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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 667 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CARENKO KATHIA C.F._1
MARIA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. DE DOMENICO C.F._2
GIANPIERO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
26/02/2025, , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- che da una relazione di convivenza era nata, in data 21/03/2015, la figlia Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo nei seguenti termini:
“1) la minore nata il [...] rimane affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 domiciliazione presso la madre . Il padre vedrà la figlia secondo i Parte_1
tempi e le modalità indicati dettagliatamente nel piano genitoriale allegato;
2) la casa familiare di Viale Annunziata n. 101- Residence Orchidea- Messina, condotta in locazione, rimane assegnata con gli arredi ivi presenti a che la Parte_1
continuerà ad abitare assieme alla figlia e all'altro figlio avuto da precedente Per_1 matrimonio. Il sig. provvederà a trasferirsi presso l'abitazione di Parte_2
Via del Santo entro un mese dal deposito del presente ricorso. A tal proposito, il sig.
si assume l'obbligo di provvedere al pagamento, fino a quando permarrà Parte_2 nella casa familiare, degli oneri condominiali, delle utenze e i costi alla stessa collegati, anche se pervenuti successivamente al rilascio della suindicata abitazione;
3) Ciascun genitore parteciperà al mantenimento della minore in via diretta, nei tempi di Per_1 permanenza presso quel genitore. 4) L'assegno unico, erogato in favore della figlia, verrà percepito integralmente dalla sig.ra . 5) Il sig. contribuirà alle Pt_1 Parte_2 spese straordinarie necessarie alla figlia minore nella misura del 100%, considerata la sua maggiore disponibilità economica. Con compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Nelle suddette note le parti chiarivano congiuntamente che “in ragione del concordato affido condiviso della minore con tempi di permanenza paritaria presso ciascun genitore e sola domiciliazione presso la residenza della madre, come si evince dettagliatamente dal piano genitoriale allegato, è stato pattuito che ciascun genitore parteciperà al mantenimento della stessa in via diretta nei periodi in cui quest'ultima dimora presso l'uno o l'altro genitore. Si specifica, altresì, che l'assegno unico per la minore ammonta ad € 235,40, di cui il sig. dovrebbe percepirne metà. Parte_2
Entrambe le parti hanno scelto, di comune accordo, che venga percepito solo dalla e di conseguenza vista la cifra alquanto congrua, le parti sono addivenute Pt_1 all'accordo che allo stato non vi è la necessità dell'integrazione dell'assegno di mantenimento, in quanto la parte stornata dal Sig. equivale ad € 117,70, Parte_2
mentre le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno al 100% a carico del sig.
”. Parte_2
All'udienza del 02/07/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...]
21/03/2015, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 667 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CARENKO KATHIA C.F._1
MARIA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. DE DOMENICO C.F._2
GIANPIERO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
26/02/2025, , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- che da una relazione di convivenza era nata, in data 21/03/2015, la figlia Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo nei seguenti termini:
“1) la minore nata il [...] rimane affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 domiciliazione presso la madre . Il padre vedrà la figlia secondo i Parte_1
tempi e le modalità indicati dettagliatamente nel piano genitoriale allegato;
2) la casa familiare di Viale Annunziata n. 101- Residence Orchidea- Messina, condotta in locazione, rimane assegnata con gli arredi ivi presenti a che la Parte_1
continuerà ad abitare assieme alla figlia e all'altro figlio avuto da precedente Per_1 matrimonio. Il sig. provvederà a trasferirsi presso l'abitazione di Parte_2
Via del Santo entro un mese dal deposito del presente ricorso. A tal proposito, il sig.
si assume l'obbligo di provvedere al pagamento, fino a quando permarrà Parte_2 nella casa familiare, degli oneri condominiali, delle utenze e i costi alla stessa collegati, anche se pervenuti successivamente al rilascio della suindicata abitazione;
3) Ciascun genitore parteciperà al mantenimento della minore in via diretta, nei tempi di Per_1 permanenza presso quel genitore. 4) L'assegno unico, erogato in favore della figlia, verrà percepito integralmente dalla sig.ra . 5) Il sig. contribuirà alle Pt_1 Parte_2 spese straordinarie necessarie alla figlia minore nella misura del 100%, considerata la sua maggiore disponibilità economica. Con compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Nelle suddette note le parti chiarivano congiuntamente che “in ragione del concordato affido condiviso della minore con tempi di permanenza paritaria presso ciascun genitore e sola domiciliazione presso la residenza della madre, come si evince dettagliatamente dal piano genitoriale allegato, è stato pattuito che ciascun genitore parteciperà al mantenimento della stessa in via diretta nei periodi in cui quest'ultima dimora presso l'uno o l'altro genitore. Si specifica, altresì, che l'assegno unico per la minore ammonta ad € 235,40, di cui il sig. dovrebbe percepirne metà. Parte_2
Entrambe le parti hanno scelto, di comune accordo, che venga percepito solo dalla e di conseguenza vista la cifra alquanto congrua, le parti sono addivenute Pt_1 all'accordo che allo stato non vi è la necessità dell'integrazione dell'assegno di mantenimento, in quanto la parte stornata dal Sig. equivale ad € 117,70, Parte_2
mentre le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno al 100% a carico del sig.
”. Parte_2
All'udienza del 02/07/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...]
21/03/2015, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.