TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 954/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 954/2025 promosso da: nato a [...] il [...] e nata ad [...] il CP_1 CP_2
23.11.1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. COPPARI FRANCESCO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ove vogliano domicilio, dimora e residenza, con obbligo di comunicazione in caso di cambio di residenza;
2) I coniugi si comporteranno tra loro in modo civile e con rispetto;
sin da ora si prestano pieno e reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o al rilascio di autonome carte d'identità valide per l'espatrio, sia per lavoro che per diporto, ma nessuno dei due potrà senza l'assenso dell'altro portare fuori del territorio italiano i figli minori, autorizzandosi a rappresentare tali condizioni alle competenti autorità italiane;
3) La casa coniugale, sita in TR Via F.lli Rosselli n. 12, rimarrà assegnata con tutti i mobili che l'arredano alla SI.ra , che ne disporrà liberamente ed autonomamente e che vi CP_2
continuerà a vivere con i figli e Per_1 Per_2
3) Il SI. provvederà al totale mantenimento dei figli e fino al CP_1 Per_1 Per_2
raggiungimento della loro maggiore età e dello status di autosufficienza economica versando alla
SI.ra quanto da lei richiesto e necessario ai loro fabbisogni;
CP_2
- 1 - 4) Il SI. con le stesse modalità di cui sopra, provvederà altresì alla corresponsione CP_1
delle spese extra assegno relative ai figli secondo i principi elaborati dalla Conferenza Distrettuale
e sottoscritti in data 10/07/2024 di cui i ricorrenti dichiarano di avere preso lettura e essere pienamente a conoscenza e che pertanto sono da considerarsi parte integrante del presente accordo di separazione;
5) I coniugi essendo attualmente percettori di reddito e dunque economicamente autosufficienti ed indipendenti, rinunciano reciprocamente a percepire qualsivoglia assegno alimentare e di mantenimento;
6) L'assegno unico sarà percepito unicamente dalla SI.ra ; CP_2
7) L'affidamento dei figli e rispetterà le condizioni concordate nel piano Per_1 Per_2
genitoriale ex art. 473 bis n. 12 cpc ultimo comma allegato al presente ricorso e qui da intendersi integralmente richiamato;
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
8) Il SI. provvederà all'integrale pagamento del mutuo ipotecario Notaio rep. CP_1 Per_3
12724 del 16/01/2024 per € 200.000,00 erogato dalla e garantito da ipoteca rp CP_3 Parte_1
3477 del 11/11/2021 per € 300.000,00 gravante sull'immobile di proprietà della SI.ra CP_2
sito a TR Via Toscana n. 7 già contraddistinto al c.f. di detto comune al foglio 48 mappale
167 sub 5-6-7-8 (oggi a seguito di variazione del 22/12/2023 per ristrutturazione –fusione contraddistinto al foglio 48 particella 167 sub 9);
9) La SI.ra riconosce che il SI. ha provveduto al pagamento CP_2 CP_1 dell'immobile di cui è proprietaria sito a TR Via Toscana n. 7 contraddistinto al c.f. di detto comune al foglio 48 particella 167 sub 9 e concede al SI. il diritto di usufrutto CP_1
gratuito, per tutta la durata della vita dell'usufruttuario, sull'immobile di sua proprietà sito a
TR Via Toscana n. 7 contraddistinto al c.f.. di detto comune al foglio 48 particella 167 sub 9, impegnandosi, a richiesta del sig. , a formalizzare la concessione del diritto suddetto, CP_1
davanti ad un Notaio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a TR CP_1 CP_2
(AN) il 12.09.2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 2 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio CP_1 CP_2
a TR (AN) il 12/09/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TR
(AN) al n. 21, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 954/2025 promosso da: nato a [...] il [...] e nata ad [...] il CP_1 CP_2
23.11.1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. COPPARI FRANCESCO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ove vogliano domicilio, dimora e residenza, con obbligo di comunicazione in caso di cambio di residenza;
2) I coniugi si comporteranno tra loro in modo civile e con rispetto;
sin da ora si prestano pieno e reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o al rilascio di autonome carte d'identità valide per l'espatrio, sia per lavoro che per diporto, ma nessuno dei due potrà senza l'assenso dell'altro portare fuori del territorio italiano i figli minori, autorizzandosi a rappresentare tali condizioni alle competenti autorità italiane;
3) La casa coniugale, sita in TR Via F.lli Rosselli n. 12, rimarrà assegnata con tutti i mobili che l'arredano alla SI.ra , che ne disporrà liberamente ed autonomamente e che vi CP_2
continuerà a vivere con i figli e Per_1 Per_2
3) Il SI. provvederà al totale mantenimento dei figli e fino al CP_1 Per_1 Per_2
raggiungimento della loro maggiore età e dello status di autosufficienza economica versando alla
SI.ra quanto da lei richiesto e necessario ai loro fabbisogni;
CP_2
- 1 - 4) Il SI. con le stesse modalità di cui sopra, provvederà altresì alla corresponsione CP_1
delle spese extra assegno relative ai figli secondo i principi elaborati dalla Conferenza Distrettuale
e sottoscritti in data 10/07/2024 di cui i ricorrenti dichiarano di avere preso lettura e essere pienamente a conoscenza e che pertanto sono da considerarsi parte integrante del presente accordo di separazione;
5) I coniugi essendo attualmente percettori di reddito e dunque economicamente autosufficienti ed indipendenti, rinunciano reciprocamente a percepire qualsivoglia assegno alimentare e di mantenimento;
6) L'assegno unico sarà percepito unicamente dalla SI.ra ; CP_2
7) L'affidamento dei figli e rispetterà le condizioni concordate nel piano Per_1 Per_2
genitoriale ex art. 473 bis n. 12 cpc ultimo comma allegato al presente ricorso e qui da intendersi integralmente richiamato;
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
8) Il SI. provvederà all'integrale pagamento del mutuo ipotecario Notaio rep. CP_1 Per_3
12724 del 16/01/2024 per € 200.000,00 erogato dalla e garantito da ipoteca rp CP_3 Parte_1
3477 del 11/11/2021 per € 300.000,00 gravante sull'immobile di proprietà della SI.ra CP_2
sito a TR Via Toscana n. 7 già contraddistinto al c.f. di detto comune al foglio 48 mappale
167 sub 5-6-7-8 (oggi a seguito di variazione del 22/12/2023 per ristrutturazione –fusione contraddistinto al foglio 48 particella 167 sub 9);
9) La SI.ra riconosce che il SI. ha provveduto al pagamento CP_2 CP_1 dell'immobile di cui è proprietaria sito a TR Via Toscana n. 7 contraddistinto al c.f. di detto comune al foglio 48 particella 167 sub 9 e concede al SI. il diritto di usufrutto CP_1
gratuito, per tutta la durata della vita dell'usufruttuario, sull'immobile di sua proprietà sito a
TR Via Toscana n. 7 contraddistinto al c.f.. di detto comune al foglio 48 particella 167 sub 9, impegnandosi, a richiesta del sig. , a formalizzare la concessione del diritto suddetto, CP_1
davanti ad un Notaio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a TR CP_1 CP_2
(AN) il 12.09.2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 2 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio CP_1 CP_2
a TR (AN) il 12/09/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TR
(AN) al n. 21, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -