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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1159/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5047/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5889/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230010437668000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento n° 028 2023 00104376 68, notificata a mezzo pec in data 3/5/23, che trovava causa nell'avviso bonario, notificato a mezzo pec in data 24/12/2021, in materia I.V.A. anno 2018, per un importo pari ad € 1.954.540,48, comprensivo di interessi e sanzioni consequenziali, eccependone la nullità per assenza di danno erariale e lo scorporo delle sanzioni, carenza di legittimazione ad agire da parte dell'agente della riscossione, inesistenza della notifica della cartella di pagamento, notifica effettuata da indirizzo pec non valido e non presente in alcun registro ufficiale;
inesistenza della cartella di pagamento per assenza della firma digitale (estensione .p7m), violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, N° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Deduce in particolare che con avviso bonario, notificato a mezzo pec in data 24/12/2021, a seguito di controllo sulla dichiarazione per il periodo di imposta 2018, era stato evidenziato nei riguardi della società C.L.S. la commissione di un errore per la presenza di un credito I.V.A. dichiarato pari ad € 1.855.415,00 a fronte di quello calcolato di € 515.997,00. Evidenziava trattarsi di un mero errato riporto dell'importo della cifra di
€ 1.855.415,00 che costituiva nient'altro che il credito I.V.A. risultante nella dichiarazione I.V.A. dell'anno
2017 che veniva erroneamente riportato nella dichiarazione successiva (2018).
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, evidenziava l'infondatezza del primo motivo di doglianza, avendo la stessa parte ricorrente riconosciuto l'errore e ammesso la fondatezza della pretesa tributaria, non inficiando la mera presentazione della dichiarazione integrativa la validità ed efficacia del recupero effettuato sulla base di un errore dello stesso contribuente. Contestava gli altri motivi di gravame e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.
Con successive memorie, l'Ufficio precisava "che il recupero operato con la cartella di pagamento in discussione trova la sua scaturigine nei recuperi che si sono estrinsecati negli avvisi di accertamento operati, sempre nei confronti della società di cui sopra ,per l'anno d'imposta 2016 (TF7030100909/2022 e
TF7030101872/2022). Per i predetti avvisi di accertamento risultano essere pendenti contenziosi presso la CGT di primo grado di Caserta e risultano essere state emesse sentenze favorevoli allo scrivente Ufficio ( sent 3591/03/2023 e 3368/08/2023). Gli accertamenti effettuati per l'anno d'imposta 2016, comprensivi dell'IVA non riconosciuta, hanno comportato “ a cascata” il recupero anche per gli anni successivi compreso l'anno d'imposta 2018, per il quale anno d'imposta il recupero è stato operato tramite la cartella di pagamento di cui sopra, la quale pertanto si appalesa del tutto legittima e valida".
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, in particolare ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio in quanto "il debito in discussione nasce dalla errata indicazione nel modello iva rigo VL 08 in cui la società ha indicato un erroneo riporto dell'eccedenza dell'anno precedente pari ad euro 1.893.594,00 invece del credito indicato nell'anno precedente pari ad euro 554.036,00.Come chiarito dall'agenzia riscossione “da interrogazioni in Anagrafe Tributaria è emerso che la società nell'anno d'imposta 2017 ha ceduto crediti iva per complessivi €3.028.118,00 con atti notarili, solo in parte scomputati in dichiarazione anno imposta 2017 indicando cessioni per soli euro 886.775,00 su complessivi € 3.028.118,00 ceduti (cfr si allegano copia degli atti cessione). Dai dati in AT emergono, quindi, elementi certi ampiamente discordanti con qualsivoglia riporto di credito iva anno precedente da riportare nel 2018, come invece richiesto dalla parte. Di conseguenza, in sede di liquidazione del modello IVA integrativo anno d'imposta 2018 presentato in data 07/10/2022, l'Ufficio, pur liquidando l'integrativa sulla base dei dati indicati dal contribuente, non ha ritenuto opportuno valorizzare detta integrativa al fine di apportare modifiche alla dichiarazione originaria per l'annualità 2018”. Posta altresì la tardività del ravvedimento operoso in ragione della intervenuta notifica della comunicazione di irregolarità del 24\12\2021, deve ritenersi infondato il primo motivo di doglianza, rilevandosi il legittimo interesse dell'agenzia a mantenere la validità della dichiarazione originaria in ordine agli eventuali esiti di irregolarità in corso di riscossione, oppure alle attività di controllo diverse da quelle di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per il corretto espletamento delle quali è necessario che la dichiarazione resti operativa".
Presenta appello la contribuente, che lamenta il difetto di pronuncia per omissione ed ultrapetizione della sentenza gravata in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo, la omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione ad agire da parte dell'agente della riscossione, riproponendo poi tutti gli altri motivi del ricorso introduttivo.
Si costituisce l'Ufficio, che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dalla attenta lettura della documentazione in atti risulta che la contribuente riceveva un avviso bonario, notificato a mezzo pec in data 24/12/2021, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR n.
633/1972 sulla dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2018, con cui veniva evidenziato nei riguardi della società C.L.S. la commissione di un errore nella suddetta per la presenza di un credito I.V.A. dichiarato pari ad € 1.855.415,00 a fronte di quello calcolato di € 515.997,00, frutto di un mero errore materiale rilevabile icto oculi in quanto la somma di € 1.855.415,00 corrispondeva esattamente al credito I.V.A. risultante nella dichiarazione I.V.A. dell'anno 2017 che veniva erroneamente riportato nella dichiarazione successiva 2018 senza essere aggiornata con le compensazioni correttamente effettuate nell'anno precedente, errore verificabile attraverso il riscontro e il confronto dei registri I.V.A. per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019,
2020; la semplice lettura dei registri I.V.A. rende evidente che l'unico dato erroneamente riportato nelle dichiarazioni riferite a tali annualità risulta essere il credito di imposta che non risulta variato dall'anno 2017 all'anno successivo che, del resto, non verrà mai modificato per le dichiarazioni successive non avendo più la società C.L.S. svolto operazioni commerciali, come rovato in atti.
Pertanto, la vertenza ha ad oggetto la errata indicazione di un credito IVA riportato in dichiarazione 2018 per un importo superiore a quello effettivo ma non utilizzato o ceduto;
ebbene se il credito IVA è stato solo erroneamente riportato e la sua corretta indicazione è avvenuta con le successive dichiarazioni integrative,
a seguito della segnalazione avvenuta con avviso bonario del 24.12.201, e nulla di quel maggior credito, erroneamente dichiarato, è stato utilizzato, non sussistono legittimi motivi per la iscrizione a ruolo, non essendosi configurato alcun danno erariale.
La decisione dei primi giudici, quindi, risulta censurabile per aver valorizzato, ai fini della decisione, circostanze completamente avulse dai fatti di causa, facendo riferimento al fatto che "da interrogazioni in
Anagrafe Tributaria è emerso che la società nell'anno d'imposta 2017 ha ceduto crediti iva per complessivi
€3.028.118,00 con atti notarili, solo in parte scomputati in dichiarazione anno imposta 2017 indicando cessioni per soli euro 886.775,00 su complessivi € 3.028.118,00 ceduti”. In realtà, come dichiarato sia nelle difese del primo grado di giudizio, sia negli atti di appello, l'Ufficio ritiene che "dai dati in AT emergono, quindi, elementi certi ampiamente discordanti con qualsivoglia riporto di credito IVA anno precedente da riportare nel 2018", e che "il recupero operato con la cartella di pagamento in discussione trova la sua scaturigine nei recuperi che si sono estrinsecati negli avvisi di accertamento operati, sempre nei confronti della società di cui sopra, per l'anno d'imposta 2016 (TF7030100909/2022 e TF7030101872/2022)". Peraltro, anche in sede di appello, l'Ufficio non giustifica adeguatamente il motivo per cui, in sede di liquidazione del modello
IVA integrativo anno d'imposta 2018 presentato in data 07/10/2022, pur liquidando l'integrativa sulla base dei dati indicati dal contribuente, non abbia ritenuto opportuno valorizzare detta integrativa al fine di apportare modifiche alla dichiarazione originaria per l'annualità 2018, dichiarando genericamente e senza alcun supporto documentale probatorio che le discrasie evidenziate per gli anni antecedenti al 2018, e che si riflettono su tale annualità qui controversa, saranno in un futuro indefinito "oggetto di specifica segnalazione all'Ufficio Controlli competente".
Tanto precisato, la Corte osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contribuente può far valere le sue ragioni in sede di opposizione innanzi alla Corte di Giustizia tributaria competente a seguito di ricezione della cartella di pagamento che sia stata emendata da successiva dichiarazione integrativa, facendo valere errori, di fatto o di diritto, commessi in suo danno nella redazione della dichiarazione: "Il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella dichiarazione dei redditi, non applicandosi in tali ipotesi il termine decadenziale previsto dall' art. 2 del DPR n. 322/98" (Cass. Ord. n.13408/2024; cfr: Cass Ord. n.14541/2018).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che non possano trovare ingresso nel presente giudizio questioni relative ad eventuali discordanze delle dichiarazioni IVA relative ad annualità precedenti al 2018, essendo oggetto del ricorso introduttivo la cartella impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2018. Essendo provato che l'errore dichiarativo è stato frutto di un mero errore di riporto materiale del dato relativo al 2017, essendo tale errore stato emendato con le dichiarazioni integrative successive, e non essendo il maggior credito IVA erroneamente dichiarato mai stato utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso, la sentenza appellata merita di essere riformata, dovendo essere dichiarato nullo l'atto impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese attesa la complessità della ricostruzione in fatto e diritto delle questioni controverse.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5047/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5889/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230010437668000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento n° 028 2023 00104376 68, notificata a mezzo pec in data 3/5/23, che trovava causa nell'avviso bonario, notificato a mezzo pec in data 24/12/2021, in materia I.V.A. anno 2018, per un importo pari ad € 1.954.540,48, comprensivo di interessi e sanzioni consequenziali, eccependone la nullità per assenza di danno erariale e lo scorporo delle sanzioni, carenza di legittimazione ad agire da parte dell'agente della riscossione, inesistenza della notifica della cartella di pagamento, notifica effettuata da indirizzo pec non valido e non presente in alcun registro ufficiale;
inesistenza della cartella di pagamento per assenza della firma digitale (estensione .p7m), violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, N° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, N° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Deduce in particolare che con avviso bonario, notificato a mezzo pec in data 24/12/2021, a seguito di controllo sulla dichiarazione per il periodo di imposta 2018, era stato evidenziato nei riguardi della società C.L.S. la commissione di un errore per la presenza di un credito I.V.A. dichiarato pari ad € 1.855.415,00 a fronte di quello calcolato di € 515.997,00. Evidenziava trattarsi di un mero errato riporto dell'importo della cifra di
€ 1.855.415,00 che costituiva nient'altro che il credito I.V.A. risultante nella dichiarazione I.V.A. dell'anno
2017 che veniva erroneamente riportato nella dichiarazione successiva (2018).
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, evidenziava l'infondatezza del primo motivo di doglianza, avendo la stessa parte ricorrente riconosciuto l'errore e ammesso la fondatezza della pretesa tributaria, non inficiando la mera presentazione della dichiarazione integrativa la validità ed efficacia del recupero effettuato sulla base di un errore dello stesso contribuente. Contestava gli altri motivi di gravame e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.
Con successive memorie, l'Ufficio precisava "che il recupero operato con la cartella di pagamento in discussione trova la sua scaturigine nei recuperi che si sono estrinsecati negli avvisi di accertamento operati, sempre nei confronti della società di cui sopra ,per l'anno d'imposta 2016 (TF7030100909/2022 e
TF7030101872/2022). Per i predetti avvisi di accertamento risultano essere pendenti contenziosi presso la CGT di primo grado di Caserta e risultano essere state emesse sentenze favorevoli allo scrivente Ufficio ( sent 3591/03/2023 e 3368/08/2023). Gli accertamenti effettuati per l'anno d'imposta 2016, comprensivi dell'IVA non riconosciuta, hanno comportato “ a cascata” il recupero anche per gli anni successivi compreso l'anno d'imposta 2018, per il quale anno d'imposta il recupero è stato operato tramite la cartella di pagamento di cui sopra, la quale pertanto si appalesa del tutto legittima e valida".
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, in particolare ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio in quanto "il debito in discussione nasce dalla errata indicazione nel modello iva rigo VL 08 in cui la società ha indicato un erroneo riporto dell'eccedenza dell'anno precedente pari ad euro 1.893.594,00 invece del credito indicato nell'anno precedente pari ad euro 554.036,00.Come chiarito dall'agenzia riscossione “da interrogazioni in Anagrafe Tributaria è emerso che la società nell'anno d'imposta 2017 ha ceduto crediti iva per complessivi €3.028.118,00 con atti notarili, solo in parte scomputati in dichiarazione anno imposta 2017 indicando cessioni per soli euro 886.775,00 su complessivi € 3.028.118,00 ceduti (cfr si allegano copia degli atti cessione). Dai dati in AT emergono, quindi, elementi certi ampiamente discordanti con qualsivoglia riporto di credito iva anno precedente da riportare nel 2018, come invece richiesto dalla parte. Di conseguenza, in sede di liquidazione del modello IVA integrativo anno d'imposta 2018 presentato in data 07/10/2022, l'Ufficio, pur liquidando l'integrativa sulla base dei dati indicati dal contribuente, non ha ritenuto opportuno valorizzare detta integrativa al fine di apportare modifiche alla dichiarazione originaria per l'annualità 2018”. Posta altresì la tardività del ravvedimento operoso in ragione della intervenuta notifica della comunicazione di irregolarità del 24\12\2021, deve ritenersi infondato il primo motivo di doglianza, rilevandosi il legittimo interesse dell'agenzia a mantenere la validità della dichiarazione originaria in ordine agli eventuali esiti di irregolarità in corso di riscossione, oppure alle attività di controllo diverse da quelle di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per il corretto espletamento delle quali è necessario che la dichiarazione resti operativa".
Presenta appello la contribuente, che lamenta il difetto di pronuncia per omissione ed ultrapetizione della sentenza gravata in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo, la omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione ad agire da parte dell'agente della riscossione, riproponendo poi tutti gli altri motivi del ricorso introduttivo.
Si costituisce l'Ufficio, che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dalla attenta lettura della documentazione in atti risulta che la contribuente riceveva un avviso bonario, notificato a mezzo pec in data 24/12/2021, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR n.
633/1972 sulla dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2018, con cui veniva evidenziato nei riguardi della società C.L.S. la commissione di un errore nella suddetta per la presenza di un credito I.V.A. dichiarato pari ad € 1.855.415,00 a fronte di quello calcolato di € 515.997,00, frutto di un mero errore materiale rilevabile icto oculi in quanto la somma di € 1.855.415,00 corrispondeva esattamente al credito I.V.A. risultante nella dichiarazione I.V.A. dell'anno 2017 che veniva erroneamente riportato nella dichiarazione successiva 2018 senza essere aggiornata con le compensazioni correttamente effettuate nell'anno precedente, errore verificabile attraverso il riscontro e il confronto dei registri I.V.A. per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019,
2020; la semplice lettura dei registri I.V.A. rende evidente che l'unico dato erroneamente riportato nelle dichiarazioni riferite a tali annualità risulta essere il credito di imposta che non risulta variato dall'anno 2017 all'anno successivo che, del resto, non verrà mai modificato per le dichiarazioni successive non avendo più la società C.L.S. svolto operazioni commerciali, come rovato in atti.
Pertanto, la vertenza ha ad oggetto la errata indicazione di un credito IVA riportato in dichiarazione 2018 per un importo superiore a quello effettivo ma non utilizzato o ceduto;
ebbene se il credito IVA è stato solo erroneamente riportato e la sua corretta indicazione è avvenuta con le successive dichiarazioni integrative,
a seguito della segnalazione avvenuta con avviso bonario del 24.12.201, e nulla di quel maggior credito, erroneamente dichiarato, è stato utilizzato, non sussistono legittimi motivi per la iscrizione a ruolo, non essendosi configurato alcun danno erariale.
La decisione dei primi giudici, quindi, risulta censurabile per aver valorizzato, ai fini della decisione, circostanze completamente avulse dai fatti di causa, facendo riferimento al fatto che "da interrogazioni in
Anagrafe Tributaria è emerso che la società nell'anno d'imposta 2017 ha ceduto crediti iva per complessivi
€3.028.118,00 con atti notarili, solo in parte scomputati in dichiarazione anno imposta 2017 indicando cessioni per soli euro 886.775,00 su complessivi € 3.028.118,00 ceduti”. In realtà, come dichiarato sia nelle difese del primo grado di giudizio, sia negli atti di appello, l'Ufficio ritiene che "dai dati in AT emergono, quindi, elementi certi ampiamente discordanti con qualsivoglia riporto di credito IVA anno precedente da riportare nel 2018", e che "il recupero operato con la cartella di pagamento in discussione trova la sua scaturigine nei recuperi che si sono estrinsecati negli avvisi di accertamento operati, sempre nei confronti della società di cui sopra, per l'anno d'imposta 2016 (TF7030100909/2022 e TF7030101872/2022)". Peraltro, anche in sede di appello, l'Ufficio non giustifica adeguatamente il motivo per cui, in sede di liquidazione del modello
IVA integrativo anno d'imposta 2018 presentato in data 07/10/2022, pur liquidando l'integrativa sulla base dei dati indicati dal contribuente, non abbia ritenuto opportuno valorizzare detta integrativa al fine di apportare modifiche alla dichiarazione originaria per l'annualità 2018, dichiarando genericamente e senza alcun supporto documentale probatorio che le discrasie evidenziate per gli anni antecedenti al 2018, e che si riflettono su tale annualità qui controversa, saranno in un futuro indefinito "oggetto di specifica segnalazione all'Ufficio Controlli competente".
Tanto precisato, la Corte osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contribuente può far valere le sue ragioni in sede di opposizione innanzi alla Corte di Giustizia tributaria competente a seguito di ricezione della cartella di pagamento che sia stata emendata da successiva dichiarazione integrativa, facendo valere errori, di fatto o di diritto, commessi in suo danno nella redazione della dichiarazione: "Il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella dichiarazione dei redditi, non applicandosi in tali ipotesi il termine decadenziale previsto dall' art. 2 del DPR n. 322/98" (Cass. Ord. n.13408/2024; cfr: Cass Ord. n.14541/2018).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che non possano trovare ingresso nel presente giudizio questioni relative ad eventuali discordanze delle dichiarazioni IVA relative ad annualità precedenti al 2018, essendo oggetto del ricorso introduttivo la cartella impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2018. Essendo provato che l'errore dichiarativo è stato frutto di un mero errore di riporto materiale del dato relativo al 2017, essendo tale errore stato emendato con le dichiarazioni integrative successive, e non essendo il maggior credito IVA erroneamente dichiarato mai stato utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso, la sentenza appellata merita di essere riformata, dovendo essere dichiarato nullo l'atto impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese attesa la complessità della ricostruzione in fatto e diritto delle questioni controverse.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.