CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 6305 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia Alesii, Andrea Mollo e Gloria Di Gregorio per mandato in atti
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Filippo Calcioli che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo D'Amata per mandato in atti
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
Elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Fallerini per mandato in atti
1 Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 22314/2020 – rimborso prestazioni sanitarie –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 33097/2009 ) conveniva CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma la ( all'epoca ), la Parte_2 Parte_3 Parte_4
(all'epoca ) e la , agendo ex art. 2041 c.c. e chiedendo la condanna Parte_5 CP_2 in solido delle suddette al pagamento di € 164.583,85 ( per la in relazione alla Parte_3
CP_ struttura di IA NI ) e € 65.476,44 ( per la in relazione alla Pt_3 Parte_5
CP_ struttura di IA AR ) oltre interessi e rivalutazione monetaria. Pt_3
Si trattava in particolare della differenza tra il valore delle prestazioni effettivamente erogate agli assistiti del Servizio e quanto effettivamente percepito a rimborso Controparte_3 per i mesi di ottobre e dicembre 2006.
Dette somme erano eccedenti rispetto al budget fissato alla società dalla CP_1 CP_2
con la Delibera di Giunta 143 del ventidue marzo 2006.
[...]
Part Si costituivano le contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Si costituiva la eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., l'inammissibilità CP_2 dell'azione ex art. 2041 c.c. e l'infondatezza della pretesa.
Con sentenza 7094 del 2012 il Tribunale, disattese le questioni in rito e di inammissibilità, respingeva la domanda ritenendo infondata l'azione ex art. 2041 c.c. per carenza di prova del riconoscimento da parte dell'Amministrazione dell'utilitas, riconoscimento anzi ritenuto espressamente negato con la fissazione di un tetto di spesa;
compensava le spese di lite.
In particolare affermava che l'utilitas avrebbe potuto anche essere riconosciuta in modo implicito ma ciò sarebbe dovuto avvenire da parte degli organi istituzionali dell'ente in modo consapevole cosa che nel caso di specie non risultava in atti.
proponeva appello ( r.g. 2992/2013 ) ribadendo le domande di primo grado. CP_1
Si costituivano le appellate chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile e comunque infondata.
2 La Corte di Appello di Roma con sentenza 5758/2017 accoglieva in parte l'impugnazione e condannava la e la in solido a pagare € 155.943,13 per la sede Parte_2 CP_2
Bios di IA NI oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condannava la e la in solido a pagare € 61.978,13 per la sede Parte_4 CP_2
Bios di IA AR oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Compensava interamente le spese di entrambi i gradi.
Era proposto ricorso in Cassazione da la si costituiva con Parte_2 CP_2 controricorso e contestuale ricorso incidentale chiedendo la cassazione della sentenza;
[...] con memoria resisteva all'impugnazione. Si costituiva anche con memoria. CP_1 Parte_4
La Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità della memoria depositata da Parte_4
“essendo costei estranea al giudizio non avendo notificato il controricorso di seguito agli atti di gravame della e della “ ; accoglieva poi i ricorsi di e della Pt_2 CP_2 Parte_2
, cassava la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e disponeva rinvio CP_2 alla Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
La riassumeva il giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di nei Parte_2 CP_1 propri confronti, allegava e documentava l'intervenuta assegnazione delle somme a seguito di atto di pignoramento presso terzi notificato da in forza della sentenza della CP_1
Corte di Appello e concludeva chiedendo anche :
“dichiarare, ex art. 389 c.p.c., il diritto della alla restituzione delle somme Parte_2 percepite e non dovute da parte della e per l'effetto condannare CP_4 CP_1 quest'ultima al pagamento della somma € 157.265,15, oltre accessori, nonché alla refusione delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione - R.g. n. 21820/2018 - maggiorati del rimborso forfettario, delle spese generali e degli oneri accessori di legge”.
Si costituiva la che concludeva chiedendo : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis – accogliere la domanda spiegata dal di restituzione delle somme corrisposte all e non dovute, Parte_2 CP_1 in virtù del principio di diritto enunciato dall'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 22314/2020. Con vittoria di spese e compensi del presente e dei vari gradi
3 del giudizio di merito e di quello per cassazione, nonché delle spese generali e degli oneri previdenziali riflessi”
Si costituiva la che concludeva chiedendo: Parte_4
“in virtù del principio di diritto enunciato dalla Ecc.ma Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
22314 del 15.10.2020, con la quale la Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 5758/2017 della Corte d'Appello di Roma, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n
7094/2012 e, in accoglimento delle conclusioni già tutte illustrate nei precedenti scritti, rigettare l'appello proposto dalla Con vittoria di spese e compensi Parte_6 professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Corte di cassazione
R.g. n. 21820/2018.”
Si costituiva ( già ) che concludeva chiedendo : “ Controparte_5 CP_1 confermare la condanna del e della al pagamento in Parte_7 CP_2 favore della della somma di € 155.943,13 oltre interessi nonché la condanna CP_1 del e della al pagamento della somma di € 61.978,13 oltre Parte_7 CP_2 interessi. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
La Corte all'esito dell'udienza del trenta giugno 2025 trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domanda riguardante le prestazioni svolte presso la sede di IA NI ( ASL 1 ). Pt_3
CP_ Rileva il Collegio come la tardiva costituzione di nel presente giudizio di rinvio ( avvenuta solo il nove giugno 2025 ) contenga in primo luogo critiche alla sentenza di Cassazione che non sono ammissibili in questa fase.
sostiene poi che l'accettazione implicita dell'utilitas deriverebbe da provvedimenti CP_1 dell'Amministrazione in base a cui la società sarebbe stata indotta a superare il budget.
Vengono richiamate a tale proposito la determina prot. 1598 del quattro giugno 2006, le circolari n. 12494 del quattro ottobre 2006 e 36595/X00 del diciannove dicembre 2007.
4 La deduzione è del tutto generica e comunque la stessa Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio ha già ritenuto che i riferimenti a provvedimenti adottati, asseritamente escludenti il rifiuto dell'arricchimento, fossero estranei al merito e pertanto non scrutinabili dalla Corte stessa. Testualmente : “ Le obiezioni ch muove all'indirizzo CP_1 interpretativo enunciato nei citati precedenti evocano aspetti fattuali ( il SSN trarrebbe un indiretto beneficio in relazione alle prestazioni erogate extrabudget in ragione della loro compensabilità in via forfettaria;
non è sostenibile che nelle specie il SSN, fissando un tetto di spesa, abbia rifiutato l'arricchimento, avuto riguardo ai provvedimenti a tal fine adottati) estranei alla trattazione di merito e peraltro non scrutinabili da questa Corte…”
Anche comunque a voler esaminare detti atti si tratta, per come descritti, di provvedimenti con cui solo si afferma che le “ricette scartate” ( ossia le prestazioni extra budget ) sarebbero state valutate ai fini della produttività del soggetto accreditato.
Ciò non comporta invero il riconoscimento implicito dell'utilitas per la in quanto non CP_2
è una circostanza univoca e si tratta di un effetto del tutto eventuale e indiretto CP_ sull'accreditamento, tanto che la difesa ritiene che detti provvedimenti l'avrebbero indotta a proseguire in quanto confidava in un aumento di budget, aumento, formale, che quindi la stessa società riconosce essere necessario.
Il credito vantato da pertanto non sussiste. CP_1
E' stato documentato da il pagamento in data trentuno dicembre 2019 di Pt_8
€157.256,15 a seguito di ordinanza del ventuno febbraio 2019 con cui il G.E. del Tribunale di Roma, nella procedura di espropriazione presso terzi r.g. 29546/2017 ha assegnato a l'importo capitale del credito vantato ( € 156.843,01 ) oltre interessi legali dal tre luglio CP_1
2018 al saldo.
La somma, essendo stata erogata sulla base di un titolo cassato e comunque in assenza di diritto alla percezione, deve essere restituita maggiorata di interessi legali dal trentuno dicembre 2019 al saldo.
*********
Part Domanda riguardante le prestazioni svolte presso la sede di IA AR ( 2 ). Pt_3
5 Per quanto riguarda la posizione della si rileva come la Cassazione abbia ritenuto Parte_4 che la stessa fosse estranea al giudizio incardinato dalla , seguito da ricorso Parte_2 incidentale della , non avendo notificato il controricorso;
la Cassazione poi ha CP_2 stabilito di accogliere il ricorso della e il ricorso incidentale della Parte_2 CP_2
e ha cassato la sentenza nei limiti dei motivi accolti.
Detto accoglimento, in particolare con riferimento alla , condebitore solidale CP_2 della peraltro non rileva in quanto come indicato condivisibilmente da Cass. 20559 Pt_9 del 2014 “La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.
Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.”
La infatti, costituendosi nel presente giudizio di rinvio e anche nelle note CP_2 conclusive depositate il tredici giugno 2025 ( dopo la costituzione della ) si è Parte_4 limitata a chiedere che fossero restituiti alla gli importi versati in sede esecutiva Parte_2
Part senza nulla argomentare riguardo alla posizione dell'altra
Il relativo credito riconosciuto nella sentenza di appello deve pertanto ritenersi ormai passato in giudicato ed estraneo al presente giudizio di rinvio.
********
Spese di lite.
Per quanto riguarda e le spese del giudizio di appello, di Cassazione Pt_8 CP_2
e del presente giudizio di rinvio sono a carico di secondo soccombenza. Non è CP_1 dovuta la fase istruttoria per appello e rinvio in quanto non tenuta.
6 Sono a carico di , in favore di le spese di legittimità e di rinvio sempre Pt_10 CP_1 secondo soccombenza. Non è dovuta la fase istruttoria per il giudizio di rinvio in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, decidendo ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 22314/2020 con cui è stata annullata la sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 5758/2017 limitatamente alla condanna pronunciata nei confronti di
[...]
e ; Pt_2 CP_2
rigetta le domande proposte nel presente giudizio da nei confronti della CP_1 [...]
e della;
Pt_2 CP_2
condanna a restituire all' A € 157.256,15 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dal trentuno dicembre 2019 al saldo.
Condanna a pagare all' : Controparte_5 Parte_1
le spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
le spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
le spese del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare alla : Controparte_5 CP_2
le spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
le spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
7 le spese del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna la Azienda Sanitaria Locale Roma 2 a pagare a Società Benefit: CP_1
le spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
le spese del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del trenta giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 6305 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia Alesii, Andrea Mollo e Gloria Di Gregorio per mandato in atti
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Filippo Calcioli che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo D'Amata per mandato in atti
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
Elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Fallerini per mandato in atti
1 Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 22314/2020 – rimborso prestazioni sanitarie –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 33097/2009 ) conveniva CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma la ( all'epoca ), la Parte_2 Parte_3 Parte_4
(all'epoca ) e la , agendo ex art. 2041 c.c. e chiedendo la condanna Parte_5 CP_2 in solido delle suddette al pagamento di € 164.583,85 ( per la in relazione alla Parte_3
CP_ struttura di IA NI ) e € 65.476,44 ( per la in relazione alla Pt_3 Parte_5
CP_ struttura di IA AR ) oltre interessi e rivalutazione monetaria. Pt_3
Si trattava in particolare della differenza tra il valore delle prestazioni effettivamente erogate agli assistiti del Servizio e quanto effettivamente percepito a rimborso Controparte_3 per i mesi di ottobre e dicembre 2006.
Dette somme erano eccedenti rispetto al budget fissato alla società dalla CP_1 CP_2
con la Delibera di Giunta 143 del ventidue marzo 2006.
[...]
Part Si costituivano le contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Si costituiva la eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., l'inammissibilità CP_2 dell'azione ex art. 2041 c.c. e l'infondatezza della pretesa.
Con sentenza 7094 del 2012 il Tribunale, disattese le questioni in rito e di inammissibilità, respingeva la domanda ritenendo infondata l'azione ex art. 2041 c.c. per carenza di prova del riconoscimento da parte dell'Amministrazione dell'utilitas, riconoscimento anzi ritenuto espressamente negato con la fissazione di un tetto di spesa;
compensava le spese di lite.
In particolare affermava che l'utilitas avrebbe potuto anche essere riconosciuta in modo implicito ma ciò sarebbe dovuto avvenire da parte degli organi istituzionali dell'ente in modo consapevole cosa che nel caso di specie non risultava in atti.
proponeva appello ( r.g. 2992/2013 ) ribadendo le domande di primo grado. CP_1
Si costituivano le appellate chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile e comunque infondata.
2 La Corte di Appello di Roma con sentenza 5758/2017 accoglieva in parte l'impugnazione e condannava la e la in solido a pagare € 155.943,13 per la sede Parte_2 CP_2
Bios di IA NI oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condannava la e la in solido a pagare € 61.978,13 per la sede Parte_4 CP_2
Bios di IA AR oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Compensava interamente le spese di entrambi i gradi.
Era proposto ricorso in Cassazione da la si costituiva con Parte_2 CP_2 controricorso e contestuale ricorso incidentale chiedendo la cassazione della sentenza;
[...] con memoria resisteva all'impugnazione. Si costituiva anche con memoria. CP_1 Parte_4
La Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità della memoria depositata da Parte_4
“essendo costei estranea al giudizio non avendo notificato il controricorso di seguito agli atti di gravame della e della “ ; accoglieva poi i ricorsi di e della Pt_2 CP_2 Parte_2
, cassava la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e disponeva rinvio CP_2 alla Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
La riassumeva il giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di nei Parte_2 CP_1 propri confronti, allegava e documentava l'intervenuta assegnazione delle somme a seguito di atto di pignoramento presso terzi notificato da in forza della sentenza della CP_1
Corte di Appello e concludeva chiedendo anche :
“dichiarare, ex art. 389 c.p.c., il diritto della alla restituzione delle somme Parte_2 percepite e non dovute da parte della e per l'effetto condannare CP_4 CP_1 quest'ultima al pagamento della somma € 157.265,15, oltre accessori, nonché alla refusione delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione - R.g. n. 21820/2018 - maggiorati del rimborso forfettario, delle spese generali e degli oneri accessori di legge”.
Si costituiva la che concludeva chiedendo : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis – accogliere la domanda spiegata dal di restituzione delle somme corrisposte all e non dovute, Parte_2 CP_1 in virtù del principio di diritto enunciato dall'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 22314/2020. Con vittoria di spese e compensi del presente e dei vari gradi
3 del giudizio di merito e di quello per cassazione, nonché delle spese generali e degli oneri previdenziali riflessi”
Si costituiva la che concludeva chiedendo: Parte_4
“in virtù del principio di diritto enunciato dalla Ecc.ma Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
22314 del 15.10.2020, con la quale la Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 5758/2017 della Corte d'Appello di Roma, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n
7094/2012 e, in accoglimento delle conclusioni già tutte illustrate nei precedenti scritti, rigettare l'appello proposto dalla Con vittoria di spese e compensi Parte_6 professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Corte di cassazione
R.g. n. 21820/2018.”
Si costituiva ( già ) che concludeva chiedendo : “ Controparte_5 CP_1 confermare la condanna del e della al pagamento in Parte_7 CP_2 favore della della somma di € 155.943,13 oltre interessi nonché la condanna CP_1 del e della al pagamento della somma di € 61.978,13 oltre Parte_7 CP_2 interessi. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
La Corte all'esito dell'udienza del trenta giugno 2025 trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domanda riguardante le prestazioni svolte presso la sede di IA NI ( ASL 1 ). Pt_3
CP_ Rileva il Collegio come la tardiva costituzione di nel presente giudizio di rinvio ( avvenuta solo il nove giugno 2025 ) contenga in primo luogo critiche alla sentenza di Cassazione che non sono ammissibili in questa fase.
sostiene poi che l'accettazione implicita dell'utilitas deriverebbe da provvedimenti CP_1 dell'Amministrazione in base a cui la società sarebbe stata indotta a superare il budget.
Vengono richiamate a tale proposito la determina prot. 1598 del quattro giugno 2006, le circolari n. 12494 del quattro ottobre 2006 e 36595/X00 del diciannove dicembre 2007.
4 La deduzione è del tutto generica e comunque la stessa Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio ha già ritenuto che i riferimenti a provvedimenti adottati, asseritamente escludenti il rifiuto dell'arricchimento, fossero estranei al merito e pertanto non scrutinabili dalla Corte stessa. Testualmente : “ Le obiezioni ch muove all'indirizzo CP_1 interpretativo enunciato nei citati precedenti evocano aspetti fattuali ( il SSN trarrebbe un indiretto beneficio in relazione alle prestazioni erogate extrabudget in ragione della loro compensabilità in via forfettaria;
non è sostenibile che nelle specie il SSN, fissando un tetto di spesa, abbia rifiutato l'arricchimento, avuto riguardo ai provvedimenti a tal fine adottati) estranei alla trattazione di merito e peraltro non scrutinabili da questa Corte…”
Anche comunque a voler esaminare detti atti si tratta, per come descritti, di provvedimenti con cui solo si afferma che le “ricette scartate” ( ossia le prestazioni extra budget ) sarebbero state valutate ai fini della produttività del soggetto accreditato.
Ciò non comporta invero il riconoscimento implicito dell'utilitas per la in quanto non CP_2
è una circostanza univoca e si tratta di un effetto del tutto eventuale e indiretto CP_ sull'accreditamento, tanto che la difesa ritiene che detti provvedimenti l'avrebbero indotta a proseguire in quanto confidava in un aumento di budget, aumento, formale, che quindi la stessa società riconosce essere necessario.
Il credito vantato da pertanto non sussiste. CP_1
E' stato documentato da il pagamento in data trentuno dicembre 2019 di Pt_8
€157.256,15 a seguito di ordinanza del ventuno febbraio 2019 con cui il G.E. del Tribunale di Roma, nella procedura di espropriazione presso terzi r.g. 29546/2017 ha assegnato a l'importo capitale del credito vantato ( € 156.843,01 ) oltre interessi legali dal tre luglio CP_1
2018 al saldo.
La somma, essendo stata erogata sulla base di un titolo cassato e comunque in assenza di diritto alla percezione, deve essere restituita maggiorata di interessi legali dal trentuno dicembre 2019 al saldo.
*********
Part Domanda riguardante le prestazioni svolte presso la sede di IA AR ( 2 ). Pt_3
5 Per quanto riguarda la posizione della si rileva come la Cassazione abbia ritenuto Parte_4 che la stessa fosse estranea al giudizio incardinato dalla , seguito da ricorso Parte_2 incidentale della , non avendo notificato il controricorso;
la Cassazione poi ha CP_2 stabilito di accogliere il ricorso della e il ricorso incidentale della Parte_2 CP_2
e ha cassato la sentenza nei limiti dei motivi accolti.
Detto accoglimento, in particolare con riferimento alla , condebitore solidale CP_2 della peraltro non rileva in quanto come indicato condivisibilmente da Cass. 20559 Pt_9 del 2014 “La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.
Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma.”
La infatti, costituendosi nel presente giudizio di rinvio e anche nelle note CP_2 conclusive depositate il tredici giugno 2025 ( dopo la costituzione della ) si è Parte_4 limitata a chiedere che fossero restituiti alla gli importi versati in sede esecutiva Parte_2
Part senza nulla argomentare riguardo alla posizione dell'altra
Il relativo credito riconosciuto nella sentenza di appello deve pertanto ritenersi ormai passato in giudicato ed estraneo al presente giudizio di rinvio.
********
Spese di lite.
Per quanto riguarda e le spese del giudizio di appello, di Cassazione Pt_8 CP_2
e del presente giudizio di rinvio sono a carico di secondo soccombenza. Non è CP_1 dovuta la fase istruttoria per appello e rinvio in quanto non tenuta.
6 Sono a carico di , in favore di le spese di legittimità e di rinvio sempre Pt_10 CP_1 secondo soccombenza. Non è dovuta la fase istruttoria per il giudizio di rinvio in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, decidendo ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 22314/2020 con cui è stata annullata la sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 5758/2017 limitatamente alla condanna pronunciata nei confronti di
[...]
e ; Pt_2 CP_2
rigetta le domande proposte nel presente giudizio da nei confronti della CP_1 [...]
e della;
Pt_2 CP_2
condanna a restituire all' A € 157.256,15 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dal trentuno dicembre 2019 al saldo.
Condanna a pagare all' : Controparte_5 Parte_1
le spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
le spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
le spese del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare alla : Controparte_5 CP_2
le spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
le spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
7 le spese del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna la Azienda Sanitaria Locale Roma 2 a pagare a Società Benefit: CP_1
le spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
le spese del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del trenta giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
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