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29 maggio 1989
29 maggio 1989
Art. 1. 1. L' articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Regioni a statuto speciale ). - 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7".
2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 6/1989 e' entrata in vigore il 27 gennaio 1989.
"Art. 25 (Regioni a statuto speciale ). - 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7".
2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 6/1989 e' entrata in vigore il 27 gennaio 1989.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 06/07/1989, n. 372Provvedimento: […] In proposito va soltanto rilevato che la disposizione in esame è stata sostituita, nella sua interezza e con efficacia retroattiva, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1989 n. 194: l'assenza di qualsivoglia effetto riferibile all'atto formale impugnato rende, di conseguenza, improponibili, in questa sede, le censure di cui è causa.Leggi di più...
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