Ordinanza cautelare 26 ottobre 2016
Decreto decisorio 1 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 01/03/2022, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 01378/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2016, proposto da
Energie Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Pellegrino, Giuseppe Velluto, Guido Reggiani, con domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso lo studio Puglia Dipartimento Provinciale Arpa in Lecce, via Miglietta 2;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Lecce Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 0002379 emesso in data 24.6.2016 dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti e Efficienza Energetica;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso;
- nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 ottobre 2016;
Considerato che il 13 ottobre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 28 febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO