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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2024, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 2817/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
04.06.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Giovanna Mastrati Parte_1
ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
Francesca Mastracchio resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti: “disporre la modifica dei patti concordati nel provvedimento del
16.11.2018 come segue:
a) Il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori pur mantenendo domicilio preferenziale presso la madre;
pagina 1 di 3 b) Il padre verserà in favore del minore direttamente alla sig.ra sul conto corrente le cui Parte_1 coordinate sono già note, l'assegno di mantenimento nella somma di € 350,00 mensili, oltre spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50%;
c) La sig.ra seguiterà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico;
Parte_1
d) Per il periodo di durata della grave malattia del sig. , le parti dispongono che il diritto di CP_1
visita verrà concordato di volta in volta, favorendo a fine settimana alternati la permanenza del minore preso il padre. I periodi di feste o i ponti scolastici il minore potrà permanere con il padre per più giorni consecutivi. Le parti dispongono altresì che verranno garantite anche modalità alternative di incontro virtuale in considerazione della distanza e delle condizioni di salute del . Parte_2
e) A seguito della guarigione del il diritto di visita verrà adeguato alle previsioni del piano CP_1
genitoriale allegato dalla al fascicolo di parte ricorrente;
Parte_1
f) Il minore potrà permanere anche presso la famiglia paterna e presso i fratelli maggiori almeno tre volte l'anno (in occasione delle festività natalizie, pasquali e delle vacanze estive) e gli incontri verranno di volta in volta concordati tra la e i congiunti del minore che seguiteranno a Pt_1 mantenere un normale e affettuoso rapporto nell'interesse prioritario del minore;
g) Le parti congiuntamente chiedono di essere dispensate dal presenziare all'udienza stante la congiunta volontà di conciliare la lite alle condizioni sopra esposte.
h) I difensori rinunciano al vincolo di solidarietà professionale e le parti dichiarano integralmente compensate le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la modifica del provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16.11.2018
(proc. N. 2829/2017 v.g.) che regolamentava i rapporti tra i genitori e il minore Persona_1
(nato il [...]) in punto aumento del contributo dell'assegno di mantenimento a carico di e a favore del minore da euro 200,00 ad euro 500,00 oltre alla metà delle Parte_3 spese straordinarie e dell'intero assegno unico.
In data 02.10.2024 si costituiva il resistente chiedendo di respingere Controparte_1
l'avversa istanza, modificarsi l'importo dell'assegno di mantenimento nella somma di euro 350,00 mensili, assegnarsi l'assegno unico al 100% alla madre, disporsi ampio diritto di visita padre-figlio, anche integrato da videochiamate viste la difficoltà paterne nell'eloquio, con compensazione delle spese di lite.
Con istanza depositata in data 14.10.2024 i procuratori delle parti rappresentavano che queste erano addivenute ad un accordo e intendevano conciliarsi e chiedevano quindi fissarsi udienza in trattazione pagina 2 di 3 cartolare dispensando le parti dalla comparizione personale. Con decreto depositato in data 17.10.2024 il Giudice delegato disponeva che la già fissata udienza avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte d'udienza e con note depositate, rispettivamente in data
24.10.2024 per parte ricorrente e in data 23.10.2024 per parte resistente, le parti concludevano congiuntamente come in premessa e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire la Collegio, senza termini.
****
Tanto premesso, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del figlio minore e non economicamente Per_1 indipendente in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c., e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
quanto al punto c. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia;
vista la natura, la concorde volontà delle parti e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso delle parti a modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16.11.2018 (proc. N. 2829/2017 v.g.):
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni come precisate con note scritte per l'udienza del 05.11.2024 e, a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, dispone in conformità;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 2817/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
04.06.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Giovanna Mastrati Parte_1
ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
Francesca Mastracchio resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti: “disporre la modifica dei patti concordati nel provvedimento del
16.11.2018 come segue:
a) Il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori pur mantenendo domicilio preferenziale presso la madre;
pagina 1 di 3 b) Il padre verserà in favore del minore direttamente alla sig.ra sul conto corrente le cui Parte_1 coordinate sono già note, l'assegno di mantenimento nella somma di € 350,00 mensili, oltre spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50%;
c) La sig.ra seguiterà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico;
Parte_1
d) Per il periodo di durata della grave malattia del sig. , le parti dispongono che il diritto di CP_1
visita verrà concordato di volta in volta, favorendo a fine settimana alternati la permanenza del minore preso il padre. I periodi di feste o i ponti scolastici il minore potrà permanere con il padre per più giorni consecutivi. Le parti dispongono altresì che verranno garantite anche modalità alternative di incontro virtuale in considerazione della distanza e delle condizioni di salute del . Parte_2
e) A seguito della guarigione del il diritto di visita verrà adeguato alle previsioni del piano CP_1
genitoriale allegato dalla al fascicolo di parte ricorrente;
Parte_1
f) Il minore potrà permanere anche presso la famiglia paterna e presso i fratelli maggiori almeno tre volte l'anno (in occasione delle festività natalizie, pasquali e delle vacanze estive) e gli incontri verranno di volta in volta concordati tra la e i congiunti del minore che seguiteranno a Pt_1 mantenere un normale e affettuoso rapporto nell'interesse prioritario del minore;
g) Le parti congiuntamente chiedono di essere dispensate dal presenziare all'udienza stante la congiunta volontà di conciliare la lite alle condizioni sopra esposte.
h) I difensori rinunciano al vincolo di solidarietà professionale e le parti dichiarano integralmente compensate le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la modifica del provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16.11.2018
(proc. N. 2829/2017 v.g.) che regolamentava i rapporti tra i genitori e il minore Persona_1
(nato il [...]) in punto aumento del contributo dell'assegno di mantenimento a carico di e a favore del minore da euro 200,00 ad euro 500,00 oltre alla metà delle Parte_3 spese straordinarie e dell'intero assegno unico.
In data 02.10.2024 si costituiva il resistente chiedendo di respingere Controparte_1
l'avversa istanza, modificarsi l'importo dell'assegno di mantenimento nella somma di euro 350,00 mensili, assegnarsi l'assegno unico al 100% alla madre, disporsi ampio diritto di visita padre-figlio, anche integrato da videochiamate viste la difficoltà paterne nell'eloquio, con compensazione delle spese di lite.
Con istanza depositata in data 14.10.2024 i procuratori delle parti rappresentavano che queste erano addivenute ad un accordo e intendevano conciliarsi e chiedevano quindi fissarsi udienza in trattazione pagina 2 di 3 cartolare dispensando le parti dalla comparizione personale. Con decreto depositato in data 17.10.2024 il Giudice delegato disponeva che la già fissata udienza avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte d'udienza e con note depositate, rispettivamente in data
24.10.2024 per parte ricorrente e in data 23.10.2024 per parte resistente, le parti concludevano congiuntamente come in premessa e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire la Collegio, senza termini.
****
Tanto premesso, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del figlio minore e non economicamente Per_1 indipendente in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c., e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
quanto al punto c. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia;
vista la natura, la concorde volontà delle parti e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso delle parti a modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16.11.2018 (proc. N. 2829/2017 v.g.):
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni come precisate con note scritte per l'udienza del 05.11.2024 e, a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, dispone in conformità;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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