Sentenza 18 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2019, n. 31899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31899 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2019 |
Testo completo
nte SENTENZA sui ricorsi proposti da: SC AL ER nato a [...] il [...] ZI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2018 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Venezia ha applicato a OL LL AL e BE ES la pena concordata fra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, lamentando la nullità della sentenza per omessa concessione ai prevenuti della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Con memoria depositata il 23.5.2019 il difensore degli imputati chiede che la sentenza impugnata sia annullata a seguito della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale.
5. Il motivo dedotto in ricorso è inammissibile, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
6. Tuttavia, nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 depositata in data 8 marzo 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, contestato agli odierni imputati, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena concordata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto e di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, cod. pen., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, con conseguente nullità del relativo accordo e annullamento senza rinvio della sentenza che sullo stesso sia basata (cfr. Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014).
7. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso il 27 giugno 2019 Il Consiglier stensore Il