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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 413/2021 R.G. promossa
DA
, in persona del Sindaco p.t.; Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Musca
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mangia
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 16.01.2021 il Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 435/2020, pubblicata il 18-
06-2020 e mai notificata, con la quale il Giudice di Pace di Gallipoli aveva accolto l'opposizione a sanzione amministrativa proposta da , Controparte_1
in qualità di proprietario del veicolo Nissan Qashqai, tg. FM148XD, avverso il verbale di contestazione n. 445A/2019 (Prot. 536/2019), elevato nei suoi confronti dalla Polizia Locale del Comune di per violazione Parte_1 dell'art. 142, comma 8, C.d.S., poichè “in data 07/03/2019, alle ore 10:57, il conducente dell'autovettura circolava alla velocità di 70 Km/h, eccedendo di m/h 20 il limite massimo di velocità stabilito in Km/h 50, in su Parte_1 via Aradeo N. 121 Dir. Sannicola”. In particolare, l'appellante deduceva sull'erroneità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c.,
2700 c.c., e dell'art. 2, n. 2, lett. D, e dell'art. n. 3, lett. D, del D.Lgs. n.
285/1992, nonché per la violazione dell'art. 4 della L. 168/; concludeva per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza del primo grado di giudizio, anche alla luce dei motivi di opposizione non esaminati dal Giudice di Pace di
Gallipoli e dallo stesso in questa sede riproposti;
con condanna al pagamento delle spese del presente grado.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione del fascicolo di primo grado e della documentazione ivi allegata e all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza da intendersi allegata al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la nullità dell'opposto verbale di contestazione per mancata indicazione del decreto prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è consentita l'installazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità senza obbligo della contestazione immediata.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, recependo integralmente le osservazioni formulate, in fatto e in diritto, dalla difesa dell'appellante amministrazione comunale in ordine alla qualificazione del tratto stradale (i.e. “strada urbana” e non, invece, “strada di scorrimento”) sul quale è stata rilevata la contravvenzione oggetto del presente giudizio, evidenzia quanto segue.
Come si legge nel verbale impugnato, l'infrazione è stata rilevata per mezzo di un dispositivo di rilevamento della velocità utilizzato in postazione temporanea, alla presenza degli agenti accertatori, in ossequio al disposto di cui all'art. 201, 1bis, C.d.S., in linea con il recente chiarimento della Suprema
Corte, secondo cui “l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita con
2 postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
09/06/2022, n. 18560; Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 776/2021).
Del resto, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte “il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art.
4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti “a priori” per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l'obbligo della contestazione immediata.
Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, cod. strada”
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/03/2012, n. 3936).
Ebbene, come espressamente descritto nel verbale di contestazione oggetto di causa, che fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., nella fattispecie per cui è causa “l'accertamento della violazione è avvenuto alla presenza dell'Organo accertatore per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento, direttamente gestito e nella piena disponibilità dell'Organo di
Polizia, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito poiché il veicolo, oggetto del rilievo, è a distanza dal posto di accertamento operante in un tratto di strada dove le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico non permettono il fermo dello stesso senza
3 recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico,
o alla incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Nel presente caso, ai sensi dell'art. 200 e 201, comma 1 bis lett. e) C.d.S., la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione”. In altri termini, poichè il verbale impugnato contiene l'espresso riferimento agli artt. 200 e 201 comma 1 bis lett. e) C.d.S., devono considerarsi pienamente e correttamente adempiute le prescrizioni normative in materia.
Difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, infatti, “in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art.
384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie,
l'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione;
dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni del codice della strada,
e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia” (Cass. S.U. 3936/2012, n.
23222/2013, n. 20114/2006, n. 18023/2018).
Dall'accoglimento dell'appello discende la necessità di esaminare nel merito le contestazioni mosse in sede di opposizione, riproposte in questa sede dall'odierno appellato e non valutate dal Giudice di Pace.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che gli stessi siano tutti infondati.
4 Con il primo motivo di opposizione ha contestato la Controparte_1 illegittimità del verbale di contestazione n. 445A/2019 per “omessa preventiva ed adeguata segnaletica di preavviso”, atteso che in materia di irrogazione di sanzioni amministrative le attestazioni relative alla segnalazione di controllo e rilevamento contenute in un verbale non devono essere ulteriormente oggetto di prova da parte dell'Amministrazione nel giudizio introdotto dal contravventore al fine di contestare la sanzione a suo carico elevata. Ed invero, il verbale predetto, nel quale si da espressamente atto che “lo strumento era preventivamente segnalato e ben visibile” fa piena prova fino a querela di falso circa la segnalazione del dispositivo di controllo e l'avviso della presenza dell'apparecchio rilevatore (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 18/06/2020, n. 11792).
Infine, l'opponente ha contestato l'illegittimità dell'opposto verbale di contestazione per “mancanza del certificato di taratura periodica previsto dal Decreto Ministeriale del 16/05/2005” ed anche per “illeggibilità della targa del veicolo sanzionato”.
Entrambi i motivi sono infondati.
Com'è noto, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità, le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere omologate e, al contempo, devono essere soggette a taratura e a verifiche periodiche, indipendentemente che funzionino automaticamente o alla presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi (Corte Cass., Sez. II, ord. n. 22627/2023, che rimanda alla sent. Corte Cost., sent. n. 113/2015).
Sul punto, premesso che l'opponente si è limitato a contestare l'inesistenza di un valido certificato di taratura e, dunque, l'impossibilità di verificare la corretta funzionalità dello strumento di rilevazione, rileva questo Tribunale che la Pubblica amministrazione abbia tempestivamente e correttamente adempiuto l'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo di fatto fornito la prova positiva della periodica taratura, da dimostrarsi mediante la produzione del relativo certificato annuale rilasciato dagli organi competenti, idonea a garantire l'esatto funzionamento degli strumenti di rilevazione, pena l'annullamento del verbale con cui viene comminata la sanzione conseguente
5 all'accertamento dell'infrazione (tra le tante, cfr. Cass. Civ., Sez. 6-2, ord. n.
8236/2022; Cass. Civ. 40627/2021).
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il Comune di ha allegato la Parte_1
prova del certificato di taratura periodica del dispositivo elettronico di rilevamento dell'infrazione denominato “Velomatic 512 D” (matr. 1693), rilasciato a cura del Centro di Taratura LAT n. 101, in data 13.04.2018, da cui peraltro emerge che l'ultimo controllo è stato effettuato il 30.03.2018, ossia circa un anno prima dell'infrazione avvenuta il 07.03.2019.
A ciò si aggiunga che formalmente il centro risulta accreditato Parte_2
da Accredia - Ente italiano di accreditamento, ossia dall'organismo che accredita i laboratori di taratura (LAT) ed è, dunque, entrato a far parte del sistema nazionale di taratura (SIT) istituito dalla L. 273/1991; conseguentemente, i certificati emessi da questi laboratori accreditati hanno la stessa validità tecnica di quelli rilasciati dagli istituti metrologici primari.
Infine, deve ritenersi provata dalla documentazione in atti la violazione contestata in quanto dalla riproduzione fotografica allegata agli atti del fascicolo di primo grado emerge con tutta evidenza che il giorno 07.03.2019, il veicolo tg. FM148XD, viaggiava su Via Aradeo n. 121, nel Comune di
, dir. alla velocità di 75 Km/h, superando il limite previsto Parte_1 Parte_1
nel ridetto tratto stradale in 50 km/h.
Ne consegue che la decisione impugnata merita di essere riformata, salvo che nella parte inerente le spese di lite, non potendo gravare sull'originario opponente la condanna alle spese di giudizio del primo grado, in cui la pubblica amministrazione si è difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato con la conseguenza che alla medesima non è riconoscibile alcuna somma a titolo di compenso professionale forense, salvo che per le spese concretamente affrontate in casa, e nella specie non allegate
(cfr. Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, n.11389).
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014. in virtù del principio della soccombenza sono a carico dell'appellato e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, ridotti della metà sulla scorta della ridotta attività difensiva, della natura documentale della vicenda ed in base alle attività processuali concretamente svolte dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal avverso la sentenza n. Parte_1
435/2020, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 435/2020, depositata il 18.6.2020 dal Giudice di Pace di Gallipoli, conferma il verbale di accertamento n. 445A/2019, elevato in data 07.03.2019 dal
Comando di Polizia Locale del Comune di nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio che si liquidano in € 332,00, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, per onorari, e in € 64,50 per esborsi.
Lecce, 3.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.
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