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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1659/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Murano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Sebastiano Piscopo
RESISTENTE
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
[...] dall'avv. Giuseppe Mazzarella
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 071
2023 90111065 41/000, notificata in data 23.6.2023, limitatamente ai seguenti avvisi nn.:
0712018001614755500;
07120190038643620000;
07120200036821914000;
inerenti a contributi dovuti alla per l'importo di euro 18.793,91. Controparte_2
Egli deduceva la nullità dell'intimazione per assenza della preventiva notifica dei suddetti avvisi nonché l'estinzione del credito successiva, in virtù di una procedura di pignoramento presso il terzo datore RAI.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“…3) Accertare e dichiarare che l'atto d'intimazione di pagamento n. 071 2023 90006047
20/000 notificato il 20/03/2023, è divenuto inefficace per l'avvenuto pagamento delle cartelle di pagamento n. 0712018001614755500, n. 07120190038643620000, n.
07120200036821914000, n. 07120200036821914000;
4) Ordinare, la cancellazione dai ruoli dei contributi IVS proporzionali e somme aggiuntive
Geometri liberi professionisti anni 2015, 2016, 2017 del su richiamato atto d'intimazione di pagamento n. 071 2023 90111065 41/000;
5) Accertare la fondatezza dei motivi ed in accoglimento del presente ricorso, voglia provvedere a dichiarare nulle o inefficaci le cartelle di pagamento .
0712018001614755500, n. 07120190038643620000, n. 07120200036821914000, n.
07120200036821914000, quali atti presupposti all'impugnata intimazione di pagamento;
6) Accertare e dichiarare che la minacciata procedura esecutiva è affetta da nullità assoluta, quindi viziata di legittimità ed inidonea a produrre effetti”.
Si costituivano in giudizio l' e la che Controparte_1 Controparte_2
resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, il ricorso veniva fissato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto
3 sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
4 Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 gg dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l.
76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Ebbene, nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva sia per i vizi antecedenti sia per quelli successivi.
Residua, tuttavia, la legittimazione passiva della convenuta perché, in quanto titolare CP_3 della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
5 Tanto premesso, venendo al vizio di nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle, dagli atti di causa risulta che:
l'avviso n. 0712018001614755500 è stato notificato in data 16.3.2018;
l'avviso n. 07120190038643620000 è stato notificato in data 20.5.2019;
l'avviso n. 07120200036821914000 è stato notificato in data 1.10.2021.
Inoltre, l'avviso n. 0712018001614755500 e l'avviso n. 07120190038643620000 sono stati oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120219007293575/000 notificata in data
2.11.2021.
Ne consegue l'infondatezza della censura attorea.
Con riguardo, invece, alla deduzione del ricorrente secondo cui il credito oggetto dell'intimazione impugnata è estinto per pagamento avvenuto mediante trattenute sullo stipendio a seguito di pignoramento presso il terzo datore RAI, il si limitare ad Pt_1
allegare genericamente tale circostanza. Ed infatti, egli non indica il numero della procedura di pignoramento e i relativi pagamenti limitandosi a depositare in allegato al ricorso delle buste paga e delle comunicazioni di trattenuta sullo stipendio da parte del datore. Tuttavia, dalla lettura delle stesse non è possibile risalire ai crediti oggetto delle cartelle contenute nell'intimazione per cui è causa non essendo presente sia l'indicazione del pignoramento sia quella del credito. Ciò considerando, altresì, che tale intimazione ha ad oggetto anche altre cartelle non impugnate nel presente giudizio. Di conseguenza, non può considerarsi raggiunta la prova dell'estinzione del credito oggetto del presente giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
6 -Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
- Condanna il ricorrente al pagamento in favore della delle spese di lite Controparte_2
che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1659/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Murano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Sebastiano Piscopo
RESISTENTE
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
[...] dall'avv. Giuseppe Mazzarella
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 071
2023 90111065 41/000, notificata in data 23.6.2023, limitatamente ai seguenti avvisi nn.:
0712018001614755500;
07120190038643620000;
07120200036821914000;
inerenti a contributi dovuti alla per l'importo di euro 18.793,91. Controparte_2
Egli deduceva la nullità dell'intimazione per assenza della preventiva notifica dei suddetti avvisi nonché l'estinzione del credito successiva, in virtù di una procedura di pignoramento presso il terzo datore RAI.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“…3) Accertare e dichiarare che l'atto d'intimazione di pagamento n. 071 2023 90006047
20/000 notificato il 20/03/2023, è divenuto inefficace per l'avvenuto pagamento delle cartelle di pagamento n. 0712018001614755500, n. 07120190038643620000, n.
07120200036821914000, n. 07120200036821914000;
4) Ordinare, la cancellazione dai ruoli dei contributi IVS proporzionali e somme aggiuntive
Geometri liberi professionisti anni 2015, 2016, 2017 del su richiamato atto d'intimazione di pagamento n. 071 2023 90111065 41/000;
5) Accertare la fondatezza dei motivi ed in accoglimento del presente ricorso, voglia provvedere a dichiarare nulle o inefficaci le cartelle di pagamento .
0712018001614755500, n. 07120190038643620000, n. 07120200036821914000, n.
07120200036821914000, quali atti presupposti all'impugnata intimazione di pagamento;
6) Accertare e dichiarare che la minacciata procedura esecutiva è affetta da nullità assoluta, quindi viziata di legittimità ed inidonea a produrre effetti”.
Si costituivano in giudizio l' e la che Controparte_1 Controparte_2
resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, il ricorso veniva fissato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto
3 sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
4 Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 gg dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l.
76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Ebbene, nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva sia per i vizi antecedenti sia per quelli successivi.
Residua, tuttavia, la legittimazione passiva della convenuta perché, in quanto titolare CP_3 della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
5 Tanto premesso, venendo al vizio di nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle, dagli atti di causa risulta che:
l'avviso n. 0712018001614755500 è stato notificato in data 16.3.2018;
l'avviso n. 07120190038643620000 è stato notificato in data 20.5.2019;
l'avviso n. 07120200036821914000 è stato notificato in data 1.10.2021.
Inoltre, l'avviso n. 0712018001614755500 e l'avviso n. 07120190038643620000 sono stati oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120219007293575/000 notificata in data
2.11.2021.
Ne consegue l'infondatezza della censura attorea.
Con riguardo, invece, alla deduzione del ricorrente secondo cui il credito oggetto dell'intimazione impugnata è estinto per pagamento avvenuto mediante trattenute sullo stipendio a seguito di pignoramento presso il terzo datore RAI, il si limitare ad Pt_1
allegare genericamente tale circostanza. Ed infatti, egli non indica il numero della procedura di pignoramento e i relativi pagamenti limitandosi a depositare in allegato al ricorso delle buste paga e delle comunicazioni di trattenuta sullo stipendio da parte del datore. Tuttavia, dalla lettura delle stesse non è possibile risalire ai crediti oggetto delle cartelle contenute nell'intimazione per cui è causa non essendo presente sia l'indicazione del pignoramento sia quella del credito. Ciò considerando, altresì, che tale intimazione ha ad oggetto anche altre cartelle non impugnate nel presente giudizio. Di conseguenza, non può considerarsi raggiunta la prova dell'estinzione del credito oggetto del presente giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
6 -Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
- Condanna il ricorrente al pagamento in favore della delle spese di lite Controparte_2
che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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