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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 264 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 264 /2025 RG Lav. promossa da: 1) (C.F. Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8) (C.F. ) Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10) (C.F. ) Parte_10 C.F._10
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. CORRADIN ANTONELLA e domiciliati presso lo studio del difensore in BASSANO DEL GRAPPA ricorrenti
contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI NICOLETTA e. GIOVANNI BATTISTA LA GROTTERIA e domiciliato presso l
[...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 Controparte_2 resistente Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 16/12/2025. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente, come precisati all'udienza del 16.12.25) quali dipendenti a
1 tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le CP_1 annualità in questione, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_1 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha formulato eccezione di prescrizione con riferimento ai seguenti ricorrenti: per gli anni scolastici 2018/19 e Parte_11
2019/2020, in quanto il ricorso è stato notificato in data 14/04/2025 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2019/2020 sicuramente nel settembre/ottobre 2019; per gli anni scolastici Parte_6
2017/18, 2018/19 e 2019/20 in quanto il ricorso stato notificato in data 14/04/2025 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2019/120 dal conferimento della supplenza in data 27/09/2019 come risulta dallo stato matricolare allegato (all. n.3).
Ha, inoltre, eccepito la non spettanza del bonus per le ricorrenti e Parte_3 Pt_11
, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, in quanto l'accredito della c.d. Carta
[...] docente ai supplenti annuali nominati su posto vacante e disponibile sino al 31.08.2024, quali sono le predette ricorrenti, è già stato disposto ex lege con D.L. n. 69/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103 del 10.08.2023, all'art. 15. All'udienza del 16.12.2025 parte ricorrente ha dedotto di aver depositato prova dell'inserimento attuale nel sistema scolastico per tutti i ricorrenti, ad eccezione di e . In relazione alle eccezioni formulate da parte resistente, Parte_1 Pt_7 ha dedotto di aver depositato “storico portafoglio” per , da cui si evince la Pt_3 mancata corresponsione del Bonus per l'a.s. 2023/24; per la posizione di Pt_11 rappresenta che nell'a.s. 2023/24 era titolare di incarico sino al 30/06/2024, quindi non può aver percepito il bonus. Ha, infine, rinunciato al bonus per le annualità rispetto alle quali il ha formulato eccezione di prescrizione. CP_1
Parte resistente ha dedotto che, con riferimento alla ricorrente , l'eccezione è Pt_11 stata frutto di mera svista, mentre ha insistito sull'eccezione relativa a , Pt_3 riportandosi per il resto alla propria memoria di costituzione
Ciò premesso, al netto delle rinunce e delle precisazioni formulate in udienza da parte ricorrente, le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici:
1) aa.ss. 2020/2021, 2023/2024 Parte_1
2) 022/2023, 2023/2024 Controparte_4
3) 021/2022, 2023/2024 Controparte_5
4) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_4
5) 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Controparte_6
6) ss, 2020/2021 Controparte_7
7) aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 Parte_7
8) 021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_12
9) 020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_13
10) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_10
Ciò posto, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. CP_1
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
4 loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Dalla documentazione allegata in ricorso e alla memoria di costituzione risulta provato, infatti, che le parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici sopra precisati, con CP_1 contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero supplenza fino al 30 giugno, o al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto, o, quantomeno, fino al termine delle lezioni (in quest'ultimo caso con riferimento, in particolare, ai ricorrenti relativamente all'a.s. 2022/23, allorquando l'incarico di Pt_8 supplenza è stato conferito con vari contratti, quasi senza soluzione di continuità, presso il medesimo Istituto e per la stessa classe di concorso dal 07.10.2022 al 28.06.2023 e relativamente all'a.s. 2020/21, allorquando l'incarico di supplenza è stato Pt_10 conferito dal 6.10.2020 al 05.06.2021, anche in questo caso con vari contratti, quasi senza soluzione di continuità, presso il medesimo Istituto e per la stessa classe di concorso). Sul punto si precisa che ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Anche in quest'ultimo caso, dunque, la prestazione del docente precario si ritiene sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, anche ai sensi dell'art. 3 Cost., il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione di non debenza del bonus formulata dal convenuto con riferimento alla ricorrente per l'a.s. 2023/24, e CP_1 Pt_3 conseguentemente essere accolta la relativa domanda, in quanto dal documento depositato da parte ricorrente in data 15.12.2025, cd. “storico portafoglio”, si evince che nell'annualità in questione il bonus non è stato erogato, né parte resistente ha fornito prova contraria.
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che per tutti i ricorrenti
– ad eccezione di e , relativamente alle Parte_1 Parte_7 quali, in ragione di ciò, valgono le considerazioni che seguono - sussiste la condizione di permanenza all'interno del sistema scolastico (come dimostrato dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 15.12.2025). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si
5 intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_1 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi: 1) € 1.000,00 Parte_2
aa.ss. 2022/2023, 2023/2024
2) € 1.000,00 Parte_3 aa.ss. 2021/2022, 2023/2024
3) € 1.500,00 Parte_4
aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
4) € 2.000,00 Parte_5 aa.ss., 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
5) € 500,00 Parte_6
aa.ss, 2020/2021
6) € 1.500,00 Parte_8 aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
7) € 2.000,00 Parte_9 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
8) 2.000,00 Parte_10 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
6 Devono, invece, essere rigettate le domande formulate dalle ricorrenti Parte_1
e , non essendo stata dimostrata la loro permanenza
[...] Parte_7 all'interno del sistema scolastico. Come sancito dalla Suprema Corte, infatti, “16.2 se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (Cass. 29961/2023); ciò in forza del generale principio secondo cui il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale, come nel caso di specie, in cui con la fuoriuscita dal sistema scolastico è venuto meno il diritto-obbligo formativo cui la carta è funzionale. Né, in relazione alle stesse, è stata formulata domanda di risarcimento del danno.
Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della parziale soccombenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_1 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
- € 1.000,00 Parte_2
- € 1.000,00 Parte_3
- € 1.500,00 Parte_4
- € 2.000,00 Parte_5
- € 500,00 Parte_6
- € 1.500,00 Parte_8
- € 2.000,00 Parte_9
- 2.000,00 Parte_10
7 - Rigetta il ricorso con riferimento alle domande formulate dai ricorrenti e;
Parte_1 Parte_7
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 5.618,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. Vicenza, 16/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.
2 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 264 /2025 RG Lav. promossa da: 1) (C.F. Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8) (C.F. ) Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10) (C.F. ) Parte_10 C.F._10
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. CORRADIN ANTONELLA e domiciliati presso lo studio del difensore in BASSANO DEL GRAPPA ricorrenti
contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI NICOLETTA e. GIOVANNI BATTISTA LA GROTTERIA e domiciliato presso l
[...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 Controparte_2 resistente Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 16/12/2025. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente, come precisati all'udienza del 16.12.25) quali dipendenti a
1 tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le CP_1 annualità in questione, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_1 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha formulato eccezione di prescrizione con riferimento ai seguenti ricorrenti: per gli anni scolastici 2018/19 e Parte_11
2019/2020, in quanto il ricorso è stato notificato in data 14/04/2025 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2019/2020 sicuramente nel settembre/ottobre 2019; per gli anni scolastici Parte_6
2017/18, 2018/19 e 2019/20 in quanto il ricorso stato notificato in data 14/04/2025 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2019/120 dal conferimento della supplenza in data 27/09/2019 come risulta dallo stato matricolare allegato (all. n.3).
Ha, inoltre, eccepito la non spettanza del bonus per le ricorrenti e Parte_3 Pt_11
, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, in quanto l'accredito della c.d. Carta
[...] docente ai supplenti annuali nominati su posto vacante e disponibile sino al 31.08.2024, quali sono le predette ricorrenti, è già stato disposto ex lege con D.L. n. 69/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103 del 10.08.2023, all'art. 15. All'udienza del 16.12.2025 parte ricorrente ha dedotto di aver depositato prova dell'inserimento attuale nel sistema scolastico per tutti i ricorrenti, ad eccezione di e . In relazione alle eccezioni formulate da parte resistente, Parte_1 Pt_7 ha dedotto di aver depositato “storico portafoglio” per , da cui si evince la Pt_3 mancata corresponsione del Bonus per l'a.s. 2023/24; per la posizione di Pt_11 rappresenta che nell'a.s. 2023/24 era titolare di incarico sino al 30/06/2024, quindi non può aver percepito il bonus. Ha, infine, rinunciato al bonus per le annualità rispetto alle quali il ha formulato eccezione di prescrizione. CP_1
Parte resistente ha dedotto che, con riferimento alla ricorrente , l'eccezione è Pt_11 stata frutto di mera svista, mentre ha insistito sull'eccezione relativa a , Pt_3 riportandosi per il resto alla propria memoria di costituzione
Ciò premesso, al netto delle rinunce e delle precisazioni formulate in udienza da parte ricorrente, le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici:
1) aa.ss. 2020/2021, 2023/2024 Parte_1
2) 022/2023, 2023/2024 Controparte_4
3) 021/2022, 2023/2024 Controparte_5
4) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_4
5) 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Controparte_6
6) ss, 2020/2021 Controparte_7
7) aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 Parte_7
8) 021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_12
9) 020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_13
10) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_10
Ciò posto, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. CP_1
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
4 loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Dalla documentazione allegata in ricorso e alla memoria di costituzione risulta provato, infatti, che le parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici sopra precisati, con CP_1 contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero supplenza fino al 30 giugno, o al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto, o, quantomeno, fino al termine delle lezioni (in quest'ultimo caso con riferimento, in particolare, ai ricorrenti relativamente all'a.s. 2022/23, allorquando l'incarico di Pt_8 supplenza è stato conferito con vari contratti, quasi senza soluzione di continuità, presso il medesimo Istituto e per la stessa classe di concorso dal 07.10.2022 al 28.06.2023 e relativamente all'a.s. 2020/21, allorquando l'incarico di supplenza è stato Pt_10 conferito dal 6.10.2020 al 05.06.2021, anche in questo caso con vari contratti, quasi senza soluzione di continuità, presso il medesimo Istituto e per la stessa classe di concorso). Sul punto si precisa che ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Anche in quest'ultimo caso, dunque, la prestazione del docente precario si ritiene sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, anche ai sensi dell'art. 3 Cost., il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione di non debenza del bonus formulata dal convenuto con riferimento alla ricorrente per l'a.s. 2023/24, e CP_1 Pt_3 conseguentemente essere accolta la relativa domanda, in quanto dal documento depositato da parte ricorrente in data 15.12.2025, cd. “storico portafoglio”, si evince che nell'annualità in questione il bonus non è stato erogato, né parte resistente ha fornito prova contraria.
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che per tutti i ricorrenti
– ad eccezione di e , relativamente alle Parte_1 Parte_7 quali, in ragione di ciò, valgono le considerazioni che seguono - sussiste la condizione di permanenza all'interno del sistema scolastico (come dimostrato dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 15.12.2025). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si
5 intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_1 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi: 1) € 1.000,00 Parte_2
aa.ss. 2022/2023, 2023/2024
2) € 1.000,00 Parte_3 aa.ss. 2021/2022, 2023/2024
3) € 1.500,00 Parte_4
aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
4) € 2.000,00 Parte_5 aa.ss., 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
5) € 500,00 Parte_6
aa.ss, 2020/2021
6) € 1.500,00 Parte_8 aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
7) € 2.000,00 Parte_9 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
8) 2.000,00 Parte_10 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
6 Devono, invece, essere rigettate le domande formulate dalle ricorrenti Parte_1
e , non essendo stata dimostrata la loro permanenza
[...] Parte_7 all'interno del sistema scolastico. Come sancito dalla Suprema Corte, infatti, “16.2 se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (Cass. 29961/2023); ciò in forza del generale principio secondo cui il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale, come nel caso di specie, in cui con la fuoriuscita dal sistema scolastico è venuto meno il diritto-obbligo formativo cui la carta è funzionale. Né, in relazione alle stesse, è stata formulata domanda di risarcimento del danno.
Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della parziale soccombenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_1 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
- € 1.000,00 Parte_2
- € 1.000,00 Parte_3
- € 1.500,00 Parte_4
- € 2.000,00 Parte_5
- € 500,00 Parte_6
- € 1.500,00 Parte_8
- € 2.000,00 Parte_9
- 2.000,00 Parte_10
7 - Rigetta il ricorso con riferimento alle domande formulate dai ricorrenti e;
Parte_1 Parte_7
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 5.618,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. Vicenza, 16/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.
2 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
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