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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7168 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29039/2023 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Cristina Pietrocola e Parte_1 C.F._1
Massimiliano Frascogna, elettivamente domiciliata in Cusano Milanino, al v.le Giacomo Matteotti n.
14/A, presso l'avv. Massimiliano Frascogna attrice contro
- (C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Controparte_3 C.F._3
Marzio Brazesco, elettivamente domiciliati in Milano alla via De Amicis n. 24, presso il difensore convenuti
Oggetto: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27-07-2023 la SI.ra ha convenuto in giudizio lo Parte_1
, il dott. e il dott. , chiedendone la Controparte_1 Controparte_3 CP_2
condanna, in via solidale, al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte pagina 1 di 13 nella somma di euro 18.602,45, al netto degli acconti ricevuti e comprensiva dell'importo di euro
3.002,00 relativo ai compensi versati ai convenuti, di cui chiede la restituzione, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche.
L'attrice esponeva la seguente vicenda sanitaria.
In data 04-07-2018 la SI.ra si recava presso lo Studio Dentistico per Parte_1 CP_1
sottoporsi a cure odontoiatriche, ove veniva visitata dal dott. e sottoposta a Controparte_3
ortopantomografia orale diagnostica con esito di “carie destruente e reazione apicale a danno degli elementi 45 e 47 già sottoposti a ricostruzione e pilastri di ponte”; all'esito della diagnosi, veniva proposto all'attrice l'inserimento di impianti nella zona 45 47 e di protesi in corrispondenza della zona
44 45 46 47.
Nel mese di ottobre la SInora veniva, quindi, sottoposta all'estrazione degli elementi Parte_1
45 47 con posizionamento immediato e post estrattivo dell'impianto in zona 45 e 47, caricati immediatamente con provvisorio avvitato.
In occasione della visita di controllo del 08-10-2018 l'attrice riferiva al dott. Controparte_3
insensibilità e parestesia nella zona sottoposta a estrazione e successivo inserimento dell'impianto.
I professionisti dello sottoponevano la SI.ra a numerose Controparte_1 Parte_1
sedute di laser, che veniva applicato superficialmente nella zona dell'elemento n. 45.
Successivamente a tali sedute, in data 19-11-2018, il dott. e il dott. Controparte_3 CP_2
provvedevano alla rimozione dell'impianto nella zona dell'elemento n. 45 e alla successiva
[...]
cementazione di un secondo impianto provvisorio con appoggio protesico sulla zona dell'elemento
44. L'attrice veniva poi sottoposta ad altre due sedute di laser, a seguito delle quali, in occasione del controllo del 27-02-2019, la paziente riferiva odontalgia sull'elemento 44. A fronte di detta segnalazione i convenuti provvedevano alla devitalizzazione dell'elemento 44 in più sedute.
In data 12-06-2019 la SI.ra veniva sottoposta a posizionamento dell'impianto nella Parte_1
zona elemento 46 con tecniche rigenerative, utilizzando biomateriali (senza alcuna specifica sulla finalità, tipologia ed origine). In data 17-06-2020, a causa del persistere del dolore, i convenuti procedevano all'estrazione dell'elemento 44 con inserimento di impianto endosseo.
In data 11-11-2020 l'attrice veniva sottoposta alla cementazione di un terzo impianto provvisorio nella zona degli elementi 44-45-46 e 47 e in data 16-02-2021, sempre nella stessa zona, di un quarto impianto provvisorio.
pagina 2 di 13 In data 23-05-2021, senza alcuna specifica di diagnosi, i convenuti provvedevano all'otturazione dell'elemento 22.
In data 08-11-2021 veniva posizionata definitivamente la protesi nella zona 44-45-46-47, ma il controllo rilevava, tuttavia, un quadro clinico sintomatologico invariato.
A questo punto, in considerazione del persistere della perdita di sensibilità della parte inferiore destra della bocca e dell'estrema sofferenza causata dalla continua ipersensibilità gengivale, mai manifestatasi prima delle cure odontoiatriche cui si era sottoposta presso i convenuti, la SI.ra Pt_1
interrompeva il trattamento, essendo venuta meno ogni fiducia e affidamento nei confronti
[...]
del dott. e del dott. . Controparte_3 Controparte_2
A seguito della malpractice medica, la SI.ra subiva danni di carattere patrimoniale e Parte_1
non patrimoniale. Dopo il procedimento di mediazione, offriva all'attrice Controparte_4
l'importo di euro 12.000,00 a titolo risarcitorio, ritenuto non sufficiente a ristorare tutti i danni sofferti dall'odierna attrice. Pertanto, la SI.ra proponeva il presente giudizio. Parte_1
In data 27-10-2023 si costituivano in giudizio lo , il dott. Controparte_1 Controparte_3
e il dott. , contestando la ricostruzione dell'attrice, eccependo una concorrente CP_2
responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 1227 c.c., censurando l'entità delle somme pretese dalla SI.ra e chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti. Parte_1
All'udienza del 27-02-2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, nominando quali CTU la dott.ssa e la Persona_1
dott.ssa . Persona_2
All'esito del deposito della perizia, all'udienza del 03-12-2024, il Giudice tentava la conciliazione tra le parti, che dava esito negativo. Pertanto, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del
12-09-2025 per l'assegnazione in decisione.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti , dott. e dott. Controparte_1 Controparte_3 CP_2
con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dell'attrice.
[...]
In particolare, in base alle allegazioni della SI.ra , gli addebiti mossi ai convenuti Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal 04-10-
2018, dalle quali l'attrice non avrebbe tratto alcun giovamento;
secondo la prospettazione attorea, le prestazioni rese in maniera negligente e imprudente dai convenuti avrebbero causato un danno pagina 3 di 13 neurologico al nervo alveolare;
inoltre, dopo la segnalazione della problematica neurologica da parte della paziente, i convenuti hanno posto in essere una serie di trattamenti laser senza una previa valutazione diagnostica specifica;
infine, l'estrazione dell'elemento 44 si è rivelata del tutto ingiustificata.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dalla SI.ra risulta fondata ed è meritevole di accoglimento per le Parte_1
ragioni e nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto rilevare che la fattispecie in esame è soggetta alla disciplina introdotta dalla L. n.
24/2017, dalle cui disposizioni, e segnatamente dall'art. 7, comma 1 e 3, si evince la sussistenza della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e della responsabilità extracontrattuale dei medici convenuti.
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale - sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al pagina 4 di 13 verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel corso del presente procedimento, che ha potuto sottoporre a visita medico legale la danneggiata, nonché esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
pagina 5 di 13 Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dalle CTU dott.ssa e dott.ssa Persona_1
, le quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la SI.ra Persona_2 Parte_1
(pagg. da 3 a 5) hanno accertato quanto segue:
“La lesione iatrogena del nervo alveolare inferiore destro è riconducibile ad una errata e/o eccessiva profondità di lavoro durante l'intervento implantare praticato il 04 ottobre 2018 e dalla lesione diretta
pagina 6 di 13 del nervo con le frese rotanti durante la preparazione della sede implantare o dalla compressione durante l'alloggiamento di impianti contigui al canale mandibolare.
Il danno neurologico si pone, quindi, in nesso causale con l'intervento del 04.10.2018 d'inserimento degli impianti in sede 45 e 47, sulla base della congruità temporale (insorgenza della sintomatologia nell'immediato post-intervento), della corrispondenza di sede (mandibolare destro/ decorso del NAI
(nervo alveolare inferiore) e dell'efficacia lesiva (frese rotanti) in assenza di altre cause possibili eziologiche.
Inoltre, il raffronto delle immagini (se pur riprodotte non perfettamente dettagliate in quanto copia
“cartacea” nella relazione di parte attrice) pre e post-intervento e CBCT2 mostrano nella sede di inserimento implantare dell'impianto 45 e 47 l'invasione/stretta contiguità degli apici implantari rispettivamente alla sede di uscita del nervo e del canale mandibolare.
Relativamente alla decisione di estrarre il premolare 44, che radiograficamente non presentava problematiche gravi da pregiudicarne la permanenza in bocca, non trova documentazione adeguata che la giustifichi. L'elemento fu aperto e ritrattato con sedute di terapia canalare per lungo tempo, rivelatisi inefficaci al punto da trovare come risoluzione definitiva l'estrazione.
In allegato alla relazione di parte attrice, nella relazione rilasciata dallo del 14 CP_1
febbraio 2022, i convenuti scrivono di aver ritenuto impossibile mantenere in sede l'elemento 44 data
l'importante algia e aver il sospetto di una frattura radicolare non rilevabile radiograficamente. Non risultando agli atti la produzione delle radiografie eseguite, non è dato di sapere né se tale sospetto fosse fondato, né quali potrebbero essere state le eventuali cause, se un eventuale cedimento strutturale durante le terapie canalari o un sovraccarico occlusale.
La perdita del premolare 44 è stata in buona parte reintegrata con inserimento di un impianto in sostituzione.
… si rileva un errore nella valutazione diagnostica e pianificazione pre -chirurgica basata sulla esecuzione di una OPT, peraltro non documentata in originale, in assenza di ulteriore accertamento diagnostico tridimensionale, ormai da tempo di uso comune, che meglio avrebbe permesso una valutazione di inserimento implantare alla prudenziale distanza dal canale mandibolare;
così dicasi per gli accertamenti diagnostici Rx successivi, quando la sintomatologia neurologica si manifestava nell'immediato post operatorio e durante la persistenza della stessa. L'unica Rx endorale riferibile all'avvenuto inserimento dell'impianto in sede 45, risulta non datata e riprodotta in copia nella relazione di parte attrice. Il raffronto tra questa Rx e la OPT iniziale avrebbe dovuto fornire il sospetto
pagina 7 di 13 che l'apice dell'impianto 45 avesse oltrepassato l'emergenza del nervo alveolare dato che tale emergenza alla panoramica pre cure appariva in posizione più coronale. Non risultano documentati esami Rx relativi all'inserimento dell'impianto 47.
Dalla CBCT eseguita nel 2022 l'apice di tale impianto risulta posto in contatto col canale mandibolare.
L'erroneo inserimento implantare è ascrivibile ad una inadeguata valutazione pre operatoria, e ad una scorretta procedura chirurgica durante la quale non è stata individuata l'emergenza del nervo né mantenuta una corretta distanza di sicurezza dal canale.
Si rileva inoltre che la lesione neurologica instauratasi, non è stata sufficientemente indagata con test ed esami specifici, né è stata conSIliata una visita specialistica neurologica o maxillo facciale, che avrebbe permesso una valutazione anche dell'opportunità di un eventuale intervento riparativo.
La rimozione tardiva dell'impianto in sede 45 eseguita dopo oltre un mese dal suo inserimento, non poteva sortire alcun benefico, come di fatto avvenuto.
Si rileva infine riguardo all'estrazione del 44, come la stessa non fosse pianificata nel progetto d'inizio cure, che il dente fosse asintomatico e privo di segni patologici radiografici iniziali. Il dente dopo
l'utilizzo come pilastro di protesi divenne dolente, fu sottoposto a ripetuti tentativi di terapia senza sortire effetto, tanto che per ovviare alla dolenzia persistente e sospettando una frattura radicolare, i sanitari decisero di estrarlo. La mancanza di riscontri radiografici, non permette di confermare l'ipotesi della frattura, e la stessa potrebbe essere peraltro riconducibile ad un erroneo carico protesico o all'eccessivo indebolimento strutturale durante l'endodonzia.
Tale elemento dentario fu sostituito da impianto.” (pag. 14-17 CTU).
I tecnici del Giudice hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato dei convenuti, sia nella fase diagnostica, sia nella fase esecutiva.
Le conseguenze negative dell'operato dei convenuti sono ben descritte dai CTU - all'esito della visita del 28-05-2024 e delle indagini effettuate - come segue: “La lesione neurologica del nervo alveolare inferiore, ormai da considerarsi permanente, è riconducibile alle manovre di intervento chirurgico implantare eseguito il 04 ottobre 2018.
L'intervento chirurgico non presentava particolari difficoltà nella sua esecuzione, richiedendo il rispetto dei protocolli standardizzati che permettono la sua esecuzione in sicurezza. La perdita del dente 44, che appare immotivata, è stata in buona parte reintegrata dall'inserimento di un impianto.”
Infine, concludendo il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che:
pagina 8 di 13 ● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia;
● il comportamento dei convenuti non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità dei medici convenuti, essendo risultati provati da parte della attrice, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa dei medici, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi.
I medici convenuti non sono riusciti a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
Nel caso in esame, non vi è per l'appunto prova del fatto che la condotta dei convenuti sia stata conforme alle regole dell'arte medica, risultando al contrario censurabile la loro condotta per come accertata dai consulenti del giudice.
Infine, si osserva che, alla luce del chiaro e condivisibile percorso argomentativo svolto dai consulenti tecnici, non è neppure ipotizzabile un concorso colposo dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come invocato dai convenuti.
Sul punto, appare esaustivo e condivisibile quanto risposto dai CTU al preciso quesito del Giudice:
“Dal diario clinico, emerge una lunga storia clinica contrassegnata da appuntamenti a scadenza circa mensile, con un intervallo di circa quattro mesi tra il febbraio e il giugno 2020, che non può aver condizionato l'andamento delle cure. Non si ritiene che la risoluzione del rapporto possa aver contribuito alla determinazione dei danni, essendo la lesione neurologica ormai stabilizzata e irreversibile e terminata la riabilitazione implanto protesica” (pag. 20 CTU).
L'addebito colposo nei confronti dei sanitari convenuti risulta, quindi, condivisibile alla luce della completezza dell'accertamento peritale, che ha evidenziato una condotta negligente, imprudente e imperita sotto il profilo diagnostico ed esecutivo, mentre la responsabilità diretta dello studio medico nei confronti della danneggiata deriva dalla circostanza che essa è il soggetto interlocutore del paziente nel rapporto contrattuale sanitario, che ha ad oggetto una prestazione complessa, comprensiva anche dell'attività svolta dal personale sanitario operante all'interno della struttura, sia come dipendenti, sia come liberi professionisti. Di ciò è prova la circostanza che le prestazioni pagina 9 di 13 collegate all'intervento sono state pagate dall'attrice direttamente allo , Controparte_1
come dimostra la fattura n. 198/2018 in atti (doc. n. 1 di parte attrice).
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva tanto da non ritenere fondata la richiesta di convocazione delle CTU a chiarimenti da parte dell'attrice, come rilevato nell'ordinanza del 24-01-2025, da intendersi in questa sede richiamata, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte attrice i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
5. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
5.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
5.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dall'attrice, i consulenti hanno accertato quanto segue: “In conseguenza della lesione dell'alveolare inferiore destro, è derivata un'insensibilità del territorio di innervazione comprendente l'emilabbro inferiore destro e la gengiva labiale interna, e la cute del mento sottostante.
La perdita dell'elemento 44, immotivata, risulta in parte emendata (2/3 del valore tabellare) dalla sostituzione con impianto.
Tale condizione sostiene un danno biologico nella misura del 4,5% (quattro e mezzo per cento).
pagina 10 di 13 E' derivato un periodo complessivo di 90 (novanta) giorni quale inabilità temporanea biologica in forma parziale al 20% conseguente prolungarsi della necessaria riabilitazione, riferibile all'inserimento degli impianti in sede 45 e 47 con rimozione successiva dell'impianto 45 e inserimento di un impianto in zona adiacente 46, all'estrazione del dente 44 e il posizionamento di impianto sostitutivo, alle fasi di disagio post chirurgiche e di dolenzia, alla stabilizzazione della lesione neurologica.”
Pertanto, applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cfr
Cass. civ. n. 28990/2019), considerando l'età dell'attrice al momento del fatto (60 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni aggiornate al 18-07-2025, il danno fisico permanente - stimato dai CTU nella misura del 4,5%, con riferimento alla lesione neurologica e parzialmente alla perdita immotivata dell'elemento 44 - corrisponde all'importo di euro 4.588,20, mentre il danno da invalidità temporanea sofferto dalla SI.ra è pari a euro 1.011,24 Parte_1
(euro 56,18 al giorno).
Si perviene, quindi, all'importo di euro 5.599,44.
In base al comma terzo del citato art. 138, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 %.
L'attrice ha espressamente chiesto il risarcimento del danno da sofferenza, allegando il patimento conseguente al dolore fisico patito, ingiustificatamente protratto per quattro anni.
Al riguardo, si ritiene di dover operare una personalizzazione relativa a quei profili riconducibili al c.d. danno morale, da ritenersi sussistente, avuto riguardo alle conseguenze subite dalla SI.ra Pt_1
a causa dell'insuccesso del trattamento al quale è stata sottoposta. Se si considera il tipo di
[...]
problemi, dolori e sintomi sofferti dalla paziente, si ritiene che possano essere presunte le conseguenze in termini di senso di sofferenza e disagio lamentati dall'attrice.
Pertanto, tenuto conto dei citati elementi, si ritiene che la somma riconosciuta all'attrice possa essere aumentata del 20% per il danno da sofferenza, mediante il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro 1.119,89.
Pertanto, il danno non patrimoniale va liquidato nella somma di euro 6.719,33.
pagina 11 di 13 Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche allegate dall'attrice nella misura di euro 70,00, come riconosciute anche dai CTU (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo e
CTU).
Infine, deve essere riconosciuto all'attrice l'importo di euro 4.000,00 per gli interventi necessari per il rifacimento del ponte protesico, come accertato dai CTU: “Si prevedono spese future per € 4000 per il rifacimento del ponte protesico eseguito dai convenuti di quattro elementi in ceramica dal 44 al 47, che presenta un deficit di occlusione distale (dente 47)”.
In definitiva, risulta dovuta all'attrice la complessiva somma di euro 10.789,33.
Parte attrice ha chiesto poi il riconoscimento degli interessi compensativi, con decorrenza dal fatto sino all'effettivo saldo.
La domanda va accolta, tenuto, però, conto del fatto che in data 16-05-2023 parte attrice ha ricevuto da l'importo di euro 12.000,00 a titolo risarcitorio (ritenuto totale per la Controparte_5
compagnia, quale acconto per l'attrice). Pertanto, sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio da questo Tribunale devono essere calcolati gli interessi dovuti dall'illecito (04-07-2018) alla data di versamento dell'acconto (16-05-2023). Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di
Cassazione (cfr. n. 9194/2020) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino al versamento dell'acconto, che copre interamente il danno non patrimoniale.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
5.3. Parte attrice ha chiesto, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 3.000,00 a titolo di restituzione dei compensi versati ai convenuti.
Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti.
Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto professionale sia già risolto, con la conseguenza che il compenso percepito dai convenuti pari a euro 3.000,00 dovrà essere interamente restituito in quanto la sua prestazione si è rivelata inutiliter data, come accertato anche dai CTU.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Dal complessivo importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari a euro
13.789,33 deve essere dedotto l'acconto di euro 12.000,00 già percepito dalla danneggiata ante causa: si perviene così all'importo di euro euro 1.789,33, oltre interessi nella misura già indicata.
pagina 12 di 13
6. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna solidale dei convenuti a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento, ivi comprese le somme versate dall'attrice ai CTU e ai consulenti di parte, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
Pur nella soccombenza delle parti convenute, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% ciascuno, attesa la considerevole riduzione della pretesa risarcitoria vantata dall'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale dei convenuti , dott. Controparte_1 CP_3
e dott. , e li condanna al pagamento, in via solidale tra loro, in favore
[...] CP_2
dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 1.789,33, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento, che liquida nella somma già compensata di euro 1.300,00 , oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
3) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di CTU, nella misura del 50%, come da decreto di liquidazione del 21-11-2024;
4) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese vive di mediazione, nella misura del 50%.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29039/2023 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Cristina Pietrocola e Parte_1 C.F._1
Massimiliano Frascogna, elettivamente domiciliata in Cusano Milanino, al v.le Giacomo Matteotti n.
14/A, presso l'avv. Massimiliano Frascogna attrice contro
- (C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Controparte_3 C.F._3
Marzio Brazesco, elettivamente domiciliati in Milano alla via De Amicis n. 24, presso il difensore convenuti
Oggetto: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27-07-2023 la SI.ra ha convenuto in giudizio lo Parte_1
, il dott. e il dott. , chiedendone la Controparte_1 Controparte_3 CP_2
condanna, in via solidale, al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte pagina 1 di 13 nella somma di euro 18.602,45, al netto degli acconti ricevuti e comprensiva dell'importo di euro
3.002,00 relativo ai compensi versati ai convenuti, di cui chiede la restituzione, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche.
L'attrice esponeva la seguente vicenda sanitaria.
In data 04-07-2018 la SI.ra si recava presso lo Studio Dentistico per Parte_1 CP_1
sottoporsi a cure odontoiatriche, ove veniva visitata dal dott. e sottoposta a Controparte_3
ortopantomografia orale diagnostica con esito di “carie destruente e reazione apicale a danno degli elementi 45 e 47 già sottoposti a ricostruzione e pilastri di ponte”; all'esito della diagnosi, veniva proposto all'attrice l'inserimento di impianti nella zona 45 47 e di protesi in corrispondenza della zona
44 45 46 47.
Nel mese di ottobre la SInora veniva, quindi, sottoposta all'estrazione degli elementi Parte_1
45 47 con posizionamento immediato e post estrattivo dell'impianto in zona 45 e 47, caricati immediatamente con provvisorio avvitato.
In occasione della visita di controllo del 08-10-2018 l'attrice riferiva al dott. Controparte_3
insensibilità e parestesia nella zona sottoposta a estrazione e successivo inserimento dell'impianto.
I professionisti dello sottoponevano la SI.ra a numerose Controparte_1 Parte_1
sedute di laser, che veniva applicato superficialmente nella zona dell'elemento n. 45.
Successivamente a tali sedute, in data 19-11-2018, il dott. e il dott. Controparte_3 CP_2
provvedevano alla rimozione dell'impianto nella zona dell'elemento n. 45 e alla successiva
[...]
cementazione di un secondo impianto provvisorio con appoggio protesico sulla zona dell'elemento
44. L'attrice veniva poi sottoposta ad altre due sedute di laser, a seguito delle quali, in occasione del controllo del 27-02-2019, la paziente riferiva odontalgia sull'elemento 44. A fronte di detta segnalazione i convenuti provvedevano alla devitalizzazione dell'elemento 44 in più sedute.
In data 12-06-2019 la SI.ra veniva sottoposta a posizionamento dell'impianto nella Parte_1
zona elemento 46 con tecniche rigenerative, utilizzando biomateriali (senza alcuna specifica sulla finalità, tipologia ed origine). In data 17-06-2020, a causa del persistere del dolore, i convenuti procedevano all'estrazione dell'elemento 44 con inserimento di impianto endosseo.
In data 11-11-2020 l'attrice veniva sottoposta alla cementazione di un terzo impianto provvisorio nella zona degli elementi 44-45-46 e 47 e in data 16-02-2021, sempre nella stessa zona, di un quarto impianto provvisorio.
pagina 2 di 13 In data 23-05-2021, senza alcuna specifica di diagnosi, i convenuti provvedevano all'otturazione dell'elemento 22.
In data 08-11-2021 veniva posizionata definitivamente la protesi nella zona 44-45-46-47, ma il controllo rilevava, tuttavia, un quadro clinico sintomatologico invariato.
A questo punto, in considerazione del persistere della perdita di sensibilità della parte inferiore destra della bocca e dell'estrema sofferenza causata dalla continua ipersensibilità gengivale, mai manifestatasi prima delle cure odontoiatriche cui si era sottoposta presso i convenuti, la SI.ra Pt_1
interrompeva il trattamento, essendo venuta meno ogni fiducia e affidamento nei confronti
[...]
del dott. e del dott. . Controparte_3 Controparte_2
A seguito della malpractice medica, la SI.ra subiva danni di carattere patrimoniale e Parte_1
non patrimoniale. Dopo il procedimento di mediazione, offriva all'attrice Controparte_4
l'importo di euro 12.000,00 a titolo risarcitorio, ritenuto non sufficiente a ristorare tutti i danni sofferti dall'odierna attrice. Pertanto, la SI.ra proponeva il presente giudizio. Parte_1
In data 27-10-2023 si costituivano in giudizio lo , il dott. Controparte_1 Controparte_3
e il dott. , contestando la ricostruzione dell'attrice, eccependo una concorrente CP_2
responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 1227 c.c., censurando l'entità delle somme pretese dalla SI.ra e chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti. Parte_1
All'udienza del 27-02-2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, nominando quali CTU la dott.ssa e la Persona_1
dott.ssa . Persona_2
All'esito del deposito della perizia, all'udienza del 03-12-2024, il Giudice tentava la conciliazione tra le parti, che dava esito negativo. Pertanto, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del
12-09-2025 per l'assegnazione in decisione.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti , dott. e dott. Controparte_1 Controparte_3 CP_2
con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dell'attrice.
[...]
In particolare, in base alle allegazioni della SI.ra , gli addebiti mossi ai convenuti Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal 04-10-
2018, dalle quali l'attrice non avrebbe tratto alcun giovamento;
secondo la prospettazione attorea, le prestazioni rese in maniera negligente e imprudente dai convenuti avrebbero causato un danno pagina 3 di 13 neurologico al nervo alveolare;
inoltre, dopo la segnalazione della problematica neurologica da parte della paziente, i convenuti hanno posto in essere una serie di trattamenti laser senza una previa valutazione diagnostica specifica;
infine, l'estrazione dell'elemento 44 si è rivelata del tutto ingiustificata.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dalla SI.ra risulta fondata ed è meritevole di accoglimento per le Parte_1
ragioni e nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto rilevare che la fattispecie in esame è soggetta alla disciplina introdotta dalla L. n.
24/2017, dalle cui disposizioni, e segnatamente dall'art. 7, comma 1 e 3, si evince la sussistenza della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e della responsabilità extracontrattuale dei medici convenuti.
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale - sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al pagina 4 di 13 verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel corso del presente procedimento, che ha potuto sottoporre a visita medico legale la danneggiata, nonché esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
pagina 5 di 13 Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dalle CTU dott.ssa e dott.ssa Persona_1
, le quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la SI.ra Persona_2 Parte_1
(pagg. da 3 a 5) hanno accertato quanto segue:
“La lesione iatrogena del nervo alveolare inferiore destro è riconducibile ad una errata e/o eccessiva profondità di lavoro durante l'intervento implantare praticato il 04 ottobre 2018 e dalla lesione diretta
pagina 6 di 13 del nervo con le frese rotanti durante la preparazione della sede implantare o dalla compressione durante l'alloggiamento di impianti contigui al canale mandibolare.
Il danno neurologico si pone, quindi, in nesso causale con l'intervento del 04.10.2018 d'inserimento degli impianti in sede 45 e 47, sulla base della congruità temporale (insorgenza della sintomatologia nell'immediato post-intervento), della corrispondenza di sede (mandibolare destro/ decorso del NAI
(nervo alveolare inferiore) e dell'efficacia lesiva (frese rotanti) in assenza di altre cause possibili eziologiche.
Inoltre, il raffronto delle immagini (se pur riprodotte non perfettamente dettagliate in quanto copia
“cartacea” nella relazione di parte attrice) pre e post-intervento e CBCT2 mostrano nella sede di inserimento implantare dell'impianto 45 e 47 l'invasione/stretta contiguità degli apici implantari rispettivamente alla sede di uscita del nervo e del canale mandibolare.
Relativamente alla decisione di estrarre il premolare 44, che radiograficamente non presentava problematiche gravi da pregiudicarne la permanenza in bocca, non trova documentazione adeguata che la giustifichi. L'elemento fu aperto e ritrattato con sedute di terapia canalare per lungo tempo, rivelatisi inefficaci al punto da trovare come risoluzione definitiva l'estrazione.
In allegato alla relazione di parte attrice, nella relazione rilasciata dallo del 14 CP_1
febbraio 2022, i convenuti scrivono di aver ritenuto impossibile mantenere in sede l'elemento 44 data
l'importante algia e aver il sospetto di una frattura radicolare non rilevabile radiograficamente. Non risultando agli atti la produzione delle radiografie eseguite, non è dato di sapere né se tale sospetto fosse fondato, né quali potrebbero essere state le eventuali cause, se un eventuale cedimento strutturale durante le terapie canalari o un sovraccarico occlusale.
La perdita del premolare 44 è stata in buona parte reintegrata con inserimento di un impianto in sostituzione.
… si rileva un errore nella valutazione diagnostica e pianificazione pre -chirurgica basata sulla esecuzione di una OPT, peraltro non documentata in originale, in assenza di ulteriore accertamento diagnostico tridimensionale, ormai da tempo di uso comune, che meglio avrebbe permesso una valutazione di inserimento implantare alla prudenziale distanza dal canale mandibolare;
così dicasi per gli accertamenti diagnostici Rx successivi, quando la sintomatologia neurologica si manifestava nell'immediato post operatorio e durante la persistenza della stessa. L'unica Rx endorale riferibile all'avvenuto inserimento dell'impianto in sede 45, risulta non datata e riprodotta in copia nella relazione di parte attrice. Il raffronto tra questa Rx e la OPT iniziale avrebbe dovuto fornire il sospetto
pagina 7 di 13 che l'apice dell'impianto 45 avesse oltrepassato l'emergenza del nervo alveolare dato che tale emergenza alla panoramica pre cure appariva in posizione più coronale. Non risultano documentati esami Rx relativi all'inserimento dell'impianto 47.
Dalla CBCT eseguita nel 2022 l'apice di tale impianto risulta posto in contatto col canale mandibolare.
L'erroneo inserimento implantare è ascrivibile ad una inadeguata valutazione pre operatoria, e ad una scorretta procedura chirurgica durante la quale non è stata individuata l'emergenza del nervo né mantenuta una corretta distanza di sicurezza dal canale.
Si rileva inoltre che la lesione neurologica instauratasi, non è stata sufficientemente indagata con test ed esami specifici, né è stata conSIliata una visita specialistica neurologica o maxillo facciale, che avrebbe permesso una valutazione anche dell'opportunità di un eventuale intervento riparativo.
La rimozione tardiva dell'impianto in sede 45 eseguita dopo oltre un mese dal suo inserimento, non poteva sortire alcun benefico, come di fatto avvenuto.
Si rileva infine riguardo all'estrazione del 44, come la stessa non fosse pianificata nel progetto d'inizio cure, che il dente fosse asintomatico e privo di segni patologici radiografici iniziali. Il dente dopo
l'utilizzo come pilastro di protesi divenne dolente, fu sottoposto a ripetuti tentativi di terapia senza sortire effetto, tanto che per ovviare alla dolenzia persistente e sospettando una frattura radicolare, i sanitari decisero di estrarlo. La mancanza di riscontri radiografici, non permette di confermare l'ipotesi della frattura, e la stessa potrebbe essere peraltro riconducibile ad un erroneo carico protesico o all'eccessivo indebolimento strutturale durante l'endodonzia.
Tale elemento dentario fu sostituito da impianto.” (pag. 14-17 CTU).
I tecnici del Giudice hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato dei convenuti, sia nella fase diagnostica, sia nella fase esecutiva.
Le conseguenze negative dell'operato dei convenuti sono ben descritte dai CTU - all'esito della visita del 28-05-2024 e delle indagini effettuate - come segue: “La lesione neurologica del nervo alveolare inferiore, ormai da considerarsi permanente, è riconducibile alle manovre di intervento chirurgico implantare eseguito il 04 ottobre 2018.
L'intervento chirurgico non presentava particolari difficoltà nella sua esecuzione, richiedendo il rispetto dei protocolli standardizzati che permettono la sua esecuzione in sicurezza. La perdita del dente 44, che appare immotivata, è stata in buona parte reintegrata dall'inserimento di un impianto.”
Infine, concludendo il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che:
pagina 8 di 13 ● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia;
● il comportamento dei convenuti non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità dei medici convenuti, essendo risultati provati da parte della attrice, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa dei medici, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi.
I medici convenuti non sono riusciti a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
Nel caso in esame, non vi è per l'appunto prova del fatto che la condotta dei convenuti sia stata conforme alle regole dell'arte medica, risultando al contrario censurabile la loro condotta per come accertata dai consulenti del giudice.
Infine, si osserva che, alla luce del chiaro e condivisibile percorso argomentativo svolto dai consulenti tecnici, non è neppure ipotizzabile un concorso colposo dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come invocato dai convenuti.
Sul punto, appare esaustivo e condivisibile quanto risposto dai CTU al preciso quesito del Giudice:
“Dal diario clinico, emerge una lunga storia clinica contrassegnata da appuntamenti a scadenza circa mensile, con un intervallo di circa quattro mesi tra il febbraio e il giugno 2020, che non può aver condizionato l'andamento delle cure. Non si ritiene che la risoluzione del rapporto possa aver contribuito alla determinazione dei danni, essendo la lesione neurologica ormai stabilizzata e irreversibile e terminata la riabilitazione implanto protesica” (pag. 20 CTU).
L'addebito colposo nei confronti dei sanitari convenuti risulta, quindi, condivisibile alla luce della completezza dell'accertamento peritale, che ha evidenziato una condotta negligente, imprudente e imperita sotto il profilo diagnostico ed esecutivo, mentre la responsabilità diretta dello studio medico nei confronti della danneggiata deriva dalla circostanza che essa è il soggetto interlocutore del paziente nel rapporto contrattuale sanitario, che ha ad oggetto una prestazione complessa, comprensiva anche dell'attività svolta dal personale sanitario operante all'interno della struttura, sia come dipendenti, sia come liberi professionisti. Di ciò è prova la circostanza che le prestazioni pagina 9 di 13 collegate all'intervento sono state pagate dall'attrice direttamente allo , Controparte_1
come dimostra la fattura n. 198/2018 in atti (doc. n. 1 di parte attrice).
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva tanto da non ritenere fondata la richiesta di convocazione delle CTU a chiarimenti da parte dell'attrice, come rilevato nell'ordinanza del 24-01-2025, da intendersi in questa sede richiamata, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte attrice i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
5. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
5.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
5.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dall'attrice, i consulenti hanno accertato quanto segue: “In conseguenza della lesione dell'alveolare inferiore destro, è derivata un'insensibilità del territorio di innervazione comprendente l'emilabbro inferiore destro e la gengiva labiale interna, e la cute del mento sottostante.
La perdita dell'elemento 44, immotivata, risulta in parte emendata (2/3 del valore tabellare) dalla sostituzione con impianto.
Tale condizione sostiene un danno biologico nella misura del 4,5% (quattro e mezzo per cento).
pagina 10 di 13 E' derivato un periodo complessivo di 90 (novanta) giorni quale inabilità temporanea biologica in forma parziale al 20% conseguente prolungarsi della necessaria riabilitazione, riferibile all'inserimento degli impianti in sede 45 e 47 con rimozione successiva dell'impianto 45 e inserimento di un impianto in zona adiacente 46, all'estrazione del dente 44 e il posizionamento di impianto sostitutivo, alle fasi di disagio post chirurgiche e di dolenzia, alla stabilizzazione della lesione neurologica.”
Pertanto, applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cfr
Cass. civ. n. 28990/2019), considerando l'età dell'attrice al momento del fatto (60 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni aggiornate al 18-07-2025, il danno fisico permanente - stimato dai CTU nella misura del 4,5%, con riferimento alla lesione neurologica e parzialmente alla perdita immotivata dell'elemento 44 - corrisponde all'importo di euro 4.588,20, mentre il danno da invalidità temporanea sofferto dalla SI.ra è pari a euro 1.011,24 Parte_1
(euro 56,18 al giorno).
Si perviene, quindi, all'importo di euro 5.599,44.
In base al comma terzo del citato art. 138, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 %.
L'attrice ha espressamente chiesto il risarcimento del danno da sofferenza, allegando il patimento conseguente al dolore fisico patito, ingiustificatamente protratto per quattro anni.
Al riguardo, si ritiene di dover operare una personalizzazione relativa a quei profili riconducibili al c.d. danno morale, da ritenersi sussistente, avuto riguardo alle conseguenze subite dalla SI.ra Pt_1
a causa dell'insuccesso del trattamento al quale è stata sottoposta. Se si considera il tipo di
[...]
problemi, dolori e sintomi sofferti dalla paziente, si ritiene che possano essere presunte le conseguenze in termini di senso di sofferenza e disagio lamentati dall'attrice.
Pertanto, tenuto conto dei citati elementi, si ritiene che la somma riconosciuta all'attrice possa essere aumentata del 20% per il danno da sofferenza, mediante il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro 1.119,89.
Pertanto, il danno non patrimoniale va liquidato nella somma di euro 6.719,33.
pagina 11 di 13 Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche allegate dall'attrice nella misura di euro 70,00, come riconosciute anche dai CTU (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo e
CTU).
Infine, deve essere riconosciuto all'attrice l'importo di euro 4.000,00 per gli interventi necessari per il rifacimento del ponte protesico, come accertato dai CTU: “Si prevedono spese future per € 4000 per il rifacimento del ponte protesico eseguito dai convenuti di quattro elementi in ceramica dal 44 al 47, che presenta un deficit di occlusione distale (dente 47)”.
In definitiva, risulta dovuta all'attrice la complessiva somma di euro 10.789,33.
Parte attrice ha chiesto poi il riconoscimento degli interessi compensativi, con decorrenza dal fatto sino all'effettivo saldo.
La domanda va accolta, tenuto, però, conto del fatto che in data 16-05-2023 parte attrice ha ricevuto da l'importo di euro 12.000,00 a titolo risarcitorio (ritenuto totale per la Controparte_5
compagnia, quale acconto per l'attrice). Pertanto, sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio da questo Tribunale devono essere calcolati gli interessi dovuti dall'illecito (04-07-2018) alla data di versamento dell'acconto (16-05-2023). Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di
Cassazione (cfr. n. 9194/2020) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino al versamento dell'acconto, che copre interamente il danno non patrimoniale.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
5.3. Parte attrice ha chiesto, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 3.000,00 a titolo di restituzione dei compensi versati ai convenuti.
Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti.
Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto professionale sia già risolto, con la conseguenza che il compenso percepito dai convenuti pari a euro 3.000,00 dovrà essere interamente restituito in quanto la sua prestazione si è rivelata inutiliter data, come accertato anche dai CTU.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Dal complessivo importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari a euro
13.789,33 deve essere dedotto l'acconto di euro 12.000,00 già percepito dalla danneggiata ante causa: si perviene così all'importo di euro euro 1.789,33, oltre interessi nella misura già indicata.
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6. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna solidale dei convenuti a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento, ivi comprese le somme versate dall'attrice ai CTU e ai consulenti di parte, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
Pur nella soccombenza delle parti convenute, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% ciascuno, attesa la considerevole riduzione della pretesa risarcitoria vantata dall'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale dei convenuti , dott. Controparte_1 CP_3
e dott. , e li condanna al pagamento, in via solidale tra loro, in favore
[...] CP_2
dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 1.789,33, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento, che liquida nella somma già compensata di euro 1.300,00 , oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
3) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di CTU, nella misura del 50%, come da decreto di liquidazione del 21-11-2024;
4) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese vive di mediazione, nella misura del 50%.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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