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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Raffaele Balducci del Parte_1
Foro di Ancona appellante
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in CP_1 atti dagli Avv.ti Massimo Belelli e Flavio Belelli, entrambi del Foro di Ancona
appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 marzo 2025 ha proposto appello nei confronti Parte_1 di ed avverso la sentenza del 4 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Ancona, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere l'accertamento circa l'effettiva natura subordinata del rapporto intercorso con la convenuta negli anni 2008-2023 in virtù di formali contratti di procacciamento di affari di natura autonoma. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel valutare le risultanze istruttorie e nel valorizzare il profilo di ritenuta incompatibilità con il regime di subordinazione dei tre contratti di agenzia prodotti dalla Società convenuta, senza considerare che questi erano relativi agli anni precedenti il periodo di interesse del giudizio, ricompreso tra gennaio 2008 e maggio 2023; ha evidenziato, in ogni caso, l'errore del giudicante nel ritenere incompatibili con il regime della subordinazione le fatture emesse tra il 2008 ed il 2012 da esso ricorrente a vantaggio della delle quali Controparte_1 non vi era prova di effettivo pagamento;
ha aggiunto che era incontestata ex art 116 c.p.c. la gestione da parte di esso ricorrente per 15 anni dei clienti elencati nel ricorso introduttivo, dietro precise indicazioni della al punto da essere definito dal teste “punto di Controparte_1 Tes_1 riferimento affidabile dell'azienda nella sua zona di competenza”; che nella specie ricorrevano tutti gli indici di subordinazione - A) Mancanza di propri strumenti di lavoro ed utilizzo di quelli forniti dal datore di lavoro;
B) Prestazione svolta in via esclusiva (o almeno prevalente) per l'azienda datrice di lavoro;
C) Lavoro svolto in una zona di competenza individuata dal datore di lavoro e con clientela dallo stesso individuata - operanti rispetto alle professioni per le quali non fosse richiesta la stabile presenza in ufficio in orari prestabiliti. L'appellante ha chiesto, pertanto, previa ammissione dei mezzi istruttori sollecitati sin dal primo grado e non ammessi dal Tribunale, riformarsi la sentenza impugnata in accoglimento delle proprie istanze, con vittoria di spese di lite ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo occorre chiarire che l'approfondimento istruttorio compiuto dal Tribunale è sufficiente a risolvere la res controversa, posto che l'originario ricorrente ha agito per conseguire non già le esatte spettanze maturate in forza dei titoli contrattuali formalmente sottoscritti ed in base alle fatture emesse negli anni dal 2008 al 2012, bensì l'accertamento circa l'esistenza di fatto del vincolo di subordinazione con la Società convenuta;
ciò implica che le risultanze delle scritture contabili, attestanti l'emissione di pagamenti in corrispondenza delle fatture suddette, sono idonee ad escludere la fittizietà e la simulazione del rapporto professionale definito dalle parti come procacciamento di affari in via autonoma, in difetto di pregnanti elementi fattuali propriamente incompatibili con la giuridica e formale qualificazione del rapporto stesso. Oltretutto, non si può aprioristicamente escludere che la Società convenuta si sia resa inadempiente all'obbligo di saldare le fatture ritualmente emesse in forza dell'instaurato rapporto contrattuale di prestazione autonoma, nel senso che è ben possibile ipotizzare la mera inosservanza da parte della preponente agli obblighi effettivamente assunti in forza del titolo formale, senza per questo giungere a sostenere la simulazione relativa del contratto. Ciò detto, l'esame della prova testimoniale espletata innanzi al primo giudice non consente di ritenere esistente tra le parti un vincolo di subordinazione.
Al riguardo, i testi escussi non soltanto non hanno riferito alcunché in merito all'eterodeterminazione nelle modalità di esecuzione del rapporto dedotto in causa, all'osservanza di rigidi orari di ufficio da parte del ricorrente, alla soggezione di costui a precise istruzioni e direttive da parte della Società convenuta, ma nemmeno sono stati in grado di fornire minimi elementi necessari a connotare oggettivamente l'attività professionale dal medesimo espletata, in senso qualitativo e quantitativo.
In altri termini, prima ancora che gli indici di subordinazione, difettano all'accertamento i connotati concreti dell'attività svolta dal ricorrente, ma soprattutto emerge il dato fattuale che costui negli ultimi due anni avesse lavorato pochissimo, che in azienda non si fosse visto quasi mai e che percepisse un compenso per quel che faceva (cfr. dich. dei testi e Testimone_2 [...]
. Tes_3
D'altro canto, l'attività professionale come descritta in ricorso sfugge, per sua natura e tipologia, alla sicura qualificazione in termini di lavoro subordinato, poiché richiede una notevole libertà ed autonomia di organizzazione, non può essere svolta attraverso l'osservanza di rigidi orari di permanenza all'interno di uffici o ambienti di lavoro, ed implica una notevole elasticità e libertà in capo all'agente o procacciatore nello stabilire i contatti e nel definire i contenuti della trattativa con i potenziali clienti.
Ne discende che, in questo come in casi simili, il nomen iuris dato dalle parti al rapporto possiede un certo rilievo, e per essere superato necessita della prova specifica in ordine ad una serie di elementi di fatto da cui ricavare lo stretto collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali (cfr. Cass.n.7024/2015), dunque la soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, inerente alle intrinseche modalità di svolgimento dell'attività e non già solo al loro risultato, così da fare emergere un netto contrasto tra la formale qualificazione voluta dai contraenti e le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo. (vedi sul punto Cass.n.4500/2007).
Ebbene, nel caso di specie, difettano elementi precisi idonei a smentire la volontà, dichiarata delle parti in seno ai contratti, di dar vita ad una collaborazione autonoma.
Nessun teste, insomma, ha riferito che il ricorrente si spostasse secondo un itinerario ed una tempistica sostanzialmente imposti dalla datrice di lavoro, o che seguisse uno schema e dei criteri da quest'ultima rigidamente fissati nel formulare offerte alla potenziale clientela, mentre è ragionevole presumere - ma ciò non è incompatibile con la causale della collaborazione autonoma - che i risultati dell'attività svolta dovessero nel loro complesso apparire conformi agli interessi generali perseguiti dalla Società e che quindi, nello svolgere l'attività in questione, il ricorrente non potesse perdere di vista gli essenziali obiettivi aziendali e dovesse muoversi in direzione del loro raggiungimento.
Quanto alla testimonianza resa dal teste il tenore affatto generico delle sue Testimone_4 dichiarazioni, del tutto avulse da minimi elementi idonei a rappresentare concrete manifestazioni datoriali di eterodirezione, non giova alla prospettazione attorea.
In definitiva, l'unica fonte di disciplina del rapporto dedotto in causa resta l'univoca manifestazione di volontà delle parti, consacrata nei contratti - l'ultimo dei quali, sottoscritto l'1 febbraio 2009, è al pari dei precedenti un contratto di durata, dunque senza dubbio idoneo a titolare la collaborazione professionale proseguita fino alla sua risoluzione - e non smentita da univoci elementi di portata incompatibile e di contraria valenza.
Alla tregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della
Società appellata
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di in euro Controparte_1
3.800,00, oltre rimorso forfetario al 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65/2025 sezione lavoro, vertente
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Raffaele Balducci del Parte_1
Foro di Ancona appellante
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in CP_1 atti dagli Avv.ti Massimo Belelli e Flavio Belelli, entrambi del Foro di Ancona
appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 marzo 2025 ha proposto appello nei confronti Parte_1 di ed avverso la sentenza del 4 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Ancona, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere l'accertamento circa l'effettiva natura subordinata del rapporto intercorso con la convenuta negli anni 2008-2023 in virtù di formali contratti di procacciamento di affari di natura autonoma. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel valutare le risultanze istruttorie e nel valorizzare il profilo di ritenuta incompatibilità con il regime di subordinazione dei tre contratti di agenzia prodotti dalla Società convenuta, senza considerare che questi erano relativi agli anni precedenti il periodo di interesse del giudizio, ricompreso tra gennaio 2008 e maggio 2023; ha evidenziato, in ogni caso, l'errore del giudicante nel ritenere incompatibili con il regime della subordinazione le fatture emesse tra il 2008 ed il 2012 da esso ricorrente a vantaggio della delle quali Controparte_1 non vi era prova di effettivo pagamento;
ha aggiunto che era incontestata ex art 116 c.p.c. la gestione da parte di esso ricorrente per 15 anni dei clienti elencati nel ricorso introduttivo, dietro precise indicazioni della al punto da essere definito dal teste “punto di Controparte_1 Tes_1 riferimento affidabile dell'azienda nella sua zona di competenza”; che nella specie ricorrevano tutti gli indici di subordinazione - A) Mancanza di propri strumenti di lavoro ed utilizzo di quelli forniti dal datore di lavoro;
B) Prestazione svolta in via esclusiva (o almeno prevalente) per l'azienda datrice di lavoro;
C) Lavoro svolto in una zona di competenza individuata dal datore di lavoro e con clientela dallo stesso individuata - operanti rispetto alle professioni per le quali non fosse richiesta la stabile presenza in ufficio in orari prestabiliti. L'appellante ha chiesto, pertanto, previa ammissione dei mezzi istruttori sollecitati sin dal primo grado e non ammessi dal Tribunale, riformarsi la sentenza impugnata in accoglimento delle proprie istanze, con vittoria di spese di lite ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo occorre chiarire che l'approfondimento istruttorio compiuto dal Tribunale è sufficiente a risolvere la res controversa, posto che l'originario ricorrente ha agito per conseguire non già le esatte spettanze maturate in forza dei titoli contrattuali formalmente sottoscritti ed in base alle fatture emesse negli anni dal 2008 al 2012, bensì l'accertamento circa l'esistenza di fatto del vincolo di subordinazione con la Società convenuta;
ciò implica che le risultanze delle scritture contabili, attestanti l'emissione di pagamenti in corrispondenza delle fatture suddette, sono idonee ad escludere la fittizietà e la simulazione del rapporto professionale definito dalle parti come procacciamento di affari in via autonoma, in difetto di pregnanti elementi fattuali propriamente incompatibili con la giuridica e formale qualificazione del rapporto stesso. Oltretutto, non si può aprioristicamente escludere che la Società convenuta si sia resa inadempiente all'obbligo di saldare le fatture ritualmente emesse in forza dell'instaurato rapporto contrattuale di prestazione autonoma, nel senso che è ben possibile ipotizzare la mera inosservanza da parte della preponente agli obblighi effettivamente assunti in forza del titolo formale, senza per questo giungere a sostenere la simulazione relativa del contratto. Ciò detto, l'esame della prova testimoniale espletata innanzi al primo giudice non consente di ritenere esistente tra le parti un vincolo di subordinazione.
Al riguardo, i testi escussi non soltanto non hanno riferito alcunché in merito all'eterodeterminazione nelle modalità di esecuzione del rapporto dedotto in causa, all'osservanza di rigidi orari di ufficio da parte del ricorrente, alla soggezione di costui a precise istruzioni e direttive da parte della Società convenuta, ma nemmeno sono stati in grado di fornire minimi elementi necessari a connotare oggettivamente l'attività professionale dal medesimo espletata, in senso qualitativo e quantitativo.
In altri termini, prima ancora che gli indici di subordinazione, difettano all'accertamento i connotati concreti dell'attività svolta dal ricorrente, ma soprattutto emerge il dato fattuale che costui negli ultimi due anni avesse lavorato pochissimo, che in azienda non si fosse visto quasi mai e che percepisse un compenso per quel che faceva (cfr. dich. dei testi e Testimone_2 [...]
. Tes_3
D'altro canto, l'attività professionale come descritta in ricorso sfugge, per sua natura e tipologia, alla sicura qualificazione in termini di lavoro subordinato, poiché richiede una notevole libertà ed autonomia di organizzazione, non può essere svolta attraverso l'osservanza di rigidi orari di permanenza all'interno di uffici o ambienti di lavoro, ed implica una notevole elasticità e libertà in capo all'agente o procacciatore nello stabilire i contatti e nel definire i contenuti della trattativa con i potenziali clienti.
Ne discende che, in questo come in casi simili, il nomen iuris dato dalle parti al rapporto possiede un certo rilievo, e per essere superato necessita della prova specifica in ordine ad una serie di elementi di fatto da cui ricavare lo stretto collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali (cfr. Cass.n.7024/2015), dunque la soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, inerente alle intrinseche modalità di svolgimento dell'attività e non già solo al loro risultato, così da fare emergere un netto contrasto tra la formale qualificazione voluta dai contraenti e le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo. (vedi sul punto Cass.n.4500/2007).
Ebbene, nel caso di specie, difettano elementi precisi idonei a smentire la volontà, dichiarata delle parti in seno ai contratti, di dar vita ad una collaborazione autonoma.
Nessun teste, insomma, ha riferito che il ricorrente si spostasse secondo un itinerario ed una tempistica sostanzialmente imposti dalla datrice di lavoro, o che seguisse uno schema e dei criteri da quest'ultima rigidamente fissati nel formulare offerte alla potenziale clientela, mentre è ragionevole presumere - ma ciò non è incompatibile con la causale della collaborazione autonoma - che i risultati dell'attività svolta dovessero nel loro complesso apparire conformi agli interessi generali perseguiti dalla Società e che quindi, nello svolgere l'attività in questione, il ricorrente non potesse perdere di vista gli essenziali obiettivi aziendali e dovesse muoversi in direzione del loro raggiungimento.
Quanto alla testimonianza resa dal teste il tenore affatto generico delle sue Testimone_4 dichiarazioni, del tutto avulse da minimi elementi idonei a rappresentare concrete manifestazioni datoriali di eterodirezione, non giova alla prospettazione attorea.
In definitiva, l'unica fonte di disciplina del rapporto dedotto in causa resta l'univoca manifestazione di volontà delle parti, consacrata nei contratti - l'ultimo dei quali, sottoscritto l'1 febbraio 2009, è al pari dei precedenti un contratto di durata, dunque senza dubbio idoneo a titolare la collaborazione professionale proseguita fino alla sua risoluzione - e non smentita da univoci elementi di portata incompatibile e di contraria valenza.
Alla tregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della
Società appellata
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di in euro Controparte_1
3.800,00, oltre rimorso forfetario al 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente