Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 274
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Agenzia per inapplicabilità del raddoppio dei termini e sospensione per il periodo emergenziale Covid

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 siano stati notificati nel rispetto dei termini quinquennali. Per l'anno 2015, il raddoppio dei termini è scattato a seguito della comunicazione di notizia di reato da parte della Guardia di Finanza e dell'avvio del procedimento penale.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione degli accertamenti

    La Corte ha dichiarato inammissibile questo motivo perché introdotto per la prima volta in appello.

  • Rigettato
    Difetto di prova sull'amministrazione finanziaria

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova a carico dell'Ufficio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti sia soddisfatto sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risultanti dai verbali della Guardia di Finanza. Le indagini hanno accertato che le cooperative operavano come schermi giuridici per la somministrazione illecita di manodopera attraverso fittizi contratti di appalto. Il contribuente non ha dimostrato la propria buona fede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 274
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 274
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo