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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE IMPRESE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 151 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede a Sassari, (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
residente a [...], e (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], tutti elettivamente domiciliati a Sassari presso l'avv.
Pierfrancesco Loi che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti contro
con sede in Sassari, Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), residente a [...], C.F._3 Controparte_3
(c.f. , (c.f. C.F._4 CP_4
, (c.f. ), con sede a C.F._5 Controparte_5 P.IVA_2 pagina 1 di 16 Sassari, e (c.f. ), con sede a Sassari, tutti Controparte_6 P.IVA_3
elettivamente domiciliati a Sassari presso l'avv. Paola Serra che li rappresenta e difende giusta delega in atti, appellati
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis:
1) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di compravendita in danno indicato di cui alla espositiva;
2) in subordine e salvo gravame annullare il contratto sopra indicato per le cause descritte in espositiva dichiarandone altresì l'inefficacia;
3) in ogni caso dichiarare i convenuti responsabili per i danni subiti dagli attori, in base ai titoli di cui in espositiva, e per l'effetto condannare essi convenuti al risarcimento di tali danni, oltre interessi e rivalutazione;
3) sempre con vittoria di spese e competenze.
Nell'interesse di Controparte_1 Controparte_2
e voglia la Corte d'appello adita, Controparte_3 CP_4
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) rigettare l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata
2) rigettare comunque tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili perché già oggetto del giudicato pagina 2 di 16 della sentenza n. 174/2012 resa dal Tribunale di Sassari in data 4.2.2012 mai impugnata;
in via subordinata e nel merito
3) rigettare tutte le domande perché infondate per le ragioni di cui in narrativa;
in via preliminare, limitatamente alle domande di risarcimento del danno
4) dichiarare comunque prescritte le azioni di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto;
5) rigettare le stesse nonché la richiesta di risarcimento del danno stante l'intervenuta prescrizione del diritto per i motivi di cui in narrativa;
6) sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nell'interesse della e della voglia la Controparte_5 Controparte_6
Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso nei confronti di e perché tardivamente promosso per le CP_5 CP_6
ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata e nel merito
2) rigettare comunque l'appello perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) sempre con vittoria di diritti ed onorari.
pagina 3 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nella loro qualità di soci, la Parte_1 Parte_2
e convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Cagliari – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, la Controparte_1
nonché i suoi amministratori Controparte_2 Controparte_3
e e le socie e al fine di ottenere CP_4 Controparte_7 Controparte_6
la declaratoria di nullità o l'annullamento o la risoluzione del contratto di vendita in danno delle quote sociali stipulato in data 18 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 2466 c.c., nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Gli attori lamentarono che la procedura di aumento di capitale da euro
10.200,00 a euro 3.200.000,00 deliberata nel 2006 e la successiva vendita delle quote da loro sottoscritte ma non tempestivamente liberate fossero state strumentalizzate dagli amministratori e dai soci di maggioranza al fine di estrometterli, quali soci di minoranza, dalla compagine sociale, mediante l'applicazione distorta dell'art. 2466 c.c. e la cessione delle loro quote a un prezzo irrisorio rispetto al reale valore patrimoniale della società.
In particolare, gli attori denunciarono:
• la sottovalutazione del valore delle quote, determinato sulla base di un bilancio (2008) redatto in violazione dei principi contabili;
• la violazione della procedura di vendita in danno, attuata in assenza di una corretta diffida e senza il rispetto delle fasi previste dalle norme codicistiche;
• la sussistenza di un palese conflitto di interessi in capo agli amministratori, che avevano agito contemporaneamente come pagina 4 di 16 mandatari/rappresentanti tanto dei soci morosi e quanto delle società soci/acquirenti, delle quali erano anche legali rappresentanti;
• la responsabilità degli amministratori e delle società acquirenti per i danni derivanti dalla perdita delle partecipazioni sociali.
La e i suoi amministratori resistettero, eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità delle domande per intervenuto giudicato esterno e opponendo nel merito l'infondatezza delle pretese, in ragione della legittimità delle delibere assembleari e della procedura di vendita in danno nonché della correttezza del bilancio 2008.
Malgrado la regolare notificazione dell'atto introduttivo, la Controparte_5
e rimasero contumaci. Controparte_6
*
Con sentenza n. 2991, pubblicata l'11 ottobre 2021, il Tribunale rigettò integralmente le domande attoree, ritenendo che:
• le questioni sollevate dagli attori fossero già state oggetto di giudicato, atteso che la delibera 13 novembre 2006 che aveva deliberato l'azzeramento del capitale sociale, in conseguenza di perdite risultanti dal bilancio straordinario chiuso al 31 agosto 2006, e il contestuale aumento del capitale stesso a euro 10.200,00 e un secondo aumento di capitale, da euro 10.200,00 a euro 3.200.000,00, era stata impugnata dalla ma l'impugnazione era stata rigettata con Controparte_8
sentenze divenute ormai definitive a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. 9460/2021 della Suprema Corte di Cassazione;
pagina 5 di 16 • la sentenza n. 174/2012 del Tribunale di Sassari, anche essa pacificamente passata in giudicato, avesse accertato la legittimità della delibera di approvazione del bilancio 2008 (che aveva fissato il valore della partecipazione e il prezzo di vendita in danno dei soci morosi) e della delibera del CdA del 10 settembre 2009 (con la quale era stata decisa la vendita delle quote dei soci morosi agli altri soci);
• la procedura di vendita in danno fosse stata correttamente attuata in conformità all'art. 2466 c.c., con determinazione del prezzo sulla base dell'ultimo bilancio approvato;
• non sussistesse alcun vizio di invalidità del contratto di vendita né alcun conflitto di interessi rilevante ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.;
• la domanda risarcitoria fosse infondata, in assenza di condotte illecite da parte degli amministratori.
*
2. Contro tale sentenza gli attori hanno proposto impugnazione, affidandosi a due censure:
- la prima riguardante l'erronea espansione del giudicato sulla validità dell'aumento di capitale anche alla vendita in danno;
- la seconda l'erronea esclusione della responsabilità degli amministratori della basata sul giudizio di validità del contratto di Controparte_1
vendita in danno invece che sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
2.1 La prima censura è stata articolata in vari profili, che possono essere sintetizzati nei termini di seguito esposti.
pagina 6 di 16 2.1.1 Sotto primo profilo, gli appellanti hanno contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto coperte da giudicato, non solo la legittimità della delibera assembleare del 13 novembre 2006 (di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale) e della successiva delibera del consiglio di amministrazione del 10 settembre 2009 (vendita in danno delle quote dei soci morosi), ma anche la questione della validità del contratto di vendita in danno stipulato in data 18 gennaio 2010 e quella sulla responsabilità degli amministratori.
Gli appellanti hanno argomentato come la validità del contratto non costituisca questione coperta dal giudicato, essendo la vendita un atto autonomo e successivo rispetto alla delibera, e hanno eccepito che la responsabilità degli amministratori debba essere oggetto di separata valutazione, pur in presenza di atti formalmente validi ma non perciò tali da non arrecare un pregiudizio ai soci di minoranza.
In tale prospettiva, gli appellanti hanno anche lamentato che il Tribunale avesse rigettato, senza adeguata motivazione, le dedotte prove testimoniali e documentali volte a dimostrare:
1. la tardività e irregolarità della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci di maggioranza ( e , con CP_5 CP_6
documentazione artefatta e pagamenti effettuati oltre i termini;
2. la sottovalutazione del valore delle quote cedute in danno, rispetto al reale valore patrimoniale della società, come desumibile da trattative parallele per la cessione dell'intero pacchetto azionario a valori di mercato ben superiori;
pagina 7 di 16 3. la consapevolezza degli amministratori circa il reale valore del patrimonio sociale e la loro partecipazione attiva alla manovra di estromissione dei soci di minoranza.
Secondo gli appellanti, la mancata ammissione di tali mezzi istruttori avrebbe impedito al Tribunale di apprezzare la verità sostanziale dei fatti e di valutare correttamente la portata dell'abuso contrattuale e della responsabilità degli amministratori.
2.1.2 Sotto un secondo profilo, gli appellanti hanno denunciato l'abuso del contratto e violazione dei principi di buona fede e correttezza, per essere stata impiegata la vendita in danno in maniera strumentale da parte degli amministratori della –i quali erano anche soci e Controparte_1
rappresentanti delle società acquirenti ( e – al fine CP_5 CP_6
di escludere i soci di minoranza e appropriarsi del patrimonio sociale a condizioni di favore, in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Gli appellanti hanno denunciato, dunque, l'abuso del contratto, volto non alla tutela dell'interesse sociale, bensì al perseguimento di un indebito arricchimento personale, integrante anche la fattispecie penale della truffa.
2.1.3. Infine, gli appellanti hanno invocato, sotto un terzo profilo,
l'annullabilità della vendita per conflitto di interessi (artt. 1394 e 1395 c.c.) e hanno lamentato la mancata pronuncia della sentenza sulla violazione dell'art. 1394 c.c. e la non condivisibilità del passaggio motivazionale in ordine all'1395 c.c.
pagina 8 di 16 In particolare, gli appellanti hanno denunciato come gli amministratori della
( e avessero agito in duplice veste di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
rappresentanti dei soci morosi e quali rappresentanti e soci delle società acquirenti ( e , con conseguente sovrapposizione di ruoli, CP_5 CP_6
tale da configurare un contratto con sé stessi, viziato da un evidente conflitto di interessi e tale da imporre l'annullamento dell'atto.
2.2 Con la seconda censura, gli appellanti hanno lamentato che, seppure si fosse voluta escludere l'invalidità del contratto, non perciò si sarebbe dovuta escludere la responsabilità extracontrattuale degli amministratori e delle società acquirenti per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
La condotta degli amministratori volta a favorire i soci di maggioranza e a danneggiare i soci di minoranza -hanno argomentato gli appellanti- aveva determinato una diluizione della loro partecipazione sociale (dal 37% allo
0,003% e 0,005%) e la perdita del valore economico delle quote, in relazione al cespite immobiliare (Hotel Corte Rosada), il cui valore reale era di gran lunga superiore al prezzo di vendita.
*
Gli appellati Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e hanno resistito, opponendo l'infondatezza delle
[...] CP_4
censure.
All'udienza del 18 novembre 2022, su richiesta del procuratore degli appellanti, questa Corte ha disposto il rinnovo della notificazione nei confronti della e della Controparte_6 Controparte_7
pagina 9 di 16 A seguito della rinnovazione della notificazione, le due società si sono costituite e hanno resistito, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività ex art. 327 c.p.c., atteso che esse erano rimaste contumaci in primo grado e la notificazione dell'impugnazione nei propri confronti era avvenuta solo in data 12 dicembre 2022, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 11 ottobre 2021.
* * *
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dalle appellate ai sensi dell'art. 327 c.p.c., non può essere accolta.
Accanto alle ipotesi di litisconsorzio in primo grado derivante da ragioni di ordine sostanziale, il nostro sistema conosce anche l'ipotesi di cd. litisconsorzio necessario processuale, che ricorre quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del primo giudizio (cfr. Cass., ord. 27 aprile
2021, n. 11044).
In situazioni siffatte, l'eventuale mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (Cass., 11044/2021 cit.).
Declinando la regola nel caso di specie, deve ritenersi che l'impugnazione in primo grado (nei confronti della società, dei soci di essa e degli amministratori) di una delibera societaria e di una vendita delle quote sociali determini in grado d'appello una situazione di litisconsorzio processuale necessario, derivante dall'esigenza di evitare che una decisione giudiziale incidente sulla validità
pagina 10 di 16 degli atti impugnati possa produrre effetti diversi (o contrastanti) nei confronti di soggetti che sono tutti legati dalla stessa situazione giuridica e che sono stati coinvolti nel procedimento di primo grado.
Deve ritenersi, pertanto, che, in questo giudizio di appello, la posizione processuale delle parti convenute in primo grado (tra cui e CP_5
sia inscindibilmente connessa a quella delle altre parti e che questo CP_6
processo di impugnazione non possa che svolgersi nel contraddittorio di tutte le parti.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'omessa notificazione dell'impugnazione a un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità
o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice -in mancanza della quale si verifica una nullità rilevabile d'ufficio nei gradi successivi- addirittura anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione
(Cass., ord. 27 luglio 2018, n. 19910).
Conseguentemente, l'iniziale mancata notificazione dell'atto di impugnazione alle litisconsorti e alla non ha Controparte_6 CP_5
determinato il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti.
*
4. Il primo motivo di appello, nelle sue varie articolazioni, è da respingere.
La censura si fonda sull'assunto secondo cui il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sassari n. 174/2012, pacificamente passata in giudicato, avrebbe riguardato esclusivamente la legittimità delle delibere pagina 11 di 16 assembleari (quella del 29 maggio 2009 di approvazione del bilancio di esercizio 2008 e quella del successivo 10 settembre con cui era stata deliberata la vendita in danno dei soci morosi), senza possibilità di estensione al contratto di vendita in danno.
La doglianza è infondata.
Nel nostro sistema processuale, il giudicato in ordine all'accertamento di una situazione giuridica preclude la possibilità di riesame del medesimo punto in un successivo giudizio, quand'anche esso sia promosso per finalità diverse e abbia un petitum non coincidente con quello del primo (in tale senso, Cass., 13 ottobre 2016, n. 20629).
Tale preclusione si fonda sull'efficacia riflessa del giudicato esterno, che opera nei limiti oggettivi dell'accertamento compiuto e si estende a tutte le situazioni giuridiche che costituiscono il presupposto logico-giuridico necessario della decisione irrevocabile, impedendo che esse possano essere nuovamente rimesse in discussione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la validità della procedura di vendita in danno, la correttezza del bilancio 2008 e la legittimità della delibera consiliare del 10 settembre 2009 (da cui discende il contratto oggetto di contestazione) erano già state oggetto di impugnazione e di rigetto con sentenza passata in giudicato (Trib. Sassari n. 174/2012), la quale aveva accertato:
1. la conformità della procedura ex art. 2466 c.c. ai requisiti normativi;
2. la correttezza del bilancio posto a base della determinazione del prezzo di vendita;
pagina 12 di 16 3. la legittimità della scelta degli amministratori di procedere alla vendita delle quote dei soci morosi.
Costituendo il presupposto logico-giuridico necessario del contratto impugnato, tali accertamenti integrano una situazione giuridica comune che non può essere nuovamente scrutinata. Come affermato dal Tribunale di
Cagliari (punto 2.6 della motivazione), gli attori non possono più contestare – neppure deducendo l'abuso di potere– la legittimità della delibera di aumento del capitale né sostenere che fosse stata violata la procedura di vendita in danno o che il prezzo fosse stato artatamente sottostimato.
Consegue che ogni ulteriore valutazione sulla validità del contratto di vendita in danno, in quanto fondata su presupposti già definitivamente accertati, risulta inammissibile per violazione del giudicato esterno.
In questa prospettiva, è preclusa anche una nuova verifica della validità della vendita, tanto sotto il profilo del suo impiego strumentale alla esclusione dei soci di minoranza e alla appropriazione del patrimonio sociale a condizioni di favore, in lamentata violazione dei principi di buona fede e correttezza
(secondo profilo della prima censura), quanto come atto compiuto in conflitto di interessi da parte di alcuni dei componenti del CdA (terzo profilo della prima censura), nella loro duplice veste di amministratori della società che ha eseguito la vendita in danno e di amministratori delle singole società acquirenti.
*
La prima censura è infondata, infine, anche sotto il profilo della subordinata istruttoria.
pagina 13 di 16 I mezzi di prova dedotti sono funzionali alla dimostrazione:
a) della tardività e irregolarità della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci di maggioranza;
b) della sottovalutazione del valore delle quote cedute in danno, rispetto al reale valore patrimoniale della società;
c) la consapevolezza degli amministratori circa il reale valore del patrimonio sociale e la loro partecipazione attiva alla manovra di estromissione dei soci di minoranza,
e investono tutti profili irrilevanti ai fini della decisione.
Il punto sub a) è irrilevante, giacché –come non ha mancato di considerare il primo giudice- l'eventuale tardività della sottoscrizione dell'aumento da euro
10.200,00 a euro 3.200.000,00 non avrebbe determinato né la perdita di efficacia della sottoscrizione dell'aumento da parte degli attori (giacché
l'efficacia di questa non presupponeva l'integrale sottoscrizione dell'aumento deliberato) né il venir meno della qualità di socie in capo alle stesse CP_5
ed alla e della loro conseguente legittimazione ad acquistare, CP_6
secondo la disciplina dettata dall'art. 2466 c.c., le quote dei soci morosi.
I punti sub b) e sub c) sono irrilevanti in quanto volti a dimostrare elementi funzionali a un accertamento precluso dal giudicato.
*
5. Anche la seconda censura è infondata.
Il Tribunale ha escluso la responsabilità degli amministratori in quanto ha ritenuto la legittimità della vendita in danno.
pagina 14 di 16 La doglianza degli appellanti per cui la responsabilità degli amministratori possa prescindere dal riconoscimento dell'invalidità di una delibera assembleare quante volte sia comunque integrata la violazione dei doveri di correttezza e buona fede non porta all'accoglimento dell'impugnazione, giacché non si confronta con la sentenza del Tribunale che –come sopra sottolineato- ha escluso di poter procedere, in virtù del giudicato, all'accertamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte degli amministratori.
Non risulta neanche allegato che, nell'agire davanti al Tribunale di Sassari, gli odierni appellanti avessero fatto riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno, sicché l'accertamento della legittimità della delibera di aumento del capitale e della vendita in danno preclude l'accertamento della violazione dei citati doveri e, dunque, della responsabilità degli amministratori sotto qualsivoglia profilo dipendente –qual è quello per cui è causa- dall'accertamento risultante dal giudicato.
*
6. In considerazione del criterio della soccombenza, gli appellanti devono essere condannati, in solido, alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità media, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di decisione, con la maggiorazione per il numero delle parti, ex artt. 4, secondo e quarto comma, d.m. n. 55/2004.
*
pagina 15 di 16 Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello contro la sentenza n. 2991/2021 della Sezione imprese del Tribunale di Cagliari;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.327,00 per compensi, euro 5.314,70 per la maggiorazione per il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 21 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE IMPRESE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 151 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede a Sassari, (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
residente a [...], e (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], tutti elettivamente domiciliati a Sassari presso l'avv.
Pierfrancesco Loi che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti contro
con sede in Sassari, Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), residente a [...], C.F._3 Controparte_3
(c.f. , (c.f. C.F._4 CP_4
, (c.f. ), con sede a C.F._5 Controparte_5 P.IVA_2 pagina 1 di 16 Sassari, e (c.f. ), con sede a Sassari, tutti Controparte_6 P.IVA_3
elettivamente domiciliati a Sassari presso l'avv. Paola Serra che li rappresenta e difende giusta delega in atti, appellati
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis:
1) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di compravendita in danno indicato di cui alla espositiva;
2) in subordine e salvo gravame annullare il contratto sopra indicato per le cause descritte in espositiva dichiarandone altresì l'inefficacia;
3) in ogni caso dichiarare i convenuti responsabili per i danni subiti dagli attori, in base ai titoli di cui in espositiva, e per l'effetto condannare essi convenuti al risarcimento di tali danni, oltre interessi e rivalutazione;
3) sempre con vittoria di spese e competenze.
Nell'interesse di Controparte_1 Controparte_2
e voglia la Corte d'appello adita, Controparte_3 CP_4
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) rigettare l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata
2) rigettare comunque tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili perché già oggetto del giudicato pagina 2 di 16 della sentenza n. 174/2012 resa dal Tribunale di Sassari in data 4.2.2012 mai impugnata;
in via subordinata e nel merito
3) rigettare tutte le domande perché infondate per le ragioni di cui in narrativa;
in via preliminare, limitatamente alle domande di risarcimento del danno
4) dichiarare comunque prescritte le azioni di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto;
5) rigettare le stesse nonché la richiesta di risarcimento del danno stante l'intervenuta prescrizione del diritto per i motivi di cui in narrativa;
6) sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nell'interesse della e della voglia la Controparte_5 Controparte_6
Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso nei confronti di e perché tardivamente promosso per le CP_5 CP_6
ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata e nel merito
2) rigettare comunque l'appello perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) sempre con vittoria di diritti ed onorari.
pagina 3 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nella loro qualità di soci, la Parte_1 Parte_2
e convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Cagliari – Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, la Controparte_1
nonché i suoi amministratori Controparte_2 Controparte_3
e e le socie e al fine di ottenere CP_4 Controparte_7 Controparte_6
la declaratoria di nullità o l'annullamento o la risoluzione del contratto di vendita in danno delle quote sociali stipulato in data 18 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 2466 c.c., nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Gli attori lamentarono che la procedura di aumento di capitale da euro
10.200,00 a euro 3.200.000,00 deliberata nel 2006 e la successiva vendita delle quote da loro sottoscritte ma non tempestivamente liberate fossero state strumentalizzate dagli amministratori e dai soci di maggioranza al fine di estrometterli, quali soci di minoranza, dalla compagine sociale, mediante l'applicazione distorta dell'art. 2466 c.c. e la cessione delle loro quote a un prezzo irrisorio rispetto al reale valore patrimoniale della società.
In particolare, gli attori denunciarono:
• la sottovalutazione del valore delle quote, determinato sulla base di un bilancio (2008) redatto in violazione dei principi contabili;
• la violazione della procedura di vendita in danno, attuata in assenza di una corretta diffida e senza il rispetto delle fasi previste dalle norme codicistiche;
• la sussistenza di un palese conflitto di interessi in capo agli amministratori, che avevano agito contemporaneamente come pagina 4 di 16 mandatari/rappresentanti tanto dei soci morosi e quanto delle società soci/acquirenti, delle quali erano anche legali rappresentanti;
• la responsabilità degli amministratori e delle società acquirenti per i danni derivanti dalla perdita delle partecipazioni sociali.
La e i suoi amministratori resistettero, eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità delle domande per intervenuto giudicato esterno e opponendo nel merito l'infondatezza delle pretese, in ragione della legittimità delle delibere assembleari e della procedura di vendita in danno nonché della correttezza del bilancio 2008.
Malgrado la regolare notificazione dell'atto introduttivo, la Controparte_5
e rimasero contumaci. Controparte_6
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Con sentenza n. 2991, pubblicata l'11 ottobre 2021, il Tribunale rigettò integralmente le domande attoree, ritenendo che:
• le questioni sollevate dagli attori fossero già state oggetto di giudicato, atteso che la delibera 13 novembre 2006 che aveva deliberato l'azzeramento del capitale sociale, in conseguenza di perdite risultanti dal bilancio straordinario chiuso al 31 agosto 2006, e il contestuale aumento del capitale stesso a euro 10.200,00 e un secondo aumento di capitale, da euro 10.200,00 a euro 3.200.000,00, era stata impugnata dalla ma l'impugnazione era stata rigettata con Controparte_8
sentenze divenute ormai definitive a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. 9460/2021 della Suprema Corte di Cassazione;
pagina 5 di 16 • la sentenza n. 174/2012 del Tribunale di Sassari, anche essa pacificamente passata in giudicato, avesse accertato la legittimità della delibera di approvazione del bilancio 2008 (che aveva fissato il valore della partecipazione e il prezzo di vendita in danno dei soci morosi) e della delibera del CdA del 10 settembre 2009 (con la quale era stata decisa la vendita delle quote dei soci morosi agli altri soci);
• la procedura di vendita in danno fosse stata correttamente attuata in conformità all'art. 2466 c.c., con determinazione del prezzo sulla base dell'ultimo bilancio approvato;
• non sussistesse alcun vizio di invalidità del contratto di vendita né alcun conflitto di interessi rilevante ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.;
• la domanda risarcitoria fosse infondata, in assenza di condotte illecite da parte degli amministratori.
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2. Contro tale sentenza gli attori hanno proposto impugnazione, affidandosi a due censure:
- la prima riguardante l'erronea espansione del giudicato sulla validità dell'aumento di capitale anche alla vendita in danno;
- la seconda l'erronea esclusione della responsabilità degli amministratori della basata sul giudizio di validità del contratto di Controparte_1
vendita in danno invece che sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
2.1 La prima censura è stata articolata in vari profili, che possono essere sintetizzati nei termini di seguito esposti.
pagina 6 di 16 2.1.1 Sotto primo profilo, gli appellanti hanno contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto coperte da giudicato, non solo la legittimità della delibera assembleare del 13 novembre 2006 (di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale) e della successiva delibera del consiglio di amministrazione del 10 settembre 2009 (vendita in danno delle quote dei soci morosi), ma anche la questione della validità del contratto di vendita in danno stipulato in data 18 gennaio 2010 e quella sulla responsabilità degli amministratori.
Gli appellanti hanno argomentato come la validità del contratto non costituisca questione coperta dal giudicato, essendo la vendita un atto autonomo e successivo rispetto alla delibera, e hanno eccepito che la responsabilità degli amministratori debba essere oggetto di separata valutazione, pur in presenza di atti formalmente validi ma non perciò tali da non arrecare un pregiudizio ai soci di minoranza.
In tale prospettiva, gli appellanti hanno anche lamentato che il Tribunale avesse rigettato, senza adeguata motivazione, le dedotte prove testimoniali e documentali volte a dimostrare:
1. la tardività e irregolarità della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci di maggioranza ( e , con CP_5 CP_6
documentazione artefatta e pagamenti effettuati oltre i termini;
2. la sottovalutazione del valore delle quote cedute in danno, rispetto al reale valore patrimoniale della società, come desumibile da trattative parallele per la cessione dell'intero pacchetto azionario a valori di mercato ben superiori;
pagina 7 di 16 3. la consapevolezza degli amministratori circa il reale valore del patrimonio sociale e la loro partecipazione attiva alla manovra di estromissione dei soci di minoranza.
Secondo gli appellanti, la mancata ammissione di tali mezzi istruttori avrebbe impedito al Tribunale di apprezzare la verità sostanziale dei fatti e di valutare correttamente la portata dell'abuso contrattuale e della responsabilità degli amministratori.
2.1.2 Sotto un secondo profilo, gli appellanti hanno denunciato l'abuso del contratto e violazione dei principi di buona fede e correttezza, per essere stata impiegata la vendita in danno in maniera strumentale da parte degli amministratori della –i quali erano anche soci e Controparte_1
rappresentanti delle società acquirenti ( e – al fine CP_5 CP_6
di escludere i soci di minoranza e appropriarsi del patrimonio sociale a condizioni di favore, in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Gli appellanti hanno denunciato, dunque, l'abuso del contratto, volto non alla tutela dell'interesse sociale, bensì al perseguimento di un indebito arricchimento personale, integrante anche la fattispecie penale della truffa.
2.1.3. Infine, gli appellanti hanno invocato, sotto un terzo profilo,
l'annullabilità della vendita per conflitto di interessi (artt. 1394 e 1395 c.c.) e hanno lamentato la mancata pronuncia della sentenza sulla violazione dell'art. 1394 c.c. e la non condivisibilità del passaggio motivazionale in ordine all'1395 c.c.
pagina 8 di 16 In particolare, gli appellanti hanno denunciato come gli amministratori della
( e avessero agito in duplice veste di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
rappresentanti dei soci morosi e quali rappresentanti e soci delle società acquirenti ( e , con conseguente sovrapposizione di ruoli, CP_5 CP_6
tale da configurare un contratto con sé stessi, viziato da un evidente conflitto di interessi e tale da imporre l'annullamento dell'atto.
2.2 Con la seconda censura, gli appellanti hanno lamentato che, seppure si fosse voluta escludere l'invalidità del contratto, non perciò si sarebbe dovuta escludere la responsabilità extracontrattuale degli amministratori e delle società acquirenti per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
La condotta degli amministratori volta a favorire i soci di maggioranza e a danneggiare i soci di minoranza -hanno argomentato gli appellanti- aveva determinato una diluizione della loro partecipazione sociale (dal 37% allo
0,003% e 0,005%) e la perdita del valore economico delle quote, in relazione al cespite immobiliare (Hotel Corte Rosada), il cui valore reale era di gran lunga superiore al prezzo di vendita.
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Gli appellati Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e hanno resistito, opponendo l'infondatezza delle
[...] CP_4
censure.
All'udienza del 18 novembre 2022, su richiesta del procuratore degli appellanti, questa Corte ha disposto il rinnovo della notificazione nei confronti della e della Controparte_6 Controparte_7
pagina 9 di 16 A seguito della rinnovazione della notificazione, le due società si sono costituite e hanno resistito, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività ex art. 327 c.p.c., atteso che esse erano rimaste contumaci in primo grado e la notificazione dell'impugnazione nei propri confronti era avvenuta solo in data 12 dicembre 2022, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 11 ottobre 2021.
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3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dalle appellate ai sensi dell'art. 327 c.p.c., non può essere accolta.
Accanto alle ipotesi di litisconsorzio in primo grado derivante da ragioni di ordine sostanziale, il nostro sistema conosce anche l'ipotesi di cd. litisconsorzio necessario processuale, che ricorre quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del primo giudizio (cfr. Cass., ord. 27 aprile
2021, n. 11044).
In situazioni siffatte, l'eventuale mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (Cass., 11044/2021 cit.).
Declinando la regola nel caso di specie, deve ritenersi che l'impugnazione in primo grado (nei confronti della società, dei soci di essa e degli amministratori) di una delibera societaria e di una vendita delle quote sociali determini in grado d'appello una situazione di litisconsorzio processuale necessario, derivante dall'esigenza di evitare che una decisione giudiziale incidente sulla validità
pagina 10 di 16 degli atti impugnati possa produrre effetti diversi (o contrastanti) nei confronti di soggetti che sono tutti legati dalla stessa situazione giuridica e che sono stati coinvolti nel procedimento di primo grado.
Deve ritenersi, pertanto, che, in questo giudizio di appello, la posizione processuale delle parti convenute in primo grado (tra cui e CP_5
sia inscindibilmente connessa a quella delle altre parti e che questo CP_6
processo di impugnazione non possa che svolgersi nel contraddittorio di tutte le parti.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'omessa notificazione dell'impugnazione a un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità
o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice -in mancanza della quale si verifica una nullità rilevabile d'ufficio nei gradi successivi- addirittura anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione
(Cass., ord. 27 luglio 2018, n. 19910).
Conseguentemente, l'iniziale mancata notificazione dell'atto di impugnazione alle litisconsorti e alla non ha Controparte_6 CP_5
determinato il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti.
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4. Il primo motivo di appello, nelle sue varie articolazioni, è da respingere.
La censura si fonda sull'assunto secondo cui il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sassari n. 174/2012, pacificamente passata in giudicato, avrebbe riguardato esclusivamente la legittimità delle delibere pagina 11 di 16 assembleari (quella del 29 maggio 2009 di approvazione del bilancio di esercizio 2008 e quella del successivo 10 settembre con cui era stata deliberata la vendita in danno dei soci morosi), senza possibilità di estensione al contratto di vendita in danno.
La doglianza è infondata.
Nel nostro sistema processuale, il giudicato in ordine all'accertamento di una situazione giuridica preclude la possibilità di riesame del medesimo punto in un successivo giudizio, quand'anche esso sia promosso per finalità diverse e abbia un petitum non coincidente con quello del primo (in tale senso, Cass., 13 ottobre 2016, n. 20629).
Tale preclusione si fonda sull'efficacia riflessa del giudicato esterno, che opera nei limiti oggettivi dell'accertamento compiuto e si estende a tutte le situazioni giuridiche che costituiscono il presupposto logico-giuridico necessario della decisione irrevocabile, impedendo che esse possano essere nuovamente rimesse in discussione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la validità della procedura di vendita in danno, la correttezza del bilancio 2008 e la legittimità della delibera consiliare del 10 settembre 2009 (da cui discende il contratto oggetto di contestazione) erano già state oggetto di impugnazione e di rigetto con sentenza passata in giudicato (Trib. Sassari n. 174/2012), la quale aveva accertato:
1. la conformità della procedura ex art. 2466 c.c. ai requisiti normativi;
2. la correttezza del bilancio posto a base della determinazione del prezzo di vendita;
pagina 12 di 16 3. la legittimità della scelta degli amministratori di procedere alla vendita delle quote dei soci morosi.
Costituendo il presupposto logico-giuridico necessario del contratto impugnato, tali accertamenti integrano una situazione giuridica comune che non può essere nuovamente scrutinata. Come affermato dal Tribunale di
Cagliari (punto 2.6 della motivazione), gli attori non possono più contestare – neppure deducendo l'abuso di potere– la legittimità della delibera di aumento del capitale né sostenere che fosse stata violata la procedura di vendita in danno o che il prezzo fosse stato artatamente sottostimato.
Consegue che ogni ulteriore valutazione sulla validità del contratto di vendita in danno, in quanto fondata su presupposti già definitivamente accertati, risulta inammissibile per violazione del giudicato esterno.
In questa prospettiva, è preclusa anche una nuova verifica della validità della vendita, tanto sotto il profilo del suo impiego strumentale alla esclusione dei soci di minoranza e alla appropriazione del patrimonio sociale a condizioni di favore, in lamentata violazione dei principi di buona fede e correttezza
(secondo profilo della prima censura), quanto come atto compiuto in conflitto di interessi da parte di alcuni dei componenti del CdA (terzo profilo della prima censura), nella loro duplice veste di amministratori della società che ha eseguito la vendita in danno e di amministratori delle singole società acquirenti.
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La prima censura è infondata, infine, anche sotto il profilo della subordinata istruttoria.
pagina 13 di 16 I mezzi di prova dedotti sono funzionali alla dimostrazione:
a) della tardività e irregolarità della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci di maggioranza;
b) della sottovalutazione del valore delle quote cedute in danno, rispetto al reale valore patrimoniale della società;
c) la consapevolezza degli amministratori circa il reale valore del patrimonio sociale e la loro partecipazione attiva alla manovra di estromissione dei soci di minoranza,
e investono tutti profili irrilevanti ai fini della decisione.
Il punto sub a) è irrilevante, giacché –come non ha mancato di considerare il primo giudice- l'eventuale tardività della sottoscrizione dell'aumento da euro
10.200,00 a euro 3.200.000,00 non avrebbe determinato né la perdita di efficacia della sottoscrizione dell'aumento da parte degli attori (giacché
l'efficacia di questa non presupponeva l'integrale sottoscrizione dell'aumento deliberato) né il venir meno della qualità di socie in capo alle stesse CP_5
ed alla e della loro conseguente legittimazione ad acquistare, CP_6
secondo la disciplina dettata dall'art. 2466 c.c., le quote dei soci morosi.
I punti sub b) e sub c) sono irrilevanti in quanto volti a dimostrare elementi funzionali a un accertamento precluso dal giudicato.
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5. Anche la seconda censura è infondata.
Il Tribunale ha escluso la responsabilità degli amministratori in quanto ha ritenuto la legittimità della vendita in danno.
pagina 14 di 16 La doglianza degli appellanti per cui la responsabilità degli amministratori possa prescindere dal riconoscimento dell'invalidità di una delibera assembleare quante volte sia comunque integrata la violazione dei doveri di correttezza e buona fede non porta all'accoglimento dell'impugnazione, giacché non si confronta con la sentenza del Tribunale che –come sopra sottolineato- ha escluso di poter procedere, in virtù del giudicato, all'accertamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte degli amministratori.
Non risulta neanche allegato che, nell'agire davanti al Tribunale di Sassari, gli odierni appellanti avessero fatto riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno, sicché l'accertamento della legittimità della delibera di aumento del capitale e della vendita in danno preclude l'accertamento della violazione dei citati doveri e, dunque, della responsabilità degli amministratori sotto qualsivoglia profilo dipendente –qual è quello per cui è causa- dall'accertamento risultante dal giudicato.
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6. In considerazione del criterio della soccombenza, gli appellanti devono essere condannati, in solido, alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità media, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di decisione, con la maggiorazione per il numero delle parti, ex artt. 4, secondo e quarto comma, d.m. n. 55/2004.
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pagina 15 di 16 Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello contro la sentenza n. 2991/2021 della Sezione imprese del Tribunale di Cagliari;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.327,00 per compensi, euro 5.314,70 per la maggiorazione per il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 21 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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