Ordinanza cautelare 30 marzo 2022
Ordinanza cautelare 27 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02171/2025REG.PROV.COLL.
N. 01988/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda bis, n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- – proprietario dell’appartamento sito in Roma alla via -OMISSIS-acquistato, in data successiva all’anno 2000, dalla società -OMISSIS- s.r.l., a sua volta avente causa della -OMISSIS- s.r.l. – ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. Rep. QI/301/2021 del 26/2/2021 adottata da Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio di scopo Condono Edilizio, avente ad oggetto “ Annullamento del titolo edilizio in sanatoria n. 236961 del 12.07.2000 ... e contestuale reiezione della domanda di condono n. 87/123134/1 ”, relativa alla predetta unità immobiliare.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. -OMISSIS- il TAR Lazio ha rigettato il ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione degli artt. 3 e 21- nonies l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 46, 54 e 73 c.p.a; inammissibilità dell’avversa produzione documentale; violazione del diritto di difesa.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.3.2025 – tenutasi in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante l’illegittimità degli atti impugnati, in ragione del lungo tempo decorso tra l’epoca di realizzazione delle opere abusive e l’annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria, avuto riguardo altresì all’affidamento da lui riposto nella legittimità del titolo in sanatoria, non essendo lui l’esecutore materiale dell’abuso.
Le censure sono infondate.
Questo Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che: “ Nella vigenza dell'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 — introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 — l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi: a) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell'annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole' per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro; b) che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi); c) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte ” (C.d.S, AP n. 8/17).
4. Tanto premesso, e venendo alla fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica l’avvenuta condanna del legale rappresentante della società avente causa dell’odierno appellante per falsità documentali correlate all’istanza di rilascio del titolo in sanatoria.
Per tali ragioni, da un lato l’annullamento in autotutela non soggiace ai rigorosi limiti temporali previsti dall’art. 21 nonies 1° comma l. n. 241/90, potendo essere emesso anche successivamente, ai sensi del successivo comma 2- bis del medesimo art. 21 nonies .
In secondo luogo, non è richiesto un onere motivazionale particolarmente rafforzato, essendo l’atto impugnato compiutamente motivato mediante riferimento alle false attestazioni poste a fondamento della domanda di rilascio del titolo in sanatoria, che rendevano l’annullamento in autotutela un atto a contenuto sostanzialmente vincolato.
Da ultimo, l’affidamento dell’odierno appellante deve ritenersi recessivo rispetto all’interesse pubblicistico all’annullamento di titoli in sanatoria emessi sulla base di conclamate falsità documentali, sicché anche sotto tale profilo l’atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure. Ed è appena il caso di soggiungere che lo stato soggettivo di buona fede dell’appellante (avente causa del materiale autore dell’abuso) non rileva nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla finalità dell’annullamento in autotutela, da individuarsi non già in esigenze di natura sanzionatoria, ma nella corretta cura di interessi pubblicistici rimessi all’Amministrazione, non solo nella fase coeva all’emanazione dell’atto, ma anche in quella ad essa successiva.
Nella specie, la natura oggettiva delle riscontrate falsità documentali rendeva del tutto doveroso l’annullamento in autotutela del titolo in sanatoria, al fine del ripristino di esigenze di cura e governo del territorio.
Per tali ragioni, il primo motivo è infondato, e va dunque rigettato.
5. Va altresì disatteso l’ulteriore motivo di gravame, con il quale l’appellante lamenta il fatto che il giudice di prime cure avrebbe assunto la propria decisione sulla base di documentazione depositata da Roma Capitale oltre il termine di cui all’art. 46 c.p.a. Sul punto, è sufficiente osservare che, come sopra detto, l’impugnato diniego di condono era correttamente motivato mediante riferimento alle falsità documentali poste a fondamento della relativa istanza. Tale circostanza – la cui rispondenza al vero non è stata giammai revocata in dubbio dall’appellante – è di per sé sufficiente a sorreggere la fondatezza dell’impugnato provvedimento in autotutela, non essendo dunque necessario il deposito di alcun’altra documentazione da parte dell’Amministrazione.
Pertanto, l’impugnata sentenza deve ritenersi congruamente motivata mediante riferimento alle suesposte falsità documentali, essendo pertanto la documentazione depositata dall’Amministrazione del tutto inidonea a determinare un diverso esito del giudizio.
6. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute da Roma Capitale, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante, nonché le società danti causa di quest’ultimo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 – tenutasi in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.