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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 07 marzo 2025
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. G. F. Conte come da Parte_1
mandato in atti contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Schiavano come da mandato in Parte_2
atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso atto di precetto, notificato in data 03.06.2024, con il quale la sig.ra intimava il pagamento dell'importo di € 15.136,00 oltre spese Parte_2
e competenze ed accessori in forza del decreto di rigetto n. cron 2923/2023 del 24.4.23 emesso dal Tribunale di Lecce - seconda sezione civile nel procedimento n. 2823/2022
R.G.V.G e in forza di decreto del 28.9.2020 pronunciato dal Tribunale di Lecce 2\ sezione civile nel procedimento n. 581/2020 R.G..
Con comparsa di risposta del 16.09.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Pt_2
per chiedere il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...] Rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Il sig. contesta la inefficacia/nullità dell'atto di precetto opposto. Pt_1
Assume che l'atto di precetto è affetto da nullità in quanto contiene, oltre alle spese di cui al mantenimento, anche l'importo di spese straordinarie che di per sé non costituiscono titolo esecutivo.
Rileva, infatti, che all'ordinanza, con la quale il tribunale pronuncia i provvedimenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall'art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), ma non anche per le spese che debbano essere affrontate in prosieguo.
Orbene, la Suprema Corte con una recente sentenza ( Cass. 13.01.2021 n. 379) ha sul punto sancito che “In tema di esecuzione del provvedimento contenente l'obbligo contributivo nei confronti del figlio, relativo alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio (quali spese di istruzione e mediche) e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna”
In ragione di detto orientamento interpretativo, si ritiene che solo le spese straordinarie del tutto imprevedibili sono suscettibili di troncare ogni legame con l'assegno di mantenimento, tanto da richiedere per la loro eseguibilità coattiva l'esperimento utile di un'autonoma azione di accertamento tesa a far venire in rilievo l'adeguatezza della spesa rispetto alle esigenze del figlio e la proporzione del contributo
2 rispetto alle condizioni economico-patrimoniali del genitore obbligato. In relazione, invece, alle spese che solitamente sono indicate come "straordinarie", ma che appaiono costanti e prevedibili nella vita del minore ( scolastiche e mediche), l'affidatario o collocatario è legittimato a promuovere l'azione esecutiva sulla base del solo provvedimento di condanna emesso in sede di separazione o divorzio
Infine, in ordine alle contestate mutate condizioni economiche si osserva che l'assegno di mantenimento, in quanto il titolo di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza emessa nel giudizio di separazione, è per sua natura idoneo a generare, mese per mese, il diritto della convenuta alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento fino a quando non intervenga una modifica presidenziale e/o di appello della sentenza di separazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'atto di precetto notificato in data 03.06.2024
2) Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
di e, per essa, in favore dell'Erario che si liquidano in Parte_2
complessive € 1.700,00, di cui € 1.700,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
. Lecce, 07 marzo 2024
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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