Ordinanza collegiale 28 novembre 2022
Ordinanza cautelare 15 marzo 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/11/2025, n. 21409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21409 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12979/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12979 del 2022, proposto da Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monte Compatri, non costituito in giudizio;
l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
del signor RI SA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione delle più adeguate misure cautelari
- dell’ordinanza n. 23 del 11.08.2022 (prot. 0022910), con la quale il Sindaco del Comune di Monte Compatri ha ordinato a diverse emittenti radiofoniche, fra le quali radio “m2o” e radio “DeeJay” di proprietà di Elemedia, rispettivamente su frequenze 97.000 Mhz e 101.000 Mhz, di ricondurre immediatamente le emissioni elettromagnetiche entro i limiti ed i valori fissati dalla normativa vigente “ secondo le modalità tecniche e le soglie individuate nella relazione di ARPA ”;
- della relazione tecnica del 27.07.2022, con la quale l’ARPA ha comunicato gli esiti delle misure selettive in frequenza del livello di campo elettrico effettuate in data 15.07.2022 presso via Orione n. 29 in Monte Compatri;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto depositato il 10.10.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. VI De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 28.10.2022 e depositato il 4.11.2022, Elemedia ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale l’ordinanza del 11.08.2022, con la quale il Sindaco del Comune di Monte Compatri ha ingiunto a diverse emittenti radiofoniche (tra le quali Radio M2O e Radio Dee Jay, di proprietà di Elemedia) di ricondurre immediatamente le emissioni elettromagnetiche entro i limiti, i valori e gli obiettivi fissati dalla normativa vigente, secondo le modalità tecniche e le soglie individuate nella relazione dell’ARPA Lazio del 27.07.2022.
Con lo stesso ricorso la parte ricorrente ha incidentalmente chiesto l’adozione delle più adeguate misure cautelari nelle more della decisione della causa.
2. – Nessuna delle parti evocate in giudizio si è costituita.
3. – Con ordinanza n. 1523 del 15 marzo 2023, questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari proposta dalla parte ricorrente.
4. – Con atto del 10.10.2025, la ricorrente, riferendo che i due impianti di sua proprietà sono stati trasferiti presso un altro sito, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
7. – Considerato che nessuna delle parti evocate in giudizio dalla ricorrente si è costituita e ha svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ET NA, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
VI De AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De AZ | ET NA |
IL SEGRETARIO