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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1358/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1358 V.G. dell'anno 2025 tra
(CF: ) nata a [...]-Schwennigen (GERMANIA) il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.9.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Augusto
TI e DR LI presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata in
Verbania, via Monte Zeda, 2, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(CF: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Verbania, via Baldini, 14, rappresentato e difeso dall'avv. Darvin SILVESTRI presso il cui studio è ed elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone, 32, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Chiedono che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in CA IV (VB), il 13.06.2014, trascritto nei Parte_3 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di CA IV (VB) al n. 1, Anno 2014, Serie A, Parte II
(doc. 6 – atto integrale di matrimonio CA IV – VB) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di CA IV (VB) di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito alle condizioni condivise che di seguito si riportano:
1) I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre attualmente in Verbania, via Crocetta n. 16 dove hanno anche la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti alla residenza, all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli e in ogni caso ogni rilevante problematica di altra natura, mentre potrà essere esercitata disgiuntamente da ciascun genitore con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione durante il tempo che ciascuno trascorrerà con i minori.
2) Salvo diversi e specifici accordi, il padre potrà frequentare i figli con le seguenti modalità - a week end alternati, dalle 18,30 del venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola oppure, nei periodi di vacanza scolastica, fino alla domenica sera dopo cena entro le ore
21,30 quando li riaccompagnerà alla casa materna;
- un giorno feriale a settimana (indicativamente il mercoledì, salvi diversi accordi) dalle 18,30 fino a dopo cena entro le ore 21,30 quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
- durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno ogni anno un periodo di almeno 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore: le parti concordano che il padre entro il 30.04 di ogni anno comunicherà il periodo (prevedibilmente coincidente con le ferie aziendali fisse) alla madre, la quale farà comunicazione del proprio periodo entro il 30.05 di ogni anno;
- i figli trascorreranno ogni anno alternativamente con un genitore il periodo tra il 24.12 e il 30.12 e con l'altro, il periodo tra il 31.12 e il 6.1, stabilendo fin d'ora che trascorreranno con la mamma la settimana di Natale 2025. Inoltre, trascorreranno le vacanze pasquali (come da calendario scolastico) e di carnevale con ciascun genitore ad anni alterni;
parimenti trascorreranno le altre festività in regime di alternanza.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_2 Pt_3 complessiva di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal 25 aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'aprile 2026.
4) I genitori ripartiranno al 50% le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno concordato fin d'ora che, anche in caso di dissenso, il padre sosterrà comunque i costi pro quota per: - l'assistenza psicologica per la figlia fino a 1 seduta a settimana;
Persona_1
- almeno una attività extrascolastica per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 50,00 mensili per ciascun figlio); - il sostegno scolastico con ripetizioni fino a tre ore settimanali per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 75,00 mensili per ciascun figlio). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via e-mail o whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto(anche via e-mail o whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg), in difetto il silenzio sarà inteso come concordato alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro il giorno 10 del mese successivo. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese di ricevimento della documentazione. Le presenti pattuizioni valgono dal mese di aprile
2025 compreso.
6) I genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale o altra analoga misura per i figli venga percepito in misura pari al 100% dalla madre e che le deduzioni e/o le detrazioni fiscali per i figli a carico, saranno usufruite, salvo diverso accordo, secondo le ripartizioni sopra stabilite per le spese straordinarie.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia forma di mantenimento.
8) Le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi diritto di credito o pretesa economica pregressa e danno atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto nelle pregresse condizioni, devono intendersi definite tutte le loro pendenze economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito a qualsiasi titolo e/o ragione anche restitutoria, risarcitoria
o di divisione.
9) I genitori autorizzano sin d'ora il rilascio dei necessari documenti per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità), anche nei confronti dei figli minorenni, riservandosi di concordare volta per volta
l'opportunità e le condizioni per l'espatrio medesimo.
10) Le parti, infine, hanno concordato che le spese legali e di procedura saranno integralmente compensate tra di loro.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 19/06/2025, e chiedevano, ai Parte_3 Parte_2 sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in CA IV (VB) il 13/06/2014.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 13/06/2014 nel comune di CA
IV (VB) e si sono separati consensualmente il 15/03/2018, con decreto del tribunale di Verbania, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia forma di mantenimento che rinunciano a qualsiasi diritto di credito o pretesa economica pregressa e danno atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto nelle pregresse condizioni, devono intendersi definite tutte le loro pendenze economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito a qualsiasi titolo e/o ragione anche restitutoria, risarcitoria o di divisione;
che autorizzano sin d'ora il rilascio dei necessari documenti per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità), anche nei confronti dei figli minorenni, riservandosi di concordare volta per volta l'opportunità e le condizioni per l'espatrio medesimo.
Spese processuali compensate, come da accordi.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_3 Parte_2
CA IV (VB), il 13.06.2014, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II, serie A anno 2014; affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Verbania, via Crocetta, 16, dove hanno anche la residenza anagrafica;
la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti alla residenza, all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli e in ogni caso ogni rilevante problematica di altra natura, mentre potrà essere esercitata disgiuntamente da ciascun genitore con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione durante il tempo che ciascuno trascorrerà con i minori;
dà facoltà al padre di frequentare i figli con le seguenti modalità:
- a week end alternati, dalle 18,30 del venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola oppure, nei periodi di vacanza scolastica, fino alla domenica sera dopo cena entro le ore 21,30 quando li riaccompagnerà alla casa materna;
- un giorno feriale a settimana
(indicativamente il mercoledì, salvi diversi accordi) dalle 18,30 fino a dopo cena entro le ore 21,30 quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
- durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno ogni anno un periodo di almeno 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore: le parti concordano che il padre entro il 30.04 di ogni anno comunicherà il periodo (prevedibilmente coincidente con le ferie aziendali fisse) alla madre, la quale farà comunicazione del proprio periodo entro il 30.05 di ogni anno;
- i figli trascorreranno ogni anno alternativamente con un genitore il periodo tra il 24.12 e il 30.12 e con l'altro, il periodo tra il 31.12 e il 6.1, stabilendo fin d'ora che trascorreranno con la mamma la settimana di Natale 2025.
Inoltre, trascorreranno le vacanze pasquali (come da calendario scolastico) e di carnevale con ciascun genitore ad anni alterni;
parimenti trascorreranno le altre festività in regime di alternanza;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal 25 aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'aprile 2026; pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida pese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pone a carico del padre l'obbligo di provvedere ai costi pro quota per:
l'assistenza psicologica per la figlia fino a 1 seduta a settimana;
Persona_1
- almeno una attività extrascolastica per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 50,00 mensili per ciascun figlio);
- il sostegno scolastico con ripetizioni fino a tre ore settimanali per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 75,00 mensili per ciascun figlio); avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via e-mail o whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche via e-mail o whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg), in difetto il silenzio sarà inteso come concordato alla richiesta;
i genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale o altra analoga misura per i figli venga percepito in misura pari al 100% dalla madre e che le deduzioni e/o le detrazioni fiscali per i figli a carico, saranno usufruite, salvo diverso accordo, secondo le ripartizioni sopra stabilite per le spese straordinarie.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 18.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1358 V.G. dell'anno 2025 tra
(CF: ) nata a [...]-Schwennigen (GERMANIA) il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.9.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Augusto
TI e DR LI presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata in
Verbania, via Monte Zeda, 2, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(CF: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Verbania, via Baldini, 14, rappresentato e difeso dall'avv. Darvin SILVESTRI presso il cui studio è ed elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone, 32, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Chiedono che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in CA IV (VB), il 13.06.2014, trascritto nei Parte_3 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di CA IV (VB) al n. 1, Anno 2014, Serie A, Parte II
(doc. 6 – atto integrale di matrimonio CA IV – VB) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di CA IV (VB) di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito alle condizioni condivise che di seguito si riportano:
1) I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre attualmente in Verbania, via Crocetta n. 16 dove hanno anche la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti alla residenza, all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli e in ogni caso ogni rilevante problematica di altra natura, mentre potrà essere esercitata disgiuntamente da ciascun genitore con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione durante il tempo che ciascuno trascorrerà con i minori.
2) Salvo diversi e specifici accordi, il padre potrà frequentare i figli con le seguenti modalità - a week end alternati, dalle 18,30 del venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola oppure, nei periodi di vacanza scolastica, fino alla domenica sera dopo cena entro le ore
21,30 quando li riaccompagnerà alla casa materna;
- un giorno feriale a settimana (indicativamente il mercoledì, salvi diversi accordi) dalle 18,30 fino a dopo cena entro le ore 21,30 quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
- durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno ogni anno un periodo di almeno 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore: le parti concordano che il padre entro il 30.04 di ogni anno comunicherà il periodo (prevedibilmente coincidente con le ferie aziendali fisse) alla madre, la quale farà comunicazione del proprio periodo entro il 30.05 di ogni anno;
- i figli trascorreranno ogni anno alternativamente con un genitore il periodo tra il 24.12 e il 30.12 e con l'altro, il periodo tra il 31.12 e il 6.1, stabilendo fin d'ora che trascorreranno con la mamma la settimana di Natale 2025. Inoltre, trascorreranno le vacanze pasquali (come da calendario scolastico) e di carnevale con ciascun genitore ad anni alterni;
parimenti trascorreranno le altre festività in regime di alternanza.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_2 Pt_3 complessiva di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal 25 aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'aprile 2026.
4) I genitori ripartiranno al 50% le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno concordato fin d'ora che, anche in caso di dissenso, il padre sosterrà comunque i costi pro quota per: - l'assistenza psicologica per la figlia fino a 1 seduta a settimana;
Persona_1
- almeno una attività extrascolastica per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 50,00 mensili per ciascun figlio); - il sostegno scolastico con ripetizioni fino a tre ore settimanali per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 75,00 mensili per ciascun figlio). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via e-mail o whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto(anche via e-mail o whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg), in difetto il silenzio sarà inteso come concordato alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro il giorno 10 del mese successivo. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese di ricevimento della documentazione. Le presenti pattuizioni valgono dal mese di aprile
2025 compreso.
6) I genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale o altra analoga misura per i figli venga percepito in misura pari al 100% dalla madre e che le deduzioni e/o le detrazioni fiscali per i figli a carico, saranno usufruite, salvo diverso accordo, secondo le ripartizioni sopra stabilite per le spese straordinarie.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia forma di mantenimento.
8) Le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi diritto di credito o pretesa economica pregressa e danno atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto nelle pregresse condizioni, devono intendersi definite tutte le loro pendenze economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito a qualsiasi titolo e/o ragione anche restitutoria, risarcitoria
o di divisione.
9) I genitori autorizzano sin d'ora il rilascio dei necessari documenti per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità), anche nei confronti dei figli minorenni, riservandosi di concordare volta per volta
l'opportunità e le condizioni per l'espatrio medesimo.
10) Le parti, infine, hanno concordato che le spese legali e di procedura saranno integralmente compensate tra di loro.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 19/06/2025, e chiedevano, ai Parte_3 Parte_2 sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in CA IV (VB) il 13/06/2014.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 13/06/2014 nel comune di CA
IV (VB) e si sono separati consensualmente il 15/03/2018, con decreto del tribunale di Verbania, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia forma di mantenimento che rinunciano a qualsiasi diritto di credito o pretesa economica pregressa e danno atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto nelle pregresse condizioni, devono intendersi definite tutte le loro pendenze economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito a qualsiasi titolo e/o ragione anche restitutoria, risarcitoria o di divisione;
che autorizzano sin d'ora il rilascio dei necessari documenti per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità), anche nei confronti dei figli minorenni, riservandosi di concordare volta per volta l'opportunità e le condizioni per l'espatrio medesimo.
Spese processuali compensate, come da accordi.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_3 Parte_2
CA IV (VB), il 13.06.2014, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II, serie A anno 2014; affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Verbania, via Crocetta, 16, dove hanno anche la residenza anagrafica;
la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti alla residenza, all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli e in ogni caso ogni rilevante problematica di altra natura, mentre potrà essere esercitata disgiuntamente da ciascun genitore con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione durante il tempo che ciascuno trascorrerà con i minori;
dà facoltà al padre di frequentare i figli con le seguenti modalità:
- a week end alternati, dalle 18,30 del venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola oppure, nei periodi di vacanza scolastica, fino alla domenica sera dopo cena entro le ore 21,30 quando li riaccompagnerà alla casa materna;
- un giorno feriale a settimana
(indicativamente il mercoledì, salvi diversi accordi) dalle 18,30 fino a dopo cena entro le ore 21,30 quando il padre li riaccompagnerà presso la casa materna;
- durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno ogni anno un periodo di almeno 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore: le parti concordano che il padre entro il 30.04 di ogni anno comunicherà il periodo (prevedibilmente coincidente con le ferie aziendali fisse) alla madre, la quale farà comunicazione del proprio periodo entro il 30.05 di ogni anno;
- i figli trascorreranno ogni anno alternativamente con un genitore il periodo tra il 24.12 e il 30.12 e con l'altro, il periodo tra il 31.12 e il 6.1, stabilendo fin d'ora che trascorreranno con la mamma la settimana di Natale 2025.
Inoltre, trascorreranno le vacanze pasquali (come da calendario scolastico) e di carnevale con ciascun genitore ad anni alterni;
parimenti trascorreranno le altre festività in regime di alternanza;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal 25 aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo all'aprile 2026; pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida pese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pone a carico del padre l'obbligo di provvedere ai costi pro quota per:
l'assistenza psicologica per la figlia fino a 1 seduta a settimana;
Persona_1
- almeno una attività extrascolastica per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 50,00 mensili per ciascun figlio);
- il sostegno scolastico con ripetizioni fino a tre ore settimanali per ciascun figlio (con un limite massimo complessivo a suo carico di € 75,00 mensili per ciascun figlio); avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via e-mail o whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche via e-mail o whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg), in difetto il silenzio sarà inteso come concordato alla richiesta;
i genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale o altra analoga misura per i figli venga percepito in misura pari al 100% dalla madre e che le deduzioni e/o le detrazioni fiscali per i figli a carico, saranno usufruite, salvo diverso accordo, secondo le ripartizioni sopra stabilite per le spese straordinarie.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 18.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO