Articolo 53 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 52Articolo 54
Versione
29 gennaio 1929
Art. 53.

Il dibattimento e' rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente