Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Nicolini e Debora Cara, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, Via Cugia n. 5, presso lo studio dell'avvocato Antonio Nicolini,
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, e con questa elettivamente domiciliato in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente, ai sensi dell’art. 128, d.lg. n. 285 del 1992, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, nonché di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso al superiore provvedimento, ancorchè non conosciuto nei suoi estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il Pres. IA RI e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Considerato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa;
Considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2026 e depositato il successivo 16 marzo 2026 il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari ha disposto la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128, d.lgs. n. 285 del 1992, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.
Il ricorrente espone, in fatto, che il provvedimento è stato adottato sull’assunto secondo cui avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti il giorno prima di un incidente stradale con feriti, occorso in data -OMISSIS- e causato dalla alta velocità con la quale conduceva la propria autovettura, senza riuscire a controllarla all’uscita di una curva. Ad avviso del ricorrente tale affermazione deriva dalla circostanza che in data -OMISSIS-, dopo circa un mese dal verificarsi del sinistro sopra richiamato, i Carabinieri di -OMISSIS-, nell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria ad essi delegata nell’ambito del procedimento penale rg. n. -OMISSIS-, hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione, rinvenendovi “n. 4 sigarette artigianali del peso complessivo lordo di 4,67 grammi” e “n. 1 pz di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo ‘Hashish’ del peso complessivo lordo di 0,93 grammi”. La conclusione alla quale è pervenuta la Motorizzazione si pone però, sempre ad avviso del signor -OMISSIS-, in contrasto con la relazione redatta dai Carabinieri di -OMISSIS- intervenuti sul luogo del sinistro, che ha attestato che “I controlli effettuati sullo stato psicofisico dei conducenti coinvolti sono risultati negativi”.
2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 10, l. n. 241 del 1990.
Il provvedimento di revisione della patente di guida non è stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990.
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 128, d.lgs. n. 285 del 1992. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ed errore nei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, sviamento e violazione del principio di proporzionalità.
Il provvedimento impugnato è illegittimo per vizi motivazionali; ed invero, la motivazione del provvedimento pone una correlazione tra il sinistro avvenuto in data -OMISSIS- ed il mero possesso - impropriamente qualificato dall’Ufficio resistente in termini di “uso” - delle sostanze stupefacenti rinvenute tre giorni prima nell’abitazione del ricorrente; essa inoltre richiama, in funzione “rafforzativa”, il sinistro avvenuto nel 2016, che nulla ha a che vedere con gli attuali requisiti di idoneità psicofisica del ricorrente. Poiché deve escludersi che la semplice detenzione di sostanze stupefacenti possa aver avuto una qualunque inferenza causale nella verificazione dell’evento, ne consegue che il provvedimento difetta di un supporto motivazionale congruo, in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti per il possesso della patente di guida.
3. Si è costituto in giudizio l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In camera di consiglio del 15 aprile 2026 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’impugnata sentenza del Tar, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In punto di fatto per meglio inquadrare la vicenda contenziosa occorre fare riferimento alla nota della Legione dei Carabinieri di Sardegna, Stazione di -OMISSIS-, del -OMISSIS-, richiamata ob relationem nell’impugnato provvedimento n. -OMISSIS- della Motorizzazione Civile di Cagliari. Da tale nota risulta, in particolare, che il ricorrente, “alla guida dell’autovettura -OMISSIS-, mentre percorreva la -OMISSIS- direzione -OMISSIS- — -OMISSIS- giunto all’altezza del Km. 3 circa, effettuava una curva a velocità non commisurata alle condizioni della strada ed omettendo il controllo del veicolo invadeva la corsia all'opposto senso di marcia, andando a collidere con un primo veicolo e successivamente travolgeva un secondo veicolo il quale a causa del violento scontro ne coinvolgeva un terzo. Il sinistro stradale causava il ferimento di nr. 8 persone tra le quali una bambina di 3 mesi, tutte trasportate nei vari Pronto Soccorso della Città Metropolitana di Cagliari con prognosi dai 3 ai 7 giorni”. La modalità con le quali il signor -OMISSIS- ha causato l’incidente ha fatto sorgere il dubbio in ordine alla persistente idoneità tecnica e psicofisica per la guida. Quanto alla prima, è stato evidenziato che “adeguava la velocità in un tratto stradale con il limite fissato in 50 Km/h ed in condizioni di scarsa visibilità in prossimità di una curva ometteva di controllare il veicolo, verosimilmente a causa dall'alta velocità (circa 90/100 km/h come dichiarato dallo stesso), determinando un sinistro stradale”; quanto, invece, alla idoneità psico fisica si è fatto riferimento alla circostanza che il ricorrente, “sottoposto agli accertamenti urgenti sulla persona eseguiti a seguito del sinistro stradale in argomento è risultato che abbia fatto uso, nei giorni precedenti all'incidente, di sostanze stupefacenti del tipo S-Cannabinoidi, come si evince dal referto del Laboratorio Analisi — Area Tossicologica della ASL n. 8 di Cagliari”. Ad abundantiam si è aggiunto che il signor -OMISSIS- era stato condannato, con sospensione condizionale della pena, dalla Corte d'Appello di Cagliari “per il reato di cui all'art. 589, comma 1, c.p. (omicidio colposo) commesso in data -OMISSIS-, poiché alla guida della propria autovettura -OMISSIS- giunto al Km. 3+300 della -OMISSIS- perdeva il controllo del veicolo uscendo fuori strada e ribaltandosi”.
Emerge evidente, dunque, che la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psicofisica è stata disposta perché a seguito di analisi alle quali è stato sottoposto dopo l’incidente è emerso (referto del Laboratorio Analisi — Area Tossicologica della ASL n. 8 di Cagliari) che nei giorni precedenti all'incidente aveva fatto uso di sostanze stupefacenti del tipo S-Cannabinoidi.
2. Tutto ciò chiarito in punto di fatto vale richiamare, questa volta in diritto, la natura del provvedimento di revisione adottato dalla Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 128, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
La previsione dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, che dispone la revisione della patente di guida “qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”, richiede un semplice accertamento fattuale, nella specie rappresentato dal verificarsi di un incidente stradale causato dal ricorrente con lesione a terzi, dal quale desumere la sussistenza di tale dubbio.
’a misura prevista dal citato art. 128, comma 1, del Codice della strada non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico, ossia una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente ad una verifica in ordine alla persistenza della sua idoneità psicofisica e tecnica alla guida. L’Amministrazione può, dunque, disporre legittimamente la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento tenuto dal conducente del veicolo generi un “mero dubbio” sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la “certezza” in ordine al venire meno dei requisiti di idoneità alla conduzione di automezzi (Cons. St., sez. V, 7 gennaio 2026, n. 103; id. 4 dicembre 2025, n. 9571). I provvedimenti di revisione non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore. Pertanto, in ipotesi di incidente stradale causato dal conducente, destinatario del provvedimento di revisione ex art. 128, comma 1, del Codice della strada, non è necessario che ne sia provata la responsabilità, trattandosi di un provvedimento, come si è detto, di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico.
3. Ciò premesso, appare condivisibile l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nell’ipotesi in cui la partecipazione dell’interessato ai fini istruttori non sia necessaria.
Nel caso in esame l’apporto del destinatario sarebbe stato comunque superfluo, tenuto conto della natura del provvedimento ex art. 128 del Codice della strada, sicché non sarebbe stato necessario interloquire sulla eventuale certezza del venire meno dei requisiti di idoneità alla guida (Cons. St., sez. V, 2 gennaio 2026, n. 16).
Invero, stante la natura non sanzionatoria ma latu sensu cautelare della revisione della patente di guida, la partecipazione del ricorrente agli accertamenti dell’Amministrazione non avrebbe potuto offrire alcun utile apporto, atteso che le determinazioni della Motorizzazione civile si sono fondate essenzialmente sul semplice dubbio della persistenza dei requisiti di idoneità alla guida.
Inoltre, diversamente da quanto assume il ricorrente il provvedimento in questione, in quanto volto a garantire la sicurezza della circolazione, riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza tali da escludere, in via di principio, l’obbligo della previa comunicazione (Cons. St., sez. III, 26 aprile 2017, n. 1924). Infatti il provvedimento è stato adottato in tempi ristrettissimi, posto che la notifica dello stesso è intervenuta in data -OMISSIS- 2025, ossia poco tempo dopo l’incidente, occorso in data -OMISSIS-.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che illegittimamente è stato posto in correlazione l’incidente occorso il -OMISSIS- ed il sequestro, nella propria abitazione, di sostanza stupefacente del tipo ‘Hashish’ del peso complessivo lordo di 0,93 grammi.
Anche questo motivo è privo di pregio alla luce della ricostruzione in fatto svolta sub 1 e, in particolare, delle risultanze degli esami ai quali il signor -OMISSIS- era stato sottoposto a seguito dell’incidente occorso in data -OMISSIS-, che aveva portato a concludere che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti del tipo S-Cannabinoidi nei giorni precedente l’incidente. Risulta pertanto inconferente la difesa del ricorrente, concentrata sulla perquisizione presso la sua abitazione, con rinvenimento di “n. 4 sigarette artigianali del peso complessivo lordo di 4,67 grammi” e “n. 1 pz di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo ‘Hashish’ del peso complessivo lordo di 0,93 grammi”, e sulla illegittima “correlazione tra il sinistro avvenuto in data -OMISSIS- ed il mero possesso - impropriamente qualificato dall’Ufficio resistente in termini di “uso” - delle sostanze stupefacenti rinvenute tre giorni prima nell’abitazione del ricorrente”.
Stante la natura essenzialmente cautelare del provvedimento che dispone la revisione della patente di guida, sottoponendo il titolare della stessa alla verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica e tecnica alla guida, risulta, nel caso in esame, certamente legittimo il provvedimento della Motorizzazione che - a fronte del grave incidente stradale causato dal signor -OMISSIS- e dell’uso, da parte sua, di sostanze stupefacenti - dispone che sia sottoposto ad un nuovo esame di idoneità psicofisica.
5. In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in duemila euro (2.000,00 euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.