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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM PP, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1447/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missagli 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 Resistente_1 CF_Resistente_1 - - Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difnesore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difnesore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4019/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 15/11/2023 Atti impositivi: DINIEGO RIMBORSO n. SIL.RIFIUTO NOT. 09.02.2022 IR 2007.
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il 26/01/2026.
Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
Resistente_1Con istanza presentata in data 09/02/2022 all'Agenzia delle Entrate, il contribuente chiedeva il rimborso dell'IR versata nell'anno d'imposta 2007 ammontante a complessivi € 29.909,00. A sostegno della propria richiesta di rimborso il contribuente sosteneva l'assenza, in concreto, del presupposto impositivo ai fini IR. Resistente_1Formatosi il silenzio rifiuto dell'AF, il in data 30/01/2023 proponeva ricorso/mediazione per la restituzione delle somme versate. L'Agenzia notificava al contribuente il provvedimento di diniego. Di seguito una breve ricostruzione storica (incontestata,almeno nella sua sequenza fattuale). EquitaliaIn data 18/05/2011, notificava cartella di pagamento n. 06820110202929161 emessa ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 su controllo UNICO 2008, che iscriveva a ruolo € 29.909,00, oltre sanzioni ed interessi per disconoscimento da parte dell'Agenzia dell'utilizzo del credito IR in compensazione trattandosi di versamento diretto. La cartella veniva impugnata avanti alla CTP Milano, che accoglieva il ricorso con sentenza n. 355/41/2013, ritenendo corretto l'utilizzo in compensazione del credito IR. Avverso la suddetta sentenza l'Ufficio presentava appello (RG n. 132/2014) avanti alla CTR di Milano. Nel frattempo la AF provvedeva all'intero sgravio del ruolo, come da comunicazione di Equitalia del 20/03/2014. L'Ufficio presentava appello, gravame questo accolto dalla CTR con sentenza n. 3898/2015 passata in giudicato. Atteso lo sgravio in precedenza praticato dalla AF, veniva emessa una nuova e diversa cartella di pagamento (la n. 06820160002699361), con cui l'Agenzia provvedeva alla riscossione dell'IR 2007 dovuta a seguito di sentenza della CTR n. 3898/49/2015 emessa in data del 17/09/2015 (come detto, nel frattempo passata in giudicato). Il contribuente presentava quindi un nuovo ricorso (R.G.R. 6108/2016) avanti alla CTP di Milano contro la seconda e nuova cartella di pagamento, eccependo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto asseritamente fondata su sentenza emessa con riferimento ad un atto che era già stato oggetto di sgravio da parte dello stesso Ufficio. Il contenzioso contro la seconda cartella di pagamento si concludeva anche esso (dopo due gradi di giudizio) con sentenza della CTR Milano n. 2237/2021, dep. 15/06/2021 (notificata dall'Agenzia via pec in data 28/07/2021) che dichiarava la legittimità della (nuova) iscrizione a ruolo per IR 2007 (anche quest'ultima sentenza --sempre favorevole alla AF-- passava in giudicato nel settembre del 2021). Resistente_1A fronte della citata cartella il concordava un piano di rateizzazione oramai conclusosi (ultima rata scaduta in data 08.07.2022) con debito che ad oggi risulta completamente saldato. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente (ritenendo illegittimo il rifiuto opposto alla Resistente_1istanza di rimborso del ), ravvisando un'illegittima duplicazione d'imposta, poiché la stessa somma sarebbe stata pagata prima come acconto nel 2007 e poi nuovamente tramite la successiva cartella di pagamento. L'Ufficio contestava radicalmente la decisione di primo grado basandosi su tre argomenti. Resistente_1Innanzitutto la decadenza dei termini, atteso che l'istanza di rimborso era stata presentata dal tardivamente;
infatti, secondo l'art. 38 del DPR 602/1973, l'istanza andava presentata entro 48 mesi dal versamento (avvenuto nel 2006), mentre il contribuente aveva atteso ben 15 anni (fino al 2022). In ogni caso anche a volere ritenere applicabile il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 (decorrente dalla sentenza del 2016), la richiesta risulterebbe comunque irrimediabilmente tardiva. L'Ufficio chiariva peraltro che non vi era stata affatto una duplicazione d'imposta. Il contribuente aveva infatti prima pagato gli acconti ma poi li aveva indebitamente compensati per pagare altri debiti fiscali. La cartella di pagamento successiva serviva quindi a recuperare l'imposta che era stata "sottratta" tramite tale compensazione non dovuta e disconosciuta dalla AF. Da ultimo evidenziava l'assenza di un pregresso giudicato sul preteso credito per IR asseritamente non dovuta, credito restitutorio, questo, solo “evocato” dal contribuente. L'Agenzia infatti ricordava che nessuna precedente sentenza ovvero accertamento giudiziale aveva mai positivamente accertato l'effettiva spettanza del credito IR nel merito (ovvero l'assenza di un'autonoma organizzazione); ciò poiché tutti i precedenti giudizi avevano riguardato solo ed esclusivamente la legittimità formale della cartella di pagamento. L'Agenzia delle Entrate chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di riformare conseguentemente la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità del silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in resistenza il contribuente vittorioso in primo grado chiedendo la conferma della impugnata sentenza con vittoria di spese. La Corte di Giustizia odierna giudicante ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Ebbene, quanto al merito dell'appello in punto di legittimità del diniego di rimborso Irap versata nel 2007 ed opposto dalla AF al contribuente odierno appellato, deve evidenziarsi quanto segue. I versamenti IR sono stati effettuati nel 2006 a fronte del rimborso in discussione chiesto Resistente_1dal per la prima volta solo in data 09/02/2022 (dato fattuale pacifico ed incontestato in atti). L'art. 38 del DPR n. 602 del 1973 statuisce …. “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.” Quindi, secondo quanto disposto dalla norma, il contribuente che avesse ritenuto di aver indebitamente versato l'IR, entro 48 mesi dal pagamento avrebbe dovuto formulare istanza di rimborso all'Agenzia competente. Appare di tutta evidenza che il termine di decadenza Resistente_1applicabile alla istanza di rimborso in esame presentata dal sia ampiamente ed irrimediabilmente trascorso, con il che si reputa pienamente conforme a legge il diniego opposto dalla AF alla istanza presentata dal contribuente. In conclusione, va accolto l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, deve essere riformata integralmente l'impugnata sentenza di I grado emessa dalla CGT di Milano. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito, deve ritenersi allo stato assorbita. Le spese legali di procedura per il doppio grado di giudizio sono regolate, secondo soccombenza, così come in dispositivo, cui si rinvia.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata sentenza n. 4019/04/2023 emessa dalla CGT di I grado di Milano, dichiara la legittimità del silenzio rifiuto opposto dalla AF all'istanza di rimborso Resistente_1avanzata dal contribuente;
2) Condanna la parte contribuente appellata alla refusione, in favore della Agenzia, delle spese di entrambi i gradi di giudizio qui di seguito liquidate per il primo grado in complessivi € 4.000,00 oltre oneri ed accessori di legge e, per il secondo grado, in ulteriori complessivi € 6.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM PP, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1447/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missagli 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 Resistente_1 CF_Resistente_1 - - Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difnesore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difnesore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4019/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 15/11/2023 Atti impositivi: DINIEGO RIMBORSO n. SIL.RIFIUTO NOT. 09.02.2022 IR 2007.
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il 26/01/2026.
Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO
Resistente_1Con istanza presentata in data 09/02/2022 all'Agenzia delle Entrate, il contribuente chiedeva il rimborso dell'IR versata nell'anno d'imposta 2007 ammontante a complessivi € 29.909,00. A sostegno della propria richiesta di rimborso il contribuente sosteneva l'assenza, in concreto, del presupposto impositivo ai fini IR. Resistente_1Formatosi il silenzio rifiuto dell'AF, il in data 30/01/2023 proponeva ricorso/mediazione per la restituzione delle somme versate. L'Agenzia notificava al contribuente il provvedimento di diniego. Di seguito una breve ricostruzione storica (incontestata,almeno nella sua sequenza fattuale). EquitaliaIn data 18/05/2011, notificava cartella di pagamento n. 06820110202929161 emessa ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 su controllo UNICO 2008, che iscriveva a ruolo € 29.909,00, oltre sanzioni ed interessi per disconoscimento da parte dell'Agenzia dell'utilizzo del credito IR in compensazione trattandosi di versamento diretto. La cartella veniva impugnata avanti alla CTP Milano, che accoglieva il ricorso con sentenza n. 355/41/2013, ritenendo corretto l'utilizzo in compensazione del credito IR. Avverso la suddetta sentenza l'Ufficio presentava appello (RG n. 132/2014) avanti alla CTR di Milano. Nel frattempo la AF provvedeva all'intero sgravio del ruolo, come da comunicazione di Equitalia del 20/03/2014. L'Ufficio presentava appello, gravame questo accolto dalla CTR con sentenza n. 3898/2015 passata in giudicato. Atteso lo sgravio in precedenza praticato dalla AF, veniva emessa una nuova e diversa cartella di pagamento (la n. 06820160002699361), con cui l'Agenzia provvedeva alla riscossione dell'IR 2007 dovuta a seguito di sentenza della CTR n. 3898/49/2015 emessa in data del 17/09/2015 (come detto, nel frattempo passata in giudicato). Il contribuente presentava quindi un nuovo ricorso (R.G.R. 6108/2016) avanti alla CTP di Milano contro la seconda e nuova cartella di pagamento, eccependo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto asseritamente fondata su sentenza emessa con riferimento ad un atto che era già stato oggetto di sgravio da parte dello stesso Ufficio. Il contenzioso contro la seconda cartella di pagamento si concludeva anche esso (dopo due gradi di giudizio) con sentenza della CTR Milano n. 2237/2021, dep. 15/06/2021 (notificata dall'Agenzia via pec in data 28/07/2021) che dichiarava la legittimità della (nuova) iscrizione a ruolo per IR 2007 (anche quest'ultima sentenza --sempre favorevole alla AF-- passava in giudicato nel settembre del 2021). Resistente_1A fronte della citata cartella il concordava un piano di rateizzazione oramai conclusosi (ultima rata scaduta in data 08.07.2022) con debito che ad oggi risulta completamente saldato. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente (ritenendo illegittimo il rifiuto opposto alla Resistente_1istanza di rimborso del ), ravvisando un'illegittima duplicazione d'imposta, poiché la stessa somma sarebbe stata pagata prima come acconto nel 2007 e poi nuovamente tramite la successiva cartella di pagamento. L'Ufficio contestava radicalmente la decisione di primo grado basandosi su tre argomenti. Resistente_1Innanzitutto la decadenza dei termini, atteso che l'istanza di rimborso era stata presentata dal tardivamente;
infatti, secondo l'art. 38 del DPR 602/1973, l'istanza andava presentata entro 48 mesi dal versamento (avvenuto nel 2006), mentre il contribuente aveva atteso ben 15 anni (fino al 2022). In ogni caso anche a volere ritenere applicabile il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 (decorrente dalla sentenza del 2016), la richiesta risulterebbe comunque irrimediabilmente tardiva. L'Ufficio chiariva peraltro che non vi era stata affatto una duplicazione d'imposta. Il contribuente aveva infatti prima pagato gli acconti ma poi li aveva indebitamente compensati per pagare altri debiti fiscali. La cartella di pagamento successiva serviva quindi a recuperare l'imposta che era stata "sottratta" tramite tale compensazione non dovuta e disconosciuta dalla AF. Da ultimo evidenziava l'assenza di un pregresso giudicato sul preteso credito per IR asseritamente non dovuta, credito restitutorio, questo, solo “evocato” dal contribuente. L'Agenzia infatti ricordava che nessuna precedente sentenza ovvero accertamento giudiziale aveva mai positivamente accertato l'effettiva spettanza del credito IR nel merito (ovvero l'assenza di un'autonoma organizzazione); ciò poiché tutti i precedenti giudizi avevano riguardato solo ed esclusivamente la legittimità formale della cartella di pagamento. L'Agenzia delle Entrate chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di riformare conseguentemente la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità del silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in resistenza il contribuente vittorioso in primo grado chiedendo la conferma della impugnata sentenza con vittoria di spese. La Corte di Giustizia odierna giudicante ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Ebbene, quanto al merito dell'appello in punto di legittimità del diniego di rimborso Irap versata nel 2007 ed opposto dalla AF al contribuente odierno appellato, deve evidenziarsi quanto segue. I versamenti IR sono stati effettuati nel 2006 a fronte del rimborso in discussione chiesto Resistente_1dal per la prima volta solo in data 09/02/2022 (dato fattuale pacifico ed incontestato in atti). L'art. 38 del DPR n. 602 del 1973 statuisce …. “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.” Quindi, secondo quanto disposto dalla norma, il contribuente che avesse ritenuto di aver indebitamente versato l'IR, entro 48 mesi dal pagamento avrebbe dovuto formulare istanza di rimborso all'Agenzia competente. Appare di tutta evidenza che il termine di decadenza Resistente_1applicabile alla istanza di rimborso in esame presentata dal sia ampiamente ed irrimediabilmente trascorso, con il che si reputa pienamente conforme a legge il diniego opposto dalla AF alla istanza presentata dal contribuente. In conclusione, va accolto l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, deve essere riformata integralmente l'impugnata sentenza di I grado emessa dalla CGT di Milano. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito, deve ritenersi allo stato assorbita. Le spese legali di procedura per il doppio grado di giudizio sono regolate, secondo soccombenza, così come in dispositivo, cui si rinvia.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, in integrale riforma dell'appellata sentenza n. 4019/04/2023 emessa dalla CGT di I grado di Milano, dichiara la legittimità del silenzio rifiuto opposto dalla AF all'istanza di rimborso Resistente_1avanzata dal contribuente;
2) Condanna la parte contribuente appellata alla refusione, in favore della Agenzia, delle spese di entrambi i gradi di giudizio qui di seguito liquidate per il primo grado in complessivi € 4.000,00 oltre oneri ed accessori di legge e, per il secondo grado, in ulteriori complessivi € 6.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)