Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1159
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità della cartella per assenza di danno erariale

    La Corte ritiene che l'errore dichiarativo sia stato un mero errore materiale di riporto, emendato con dichiarazioni integrative successive, e che il maggior credito IVA erroneamente dichiarato non sia mai stato utilizzato. Pertanto, non sussistono motivi legittimi per l'iscrizione a ruolo in assenza di danno erariale.

  • Accolto
    Omessa pronuncia su carenza di legittimazione ad agire dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando nullo l'atto impugnato, implicitamente accogliendo le doglianze della contribuente.

  • Accolto
    Scorporo delle sanzioni

    La Corte, accogliendo l'appello e dichiarando nullo l'atto impugnato per assenza di danno erariale, implicitamente accoglie la richiesta di scorporo delle sanzioni.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione ad agire dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando nullo l'atto impugnato, implicitamente accogliendo le doglianze della contribuente.

  • Accolto
    Inesistenza della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando nullo l'atto impugnato, implicitamente accogliendo le doglianze della contribuente.

  • Accolto
    Inesistenza della cartella di pagamento per assenza della firma digitale

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando nullo l'atto impugnato, implicitamente accogliendo le doglianze della contribuente.

  • Accolto
    Violazione normativa per carente motivazione e mancata allegazione degli atti

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando nullo l'atto impugnato, implicitamente accogliendo le doglianze della contribuente.

  • Accolto
    Nullità della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando nullo l'atto impugnato, implicitamente accogliendo le doglianze della contribuente.

  • Accolto
    Difetto di pronuncia per omissione ed ultrapetizione della sentenza gravata

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando nullo l'atto impugnato, implicitamente accogliendo le doglianze della contribuente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1159
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1159
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo