Trib. Verbania, sentenza 20/12/2025, n. 290
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per il divorzio

    Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 13/06/2014 nel comune di CA IV (VB) e si sono separati consensualmente il 15/03/2018, con decreto del tribunale di Verbania, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.

  • Accolto
    Interesse dei figli minori

    I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre attualmente in Verbania, via Crocetta n. 16 dove hanno anche la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti alla residenza, all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli e in ogni caso ogni rilevante problematica di altra natura, mentre potrà essere esercitata disgiuntamente da ciascun genitore con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione durante il tempo che ciascuno trascorrerà con i minori.

  • Accolto
    Diritto di visita del padre

    Il padre potrà frequentare i figli con le seguenti modalità - a week end alternati, dalle 18,30 del venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola oppure, nei periodi di vacanza scolastica, fino alla domenica sera dopo cena entro le ore 21,30 quando li riaccompagnerà alla casa materna; - un giorno feriale a settimana (indicativamente il mercoledì, salvi diversi accordi) dalle 18,30 fino a dopo cena entro le ore 21,30 quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna; - durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno ogni anno un periodo di almeno 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore: le parti concordano che il padre entro il 30.04 di ogni anno comunicherà il periodo (prevedibilmente coincidente con le ferie aziendali fisse) alla madre, la quale farà comunicazione del proprio periodo entro il 30.05 di ogni anno; - i figli trascorreranno ogni anno alternativamente con un genitore il periodo tra il 24.12 e il 30.12 e con l'altro, il periodo tra il 31.12 e il 6.1, stabilendo fin d'ora che trascorreranno con la mamma la settimana di Natale 2025. Inoltre, trascorreranno le vacanze pasquali (come da calendario scolastico) e di carnevale con ciascun genitore ad anni alterni; parimenti trascorreranno le altre festività in regime di alternanza.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento dei figli

    Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal 25 aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'aprile 2026.

  • Accolto
    Condivisione delle spese straordinarie

    I genitori ripartiranno al 50% le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti hanno concordato fin d'ora che, anche in caso di dissenso, il padre sosterrà comunque i costi pro quota per: - l'assistenza psicologica per la figlia fino a 1 seduta a settimana; Persona_1 - almeno una attività extrascolastica per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 50,00 mensili per ciascun figlio); - il sostegno scolastico con ripetizioni fino a tre ore settimanali per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 75,00 mensili per ciascun figlio). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via e-mail o whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto(anche via e-mail o whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg), in difetto il silenzio sarà inteso come concordato alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro il giorno 10 del mese successivo. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese di ricevimento della documentazione. Le presenti pattuizioni valgono dal mese di aprile 2025 compreso.

  • Accolto
    Assegno Unico e Universale

    I genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale o altra analoga misura per i figli venga percepito in misura pari al 100% dalla madre e che le deduzioni e/o le detrazioni fiscali per i figli a carico, saranno usufruite, salvo diverso accordo, secondo le ripartizioni sopra stabilite per le spese straordinarie.

  • Accolto
    Indipendenza economica e rinuncia al mantenimento

    Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia forma di mantenimento. Le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi diritto di credito o pretesa economica pregressa e danno atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto nelle pregresse condizioni, devono intendersi definite tutte le loro pendenze economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito a qualsiasi titolo e/o ragione anche restitutoria, risarcitoria o di divisione.

  • Accolto
    Esatrio dei figli minori

    I genitori autorizzano sin d'ora il rilascio dei necessari documenti per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità), anche nei confronti dei figli minorenni, riservandosi di concordare volta per volta l'opportunità e le condizioni per l'espatrio medesimo.

  • Accolto
    Spese legali

    Le parti, infine, hanno concordato che le spese legali e di procedura saranno integralmente compensate tra di loro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Verbania, sentenza 20/12/2025, n. 290
    Giurisdizione : Trib. Verbania
    Numero : 290
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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