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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/09/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 937/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Pamploni Luca, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_2
Pamploni Luca, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 15/09/2019 in Ficulle (TR), che dall'unione sono nati i figli: in Orvieto (TR) il 12/09/2018 e Parte_1
in Orvieto (TR) il 21/12/2020, che il rapporto coniugale in passato, Controparte_3 sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2. Entrambi sin da ora prestano vicendevole consenso ed assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e all'eventuale espatrio.
3. La casa familiare sita in Ficulle (TR) Via Alcide De Gasperi n. 6, attualmente condotta in locazione dal solo ad un canone mensile di euro 400,00 Controparte_1
(doc. n. 10), viene assegnata a quest'ultimo, che vi continuerà pertanto ad abitare provvedendo a pagare direttamente ed in via esclusiva il predetto canone di locazione, impegnandosi se del caso a chiedere la modifica del contratto al proprietario per la rimozione del nominativo della Sig.ra quale conduttore. La moglie rinuncia CP_2 pertanto a far valere ogni e qualsiasi diritto di uso e abitazione sulla stessa, essendosi peraltro nelle more già trasferita presso l'abitazione dei propri genitori in premessa descritta, in attesa se del caso di trovare altra idonea sistemazione futura.
4. I coniugi dichiarano che non hanno beni mobili o denaro da dividere, avendo già provveduto in merito a suddividerli concordemente ed equamente tra loro, e per quanto attiene alle 2 autovetture sopra in premessa citate, convengono e stabiliscono di mantenerne la proprietà esclusiva in capo ai rispettivi titolari ed intestatari come risultante dalle relative carte di circolazione.
5. Quanto ai rapporti economici tra i coniugi odierni istanti, considerata la reciproca situazione economico – patrimoniale, pur valutati i possibili squilibri determinati dalla separazione nonché l'esigenza di garantire la prosecuzione di quei doveri assistenziali e solidaristici nascenti dal matrimonio nel rispetto del principio di solidarietà post coniugale in ossequio agli artt. 2 e 29 della Costituzione, i Sigg.ri e CP_2 [...]
concordano e stabiliscono di non dover prevedere la corresponsione di alcun CP_1 assegno di mantenimento in favore dell'uno ed a carico dell'altro, essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiana, in linea con quanto è sin qui avvenuto in costanza di matrimonio.
6. Per quanto attiene ai rapporti con i 2 figli minori e i coniugi odierni CP_3 Pt_1 istanti ne convengono l'affidamento ad entrambi (affidamento condiviso), con collocamento prevalente presso la madre presso la casa sopra individuata CP_2 ove attualmente risiede, ovverosia la casa dei propri genitori posta in Ficulle (TR) Via del Molino n. 19, salvo successivo cambio di abitazione che dovesse rendersi opportuno e/o necessario e che sarà tempestivamente comunicato al coniuge . La Controparte_1 potestà genitoriale sarà sempre esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Il padre avrà il più ampio e Controparte_1 libero diritto di visita ai figli, con i quali potrà stare secondo la migliore organizzazione idonea al mantenimento del legame familiare. In caso di mancanza di accordo tra i genitori circa le modalità di esercizio del diritto di visita, gli stessi odierni ricorrenti sin da ora si accordano affinché comunque il padre possa vedere e tenere con sé i figli e almeno 2 pomeriggi a settimana nei giorni feriali che all'uopo CP_3 Pt_1 potranno essere concordati, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, andando a prendere i figli all'uscita di scuola o presso l'abitazione della Sig.ra secondo la propria disponibilità, e tenendoli con sé CP_2 sino alle ore 21 del giorno stesso, per poi riaccompagnarli presso la predetta abitazione materna. Considerati i turni lavorativi del padre , che periodicamente Controparte_1 prevedono un orario lavorativo anche il sabato e la domenica, gli odierni istanti convengono che il medesimo potrà inoltre vedere e tenere con sé i Controparte_1 figli un fine settimana ogni due, in tal caso andandoli a prendere presso l'abitazione materna entro le ore 11.00 del sabato per poi ivi riaccompagnarli entro e non oltre le ore 21.00 della domenica, oppure andandoli a prendere il sabato prima delle 21 per poi riaccompagnarli entro le 21 della domenica: il tutto secondo il prospetto allegato al ricorso (doc. n. 11) redatto dai coniugi di comune accordo sulla scorta degli attuali turni di lavoro del Sig. , e con riserva quindi di rivederne il contenuto in Controparte_1 ipotesi di mutamento degli stessi, fermo restando comunque il diritto – dovere in tal caso del padre di tenere con sé i figli 2 pomeriggi a settimana ed un fine settimana ogni 2. Per le festività religiose e civili, nonché per le vacanze scolastiche, le parti concordano nel prevedere che la gestione del diritto di visita ai figli sia libero, impegnandosi ognuno di loro a garantire quanto più possibile l'equilibrio dei tempi di permanenza, concordando in ogni caso sin d'ora che in relazione alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua i figli staranno ad anni alterni con un genitore (la madre per le festività del 2025) il giorno di Natale, ultimo dell'anno e quello di Pasquetta e con l'altro genitore (il padre per le festività del 2025) il giorno di Santo Stefano, il primo gennaio ed il giorno di Pasqua;
salvo diversi accordi tra gli stessi coniugi e salvo diversa ed espressa volontà dei figli. In relazione al periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé in via esclusiva i figli per un periodo complessivo di 15 giorni, che potrà essere continuo ed ininterrotto o, in alternativa, suddiviso in due eguali periodi di sette giorni ciascuno da determinarsi di anno in anno secondo le esigenze lavorative dei genitori e le esigenze, gli impegni e le volontà dei figli;
per il restante periodo di vacanza scolastica ulteriore e diverso da quello poc'anzi disciplinato, a partire dal primo giorno successivo alla chiusura della scuola, rimarranno valide le condizioni sopra stabilite in via ordinaria, salvo diverso e/o migliore accordo tra i genitori. Fermo quanto sopra esposto, la regolamentazione dei periodi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore dovrà essere concordata tra gli stessi valutando esclusivamente l'interesse dei primi, con conseguente disponibilità alla flessibilità di orari e giornate, assumendo altresì i genitori il preciso obbligo di regolare di anno in anno i tempi ed i modi della loro presenza secondo la tempistica sopra indicata, modificandoli con il mutare degli impegni e gli interessi dei figli. In relazione agli aspetti ed alle previsioni in commento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 473-bis.12 ult. co. c.p.c., si allega al ricorso il piano genitoriale predisposto (doc. n. 12). Per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti economici nei confronti dei piccoli e ciascun genitore provvederà al CP_3 Pt_1 loro mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito ed alle proprie disponibilità, e gli odierni istanti, in considerazione dell'attuale loro situazione economico – patrimoniale come in premessa meglio descritta, ritengono comunque di prevedere che il padre verserà a titolo di assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di ciascun figlio la somma mensile di euro 200,00, mediante bonifico sul conto corrente che all'uopo potrà essere indicato dalla madre entro il giorno 25 CP_2 di ogni mese, a far data dal mese successivo a quello del deposito del ricorso. I coniugi dichiarano che attualmente percepiscono dall'INPS l'assegno unico universale per i figli a carico, nella misura di euro 250,00 circa, e tale assegno sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Le spese straordinarie dovranno essere pur sempre condivise CP_2 dai genitori, e saranno poste a carico di questi ultimi nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considereranno spese straordinarie quelle connesse all'attività scolastica (quali le spese di iscrizione, trasporto pubblico, acquisto di libri e di materiale scolastico) ovvero quelle connesse all'iscrizione frequentazione-partecipazione a corsi per attività formative, ivi comprese quelle necessarie all'acquisto di attrezzature e materiali. Devono altresì considerarsi spese straordinarie quelle mediche non coperte dal S.S.N. o comunque non rientranti nelle quotidiane esigenze dei figli (spese per visite mediche e cure specialistiche, odontoiatriche et similia): per una migliore individuazione delle spese ordinarie e straordinarie le parti rimandano all'individuazione fattane nel protocollo d'intesa tra Magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Terni del 27/06/2018 dalle medesime parti odierne istanti visionato e condiviso.
8. Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti, ciascuna di esse provvedendo al pagamento della propria quota in favore del legale di comune accordo designato”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2 coniugi per matrimonio celebrato in Ficulle (TR) in data 15/09/2019, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di FICULLE (TR) (atto n. 2, parte I, anno 2019); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 937/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Pamploni Luca, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_2
Pamploni Luca, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 15/09/2019 in Ficulle (TR), che dall'unione sono nati i figli: in Orvieto (TR) il 12/09/2018 e Parte_1
in Orvieto (TR) il 21/12/2020, che il rapporto coniugale in passato, Controparte_3 sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2. Entrambi sin da ora prestano vicendevole consenso ed assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e all'eventuale espatrio.
3. La casa familiare sita in Ficulle (TR) Via Alcide De Gasperi n. 6, attualmente condotta in locazione dal solo ad un canone mensile di euro 400,00 Controparte_1
(doc. n. 10), viene assegnata a quest'ultimo, che vi continuerà pertanto ad abitare provvedendo a pagare direttamente ed in via esclusiva il predetto canone di locazione, impegnandosi se del caso a chiedere la modifica del contratto al proprietario per la rimozione del nominativo della Sig.ra quale conduttore. La moglie rinuncia CP_2 pertanto a far valere ogni e qualsiasi diritto di uso e abitazione sulla stessa, essendosi peraltro nelle more già trasferita presso l'abitazione dei propri genitori in premessa descritta, in attesa se del caso di trovare altra idonea sistemazione futura.
4. I coniugi dichiarano che non hanno beni mobili o denaro da dividere, avendo già provveduto in merito a suddividerli concordemente ed equamente tra loro, e per quanto attiene alle 2 autovetture sopra in premessa citate, convengono e stabiliscono di mantenerne la proprietà esclusiva in capo ai rispettivi titolari ed intestatari come risultante dalle relative carte di circolazione.
5. Quanto ai rapporti economici tra i coniugi odierni istanti, considerata la reciproca situazione economico – patrimoniale, pur valutati i possibili squilibri determinati dalla separazione nonché l'esigenza di garantire la prosecuzione di quei doveri assistenziali e solidaristici nascenti dal matrimonio nel rispetto del principio di solidarietà post coniugale in ossequio agli artt. 2 e 29 della Costituzione, i Sigg.ri e CP_2 [...]
concordano e stabiliscono di non dover prevedere la corresponsione di alcun CP_1 assegno di mantenimento in favore dell'uno ed a carico dell'altro, essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiana, in linea con quanto è sin qui avvenuto in costanza di matrimonio.
6. Per quanto attiene ai rapporti con i 2 figli minori e i coniugi odierni CP_3 Pt_1 istanti ne convengono l'affidamento ad entrambi (affidamento condiviso), con collocamento prevalente presso la madre presso la casa sopra individuata CP_2 ove attualmente risiede, ovverosia la casa dei propri genitori posta in Ficulle (TR) Via del Molino n. 19, salvo successivo cambio di abitazione che dovesse rendersi opportuno e/o necessario e che sarà tempestivamente comunicato al coniuge . La Controparte_1 potestà genitoriale sarà sempre esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Il padre avrà il più ampio e Controparte_1 libero diritto di visita ai figli, con i quali potrà stare secondo la migliore organizzazione idonea al mantenimento del legame familiare. In caso di mancanza di accordo tra i genitori circa le modalità di esercizio del diritto di visita, gli stessi odierni ricorrenti sin da ora si accordano affinché comunque il padre possa vedere e tenere con sé i figli e almeno 2 pomeriggi a settimana nei giorni feriali che all'uopo CP_3 Pt_1 potranno essere concordati, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, andando a prendere i figli all'uscita di scuola o presso l'abitazione della Sig.ra secondo la propria disponibilità, e tenendoli con sé CP_2 sino alle ore 21 del giorno stesso, per poi riaccompagnarli presso la predetta abitazione materna. Considerati i turni lavorativi del padre , che periodicamente Controparte_1 prevedono un orario lavorativo anche il sabato e la domenica, gli odierni istanti convengono che il medesimo potrà inoltre vedere e tenere con sé i Controparte_1 figli un fine settimana ogni due, in tal caso andandoli a prendere presso l'abitazione materna entro le ore 11.00 del sabato per poi ivi riaccompagnarli entro e non oltre le ore 21.00 della domenica, oppure andandoli a prendere il sabato prima delle 21 per poi riaccompagnarli entro le 21 della domenica: il tutto secondo il prospetto allegato al ricorso (doc. n. 11) redatto dai coniugi di comune accordo sulla scorta degli attuali turni di lavoro del Sig. , e con riserva quindi di rivederne il contenuto in Controparte_1 ipotesi di mutamento degli stessi, fermo restando comunque il diritto – dovere in tal caso del padre di tenere con sé i figli 2 pomeriggi a settimana ed un fine settimana ogni 2. Per le festività religiose e civili, nonché per le vacanze scolastiche, le parti concordano nel prevedere che la gestione del diritto di visita ai figli sia libero, impegnandosi ognuno di loro a garantire quanto più possibile l'equilibrio dei tempi di permanenza, concordando in ogni caso sin d'ora che in relazione alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua i figli staranno ad anni alterni con un genitore (la madre per le festività del 2025) il giorno di Natale, ultimo dell'anno e quello di Pasquetta e con l'altro genitore (il padre per le festività del 2025) il giorno di Santo Stefano, il primo gennaio ed il giorno di Pasqua;
salvo diversi accordi tra gli stessi coniugi e salvo diversa ed espressa volontà dei figli. In relazione al periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé in via esclusiva i figli per un periodo complessivo di 15 giorni, che potrà essere continuo ed ininterrotto o, in alternativa, suddiviso in due eguali periodi di sette giorni ciascuno da determinarsi di anno in anno secondo le esigenze lavorative dei genitori e le esigenze, gli impegni e le volontà dei figli;
per il restante periodo di vacanza scolastica ulteriore e diverso da quello poc'anzi disciplinato, a partire dal primo giorno successivo alla chiusura della scuola, rimarranno valide le condizioni sopra stabilite in via ordinaria, salvo diverso e/o migliore accordo tra i genitori. Fermo quanto sopra esposto, la regolamentazione dei periodi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore dovrà essere concordata tra gli stessi valutando esclusivamente l'interesse dei primi, con conseguente disponibilità alla flessibilità di orari e giornate, assumendo altresì i genitori il preciso obbligo di regolare di anno in anno i tempi ed i modi della loro presenza secondo la tempistica sopra indicata, modificandoli con il mutare degli impegni e gli interessi dei figli. In relazione agli aspetti ed alle previsioni in commento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 473-bis.12 ult. co. c.p.c., si allega al ricorso il piano genitoriale predisposto (doc. n. 12). Per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti economici nei confronti dei piccoli e ciascun genitore provvederà al CP_3 Pt_1 loro mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito ed alle proprie disponibilità, e gli odierni istanti, in considerazione dell'attuale loro situazione economico – patrimoniale come in premessa meglio descritta, ritengono comunque di prevedere che il padre verserà a titolo di assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di ciascun figlio la somma mensile di euro 200,00, mediante bonifico sul conto corrente che all'uopo potrà essere indicato dalla madre entro il giorno 25 CP_2 di ogni mese, a far data dal mese successivo a quello del deposito del ricorso. I coniugi dichiarano che attualmente percepiscono dall'INPS l'assegno unico universale per i figli a carico, nella misura di euro 250,00 circa, e tale assegno sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Le spese straordinarie dovranno essere pur sempre condivise CP_2 dai genitori, e saranno poste a carico di questi ultimi nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considereranno spese straordinarie quelle connesse all'attività scolastica (quali le spese di iscrizione, trasporto pubblico, acquisto di libri e di materiale scolastico) ovvero quelle connesse all'iscrizione frequentazione-partecipazione a corsi per attività formative, ivi comprese quelle necessarie all'acquisto di attrezzature e materiali. Devono altresì considerarsi spese straordinarie quelle mediche non coperte dal S.S.N. o comunque non rientranti nelle quotidiane esigenze dei figli (spese per visite mediche e cure specialistiche, odontoiatriche et similia): per una migliore individuazione delle spese ordinarie e straordinarie le parti rimandano all'individuazione fattane nel protocollo d'intesa tra Magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Terni del 27/06/2018 dalle medesime parti odierne istanti visionato e condiviso.
8. Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti, ciascuna di esse provvedendo al pagamento della propria quota in favore del legale di comune accordo designato”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2 coniugi per matrimonio celebrato in Ficulle (TR) in data 15/09/2019, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di FICULLE (TR) (atto n. 2, parte I, anno 2019); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti