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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4836/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri…..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 09.07.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Valentina Daniele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Floriani Bestetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
Conclusioni relative alla separazione:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- Ordinare al Comune di Paceco (TP) di annotare la sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio.
***
Chiedono inoltre - che pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al giudice relatore affinchè fissi il termine alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter comma II c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti chiederanno di non volersi riconciliare e all'esito rimetta la causa nuovamente in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, e Parte_1
contratto in Paceco (TP) all'atto n. 28 – parte 2 – serie B Controparte_1 dell'anno 2011;
- Ordinare al Comune di Paceco (TP) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Custoneci in data 13.08.2011;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Custoneci per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 28, parte II, serie B, anno 2011);
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
LA GG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri…..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 09.07.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Valentina Daniele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Floriani Bestetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
Conclusioni relative alla separazione:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- Ordinare al Comune di Paceco (TP) di annotare la sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio.
***
Chiedono inoltre - che pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al giudice relatore affinchè fissi il termine alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter comma II c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti chiederanno di non volersi riconciliare e all'esito rimetta la causa nuovamente in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, e Parte_1
contratto in Paceco (TP) all'atto n. 28 – parte 2 – serie B Controparte_1 dell'anno 2011;
- Ordinare al Comune di Paceco (TP) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Custoneci in data 13.08.2011;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Custoneci per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 28, parte II, serie B, anno 2011);
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
LA GG