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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Melchionna
APPELLANTE
E
CO
(c.f.:
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Russo
APPELLATA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi anche Parte_1
ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 25 marzo 2019 Pt_1 emessa nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 13557/2018, con cui sono state rigettate le domande – di adempimento e, in subordine, di arricchimento ex art. 2041 c.c. – formulate dalla nei confronti dell' (committente) in Parte_1 CO relazione ad alcuni lavori eseguiti in forza del contratto di subappalto concluso il 3 aprile
2003 tra la (subappaltatrice) la (appaltatrice e subcommittente). Parte_1 CP_2
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha fondato la propria decisione su un documento (la scrittura privata del 3 aprile 2003 depositata dall' come allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta) CP_1 di cui l'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione e la sua conformità all'originale e la cui autenticità è già stata messa in discussione dal perito grafologo nominato in altro giudizio pendente tra le parti davanti al Tribunale di Roma (pagg. 21 ss. dell'atto di appello);
2) il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'appaltatrice non ha mai CP_2 quietanzato le fatture emesse dalla per i lavori svolti e non le ha mai trasmesse Pt_1 all' del ciò che avrebbe dovuto indurre la committente a sospendere CP_1 CP_1 il pagamento dei S.A.L. in favore della a “denunciare all'autorità giudiziaria il CP_2 subappalto totale in corso di esecuzione”, a risolvere il contratto di appalto concluso con la e a corrispondere alla subappaltatrice l'importo delle fatture da questa CP_2 Pt_1 emesse e mai quietanzate (pagg. 26 ss. dell'atto di appello);
3) il tribunale ha omesso di considerare che l'originario contratto di fornitura in opera di casseforme concluso tra la e la con la scrittura privata del 3 aprile Parte_1 CP_2
2003 “è divenuto un subappalto totale”, come si evince dalle annotazioni riportate nel giornale dei lavori, da cui risulta che la era l'unica impresa presente nel cantiere Parte_1
e ha eseguito le lavorazioni di cui ai S.A.L. I, II, III e IV con mezzi e materiali propri (pagg.
31 ss. dell'atto di appello);
4) l'ordinanza impugnata va riformata nella parte in cui - nel rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. – ha negato che l' di abbia conseguito un arricchimento CP_1 CP_1 ingiustificato, avendo corrisposto al curatore fallimentare della il corrispettivo CP_2 spettante per le opere eseguite.
L'appellante ha concluso domandando, previo accertamento dell'inadempimento dell' la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di 1.150.641,83 CP_1
€ (di cui alla fattura n. 1/2004 emessa dalla per il pagamento del corrispettivo Parte_1 delle opere eseguite per conto della oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002. CP_2
2 In via subordinata, l'appellante ha chiesto che l' venga condannata al CP_1 CP_1 pagamento della somma di 1.150.641,83 € a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio l' CO
(d'ora in poi anche solo ), domandando il rigetto
[...] CP_1 dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
La agisce per il pagamento del corrispettivo delle opere eseguite nel Parte_1 cantiere allestito a Cesano (RM) per la realizzazione di 80 alloggi di edilizia residenziale popolare nel Piano di Zona B20, opere che avrebbero dovuto essere eseguite dalla CP_2 in forza del contratto di appalto concluso il 6 novembre 2002 con l' del Comune di
[...] CP_1
(recte: con l' , CP_1 Controparte_3 divenuto in seguito CO
, ma che sono state di fatto realizzate dalla con materiali e
[...] Parte_1 mezzi propri (pagg. 1 e ss. del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
La (che nel cantiere in esame era stata incaricata soltanto della fornitura e Parte_1 posa in opera delle casseforme per un importo di 19.388,09 €, in forza del contratto di subappalto del 3 aprile 2003 concluso con l'appaltatrice documento n. 2 CP_2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) ha affermato che:
a) “la totale assenza nel cantiere della (appaltatrice) [...] ha obbligato la CP_2
(subappaltatrice) ad iniziare i lavori su tutti gli edifici oggetto del contratto di Pt_1 appalto tra la e lo (oggi ) mettendo a disposizione tutte le risorse possibili CP_2 CP_3 CP_1
e disponibili per la totale realizzazione integrale dell'opera” (pag. 5 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
b) “l'unica società effettivamente presente ed operante all'interno del cantiere di
Cesano è stata l'odierna ricorrente la quale, oltre a realizzare le opere di fondazione pattuite inizialmente, ha proseguito – su direttive dell'Arch. (D.L.) e Controparte_4 CP_5
(Ispettore ) – le strutture in fondazione e/o elevazione di cinque edifici su sei in
[...] CP_1 totale e vi ha trasportato tutti i materiali necessari all'esecuzione dell'appalto” (pag. 6 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
c) il contratto di appalto concluso tra lo e la è stato risolto a seguito CP_3 CP_2 del fallimento di quest'ultima;
d) “la in esecuzione del contratto di subappalto, provvedeva ad emettere e Pt_1 trasmettere all' la fattura n. 1 del 31 gennaio 2004 per la complessiva somma di € CP_1
1.150.641,83 (IVA inclusa)”, per il pagamento del corrispettivo spettante per le opere eseguite per conto della e per oneri di sicurezza (pagg. 7 e 8 del ricorso introduttivo del CP_2 giudizio di primo grado);
e) l' non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento del CP_1 CP_1 corrispettivo e la vanta dunque un credito di 1.150.641,83 € nei confronti Parte_1 dell' , oltre interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza della CP_1
3 fattura n. 1/2004 al saldo.
Il tribunale ha respinto la domanda di pagamento del corrispettivo sul rilievo che:
1) nel vigore dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (applicabile ratione temporis al caso di specie) l'obbligo del committente di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da questo eseguiti sottostava alla duplice condizione che il subcontratto concluso tra le parti potesse essere ricondotto alla nozione di subappalto contenuta nell'art. 18, comma 12, della legge cit. e che il bando prevedesse espressamente l'obbligo di pagamento diretto in capo al committente, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della legge cit.;
2) nessuna di tali condizioni può ritenersi soddisfatta nel caso di specie, perché:
a) il contratto di subappalto concluso tra la e la non Parte_1 CP_2 rispondeva ai requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55 del 1990
(in quanto l'incidenza del costo della manodopera era inferiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto affidato in subappalto);
b) ai fini dell'applicazione della disciplina del pagamento diretto del corrispettivo al subappaltatore da parte del committente è irrilevante il fatto che l'importo delle opere eseguite dalla su indicazione del direttore dei lavori e dell'ispettore dell' soddisfi i Parte_1 CP_1 requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55 del 1990 (ostandovi il principio secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità);
c) il bando di gara non prevedeva che il committente fosse obbligato a pagare direttamente il corrispettivo spettante all'appaltatore;
d) è irrilevante il fatto che l' abbia autorizzato di fatto la ad CP_1 Parte_1 eseguire le opere affidate in appalto alla in difetto di un espresso accordo CP_2 redatto in forma scritta tra il committente e il subappaltatore.
Con il primo motivo di appello, la si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 fondato la propria decisione su un documento di cui l'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione e la sua conformità all'originale (la scrittura privata del 3 aprile 2003 depositata dall' come allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), la cui autenticità è già CP_1 stata messa in discussione dal perito grafologo nominato in altro giudizio pendente tra le parti davanti al Tribunale di Roma.
Si osserva al riguardo che il tribunale si è limitato a prendere atto di quanto allegato dall'attrice, la quale nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha affermato di avere concluso con l'appaltatrice “il contratto di subappalto n. IC 011FO03 avente ad CP_2 oggetto la fornitura e posa in opera di casseforme per un importo di 19.388,09 €” (pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), allegando al ricorso la scrittura privata del 3 aprile 2003 che regola la fornitura e posa in opera delle casseforme e la relativa comunicazione alla stazione appaltante inviata ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n.
55 del 1990 (v. il documento n. 2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il tribunale non ha fondato in alcun modo
4 la propria decisione sul presunto documento contraffatto che l' ha depositato come CP_1 documento n. 5 allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, né l'appellante ha chiarito quale sarebbe il diverso effettivo contenuto della scrittura privata del 3 aprile 2003 di cui il tribunale non avrebbe tenuto conto: il motivo di appello dev'essere pertanto respinto.
Con il secondo motivo di appello, la si duole del fatto che il tribunale non Parte_1 abbia tenuto conto del fatto che l'appaltatrice non ha mai quietanzato le fatture CP_2 emesse dalla per i lavori svolti e non le ha mai trasmesse all' del Pt_1 CP_1 CP_1
contrariamente a quanto previsto dall'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990:
[...] ciò che avrebbe dovuto indurre la committente a sospendere il pagamento dei S.A.L. in favore della a “denunciare all'autorità giudiziaria il subappalto totale in corso di CP_2 esecuzione”, a risolvere il contratto di appalto concluso con la e a corrispondere CP_2 alla subappaltatrice l'importo delle fatture da questa emesse e mai quietanzate. Pt_1
La censura è infondata.
La tesi dell'appellante si pone in primo luogo in contrasto con la corretta interpretazione dell'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990 (come si vedrà di qui a poco nell'esaminare il terzo motivo di appello).
L'appellante non tiene conto inoltre del fatto che il tribunale ha escluso tout court (con motivazione che questa Corte ritiene di condividere: v. supra) che trovi applicazione nel caso di specie la disciplina contenuta nell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, stante il mancato superamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55 del
1990 (che prevede che le forniture con posa in opera date in subappalto debbano avere un importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e che l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare).
Con il terzo motivo di appello, la si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 omesso di considerare che l'originario contratto di fornitura in opera di casseforme concluso tra la e la con la scrittura privata del 3 aprile 2003 “è divenuto un Parte_1 CP_2 subappalto totale” (come si evince dalle annotazioni riportate nel giornale dei lavori, da cui risulta che la era l'unica impresa presente nel cantiere e ha eseguito le Parte_1 lavorazioni di cui ai S.A.L. I, II, III e IV con mezzi e materiali propri), che superava del 2%
l'importo dei lavori affidati in appalto dall' del Comune ed eccedeva di ben 62 CP_1 CP_1 volte l'importo contrattuale autorizzato di 19.388,09 €.
La tesi dell'appellante - secondo cui i documenti contabili depositati in giudizio confermerebbero il fatto che tutte le lavorazioni sono state eseguite dalla che Parte_1 avrebbe pertanto diritto a ricevere dalla committente del Comune di il CP_1 CP_1 pagamento del corrispettivo per le opere eseguite – non può essere condivisa.
Essa si pone infatti in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale già richiamato dal tribunale, secondo cui:
a) l'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990 riguarda i rapporti tra committente
5 e appaltatore e si limita a prevedere una mera facoltà per il committente di pagare il corrispettivo ai subappaltatori ovvero - in alternativa - di obbligare l'appaltatore a trasmettere al committente le fatture quietanziate attestanti i pagamenti effettuati ai subappaltatori (Cass.
15786/2018; Cass. 648/2018);
b) in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde dell'esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo a quest'ultimo (e non anche al committente) per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal subcontratto.
L'assenso al subappalto dato dal committente all'appaltatore, qualora la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, vale infatti come mera autorizzazione volta a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse ritenuto non in contrasto con le finalità del contratto di appalto e con gli interessi pubblici perseguiti, senza però costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore (Cass. 15786/2018; Cass. 648/2018; Cass. 1561/2010).
Nel caso di specie, come già rilevato dal tribunale, il committente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990, in quanto il bando di gara non prevedeva alcun pagamento diretto in favore dei subappaltatori.
Va escluso quindi che la possa agire direttamente nei confronti della Parte_1 committente per il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, non essendo stato stipulato alcun contratto di appalto tra l' del e la e non potendo la CP_1 CP_1 Parte_1 subappaltatrice esercitare alcuna azione di diretta ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990 per le ragioni sopra evidenziate: anche il terzo motivo di appello va dunque respinto.
Con il quarto motivo di appello, la si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 respinto la domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., motivando la propria decisione col fatto che nel caso di specie non sarebbe configurabile alcun arricchimento in capo all' che ha già pagato alla Curatela del fallimento della CO il corrispettivo per i lavori eseguiti. CP_2
Il motivo non tiene conto del fatto che la decisione del tribunale si fonda su una duplice ratio decidendi, in quanto l'appellante sottopone a critica solo una parte della motivazione, che il tribunale ha peraltro esposto in via meramente accessoria (“Tanto basta per il rigetto della domanda. E comunque ad abundantiam [...]”).
Il tribunale ha infatti respinto la domanda di arricchimento affermando in primo luogo che al suo accoglimento ostava l'insuperabile rilievo della sussidiarietà dell'azione ai sensi dell'art. 2042 c.c., dal momento che la avrebbe potuto agire nei confronti della Parte_1 propria committente, insinuandosi al passivo della fallita CP_2
L'appellante non ha in alcun modo sottoposto a critica tale motivazione - che sorregge di per sé il rigetto della domanda di arricchimento - limitandosi a contestare l'attendibilità dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori (sottoscritto dal curatore fallimentare senza riserva), per negare che l' del CP_1
6 abbia già adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni nei confronti CP_1 dell'appaltatrice CP_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il quarto motivo di appello va respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 20.000,00 € per compensi, oltre oneri accessori di legge (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 25 marzo 2019 emessa nel
[...] procedimento ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 13557/2018;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'
[...]
liquidandole in complessivi 20.000,00 € oltre oneri accessori di legge. CO
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Melchionna
APPELLANTE
E
CO
(c.f.:
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Russo
APPELLATA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi anche Parte_1
ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 25 marzo 2019 Pt_1 emessa nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 13557/2018, con cui sono state rigettate le domande – di adempimento e, in subordine, di arricchimento ex art. 2041 c.c. – formulate dalla nei confronti dell' (committente) in Parte_1 CO relazione ad alcuni lavori eseguiti in forza del contratto di subappalto concluso il 3 aprile
2003 tra la (subappaltatrice) la (appaltatrice e subcommittente). Parte_1 CP_2
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha fondato la propria decisione su un documento (la scrittura privata del 3 aprile 2003 depositata dall' come allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta) CP_1 di cui l'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione e la sua conformità all'originale e la cui autenticità è già stata messa in discussione dal perito grafologo nominato in altro giudizio pendente tra le parti davanti al Tribunale di Roma (pagg. 21 ss. dell'atto di appello);
2) il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'appaltatrice non ha mai CP_2 quietanzato le fatture emesse dalla per i lavori svolti e non le ha mai trasmesse Pt_1 all' del ciò che avrebbe dovuto indurre la committente a sospendere CP_1 CP_1 il pagamento dei S.A.L. in favore della a “denunciare all'autorità giudiziaria il CP_2 subappalto totale in corso di esecuzione”, a risolvere il contratto di appalto concluso con la e a corrispondere alla subappaltatrice l'importo delle fatture da questa CP_2 Pt_1 emesse e mai quietanzate (pagg. 26 ss. dell'atto di appello);
3) il tribunale ha omesso di considerare che l'originario contratto di fornitura in opera di casseforme concluso tra la e la con la scrittura privata del 3 aprile Parte_1 CP_2
2003 “è divenuto un subappalto totale”, come si evince dalle annotazioni riportate nel giornale dei lavori, da cui risulta che la era l'unica impresa presente nel cantiere Parte_1
e ha eseguito le lavorazioni di cui ai S.A.L. I, II, III e IV con mezzi e materiali propri (pagg.
31 ss. dell'atto di appello);
4) l'ordinanza impugnata va riformata nella parte in cui - nel rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. – ha negato che l' di abbia conseguito un arricchimento CP_1 CP_1 ingiustificato, avendo corrisposto al curatore fallimentare della il corrispettivo CP_2 spettante per le opere eseguite.
L'appellante ha concluso domandando, previo accertamento dell'inadempimento dell' la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di 1.150.641,83 CP_1
€ (di cui alla fattura n. 1/2004 emessa dalla per il pagamento del corrispettivo Parte_1 delle opere eseguite per conto della oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002. CP_2
2 In via subordinata, l'appellante ha chiesto che l' venga condannata al CP_1 CP_1 pagamento della somma di 1.150.641,83 € a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio l' CO
(d'ora in poi anche solo ), domandando il rigetto
[...] CP_1 dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
La agisce per il pagamento del corrispettivo delle opere eseguite nel Parte_1 cantiere allestito a Cesano (RM) per la realizzazione di 80 alloggi di edilizia residenziale popolare nel Piano di Zona B20, opere che avrebbero dovuto essere eseguite dalla CP_2 in forza del contratto di appalto concluso il 6 novembre 2002 con l' del Comune di
[...] CP_1
(recte: con l' , CP_1 Controparte_3 divenuto in seguito CO
, ma che sono state di fatto realizzate dalla con materiali e
[...] Parte_1 mezzi propri (pagg. 1 e ss. del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
La (che nel cantiere in esame era stata incaricata soltanto della fornitura e Parte_1 posa in opera delle casseforme per un importo di 19.388,09 €, in forza del contratto di subappalto del 3 aprile 2003 concluso con l'appaltatrice documento n. 2 CP_2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) ha affermato che:
a) “la totale assenza nel cantiere della (appaltatrice) [...] ha obbligato la CP_2
(subappaltatrice) ad iniziare i lavori su tutti gli edifici oggetto del contratto di Pt_1 appalto tra la e lo (oggi ) mettendo a disposizione tutte le risorse possibili CP_2 CP_3 CP_1
e disponibili per la totale realizzazione integrale dell'opera” (pag. 5 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
b) “l'unica società effettivamente presente ed operante all'interno del cantiere di
Cesano è stata l'odierna ricorrente la quale, oltre a realizzare le opere di fondazione pattuite inizialmente, ha proseguito – su direttive dell'Arch. (D.L.) e Controparte_4 CP_5
(Ispettore ) – le strutture in fondazione e/o elevazione di cinque edifici su sei in
[...] CP_1 totale e vi ha trasportato tutti i materiali necessari all'esecuzione dell'appalto” (pag. 6 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
c) il contratto di appalto concluso tra lo e la è stato risolto a seguito CP_3 CP_2 del fallimento di quest'ultima;
d) “la in esecuzione del contratto di subappalto, provvedeva ad emettere e Pt_1 trasmettere all' la fattura n. 1 del 31 gennaio 2004 per la complessiva somma di € CP_1
1.150.641,83 (IVA inclusa)”, per il pagamento del corrispettivo spettante per le opere eseguite per conto della e per oneri di sicurezza (pagg. 7 e 8 del ricorso introduttivo del CP_2 giudizio di primo grado);
e) l' non ha adempiuto all'obbligazione di pagamento del CP_1 CP_1 corrispettivo e la vanta dunque un credito di 1.150.641,83 € nei confronti Parte_1 dell' , oltre interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza della CP_1
3 fattura n. 1/2004 al saldo.
Il tribunale ha respinto la domanda di pagamento del corrispettivo sul rilievo che:
1) nel vigore dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (applicabile ratione temporis al caso di specie) l'obbligo del committente di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da questo eseguiti sottostava alla duplice condizione che il subcontratto concluso tra le parti potesse essere ricondotto alla nozione di subappalto contenuta nell'art. 18, comma 12, della legge cit. e che il bando prevedesse espressamente l'obbligo di pagamento diretto in capo al committente, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della legge cit.;
2) nessuna di tali condizioni può ritenersi soddisfatta nel caso di specie, perché:
a) il contratto di subappalto concluso tra la e la non Parte_1 CP_2 rispondeva ai requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55 del 1990
(in quanto l'incidenza del costo della manodopera era inferiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto affidato in subappalto);
b) ai fini dell'applicazione della disciplina del pagamento diretto del corrispettivo al subappaltatore da parte del committente è irrilevante il fatto che l'importo delle opere eseguite dalla su indicazione del direttore dei lavori e dell'ispettore dell' soddisfi i Parte_1 CP_1 requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55 del 1990 (ostandovi il principio secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità);
c) il bando di gara non prevedeva che il committente fosse obbligato a pagare direttamente il corrispettivo spettante all'appaltatore;
d) è irrilevante il fatto che l' abbia autorizzato di fatto la ad CP_1 Parte_1 eseguire le opere affidate in appalto alla in difetto di un espresso accordo CP_2 redatto in forma scritta tra il committente e il subappaltatore.
Con il primo motivo di appello, la si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 fondato la propria decisione su un documento di cui l'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione e la sua conformità all'originale (la scrittura privata del 3 aprile 2003 depositata dall' come allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), la cui autenticità è già CP_1 stata messa in discussione dal perito grafologo nominato in altro giudizio pendente tra le parti davanti al Tribunale di Roma.
Si osserva al riguardo che il tribunale si è limitato a prendere atto di quanto allegato dall'attrice, la quale nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha affermato di avere concluso con l'appaltatrice “il contratto di subappalto n. IC 011FO03 avente ad CP_2 oggetto la fornitura e posa in opera di casseforme per un importo di 19.388,09 €” (pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), allegando al ricorso la scrittura privata del 3 aprile 2003 che regola la fornitura e posa in opera delle casseforme e la relativa comunicazione alla stazione appaltante inviata ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n.
55 del 1990 (v. il documento n. 2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il tribunale non ha fondato in alcun modo
4 la propria decisione sul presunto documento contraffatto che l' ha depositato come CP_1 documento n. 5 allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, né l'appellante ha chiarito quale sarebbe il diverso effettivo contenuto della scrittura privata del 3 aprile 2003 di cui il tribunale non avrebbe tenuto conto: il motivo di appello dev'essere pertanto respinto.
Con il secondo motivo di appello, la si duole del fatto che il tribunale non Parte_1 abbia tenuto conto del fatto che l'appaltatrice non ha mai quietanzato le fatture CP_2 emesse dalla per i lavori svolti e non le ha mai trasmesse all' del Pt_1 CP_1 CP_1
contrariamente a quanto previsto dall'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990:
[...] ciò che avrebbe dovuto indurre la committente a sospendere il pagamento dei S.A.L. in favore della a “denunciare all'autorità giudiziaria il subappalto totale in corso di CP_2 esecuzione”, a risolvere il contratto di appalto concluso con la e a corrispondere CP_2 alla subappaltatrice l'importo delle fatture da questa emesse e mai quietanzate. Pt_1
La censura è infondata.
La tesi dell'appellante si pone in primo luogo in contrasto con la corretta interpretazione dell'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990 (come si vedrà di qui a poco nell'esaminare il terzo motivo di appello).
L'appellante non tiene conto inoltre del fatto che il tribunale ha escluso tout court (con motivazione che questa Corte ritiene di condividere: v. supra) che trovi applicazione nel caso di specie la disciplina contenuta nell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, stante il mancato superamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55 del
1990 (che prevede che le forniture con posa in opera date in subappalto debbano avere un importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e che l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare).
Con il terzo motivo di appello, la si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 omesso di considerare che l'originario contratto di fornitura in opera di casseforme concluso tra la e la con la scrittura privata del 3 aprile 2003 “è divenuto un Parte_1 CP_2 subappalto totale” (come si evince dalle annotazioni riportate nel giornale dei lavori, da cui risulta che la era l'unica impresa presente nel cantiere e ha eseguito le Parte_1 lavorazioni di cui ai S.A.L. I, II, III e IV con mezzi e materiali propri), che superava del 2%
l'importo dei lavori affidati in appalto dall' del Comune ed eccedeva di ben 62 CP_1 CP_1 volte l'importo contrattuale autorizzato di 19.388,09 €.
La tesi dell'appellante - secondo cui i documenti contabili depositati in giudizio confermerebbero il fatto che tutte le lavorazioni sono state eseguite dalla che Parte_1 avrebbe pertanto diritto a ricevere dalla committente del Comune di il CP_1 CP_1 pagamento del corrispettivo per le opere eseguite – non può essere condivisa.
Essa si pone infatti in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale già richiamato dal tribunale, secondo cui:
a) l'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990 riguarda i rapporti tra committente
5 e appaltatore e si limita a prevedere una mera facoltà per il committente di pagare il corrispettivo ai subappaltatori ovvero - in alternativa - di obbligare l'appaltatore a trasmettere al committente le fatture quietanziate attestanti i pagamenti effettuati ai subappaltatori (Cass.
15786/2018; Cass. 648/2018);
b) in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde dell'esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo a quest'ultimo (e non anche al committente) per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal subcontratto.
L'assenso al subappalto dato dal committente all'appaltatore, qualora la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, vale infatti come mera autorizzazione volta a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse ritenuto non in contrasto con le finalità del contratto di appalto e con gli interessi pubblici perseguiti, senza però costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore (Cass. 15786/2018; Cass. 648/2018; Cass. 1561/2010).
Nel caso di specie, come già rilevato dal tribunale, il committente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990, in quanto il bando di gara non prevedeva alcun pagamento diretto in favore dei subappaltatori.
Va escluso quindi che la possa agire direttamente nei confronti della Parte_1 committente per il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, non essendo stato stipulato alcun contratto di appalto tra l' del e la e non potendo la CP_1 CP_1 Parte_1 subappaltatrice esercitare alcuna azione di diretta ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990 per le ragioni sopra evidenziate: anche il terzo motivo di appello va dunque respinto.
Con il quarto motivo di appello, la si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 respinto la domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., motivando la propria decisione col fatto che nel caso di specie non sarebbe configurabile alcun arricchimento in capo all' che ha già pagato alla Curatela del fallimento della CO il corrispettivo per i lavori eseguiti. CP_2
Il motivo non tiene conto del fatto che la decisione del tribunale si fonda su una duplice ratio decidendi, in quanto l'appellante sottopone a critica solo una parte della motivazione, che il tribunale ha peraltro esposto in via meramente accessoria (“Tanto basta per il rigetto della domanda. E comunque ad abundantiam [...]”).
Il tribunale ha infatti respinto la domanda di arricchimento affermando in primo luogo che al suo accoglimento ostava l'insuperabile rilievo della sussidiarietà dell'azione ai sensi dell'art. 2042 c.c., dal momento che la avrebbe potuto agire nei confronti della Parte_1 propria committente, insinuandosi al passivo della fallita CP_2
L'appellante non ha in alcun modo sottoposto a critica tale motivazione - che sorregge di per sé il rigetto della domanda di arricchimento - limitandosi a contestare l'attendibilità dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori (sottoscritto dal curatore fallimentare senza riserva), per negare che l' del CP_1
6 abbia già adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni nei confronti CP_1 dell'appaltatrice CP_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il quarto motivo di appello va respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 20.000,00 € per compensi, oltre oneri accessori di legge (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 25 marzo 2019 emessa nel
[...] procedimento ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 13557/2018;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'
[...]
liquidandole in complessivi 20.000,00 € oltre oneri accessori di legge. CO
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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