Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7271/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in per-
sona del Dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Di cui al numero di registro generale n. 7271.23
Tra
con sede legale in Corso Parte_1
Massimo D'Azeglio, 33/E – Torino, numero di iscrizione nel Registro delle Im-
prese di Torino e codice fiscale P.IVA di gruppo n. P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale Dott. , rappresentata e Parte_2
difesa – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F.
; PEC: e Francesca C.F._1 Email_1
Andrea Cantone (C.F. ; PEC: C.F._2 [...]
del Foro di Milano, numero telefax: Email_2
[... 02/72170950, e dall'Avv. Lucio Parlato (C.F.: ; PEC: C.F._3
del Foro di Napoli, elettivamente domi- Email_3
ciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Via Toledo n. 256;
appellante
1
nata in [...] il [...] e ivi Controparte_1
residente al Corso Sirena, 254 C.F. , rappresentata e dife- C.F._4
sa, giusta procura alle liti rilasciata sin dal giudizio di primo grado, dall' Avv.
Antonio Nicolella (cod.fisc.: – P.Iva ) elet- C.F._5 P.IVA_3
tivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dello stesso in
Aversa (CE) alla Via Amedeo Maiuri n°6, come in atti;
Appellato
Conclusioni come da verbale del 4.10.24 che si riporta.
Per l'appellante:
Per delega dell'avv. Lucio Parlato, l'avv. Francesco Giuseppe D'Angelo si riporta integralmente agli scritti difensivi depositati nell'interesse di Parte_1
ribadendo, in particolare, l'assoluta infondatezza dell'eccezione di inammissibili-
tà dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. formulata da controparte, considerato che:
a) il Giudizio di prime cure aveva ad oggetto la domanda di accertamento e declaratoria dell'illegittimità della segnalazione della IG.ra CP_2
[...
e la conseguente domanda di condanna della al risarcimento del CP_3
danno, con la conseguenza che il valore complessivo della domanda non poteva considerarsi inferiore all'importo di Euro 1.100,00. Non solo, con-
troparte chiedeva la condanna della al risarcimento del danno per CP_3
l'importo di Euro 1.000,00 e costituendosi, formulava eccezio- Parte_1
ne di compensazione per l'importo di Euro 299,02 in ragione
2
dell'inadempimento della IG.ra . Controparte_1
Il Giudizio di prime cure aveva, pertanto, espressamente ad oggetto: 1) la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione della IG.ra
[...]
; 2) la domanda di condanna della al risarcimento del danno;
Parte_3 CP_3
3) l'accertamento del credito vantato da In considerazione di quanto Parte_1
precede, la causa è stata evidentemente decisa secondo diritto e non poteva essere
(né può intendersi) decisa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.;
b) quanto precede è ancor più vero se si considera che l'art. 113, comma 2,
c.p.c. esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le controversie che abbiano ad oggetto i rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., come nel caso di specie, in cui oggetto di di-
scussione è, inter alia, la valutazione delle clausole contrattuali contenenti preav-
viso di segnalazione;
c) in ogni caso, si rammenta che le sentenze del Giudice di Pace pronun-
ciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili per violazione dei principi regolatori della materia, così come avvenuto nel caso di specie, essendo la causa stata decisa sulla base della asserita violazione della normativa inerente le segnalazioni. Conclude come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 28/06/2024 le cui conclusioni qui si abbiano per ripetute e trascritte e chiede che la causa sia decisa. E' altresì pre-
sente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Per l'appellato:
l'avv. Antonio Nicolella, impugnando e contestando tutto quanto scritto dedotto e prodotto ex adverso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto,
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integralmente si riporta al contenuto tutto dei propri scritti difensivi chiedendone il totale accoglimento. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Svolgimento in fatto e diritto
Con atto di citazione in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Barra, n. 4624/2022, pubblicata in data 16 agosto 2022, nel procedimento n.
7847/2020 R.G., promosso da contro Controparte_1 [...]
quest'ultima ne chiedeva la censura. Controparte_4
L'appellante esponeva in fatto e diritto quanto segue:
Il dispositivo della sentenza impugnata era il seguente:
“in accoglimento della domanda, dichiara illegittima l'iscrizione del no-
minativo della sig.ra nei sistemi SIC tenuti dalla soc. Controparte_1
CRIF S.p.A. ad opera della e la condanna al pa- Parte_1
gamento a titolo risarcitorio della somma di Euro 300,00; ordina la notifica del-
la copia della presente sentenza ai competenti uffici presso la Banca d'TA
nonché alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa;
condanna la con-
venuta società al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 450,00
di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 400,00 per competenze oltre il rimborso for-
fettario spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione – in quota –
in favore degli avv.ti Antonio Nicolella e Anna Salzano che hanno dichiarato di
averne fatto anticipo”.
Deduceva inoltre che in data 5 luglio 2017, concludeva Controparte_1
con un contratto di prestito finalizzato per l'acquisto di un'“auto usa- Parte_1
ta”, dell'importo totale di Euro 5.019,12.
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L'art. 6 delle “Condizioni generali di finanziamento – Prestito finalizzato”
prevedeva che “in caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finan-
ziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche
e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie”;
Con la sottoscrizione del medesimo quindi la dichiarava Controparte_1
“di aver ricevuto inoltre copia dell'informativa specifica relativa al trattamento
dei dati personali effettuato nell'ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie”.
Orbene, l'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che risulta adeguatamente sottoscritta dalla parte appellata, prevedeva che “il sotto-
scritto (…) è informato e, per quanto di ragione, espressamente consente: (…)
che i dati di cui alla lett. A) siano anche comunicati a Sistemi di Informazioni
Creditizie (“SIC”), e da questi ultimi trattati nei termini di cui alla specifica in-
formativa allegata, cui si rinvia” .
Disattendendo gli impegni assunti, si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo di puntuale pagamento delle rate del contratto .
Nello specifico, in ragione del mancato versamento delle rate nei termini stabiliti, in data 19 agosto 2019, la banca, rilevato il mancato pagamento della prima rata comunicava che “ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Codice deon-
tologico sui Sistemi di informazioni creditizie […] Le/Vi ricordiamo che, in caso
di ritardato o mancato pagamento delle rate, il cliente e/o il coobbligato possono
essere segnalati in banche dati pubbliche e private: Sistemi di Informazioni Cre-
ditizie e Centrale Rischi di Banca d'TA”.
Comunicazioni di pari tenore venivano trasmesse nei mesi di settembre,
ottobre e dicembre 2019, nonché nel mese di gennaio 2020.
Le predette comunicazioni, venivano regolarmente ricevute. Diversamen-
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te da quanto rilevato dalla controparte mai nessun reclamo risulta ricevuto.
Con Atto di citazione notificato in data 23 giugno 2020 l'appellata con-
veniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Barra, per sentire ac- Parte_1
cogliere le seguenti conclusioni: “Accertarsi l'Illegittimità della iscrizione nei si-
stemi SIC ad opera della soc. dei dati Parte_1
negativi della sig.ra e per effetto:
2. Con- Controparte_1
dannarsi la in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro–tempore al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non,
in favore della sig.ra che vengono quantifi- Controparte_1
cati in complessivi € 1.000,00 (Euro Mille,00) o in quella somma maggiore o mi-
nore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali, oltre interessi le-
gali dal fatto e rivalutazione monetaria secondo il tutto sempre nei li- CP_6
miti della competenza di € 1.032,00, valore corrispondente alla Fascia “A” della
Tabella di cui alla Legge n° 488/99 e successive modificazioni ed integrazioni
(contributo unificato € 43,00);
3. Ordinarsi a cura della cancelleria, la notifica
di copia dell'emananda sentenza, ai competenti Uffici presso la NC D' ITA-
LIA nonché alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, per
l'irrogazione delle sanzioni di legge nei confronti della convenuta
[...]
per le sue inadempienze, oltre istruttorie e Controparte_7
spese di lite”.
Con Comparsa di costituzione e risposta del 22 ottobre 2021, si Parte_1
costituiva in Giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel
merito: respingere tutte le domande formulate dalla Parte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in
[...]
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narrativa; In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
attoree, chiede la riduzione delle eventuali somme che risultassero Parte_1
dovute all'attrice alla minor somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di
compensazione con il credito vantato dalla NC per Euro 293,27 o la diver-
sa, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre in-
teressi dal dovuto al saldo”, oltre spese di lite.
In data 16 agosto 2022, veniva pubblicata la SENTENZA, avverso la qua-
le propone appello. Parte_1
In adempimento a quanto disposto dal Giudice di prime cure, la banca corrispondeva alla gli importi liquidati dal Giudice. Controparte_1
Viceversa, la predetta risulta tuttora inadempiente nei confronti di
[...]
che vanta nei suoi confronti un credito pari ad Euro 299,02 (di cui Euro CP_7
263,50 a titolo di sorte capitale ed Euro 35,52 a titolo di interessi di mora al 14
dicembre 2021), oltre interessi maturati e maturandi, come risulta dall'estratto conto prodotto dalla . CP_3
Questi i motivi di appello.
Omessa motivazione / motivazione meramente apparente - errata interpre-
tazione e applicazione della normativa in materia di segnalazione nell'ambito dei sistemi di informazione creditizia;
Omessa motivazione e violazione della normativa in materia di risarci-
mento del danno;
Omessa motivazione e violazione della normativa in materia di trasmis-
sione degli atti a Banca d'TA e CP_8
Omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione formulata da CP_9
[...]
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Sulla base di tali motivi veniva richiesta la parziale sospensione della effi-
cacia della sentenza e concludeva con le seguenti richieste:
“In via preliminare e cautelare
• • sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della SENTENZA n.
4624/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Barra nella causa n.
7847/2020 R.G., con riferimento all'ordine di notificazione della SENTENZA
nei confronti di Banca d'TA e e all'ordine di cancellazione del no- CP_8
minativo della dai Sistemi di Informazioni Credi- Parte_5
tizie;
In via principale, nel merito,
pronunciare la riforma della SENTENZA impugnata e, quindi,
• • accertare e dichiarare la piena legittimità della segnalazione del nomina-
tivo della operata da con conse- Parte_5 Parte_1
guente rigetto della domanda di cancellazione della segnalazione formulata dalla
; Parte_5
• • rigettare la domanda di risarcimento del danno formulata dalla
[...]
nei confronti della , con conseguente condanna Parte_5 CP_3
dell'appellata alla restituzione, in favore di dell'importo di Euro Parte_1
300,00 corrisposto dalla a titolo di risarcimento del danno, in adempi- CP_3
mento alla SENTENZA;
• • rigettare la domanda di condanna della alla notifica della CP_3 [...]
nei confronti di Banca d'TA e Pt_6 CP_8
In via subordinata, nel merito,
• • nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello e di acco-
glimento delle domande della , Parte_5
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• chiede la compensazione delle somme dovute all'appellata Parte_1
con il credito vantato dalla NC per Euro 299,02, oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi sino al saldo, o la diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
In ogni caso
• • con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del
Giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva parte appellata la quale nel richiedere il rigetto dell'appello richiamava le seguenti motivazioni:
- inammissibilità dell'appello atteso che la sentenza impugnata ha deciso con equità ex art. 339 c.p.c.;
- correttezza della sentenza atteso che afferma il principio secondo cui oc-
corre la prova della effettiva ricezione del preavviso di segnalazione per la correttezza dello stesso;
- correttezza della sentenza laddove liquida secondo equità il danno subito dalla illegittima segnalazione alla reputazione.
Acquisita la documentazione ed assegnata in decisione la causa, si osser-
va.
Sull'ammissibilità dell'appello.
Con atto di citazione in primo grado, chiedeva accer- Controparte_1
tarsi l'Illegittimità della iscrizione nei sistemi SIC ad opera della soc.
[...]
e per effetto condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i Parte_1
danni, patrimoniali e non, che venivano quantificati in complessivi € 1.000,00
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(Euro Mille,00) o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali, oltre interessi legali dal fatto e rivalutazione monetaria secondo il tutto sempre nei limiti della competenza di € CP_6
1.032,00, valore corrispondente alla Fascia “A” della Tabella di cui alla Legge n°
488/99 e successive modificazioni ed integrazioni (contributo unificato € 43,00).
In limine si osserva che l'accertamento dell'illegittimità attiene ad una domanda autonoma come si legge chiaramente nell'elenco delle conclusioni che reca la richiesta con un paragrafo a parte.
Non si concorda quindi con la tesi dell'appallata la quale lo riconduce al semplice presupposto logico giuridico della successiva domanda di risarcimento atteso che, sarebbe stato allora sufficiente formulare direttamente ed esclusiva-
mente la domanda di risarcimento del danno che avrebbe avuto come presuppo-
sto necessario l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione, accertamento incidenter tantum e senza efficacia di giudicato diretto.
L'accertamento dell'illegittimità ha natura quindi di domanda dal valore indeterminato che consente quindi la proponibilità dell'appello.
A ciò si aggiunga che la controversia attiene all'inadempimento di un con-
tratto concluso tramite moduli o formulari predisposti ex 1342 c.c. fattispecie espressamente esclusa dalla pronunzia secondo equità ex art. 113 c.p.c. u.c.
Il merito delle censure dell'appellante.
Parte appellante, nel premettere che la controparte all'atto della sottoscri-
zione del contratto veniva informata adeguatamente che la legislazione è nel sen-
so di consentire la segnalazione per il caso di inadempimento, intende anche di-
mostrare che una volta verificatosi l'inadempimento, almeno a seguito di n. 5
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missive del 2019 e 2020 la veniva resa edotta che per Controparte_1
il persistente inadempimento del pagamento delle rate incorreva nel pericolo di segnalazione.
Sul punto in sede di primo grado ha depositato un'attestazione da parte di un operatore di posta privato, Nexive s.p.a. al quale evidentemente si è rivolta per le specifiche comunicazioni alla controparte, dalla quale emerge una serie di spe-
dizioni tutte con la dicitura “ recapitata”. Come di seguito si mostra.
Orbene, nel premettere che la semplice indicazione dell'esistenza di una disciplina in ordine alla possibilità di essere segnalati per l'ipotesi di un inadem-
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pimento significativo, non soddisfa i requisiti dell'art. 125 tub comma terzo, nel-
la sua attuale formulazione (in vigore dal 19.9.2010) applicabile alla fattispecie in esame, secondo cui “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, al-
tre comunicazioni, o in via autonoma”, occorre rilevare che necessita una speci-
fica e distinta comunicazione che sia attuale, ovvero successiva al sopravvenuto inadempimento e relativa al pericolo di segnalazione – in ogni banca dati - in re-
lazione appunto allo specifico inadempimento verificatosi.
A dimostrazione dell'intervenuto effetto recettizio, ovvero della cono-
scenza della missiva contenente l'informazione circa il pericolo di segnalazione,
ha depositato la dichiarazione su riprodotta della Nexive s.p.a. da cui Parte_1
si ricava che sarebbero state recapitate le n.5 missive nel periodo 2019-2010.
La banca, si è affidata quindi alle risultanze del servizio “Formula Certa
Nexive”, operatore di posta privato, deducendo quindi che sarebbe stata fornita la prova che la comunicazione è regolarmente pervenuta al destinatario, venendo registrati tutti i passaggi dalla data di spedizione sino alla data di ricezione. Ciò
posto, si osserva che, il servizio di recapito in questione è stato riconosciuto dalla
Circolare del Ministero delle comunicazioni 2 agosto 2007, n. 5688 “Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente” (G.U. 29
agosto 2007, n. 200), emessa in attuazione del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE, nella specie quindi può ritenersi rag-
giunta la prova dell'avvenuto recapito del preavviso in questione, quantomeno dell'immissione nella cassetta postale del destinatario all'indirizzo (che risulta corretto senza censure sul punto ad opera della controparte).
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Sussiste quindi la prova presuntiva di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
in mancanza di prova a carico della ed in assenza di alcuna ri- Controparte_1
chiesta istruttoria sul punto, “di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Ne consegue la correttezza della segnalazione che rispetta i requisiti di cui all'art. 125 TUB su richiamato.
L'accoglimento del primo motivo di appello consente la revoca integrale della sentenza impugnata, l'assorbimento degli altri motivi di appello, con onere restitutorio in capo alla ed in favore della della som- Controparte_1 Parte_1
ma di euro 300,00 incamerata a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado da parte di di cui non ha chiesto interessi dalla data Parte_1 Parte_1
del pagamento. Si applicherà quindi l'art. 1284 comma quarto c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi attesa la natura non complessa delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello, così provvede:
- Revoca la sentenza di primo grado;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 300,00 con interessi legali di Parte_1
cui all'art. 1284 c.c. comma quarto, dalla data della notificazione dell'atto di appello al soddisfo;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del primo grado che quantifi- Controparte_10
ca in euro 450,00 oltre iva e cassa e spese generali ed euro 900,00 oltre iva e cassa e spese generali ed euro 64,50 per spese per il secondo grado;
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Così deciso, Napoli 2.4.25 Il Giudice
Diego Ragozini
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