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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 2061/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Damaso Parte_1
Pattumelli e dall'Avv. Daniele Di Bella, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma, alla Via Flaminia n. 334
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875/7313 del 22.03.2024, Persona_1 dall'Avv. Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2024/2024 pubblicata il 19.2.2024, corretta con provvedimento del 5.4.2024.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
esponeva che: - il Tribunale capitolino in data 20.6.2022 aveva emesso decreto di omologa, con cui aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 12 L. 118/1971 per beneficiare della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 22.3.2021; - nonostante la notifica all' del decreto di omologa (il CP_1
2.8.2022 presso la sede legale, il 27.7.2022 presso la sede provinciale, il 28.7.2022 presso la sede territoriale ed il 29.07.2022 al Gruppo ATP Invalidità civile di Roma) e nonostante l'invio in data 29.7.2022 del modello AP70 e di tutta la documentazione necessaria al pagamento della prestazione, l'Istituto previdenziale non aveva provveduto, nel termine di legge, a liquidare l'emolumento spettante. Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 il diritto di alla pensione d'inabilità di cui alla suddetta norma, in misura di legge Parte_1
e a decorrere dall'1-04-2021, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1
del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”.
L' si costituiva e, all'udienza del 19.2.2024, si associava alla richiesta avanzata CP_1
dal ricorrente di dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della prestazione e degli arretrati.
Con sentenza n. 2024/2024 del 19 febbraio 2024 il giudice del lavoro dichiarava cessata la materia del contendere e, “ai fini della soccombenza virtuale per le spese”, disponeva “la condanna dell' al pagamento delle stesse dal momento che si accertava CP_1 che la prestazione era stata erogata dopo la notifica del ricorso”, spese di lite che venivano liquidate in euro 1.100,00, oltre IVA e CPA.
Con successivo provvedimento del 5 aprile 2024, all'esito del procedimento ex art. 288 c.p.c., il Tribunale disponeva la correzione della predetta pronuncia nel senso che
«Laddove nel dispositivo è scritto oltre IVA e CPA siano aggiunte le parole “da distrarsi”».
Avverso la sentenza n. 2024/2024 proponeva appello limitatamente Parte_1 alla quantificazione delle spese di lite. L'appellante lamentava, in particolare, la liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari, e ciò nonostante la giurisprudenza di legittimità avesse stabilito il principio di diritto secondo cui il giudice può ridurre il compenso del
2 difensore sino alla metà, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, aventi carattere inderogabile.
Assumeva pertanto che, nel caso in esame, gli onorari dovevano essere liquidati, ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato, tenendo conto del valore della controversia corrispondente allo scaglione tariffario tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (nel febbraio
2024 l' aveva provveduto al pagamento della provvidenza richiesta per un totale di CP_1
euro 17.061,40); applicando i minimi tariffari e tenuto conto dello scaglione di riferimento, il compenso minimo per la fase di studio era pari ad euro 464,50, per la fase introduttiva era pari ad euro 388,50, per la fase istruttoria e/o di trattazione era pari ad euro 832,00, per la fase decisionale era pari ad euro 1.010,50, per un importo totale pari a euro 2.695,50. Di conseguenza, tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014, che prevedeva un aumento dei compensi in caso di manifesta fondatezza della pretesa, il compenso minimo era pari ad euro 3.504,15 (=2.695,50+30%).
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di
“ACCERTARE E DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1
pari ad euro 3.504,15, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari” oltre alle spese e ai compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la reiezione del gravame e comunque CP_1
rimettendosi alla Corte per la corretta liquidazione delle spese del giudizio di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, chiedeva di compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
All'udienza del 18 marzo 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello - limitato alla pronuncia sulle spese - è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei termini di seguito riportati.
2.1. Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di
3 accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nella specie, correttamente il Tribunale ha individuato la parte soccombente nell' , che ha, quindi, condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1.100,00, oltre accessori.
La parte appellante si duole in quanto la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado è inferiore ai minimi tariffari.
2.2. Orbene, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie
(atteso che le prestazioni professionali dei procuratori di si sono esaurite Parte_1
successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei corrisposti), i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021;
4 Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria,
l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le
5 spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede:
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta
6 descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' nel giudizio di primo grado non ha CP_1
resistito alle avverse pretese, costituendosi al solo fine di rappresentare che “i ratei in favore di parte ricorrente” erano “stati liquidati presso l'Ufficio pagatore, come da documentazione allegata”, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima, pari complessivamente ad euro
1.863,50 (per la fase di studio della controversia: euro 464,50; per la fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; per la fase decisoria: euro 1.010,50), dovendosi evidenziare che non
è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata.
Ritiene, infatti, il Collegio che le istanze contenute alla pagina 4 dell'originario ricorso non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante,
Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19028 del 2023). Nella specie,
7 come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi, non
è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
Non è, poi, riconoscibile il richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 8 D.M. n.
55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Innanzi tutto va evidenziato che si tratta di una maggiorazione non obbligatoria (cfr. anche
Sez. 2, Ordinanza n. 26520 del 2023) e che può essere riconosciuta dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, solo laddove il soccombente si sia costituito. Il riferimento al “soccombente costituito” rende evidente che l'aumento in questione mira a sanzionare il comportamento processuale della parte che, nonostante la manifesta fondatezza della pretesa avversaria, abbia resistito in giudizio, opponendosi alle altrui richieste. Nella specie, invece, la costituzione dell' è stata funzionale unicamente al riconoscimento CP_1 della altrui pretesa e alla rappresentazione dell'attività svolta in via amministrativa al fine di adempiere all'obbligazione, nelle more quantificata. Ne segue che non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento in questione.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi la distrazione delle spese in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n.
6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 1.100,00) e quelle per le quali
8 si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.863,50, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 1.100,00 euro.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del
16/04/2021), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in euro 1.863,50 (in Parte_1
luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di Pt_1
antistatari;
[...]
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di , antistatari. Parte_1
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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