Art. 53.
Il dibattimento e' rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.
Il dibattimento e' rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.