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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 939/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 E Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3572/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06HB01574/2023 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06HB01855/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06HB01887/2023 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06HB01929/2023 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2256/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, propone appello per la riforma della sentenza n. 3572 depositata il 10.09.2024 dalla sez. 2 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano che ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso avverso quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2019 con i quali l'Agenzia delle Entrate – DP II di Milano, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, ha ripreso, per indebita detrazione IVA, le fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti dalle cooperative “ Società_1 s.c.”, “ Società_2 s.c.” e “ Società_3 s.c.” . In particolare l'Ufficio ha contestato la violazione dell'art. 19 del DPR 633/72 con conseguente recupero dell'indebita detrazione IVA , oltre sanzioni ed interessi, come segue:
- Anno 2015: fatture ricevute per un ammontare di Euro 168.652,00 – IVA recuperata pari a Euro 37.103,00;
- Anno 2017: fatture ricevute per un ammontare di Euro 28.672,00 – IVA recuperata pari a Euro 6.308,00;
- Anno 2018: fatture ricevute per un ammontare di Euro 70.642,000- IVA recuperata pari a Euro 15.541,00;
- Anno 2019: fatture ricevute per un ammontare di Euro 38.594,00 – IVA recuperata pari a Euro 8.490,00. I motivi di censura sono articolati sinteticamente come segue:
- decadenza dell'Agenzia per inapplicabilità del raddoppio dei termini e sospensione per il periodo emergenziale Covid;
in particolare assume che la sospensione Covid era applicabile solo per gli accertamenti in scadenza nell'anno 2020 e non per quelli in scadenza negli atti successivi, non operando l'effetto a cascata;
ribadisce, inoltre, che non sussistono elementi per l'applicazione del raddoppio dei termini posto che la sentenza accenna genericamente al procedimento penale n. 13521/2019;
- difetto di motivazione degli accertamenti perché si basano solo sulle risultanze del p.v.c. senza ulteriori verifiche e senza menzione degli elementi che possano fondare la qualificazione delle operazioni come “ soggettivamente” inesistenti;
- difetto di prova ricadente sull'amministrazione finanziaria in ordine agli elementi, anche presuntivi, che possano far ritenere fittizie le operazioni commerciali intercorse con le cooperative. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Resiste la DP II di Milano che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mera riproduzione dei motivi del ricorso introduttivo, senza minimamente attagliarle alle statuizioni addotte in sentenza – dilungandosi, peraltro, in sterili censure su argomentazioni rese ad abundantiam dal Collegio quale l'applicazione della sospensione dei termini a seguito della Pandemia Covid, tentando finanche di introdurre nuove eccezioni, con riferimento al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento che non formavano oggetto del primo ricorso. Sul primo motivo controdeduce che gli accertamenti per gli anni 2017/2018/2019 sono stati notificati nel termine previsto dall'art. 43 del DPR 600/73 ( per l'anno d'imposta 2017, il 31/12/2023; - per l'anno d'imposta 2018, il 31/12/2024; - per l'anno d'imposta 2019 è ancora in fieri, e si compirà il 31/12/2025); ciò senza che sia stato necessario fruire della sospensione Covid. Per l'anno di imposta 2015 opera il raddoppio dei termini ( scadenza 31.12.2026) perché è stata presentata comunicazione di notizia di reato da parte della GdF a seguito della quale è stato iscritto il procedimento penale RGNR RGRN_1 rispetto al quale l'autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per l'utilizzo degli atti di indagine ai fini fiscali. Il secondo motivo è inammissibile perché introdotto solo in questo grado di giudizio. Il terzo motivo è infondato perché le verifiche svolte della G.d F., trasfuse negli accertamenti dimostrano il coinvolgimento della appellante in un sistema fraudolento avente ad oggetto la illecita somministrazione di manodopera attraverso fittizi contratti di appalto stipulati con le cooperative;
l'Ufficio ha pienamente soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico che non è stato minimamente scalfito dalle generiche affermazioni di controparte. La manifesta infondatezza dell'appello e la sua natura meramente dilatoria conducono alla richiesta di condanna alle spese anche per lite temeraria. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Preliminarmente si deve ritenere priva di fondamento l'eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine all'inammissibilità dell'appello. Il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo l'appellante limitarsi a sottoporre al giudice di gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n.32838 del 2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019).
E' fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità con riguardo al motivo introdotto in appello con il quale viene censurata la legittimità degli avvisi per difetto di motivazione;
trattandosi di motivo nuovo non può essere esaminato.
Sugli altri motivi si osserva quanto segue.
Sono inconferenti le argomentazioni sviluppate in merito alla decadenza dall'azione accertatrice per inoperatività della sospensione Covid. Gli avvisi di accertamento spiccati per gli anni 2017, 2018, 2019 non sono interessati dalla sospensione perché notificati il 13/06/2023 nel pieno rispetto del termine quinquennale decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale come previsto dall'art. 43 del DPR 600/73.
Con riguardo all'anno 2015, invece, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, i primi giudici non si sono genericamente riferiti al procedimento penale, risultando in atti che i p.v.c. elevati alla
“Ricorrente_1 snc di Nominativo_1 e Nominativo_2 “in data 9 settembre 2020 e 15 marzo 2023 dalla G.d. F. di Gorgonzola, tutti notificati a mani del Nominativo_2 e quindi pienamente noti, con i quali viene contestata la fattispecie penale di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture emesse per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs.74/2000, sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale RGRN_1 avviato dalla Procura della Repubblica di Milano, e ciò basta a far scattare il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento.
L'onere della prova a carico dell'Ufficio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti è soddisfatto sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che risultano pianamente dai verbali della GdF.
Le indagini svolte hanno permesso di appurare che le tre cooperative emittenti le fatture operavano come schermi giuridici al solo fine di assumere manodopera per poi somministrarla illecitamente, attraversi fittizi contratti di appalto a favore di diverse società tra le quali la società appellante. I lavoratori somministrati sono risultati alle dirette dipendenze dei committenti, mentre le cooperative si sono caricate di un mero obbligo burocratico, consistente nella ricerca e assunzione “ cartolare” del personale.
Ai fronte dei plurimi elementi convergenti risultanti dai p.v.c. e trasfusi negli accertamenti il contribuente doveva dimostrare, e non lo ha fatto, la propria buona fede, ossia di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad una evasione fiscale e con la massima diligenza esigibile ad un operatore accorto.
La richiesta di condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'Ufficio non può trovare accoglimento non sussistendo elementi per ritenere che l'appellante abbia agito con colpa grave o mala fede. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di I° grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali. Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Carmela Alparone
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 939/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 E Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3572/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06HB01574/2023 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06HB01855/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06HB01887/2023 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06HB01929/2023 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2256/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, propone appello per la riforma della sentenza n. 3572 depositata il 10.09.2024 dalla sez. 2 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano che ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso avverso quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2019 con i quali l'Agenzia delle Entrate – DP II di Milano, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, ha ripreso, per indebita detrazione IVA, le fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti dalle cooperative “ Società_1 s.c.”, “ Società_2 s.c.” e “ Società_3 s.c.” . In particolare l'Ufficio ha contestato la violazione dell'art. 19 del DPR 633/72 con conseguente recupero dell'indebita detrazione IVA , oltre sanzioni ed interessi, come segue:
- Anno 2015: fatture ricevute per un ammontare di Euro 168.652,00 – IVA recuperata pari a Euro 37.103,00;
- Anno 2017: fatture ricevute per un ammontare di Euro 28.672,00 – IVA recuperata pari a Euro 6.308,00;
- Anno 2018: fatture ricevute per un ammontare di Euro 70.642,000- IVA recuperata pari a Euro 15.541,00;
- Anno 2019: fatture ricevute per un ammontare di Euro 38.594,00 – IVA recuperata pari a Euro 8.490,00. I motivi di censura sono articolati sinteticamente come segue:
- decadenza dell'Agenzia per inapplicabilità del raddoppio dei termini e sospensione per il periodo emergenziale Covid;
in particolare assume che la sospensione Covid era applicabile solo per gli accertamenti in scadenza nell'anno 2020 e non per quelli in scadenza negli atti successivi, non operando l'effetto a cascata;
ribadisce, inoltre, che non sussistono elementi per l'applicazione del raddoppio dei termini posto che la sentenza accenna genericamente al procedimento penale n. 13521/2019;
- difetto di motivazione degli accertamenti perché si basano solo sulle risultanze del p.v.c. senza ulteriori verifiche e senza menzione degli elementi che possano fondare la qualificazione delle operazioni come “ soggettivamente” inesistenti;
- difetto di prova ricadente sull'amministrazione finanziaria in ordine agli elementi, anche presuntivi, che possano far ritenere fittizie le operazioni commerciali intercorse con le cooperative. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Resiste la DP II di Milano che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mera riproduzione dei motivi del ricorso introduttivo, senza minimamente attagliarle alle statuizioni addotte in sentenza – dilungandosi, peraltro, in sterili censure su argomentazioni rese ad abundantiam dal Collegio quale l'applicazione della sospensione dei termini a seguito della Pandemia Covid, tentando finanche di introdurre nuove eccezioni, con riferimento al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento che non formavano oggetto del primo ricorso. Sul primo motivo controdeduce che gli accertamenti per gli anni 2017/2018/2019 sono stati notificati nel termine previsto dall'art. 43 del DPR 600/73 ( per l'anno d'imposta 2017, il 31/12/2023; - per l'anno d'imposta 2018, il 31/12/2024; - per l'anno d'imposta 2019 è ancora in fieri, e si compirà il 31/12/2025); ciò senza che sia stato necessario fruire della sospensione Covid. Per l'anno di imposta 2015 opera il raddoppio dei termini ( scadenza 31.12.2026) perché è stata presentata comunicazione di notizia di reato da parte della GdF a seguito della quale è stato iscritto il procedimento penale RGNR RGRN_1 rispetto al quale l'autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per l'utilizzo degli atti di indagine ai fini fiscali. Il secondo motivo è inammissibile perché introdotto solo in questo grado di giudizio. Il terzo motivo è infondato perché le verifiche svolte della G.d F., trasfuse negli accertamenti dimostrano il coinvolgimento della appellante in un sistema fraudolento avente ad oggetto la illecita somministrazione di manodopera attraverso fittizi contratti di appalto stipulati con le cooperative;
l'Ufficio ha pienamente soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico che non è stato minimamente scalfito dalle generiche affermazioni di controparte. La manifesta infondatezza dell'appello e la sua natura meramente dilatoria conducono alla richiesta di condanna alle spese anche per lite temeraria. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento. Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Preliminarmente si deve ritenere priva di fondamento l'eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine all'inammissibilità dell'appello. Il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo l'appellante limitarsi a sottoporre al giudice di gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n.32838 del 2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019).
E' fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità con riguardo al motivo introdotto in appello con il quale viene censurata la legittimità degli avvisi per difetto di motivazione;
trattandosi di motivo nuovo non può essere esaminato.
Sugli altri motivi si osserva quanto segue.
Sono inconferenti le argomentazioni sviluppate in merito alla decadenza dall'azione accertatrice per inoperatività della sospensione Covid. Gli avvisi di accertamento spiccati per gli anni 2017, 2018, 2019 non sono interessati dalla sospensione perché notificati il 13/06/2023 nel pieno rispetto del termine quinquennale decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale come previsto dall'art. 43 del DPR 600/73.
Con riguardo all'anno 2015, invece, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, i primi giudici non si sono genericamente riferiti al procedimento penale, risultando in atti che i p.v.c. elevati alla
“Ricorrente_1 snc di Nominativo_1 e Nominativo_2 “in data 9 settembre 2020 e 15 marzo 2023 dalla G.d. F. di Gorgonzola, tutti notificati a mani del Nominativo_2 e quindi pienamente noti, con i quali viene contestata la fattispecie penale di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture emesse per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs.74/2000, sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale RGRN_1 avviato dalla Procura della Repubblica di Milano, e ciò basta a far scattare il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento.
L'onere della prova a carico dell'Ufficio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti è soddisfatto sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che risultano pianamente dai verbali della GdF.
Le indagini svolte hanno permesso di appurare che le tre cooperative emittenti le fatture operavano come schermi giuridici al solo fine di assumere manodopera per poi somministrarla illecitamente, attraversi fittizi contratti di appalto a favore di diverse società tra le quali la società appellante. I lavoratori somministrati sono risultati alle dirette dipendenze dei committenti, mentre le cooperative si sono caricate di un mero obbligo burocratico, consistente nella ricerca e assunzione “ cartolare” del personale.
Ai fronte dei plurimi elementi convergenti risultanti dai p.v.c. e trasfusi negli accertamenti il contribuente doveva dimostrare, e non lo ha fatto, la propria buona fede, ossia di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad una evasione fiscale e con la massima diligenza esigibile ad un operatore accorto.
La richiesta di condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'Ufficio non può trovare accoglimento non sussistendo elementi per ritenere che l'appellante abbia agito con colpa grave o mala fede. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di I° grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali. Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Carmela Alparone