Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.666.2024 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Putignano
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente questo Giudice, in opposizione avverso all'esperito accertamento tecnico preventivo sotteso dal presente giudizio, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18 del 1980 con conseguente condanna di all'erogazione della CP_1 prestazione riconosciuta, oltre ad interessi e rivalutazione a far tempo dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di competenze.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò detto, giova ricordare come l'indennità di accompagnamento spetti ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt.2 e 12 della l.30.3.71 n.118, nei cui confronti le commissioni sanitarie abbiano accertato che si
La nozione di permanenza di cui supra comporta l'impossibilità di riconoscere il suddetto diritto nelle ipotesi in cui l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione;
invero, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finchè l'evento letale sia "certus an” ma incertus non può negarsi la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica. Il giudizio sulla tendenziale "permanenza" dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non ex post, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sè, la rapida evolutività della malattia.
D'altra parte, la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali.
La nozione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana. Nè è incompatibile con la attribuibilità della suddetta prestazione la circostanza che l'invalido psichico, in caso di patologie di particolare gravità, possa avere bisogno di altre forme di tutela (come il controllo continuo con eventuale ricovero in appositi istituti), visto che tali forme di tutela operano su un piano e con funzione ben diversa dalla finalità economica propria dell'indennità di accompagnamento. In materia di patologie psichiche e pur sempre ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica. Peraltro, giova evidenziare come le condizioni di cui all'art.1 della legge 11.2.80 n.18 siano richieste anche per gli ultrasessantacinquenni. Né varrebbe a coonestare un assunto contrario il richiamo all'art.6 dlgs n.509 del 1988, in base al quale, ai soli fini dell'assistenza socio\sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni i quali abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Infatti, detta norma non vale a configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, ponendo semmai soltanto le condizioni affinché i suddetti soggetti possano essere considerati invalidi o mutilati, in analogia del resto con l'art.2, II comma,
l.118\1971 prima della novella.
Soluzione questa in linea con l'insegnamento della Corte Suprema che in più occasioni è intervenuta in materia evidenziando come una siffatta definizione di invalidità è resa necessaria (in caso di infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni) dall'impossibilità di far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa [Cass.931 del 1999, 1339 del 1993; cfr. del resto anche Cass.6180 del 2000].
Il diritto all'indennità non può essere concesso a favore degli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente nelle strutture pubbliche;
non è subordinato ad alcun limite reddituale e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda o a quello nel quale è stata accertata l'insorgenza della inabilità totale;
tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno "spatium deliberandi" concesso all'ente assistenziale in ipotetica analogia con il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, previsto in via generale dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, perchè si verifichi la mora relativamente alla corresponsione degli interessi legali. Del resto, nella ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto a tale beneficio, una volta che l'invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti la erogazione della prestazione, automaticamente la decorrenza di essa deve collocarsi, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 18 del 1980, al primo giorno successivo alla presentazione della domanda, restando invece a carico dell'amministrazione onerata della prestazione di provare la eventuale diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.
Ebbene, il ctu, nominato ex art.445 cpc, ha accertato come parte ricorrente solo dall'aprile
2023 sia invalida al 100% ed abbisognevole di accompagnamento, essendo affetta dalle patologie in consulenza meglio individuate.
Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente versa nella condizione di impossibilità
a deambulare e svolgere gli atti della vita quotidiana autonomamente solo dalla data CP_ indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente condannare alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione e salvo i periodi di eventuale ricovero. Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva infatti, giova ripetere, esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone piuttosto come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce pertanto ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore.
In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del
1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI,
l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese, considerata la decorrenza del quadro patologico rilevante rispetto alla data dell'accertamento in sede amministrativa
[Cass. 19738/2014 nonché Cass. 7307/2011].
Pqm
Il Giudice dichiara che la parte ricorrente versa nella condizione di totale invalidità e di impossibilità a deambulare e svolgere gli atti della vita quotidiana autonomamente solo CP_ dall'aprile 2023 e conseguentemente condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione (siccome specificato in parte motiva) e salvo i periodi di eventuale ricovero in istituto.
CP_ Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di Spese, per il resto, compensate tra le parti per gravi motivi.
Lecce, 04/02/2025
Lorenzo Bellanova