del 6/6/2008).
13 Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, invero, la fede privilegiata non può essere infatti attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze apprese da terzi ma non verificate e controllate obiettivamente, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento
(cfr. C. Cass. 23800/2014).
In tal senso, la Suprema Corte ha da ultimo osservato che “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (cfr. C. Cass. 23252/2024).
3.9. Nella specie, come detto, nel verbale di accertamento dell'8.6.2022 in atti CP_ l' ha affermato la sussistenza di una somministrazione irregolare di manodopera tra le società ivi indicate e la società opponente, procedendo dunque a richiedere all'opponente i contributi e le somme aggiuntive in ipotesi conseguentemente dovuti in relazione ai lavoratori ivi indicati. CP_ Ebbene, la pretesa fatta valere dall' con l'avviso di addebito opposto (e con il sottostante verbale ispettivo) non può trovare accoglimento, non avendo il predetto Istituto assolto compiutamente l'onere di provare nella presente sede i fatti costitutivi della propria pretesa, atteso che gli elementi di prova desumibili dalla documentazione in atti non sono sufficienti ex se a dimostrare l'esistenza della somministrazione irregolare di manodopera affermata nel verbale ispettivo in esame.
14 3.10. Quanto emerge dalla documentazione in atti (id est: dichiarazioni rese dai soli lavoratori e e dalla presidente del consiglio di Controparte_2 Persona_1 amministrazione acquisite ex art. 421 c.p.c.), in assenza di ulteriori Controparte_3 elementi probatori e a fronte delle specifiche contestazioni di parte opponente, non è infatti sufficiente a dimostrare la somministrazione irregolare di manodopera prospettata dall' nel verbale ispettivo in atti. CP_1
In primo luogo, non appaiono decisive le dichiarazioni rese sul punto dal lavoratore
. Controparte_2
Ed invero, il ha sul punto solo genericamente riferito che “Ho iniziato a CP_2 lavorare il 18/8/2016 per conto della Zappalà di Zafferana Etnea e ci ho lavorato fino al
31/12/2018 ininterrottamente. L'assunzione avveniva tramite agenzie di lavoro che si sono succedute nel tempo e precisamente: Easy Work Solution Srl;
Outsourcing Work Solution
Srl; Job Quality Srl e CSS Srl. L'orario di lavoro era fino a 32 ore settimanali, se effettuavo qualche ora in più mi veniva retribuita. La retribuzione era corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a me intestato e la retribuzione corrispondeva a quanto esposto nella busta paga. Percepivo un assegno nucleo familiare per un nucleo di 3 persone. Ricordo che eravamo una trentina di persone ed il responsabile era il signor che era anche lui dipendente delle agenzie ed estraneo ai titolari della Persona_3 ditta. Ricordo che vi erano, oltre a noi, anche dipendenti della . La responsabile Pt_1 delle agenzie era la signora ed il signor faceva da Controparte_9 Persona_3 tramite tra noi e la titolare dell'agenzia, provvedendo alla firma del contratto di assunzione, la consegna delle buste paga, la concessione dei permessi e ferie… ”, riferendo nel resto su rapporti di lavoro e periodi ulteriori e diversi rispetto a quelli considerati nel verbale ispettivo de quo (cfr. dichiarazioni prodotte dall' ; cfr. altresì CP_1 verbale ispettivo in atti, pag. 4, da cui risulta che i periodi di lavoro del ivi CP_2 considerati riguardano gli anni 2016-2018).
Dalle predette dichiarazioni del dunque, non emerge di per sé l'esercizio da CP_2 parte dell'appaltante “del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei Parte_1 lavoratori utilizzati nell'appalto” in luogo delle diverse società appaltatrici, onde dimostrare la sussistenza di una intermediazione illecita di manodopera.
Parimenti, non appaiono decisive a tal fine le dichiarazioni dell'ulteriore lavoratore sentito in sede ispettiva, . Persona_5
Ed infatti, il predetto ha sul punto sono genericamente riferito quanto Persona_5 segue: “Ho lavorato per la società B.M Servizi dal 02.1.2020 al 29/2/2020 in qualità di
15 addetto alle pulizie e con contratto per 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì, in quanto sono stato assunto dalla signora presso la società sita a Zafferana Etnea, Per_4 Pt_1 per svolgere le mie mansioni. La signora della società mi disse che la BM Per_4 Pt_1
Servizi è della signora , che era sempre presente come impiegata nella società CP_9
. Infatti io lavoro per pulire gli uffici della società sita a Zafferana Etnea Pt_1 Pt_1 dal 2014 e dal 1.7.2014 per la società cooperativa […] e sino al 31/12/2014. Anche per questa società di pulizie, firmai il contratto presso gli uffici della società e lo Pt_1 firmai con un signore del quale non ricordo il nome, comunque l'ho visto solo una volta.
Non abbiamo buste paga e ricevevo il bonifico sul conto corrente. Sin dal 2014 e sino al
2020 ho sempre ricevuto le direttive da . Preciso che non ho mai Parte_6 partecipato ad assemblee di cooperative. Non ricordo della ditta ON SC dal
3/1/2015 al 13/1/2015 ma ho sempre svolto le stesse mansioni presso la società . Pt_1
Anche il successivo periodo indicato nella mia posizione assicurativa dal 18/2/2015 al
31/3/2025 ho lavorato presso la società alle medesime condizioni sopra indicate. Pt_1
Anche il successivo periodo dal 1/4/2015 al 30/6/2016 ho lavorato con le medesime modalità operative presso la società . Anche i successivi periodi indicati dal Pt_1
1/7/2016 al 31/12/2016 e sino al 31/5/2018, dal 16/4/2019 al 30/9/2018, dal 16/10/2018 al
12/11/2018, dal 26/11/2018 al 31/12/2019, dal 02/1/2020 al 29/2/2020, dalla sig.ra Per_4 presso la società ho sempre firmato i contratti e ricevuto le direttive da Pt_1 Pt_6
che dava disposizioni anche per farmi avere gli strumenti di lavoro al fine di evitare
[...] contaminazioni sui prodotti lattiero-caseari. Per tutti questi periodi era sempre la sig.ra che mi dava le buste paga e mi rivolgevo a per le richieste di ferie Per_4 Parte_6 che erano sempre verbali. Ho sempre ricevuto i compensi e nei rari casi di ritardo, mi rivolgevo a . Dal 5/3/2020 alla data odierna, lavoro sempre presso la Parte_6
a Zafferana Etnea svolgendo le medesime mansioni in quanto assunto dalla Pt_1 società cooperativa Ragusana Operai S. Giorgio, della quale non conosco dove sia la società anche se so che è a Ragusa. Per firmare questo contratto si sono presentate due persone, un signore e suo figlio, ai quali io chiedo i detersivi quando stanno per finire e che loro provvedono ad inviare con un furgone;
se devo fare dello straordinario o andare in ferie, io chiedo al direttore della il quale invia mail al signore con cui ho Pt_1 firmato il contratto per avere una conferma. Non ricordo il nome di questo signore, ricordo che a fine mese mando la foto dei miei orari svolti alla sig.ra e ne do copia Per_2 al sig. o li lascio in portineria. Il numero della sig.ra è il numero […] e Pt_1 Per_2 preciso che non si chiama ma la conosco come e solo per nome e questo Per_2 Tes_1
16 numero me l'ha dato il signore con cui ho firmato il contratto ma al momento non ricordo il nome. Però sono puntuali nell'invio tramite mail della busta paga e il compenso mi viene regolarmente pagato su conto corrente” (cfr. dichiarazioni prodotte dall' ). CP_1
Anche le predette dichiarazioni del , per un verso, riguardano periodi di lavoro Per_1 in parte diversi rispetto a quelli considerati nel verbale ispettivo (id est: dall'1.7.2016 al
29.2.2020, cfr. ivi pag. 4), concernendo pure i periodi dal 2014 al 30.6.2016 e dall'1.3.2020 in poi (a tale ultimo periodo, in particolare, si riferiscono le dichiarazioni relative alla – cfr. pagg. 3 e 4 delle citate Parte_9 dichiarazioni del 29.4.2021).
Per altro verso, con precipuo riferimento all'intero periodo dall'1.7.2026 al
29.2.2020 oggetto del verbale ispettivo, neppure dalle dichiarazioni del emerge in Per_1 maniera specifica l'effettivo esercizio “del potere organizzativo e direttivo” nei suoi confronti da parte di personale della committente Parte_1
Ed infatti, a fronte delle generiche dichiarazioni rese dal sul punto e – per Per_1 converso – delle contestazioni svolte dalla società opponente sin dall'atto introduttivo,
l' non ha allegato e individuato l'esatta identità della “signora ” e, Controparte_10 Per_4 soprattutto, la riconducibilità della predetta e del summenzionato tra il Parte_6 personale della committente (cfr. pag. 17 del ricorso in cui la predetta Parte_1 società ha compiutamente eccepito che “…non solo non sono dipendenti della società né
né ma non si sa chi siano e ed in ogni caso Parte_6 Persona_3 Per_2 Per_4 trattandosi di pulizie si rimane in attesa di capire quali sono le “direttive” che dovrebbe dare il personale di . […]”; cfr. altresì pagg. 2 e 3 delle note del 26.6.2025, Pt_1 depositate a seguito dell'ammissione ex art. 421 c.p.c. delle citate dichiarazioni ispettive).
Infine, elementi decisivi a suffragio dell'assunto dell' non emergono dalle CP_1 dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla presidente del consiglio di amministrazione poiché generiche e non conducenti (cfr. dichiarazioni prodotte Controparte_3 dall' , cit.). CP_1
3.11. Da tali dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dunque, non emerge ex se la prova di una illecita e penetrante intromissione della nella eterodirezione Parte_1 della esecuzione del lavoro dei dipendenti delle ditte appaltatrici, non apparendo in particolare dimostrato, sulla base delle risultanze in esame, che la committente abbia assunto la funzione di effettivo datore di lavoro.
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo decisivo le prove orali richieste dall' nella propria memoria difensiva poiché, da un lato, inammissibili in ragione CP_1
17 della tardiva costituzione in giudizio (cfr. ordinanza del 26.9.2023) e, dall'altro lato, comunque irrilevanti giacché generiche e valutative e volte alla mera conferma delle – già esaminate – dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e . CP_2 Per_1
A fronte della incontestata formale sussistenza dei contratti di appalto de quibus,
d'altronde, non appare dirimente neppure l'omessa produzione in giudizio di tali contratti
(sul punto cfr. altresì verbale ispettivo, ivi pag. 5).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “…La circostanza che il formale contratto di subappalto in discussione non è stato prodotto in giudizio (denunciata nelle note autorizzate presentate dal ricorrente nel corso del giudizio) non è affatto decisiva ai fini dell'esclusione della sussistenza di un siffatto rapporto negoziale e/o dell'affermazione della configurazione di un lavoro in appalto non genuino. Ciò perché, da un lato, i contratti di appalto e di subappalto non richiedono la forma scritta ad substantiam e, dall'altro, la inesistenza del dato formale non è indice univoco di un lavoro in appalto non genuino, ben potendosi ipotizzare che a fronte di una irregolarità formale sussista di fatto un lecito e genuino lavoro in appalto. […]” (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., n. 8698/2018 del 21.11.2018).
Da quanto detto discende che il rapporto ispettivo dell'8.6.2022 risulta, in questa prospettiva, privo di riscontri oggettivo, risolvendosi in una mera affermazione delle violazioni accertate, giacché nessun ulteriore e decisivo elemento di prova è stato acquisito nel presente giudizio al fine di supportare la tesi sostenuta degli ispettori dell' . CP_1
3.12. In definitiva, a fronte delle specifiche contestazioni attoree e tenuto conto di quanto suesposto in ordine alla documentazione in atti e dell'assenza di ulteriori e dirimenti prove fornite a tal fine dall'Ente previdenziale, nella specie non può reputarsi sufficientemente dimostrata l'asserita somministrazione irregolare di manodopera tra le società indicate nel verbale ispettivo e la società opponente con riguardo ai lavoratori ivi considerati.
Ed infatti, sulla base del suindicato quadro probatorio, non sono emerse specifiche e decisive circostanze in merito agli eventuali elementi caratterizzanti la prospettata somministrazione irregolare di manodopera, anche con riguardo al citato profilo concernente la “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” sub specie di “…esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati CP_ nell'appalto” (cfr. verbale ispettivo), siccome invece solo genericamente ritenuto dall' in detto verbale.
18 3.13. In conclusione, nella presente sede l' convenuto non ha Controparte_10 assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non potendo a tal fine ritenersi sufficienti, per quanto suesposto, il verbale ispettivo e le dichiarazioni dei lavoratori versate in atti, in assenza di ulteriori e significativi elementi probatori forniti dall' . CP_1
Stante quanto sopra, la pretesa avanzata dall' non può trovare accoglimento CP_1 per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del credito contributivo azionato.
3.14. Sul punto, occorre evidenziare e ribadire che, nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo e di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all'Istituto previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall'Ente previdenziale in sede di opposizione a verbale ispettivo e di opposizione a ruolo, grava sull' il rischio CP_1 processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Tale decisione, invero, si giustifica anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
3.15. Ebbene, considerato che nel caso in esame, secondo il suesposto criterio di riparto dell'onus probandi, era onere dell'Ente previdenziale provare i fatti costitutivi della pretesa reclamata (sussistenza della dedotta somministrazione irregolare di manodopera tra le società indicate nel verbale ispettivo e la società opponente) e considerato altresì che nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, la pretesa fatta valere con il verbale ispettivo e con il conseguente avviso di addebito non può ritenersi fondata.
3.16. Alla stregua di quanto esposto, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali e relative somme aggiuntive richiesti con il verbale ispettivo e il CP_1 conseguente avviso di addebito opposto e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato.
19 4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del CP_1 procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti in epigrafe indicati, così statuisce: dichiara illegittimo, per le ragioni di cui in parte motiva, l'avviso di addebito opposto, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 4.200,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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