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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3390 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Giaccari, Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Pereno, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 909/2021 del
13.10.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto accertarsi che tra essa Parte_1 ricorrente e era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_1 dal 1.2.2007 al 10.05.2012, con diritto della lavoratrice al trattamento retributivo previsto dal CCNL
Lavoro Domestico per il livello BS o in subordine B e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 55.998,48, oltre accessori;
in subordine, condannarsi la resistente al pagamento in proprio favore della stessa somma ai sensi dell'art. 36 Cost.
1 A tal fine, ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.2.2007 al 10.5.2012, CP_1 con mansioni di baby sitter per sua figlia nonché di addetta alla cucina, al lavaggio ed alla stiratura, alle pulizie ed al riassetto della casa;
di aver svolto tali attività presso l'abitazione della resistente dal lunedì al sabato e per due domeniche al mese, dalle ore 7:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, nonché per tre volte alla settimana fino alle 23:00; di aver ricevuto le direttive dalla la quale CP_1 le corrispondeva altresì la retribuzione, avendole pagato per l'intero periodo lavorativo la complessiva somma di € 19.888,00 mediante assegni bancari da lei stessa emessi.
La si è costituita in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione annuale delle CP_1 differenze retributive pretese dalla ricorrente e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso, considerato che la ricorrente aveva lavorato esclusivamente come baby sitter in modo solo sporadico ed occasionale.
Espletata l'istruttoria orale, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Frosinone ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , reiterando le conclusioni rassegnate in Pt_1 primo grado e chiedendone la riforma integrale.
Ha resistito la chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza CP_1 impugnata e vittorie di spese.
Sennonché, articolata da questa Corte una proposta conciliativa, le parti hanno rappresentato con note del 23.6.2025 di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto rinvio a data successiva al
30.9.2025 per la verifica del buon fine dei pagamenti concordati.
Con successive note del 2.10.2025, stante il buon esito dei pagamenti, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello, rinuncia che l'appellata ha dichiarato di accettare.
Le parti hanno pertanto concordemente chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 7.10.2025, tuttavia, nessuno è comparso e la causa è stata pertanto rinviata ex art. 309 c.p.c. all'odierna udienza del 15.10.2025, in cui parimenti nessuno è comparso, nonostante rituale comunicazione di cancelleria.
La causa è stata dunque definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con cancellazione della causa dal ruolo, stante il rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, ove non incompatibili con le norme del Capo II,
Titolo III, Libro II del codice di procedura civile, che disciplinano il giudizio d'appello.
Ha infatti chiarito la Suprema Corte che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi
2 cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo” (Cass. n. 5643/2009).
Stante il disposto degli artt. 307, ult. co. e 310, ult. co. c.p.c. (parimenti applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c.), l'estinzione del giudizio per inattività delle parti va dichiarata dal
Collegio con sentenza e le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Roma, lì 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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