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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 658/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CEDRINO GABRIELLA, C.F._2
elettivamente domiciliati in Nuoro, via P. Catte n. 94/A presso lo studio del difensore avv.
CEDRINO GABRIELLA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Decorsi i termini di legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione i coniugi chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia pronunciare:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 12.03.1988, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune Parte_2
di Oliena, Atto n. 4, Anno 1988, Parte II, Serie A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Pag. 1 di 3 - disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento fra i coniugi, che hanno già definito ogni loro rapporto di natura economica e null'altro hanno reciprocamente da pretendere a qualsiasi titolo o ragione;
- spese processuali a carico del signor Parte_1
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 13.06.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio il 12 marzo 1988, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Oliena, al n. 4, Parte II, Serie A anno 1988; che dal matrimonio sono nate due figlie: (nata l'[...]) e (nata il [...]), entrambe Per_1 Per_2
indipendenti; che i coniugi vivono in residenze separate e non hanno più ripreso le reciproche frequentazioni;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi sono addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con note di trattazione scritta dell'udienza del 17.9.2024, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e hanno domandato pronunciarsi la separazione personale alle conclusioni sopra indicate.
Con sentenza n. 486/2024 pubblicata il 9.10.2024 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
rassegnate.
Con ordinanza del 9.10.2024 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 13.5.2025 è stata confermata la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate nel ricorso introduttivo.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Pag. 2 di 3 Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite vanno poste a carico del signor , come indicato nelle Parte_1
conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 12.03.1988, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
[...] Parte_2
Comune di Oliena, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1988;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) prende atto dell'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento fra i coniugi, che hanno già definito ogni loro rapporto di natura economica e null'altro hanno reciprocamente da pretendere a qualsiasi titolo o ragione;
4) le spese di lite rimangono a carico di Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 658/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CEDRINO GABRIELLA, C.F._2
elettivamente domiciliati in Nuoro, via P. Catte n. 94/A presso lo studio del difensore avv.
CEDRINO GABRIELLA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Decorsi i termini di legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione i coniugi chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia pronunciare:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 12.03.1988, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune Parte_2
di Oliena, Atto n. 4, Anno 1988, Parte II, Serie A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Pag. 1 di 3 - disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento fra i coniugi, che hanno già definito ogni loro rapporto di natura economica e null'altro hanno reciprocamente da pretendere a qualsiasi titolo o ragione;
- spese processuali a carico del signor Parte_1
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 13.06.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio il 12 marzo 1988, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Oliena, al n. 4, Parte II, Serie A anno 1988; che dal matrimonio sono nate due figlie: (nata l'[...]) e (nata il [...]), entrambe Per_1 Per_2
indipendenti; che i coniugi vivono in residenze separate e non hanno più ripreso le reciproche frequentazioni;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, i coniugi sono addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con note di trattazione scritta dell'udienza del 17.9.2024, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e hanno domandato pronunciarsi la separazione personale alle conclusioni sopra indicate.
Con sentenza n. 486/2024 pubblicata il 9.10.2024 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
rassegnate.
Con ordinanza del 9.10.2024 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 13.5.2025 è stata confermata la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate nel ricorso introduttivo.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Pag. 2 di 3 Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite vanno poste a carico del signor , come indicato nelle Parte_1
conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 12.03.1988, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
[...] Parte_2
Comune di Oliena, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1988;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) prende atto dell'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento fra i coniugi, che hanno già definito ogni loro rapporto di natura economica e null'altro hanno reciprocamente da pretendere a qualsiasi titolo o ragione;
4) le spese di lite rimangono a carico di Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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