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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJG-19000048 1600 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 878/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 288/2025, la parte contribuente, impugna l'avviso di accertamento n. TJG
19000048 - anno d'imposta 2025, riguardante la tassa ivi indicata, denunciandone la illegittimità per: 1)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/73, difetto di motivazione;
2) Violazione dell'art. 56
DPR 633/72, omessa allegazione di atti richiamati;
3) Carenza di prova sul superamento dei limiti di emissione, violazione del principio di non discriminazione e della libertà di circolazione delle merci nell'UE; 4) Illegittimità dell'ecotassa per discriminazione fiscale dei prodotti provenienti da altri Stati membri e violazione del principio di legalità tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso, per tardività essendo stato presentato oltre il termine previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/92 e richiedendone nel merito la reiezione.
Nell'udienza monocratica del 26.9.2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre darsi carico dell'eccezione preliminare in rito, sollevata dall'A.d.e.. Deduce l'Ufficio la inammissibilità del ricorso per tardività.
Detta eccezione risulta fondata.
L'art. 21 del D. Lgs. 546/92, la cui rubrica è intitolata "Termine per la proposizione del ricorso", come da ultimo modificato dal d.lgs 31.12.2023, n. 220 dispone testualmente:
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'art. 19, comma 1, lettere g) e g-bis) , puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
Nella specie, risulta che l'atto gravato è stato notificato alla parte ricorrente in data 30.12.2024; laddove, il ricorso è stato presentato il 14.3.2025, oltre quindi il termine previsto dalla surrichiamata disposizione a pena di decadenza (60 gg dalla notifica dell'atto impugnato). In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJG-19000048 1600 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 878/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 288/2025, la parte contribuente, impugna l'avviso di accertamento n. TJG
19000048 - anno d'imposta 2025, riguardante la tassa ivi indicata, denunciandone la illegittimità per: 1)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/73, difetto di motivazione;
2) Violazione dell'art. 56
DPR 633/72, omessa allegazione di atti richiamati;
3) Carenza di prova sul superamento dei limiti di emissione, violazione del principio di non discriminazione e della libertà di circolazione delle merci nell'UE; 4) Illegittimità dell'ecotassa per discriminazione fiscale dei prodotti provenienti da altri Stati membri e violazione del principio di legalità tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso, per tardività essendo stato presentato oltre il termine previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/92 e richiedendone nel merito la reiezione.
Nell'udienza monocratica del 26.9.2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre darsi carico dell'eccezione preliminare in rito, sollevata dall'A.d.e.. Deduce l'Ufficio la inammissibilità del ricorso per tardività.
Detta eccezione risulta fondata.
L'art. 21 del D. Lgs. 546/92, la cui rubrica è intitolata "Termine per la proposizione del ricorso", come da ultimo modificato dal d.lgs 31.12.2023, n. 220 dispone testualmente:
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'art. 19, comma 1, lettere g) e g-bis) , puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
Nella specie, risulta che l'atto gravato è stato notificato alla parte ricorrente in data 30.12.2024; laddove, il ricorso è stato presentato il 14.3.2025, oltre quindi il termine previsto dalla surrichiamata disposizione a pena di decadenza (60 gg dalla notifica dell'atto impugnato). In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile e compensa le spese.