Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per tardività, dato che l'atto impugnato è stato notificato il 30.12.2024 e il ricorso è stato presentato il 14.3.2025, superando il termine di 60 giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo