Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 531
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione; erronea valutazione sull'assenza di beneficio e ripartizione dell'onere della prova

    La Corte ritiene che, in presenza di un Piano di Classifica approvato, l'ente impositore sia esonerato dalla prova del beneficio, che si presume, salvo prova contraria del contribuente. Tuttavia, nel caso di specie, il contribuente ha specificamente contestato l'illegittimità del Piano di Classifica per mancata approvazione del Piano Generale di Bonifica. Tale contestazione, se provata, fa gravare sull'ente impositore l'onere di dimostrare il beneficio diretto e specifico. La Corte ritiene che l'appellante non abbia assolto a tale onere probatorio con la documentazione e la perizia tecnica prodotte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 531
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 531
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo