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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 250/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 250/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Criber, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Sirolli, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.25, le parti hanno concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per l'emananda sentenza che preveda la compensazione delle spese di lite, rinunciando espressamente ai termini per il deposito delle conclusionali. Contestualmente le parti sottoscrivono davanti al Giudice l'accordo di divorzio di cui sopra in formato cartaceo, unitamente ai loro procuratori, i quali chiedono che venga acquisito agli atti. […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. In data 23.6.2002, e si unirono in matrimonio Parte_1 Persona_1
concordatario in Torrevecchia Teatina (CH), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Torrevecchia Teatina, anno
2002, numero 7, parte II). Dalla loro unione nacquero due figli: (il 21.1.2004) e (il Per_2 Per_3
24.3.2006).
2. Con decreto n. 5636 del 31.7.2017, emesso nel procedimento iscritto al n. 105/2017 R.G., il
Tribunale di Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, che prevedeva, per quanto quivi interessa: (I) l'assegnazione al del piano terra e del piano primo della casa coniugale Parte_1
sita in Tollo (CH), alla del piano seminterrato sito nel medesimo immobile;
(II) la CP_1
disciplina, tra le parti, della utilizzazione delle parti comuni e delle spese ordinarie e straordinarie dell'immobile di famiglia;
(III) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nel piano seminterrato della casa coniugale sita in
Tollo (CH) ad ella assegnata;
(IV) la disciplina della frequentazione tra i figli ed il padre;
(V) l'obbligo del di versamento alla di un assegno mensile di €. 300,00 (oltre Parte_1 CP_1
rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento di ciascuno dei due figli;
(VI) il concorso del
[...]
nella misura di due terzi nelle spese straordinarie relative alla prole, con il residuo un terzo a Pt_1 carico della;
(VII) l'obbligo del di versamento di un assegno mensile CP_1 Parte_1 alimentare in favore della di €. 400,00. CP_1
pagina 2 di 7 3. Con ricorso depositato il 29.2.24, il ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “[…] - fino al raggiungimento della maggiore età del minore disporre confermandolo l'affido condiviso, continuando il predetto a Per_3
vivere presso la casa coniugale, con consumazione del pranzo presso la madre e della cena con il padre, con pernottamento nella parte di immobile assegnata al padre, e con collocazione prevalente presso quest'ultimo ; - disporre confermandolo l'assegnazione della casa coniugale come da accordi di separazione, e dunque il piano terra ed il piano primo al ricorrente, il piano seminterrato alla SI.ra
, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e Controparte_1 Per_2 Per_3
con obbligo al pagamento delle spese per il mantenimento ordinario e straordinario del fabbricato a carico del ricorrente;
- disporre confermandolo assegno a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli e per complessivi euro 300,00 mensili, con versamento di euro 150,00 per il Per_2 Per_3
minore fino al raggiungimento di questi della maggiore età alla SI.ra , e Per_3 Controparte_1
con versamento di euro 150,00 direttamente ad , maggiorenne ma ancora non economicamente Per_2
autosufficiente, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre rimborso nella misura dei 2/3 delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- accertare e dichiarare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della SI.ra al proprio Controparte_1
mantenimento e disporre che nessun assegno divorzile ovvero obbligo agli alimenti è da corrispondersi in suo favore, con revoca di quanto concordato in sede di separazione consensuale, ovvero ridurlo nella misura che verrà ritenuta di giustizia a far data dalla presente domanda. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, e con ogni più ampia riserva istruttoria”.
4. La – costituitasi con comparsa depositata il 19.4.2024 – ha parimenti chiesto la CP_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…]
2) Stante la sperequazione reddituale tra i coniugi;
la concreta possibilità di reperire occupazione;
le scelte condivise dai coniugi in sede matrimoniale in ordine alla dedizione della alla cura CP_1
della famiglia;
la durata del matrimonio;
il tenore di vita avuto dalla famiglia in costanza di matrimonio;
il tenore di vita attuale del prevedere a carico del marito e in favore della Parte_1
la somma mensile di € 400,00 rivalutabile ai fini ISTAT a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
da versarsi sul conto corrente acceso presso Poste Italiane S.p.a. – IBAN: IT93 X076 01155000 0005
2604 634. 3) Confermare le statuizioni in merito all'assegnazione della casa coniugale prevista nel ricorso per la separazione dei coniugi, prevedendo che alla sia assegnata la porzione di CP_1
pagina 3 di 7 immobile attualmente occupata, sita al piano seminterrato dell'immobile sito in Tollo alla Via Felizzi
n. 30 di proprietà di , unitamente alla porzione del garage sito al piano Parte_1
seminterrato nella parte non occupata da beni comuni delle parti. Prevedere a carico del Parte_1
ogni onere relativo ad ogni fornitura ed utenza di detta porzione di abitazione e di ogni spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese di pulizia. Statuire, altresì, che ivi siano anche prevalentemente localizzati i figli della coppia finché lo vorranno, così come previsto in sede di separazione. 4) Stante la maggior età dei figli e nulla statuire in merito al loro Per_2 Per_3
affidamento. 5) In ordine al contributo al mantenimento della prole, prevedere a carico del padre il versamento della somma di € 300,00 mensili (rivalutabile secondo gli indici ISTAT) per ciascun figlio, da versarsi sul conto postale della madre, avente il seguente IBAN: IT93 X076 01155000 0005 2604
634 e ciò sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. 6) Prevedere che il padre si faccia carico per l'intero delle spese straordinarie relative alla prole, comprese le spese per
l'università (da intendersi quali tasse di iscrizione e frequenza;
alloggio; libri universitari). 7)
Condannare il al pagamento delle spese di lite da versarsi al fondo di Giustizia”. Parte_1
5. Nel prosieguo del giudizio: all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
20.5.2024, il Presidente Istruttore, verificata la possibilità – prospettata dalle stesse parti – di addivenire ad una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime, ha rinviato la causa all'udienza dell'1.7.2024 per verificare l'esito delle trattative;
con ordinanza del 17.7.24, il sottoscritto Presidente – esaminate le proposte avanzate dai coniugi e constatato il minimo divario tra le stesse – ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., successivamente integrata con ordinanza del 25.11.24; all'udienza del 10.2.25 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice, con le integrazioni compendiate nell'istanza congiunta depositata telematicamente il giorno dell'udienza e ivi sottoscritta dalle parti con autenticazione delle firme da parte dei rispettivi difensori.
6. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in quanto: a) è documentata la intervenuta ed ormai pagina 4 di 7 risalente separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti del
31.7.2017; b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70; c) è altresì pacifico – dalla stessa prospettazione delle parti, resa nel corso del processo – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione manifestata dai coniugi in sede di prima udienza del 10.2.25.
8. Per quel che riguarda l'accordo di divorzio intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, le parti hanno sostanzialmente accettato la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Presidente istruttore, confluita nelle “note di precisazione delle conclusioni congiunte” depositate telematicamente dalle parti in data 10.2.25 – e dalle stesse sottoscritte con autentica delle firme da parte dei rispettivi difensori – di seguito ritrascritte: “1) La casa coniugale nella porzione di immobile posta al piano seminterrato del fabbricato sito in Tollo alla Via Felizzi n. 30, di proprietà di , Parte_1
unitamente al garage posto al piano seminterrato dello stesso fabbricato, nella parte non occupata da beni comuni delle parti -come già previsto nella sentenza di separazione personale tra i coniugi - rimarrà assegnata alla SI.ra che già la occupa, fino all'indipendenza economica Controparte_1 di entrambi i figli, quest'ultima dovrà consentire al la disponibilità di un posto auto. Il Parte_1 [...]
garantirà alla il passaggio sull'area esterna del fabbricato, oltre che un posto auto Pt_1 CP_1 nel piazzale antistante la recinsione dell'abitazione, utilizzato a parcheggio. Resta a carico del
[...]
ogni onere relativo alle utenze e forniture che servono la porzione di immobile Parte_1
assegnata alla , così come le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e le spese di CP_1
pulizia della detta porzione di immobile. 2) Stante la maggiore età dei figli e nulla Per_2 Per_3
statuire in merito al loro affidamento e diritto di visita, essendo liberi di autodeterminarsi. 3) In ordine al contributo al mantenimento della prole, il verserà a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di ciascun figlio la somma di € 300,00 mensili ciascuno con rivalutazione annuale
ISTAT a partire dal mese di gennaio 2025, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
a) per quanto concerne la figlia maggiore, , studentessa fuori sede, la somma di € Persona_4
300,00 sarà versata dal padre direttamente nelle mani di quest'ultima. b) per quanto concerne il figlio minore, la somma sarà versata nelle mani della madre, sul conto postale alla Persona_5
stessa intestato, con IBAN: IT93 X076 01155000 0005 2604 634. 4) In ordine alle spese straordinarie,
Par da intendersi quelle indicate nel protocollo approvato dal CNF, e spese per attività sportive, il
pagina 5 di 7 si farà carico dei 2/3 delle stesse e la del restante 1/3. 5) Stante la mancata Pt_1 CP_1
occupazione della alcun contributo al mantenimento della prole viene previsto a suo carico. CP_1
6) Il verserà in favore della la somma mensile di € 200,00 oltre rivalutazione Parte_1 CP_1
ISTAT a partire dal mese di gennaio 2025 a titolo di assegno divorzile, da versarsi sul conto corrente acceso presso Poste Italiane S.p.a. – IBAN: IT93 X076 01155000 0005 2604 634. 7) Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti”.
9. Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti sia meritevole di condivisione, in quanto le condizioni ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, e per altro verso, risultano conformi tanto agli interessi dei figli, quanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi.
10. Pertanto, deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti – nelle more del giudizio – trovato un accordo integrale sulle questioni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, originariamente controverse (si v., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2567; Cass. civ., Sez. I, 03/03/2006, n. 4714; Cass. civ., Sez. L., 10/07/2001, n. 9332).
11. Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
250/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torrevecchia Teatina (CH) in data
23.6.2002 tra e (atto di matrimonio trascritto nel Parte_1 Persona_1
registro dello stato civile del Comune di Torrevecchia Teatina, anno 2002, numero 7, parte II).
pagina 6 di 7 DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
DISPONE che i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi ed i loro figli siano disciplinati dalle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e compendiato nelle “note di precisazione delle conclusioni congiunte”, depositate in data 10.2.25 nel fascicolo telematico del procedimento.
Per l'effetto,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di ConSIlio del 13 febbraio 2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 250/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Criber, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Sirolli, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.25, le parti hanno concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per l'emananda sentenza che preveda la compensazione delle spese di lite, rinunciando espressamente ai termini per il deposito delle conclusionali. Contestualmente le parti sottoscrivono davanti al Giudice l'accordo di divorzio di cui sopra in formato cartaceo, unitamente ai loro procuratori, i quali chiedono che venga acquisito agli atti. […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI
1. In data 23.6.2002, e si unirono in matrimonio Parte_1 Persona_1
concordatario in Torrevecchia Teatina (CH), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Torrevecchia Teatina, anno
2002, numero 7, parte II). Dalla loro unione nacquero due figli: (il 21.1.2004) e (il Per_2 Per_3
24.3.2006).
2. Con decreto n. 5636 del 31.7.2017, emesso nel procedimento iscritto al n. 105/2017 R.G., il
Tribunale di Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, che prevedeva, per quanto quivi interessa: (I) l'assegnazione al del piano terra e del piano primo della casa coniugale Parte_1
sita in Tollo (CH), alla del piano seminterrato sito nel medesimo immobile;
(II) la CP_1
disciplina, tra le parti, della utilizzazione delle parti comuni e delle spese ordinarie e straordinarie dell'immobile di famiglia;
(III) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nel piano seminterrato della casa coniugale sita in
Tollo (CH) ad ella assegnata;
(IV) la disciplina della frequentazione tra i figli ed il padre;
(V) l'obbligo del di versamento alla di un assegno mensile di €. 300,00 (oltre Parte_1 CP_1
rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento di ciascuno dei due figli;
(VI) il concorso del
[...]
nella misura di due terzi nelle spese straordinarie relative alla prole, con il residuo un terzo a Pt_1 carico della;
(VII) l'obbligo del di versamento di un assegno mensile CP_1 Parte_1 alimentare in favore della di €. 400,00. CP_1
pagina 2 di 7 3. Con ricorso depositato il 29.2.24, il ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “[…] - fino al raggiungimento della maggiore età del minore disporre confermandolo l'affido condiviso, continuando il predetto a Per_3
vivere presso la casa coniugale, con consumazione del pranzo presso la madre e della cena con il padre, con pernottamento nella parte di immobile assegnata al padre, e con collocazione prevalente presso quest'ultimo ; - disporre confermandolo l'assegnazione della casa coniugale come da accordi di separazione, e dunque il piano terra ed il piano primo al ricorrente, il piano seminterrato alla SI.ra
, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e Controparte_1 Per_2 Per_3
con obbligo al pagamento delle spese per il mantenimento ordinario e straordinario del fabbricato a carico del ricorrente;
- disporre confermandolo assegno a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli e per complessivi euro 300,00 mensili, con versamento di euro 150,00 per il Per_2 Per_3
minore fino al raggiungimento di questi della maggiore età alla SI.ra , e Per_3 Controparte_1
con versamento di euro 150,00 direttamente ad , maggiorenne ma ancora non economicamente Per_2
autosufficiente, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre rimborso nella misura dei 2/3 delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- accertare e dichiarare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della SI.ra al proprio Controparte_1
mantenimento e disporre che nessun assegno divorzile ovvero obbligo agli alimenti è da corrispondersi in suo favore, con revoca di quanto concordato in sede di separazione consensuale, ovvero ridurlo nella misura che verrà ritenuta di giustizia a far data dalla presente domanda. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, e con ogni più ampia riserva istruttoria”.
4. La – costituitasi con comparsa depositata il 19.4.2024 – ha parimenti chiesto la CP_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…]
2) Stante la sperequazione reddituale tra i coniugi;
la concreta possibilità di reperire occupazione;
le scelte condivise dai coniugi in sede matrimoniale in ordine alla dedizione della alla cura CP_1
della famiglia;
la durata del matrimonio;
il tenore di vita avuto dalla famiglia in costanza di matrimonio;
il tenore di vita attuale del prevedere a carico del marito e in favore della Parte_1
la somma mensile di € 400,00 rivalutabile ai fini ISTAT a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
da versarsi sul conto corrente acceso presso Poste Italiane S.p.a. – IBAN: IT93 X076 01155000 0005
2604 634. 3) Confermare le statuizioni in merito all'assegnazione della casa coniugale prevista nel ricorso per la separazione dei coniugi, prevedendo che alla sia assegnata la porzione di CP_1
pagina 3 di 7 immobile attualmente occupata, sita al piano seminterrato dell'immobile sito in Tollo alla Via Felizzi
n. 30 di proprietà di , unitamente alla porzione del garage sito al piano Parte_1
seminterrato nella parte non occupata da beni comuni delle parti. Prevedere a carico del Parte_1
ogni onere relativo ad ogni fornitura ed utenza di detta porzione di abitazione e di ogni spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese di pulizia. Statuire, altresì, che ivi siano anche prevalentemente localizzati i figli della coppia finché lo vorranno, così come previsto in sede di separazione. 4) Stante la maggior età dei figli e nulla statuire in merito al loro Per_2 Per_3
affidamento. 5) In ordine al contributo al mantenimento della prole, prevedere a carico del padre il versamento della somma di € 300,00 mensili (rivalutabile secondo gli indici ISTAT) per ciascun figlio, da versarsi sul conto postale della madre, avente il seguente IBAN: IT93 X076 01155000 0005 2604
634 e ciò sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. 6) Prevedere che il padre si faccia carico per l'intero delle spese straordinarie relative alla prole, comprese le spese per
l'università (da intendersi quali tasse di iscrizione e frequenza;
alloggio; libri universitari). 7)
Condannare il al pagamento delle spese di lite da versarsi al fondo di Giustizia”. Parte_1
5. Nel prosieguo del giudizio: all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
20.5.2024, il Presidente Istruttore, verificata la possibilità – prospettata dalle stesse parti – di addivenire ad una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime, ha rinviato la causa all'udienza dell'1.7.2024 per verificare l'esito delle trattative;
con ordinanza del 17.7.24, il sottoscritto Presidente – esaminate le proposte avanzate dai coniugi e constatato il minimo divario tra le stesse – ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., successivamente integrata con ordinanza del 25.11.24; all'udienza del 10.2.25 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice, con le integrazioni compendiate nell'istanza congiunta depositata telematicamente il giorno dell'udienza e ivi sottoscritta dalle parti con autenticazione delle firme da parte dei rispettivi difensori.
6. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in quanto: a) è documentata la intervenuta ed ormai pagina 4 di 7 risalente separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti del
31.7.2017; b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70; c) è altresì pacifico – dalla stessa prospettazione delle parti, resa nel corso del processo – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione manifestata dai coniugi in sede di prima udienza del 10.2.25.
8. Per quel che riguarda l'accordo di divorzio intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, le parti hanno sostanzialmente accettato la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Presidente istruttore, confluita nelle “note di precisazione delle conclusioni congiunte” depositate telematicamente dalle parti in data 10.2.25 – e dalle stesse sottoscritte con autentica delle firme da parte dei rispettivi difensori – di seguito ritrascritte: “1) La casa coniugale nella porzione di immobile posta al piano seminterrato del fabbricato sito in Tollo alla Via Felizzi n. 30, di proprietà di , Parte_1
unitamente al garage posto al piano seminterrato dello stesso fabbricato, nella parte non occupata da beni comuni delle parti -come già previsto nella sentenza di separazione personale tra i coniugi - rimarrà assegnata alla SI.ra che già la occupa, fino all'indipendenza economica Controparte_1 di entrambi i figli, quest'ultima dovrà consentire al la disponibilità di un posto auto. Il Parte_1 [...]
garantirà alla il passaggio sull'area esterna del fabbricato, oltre che un posto auto Pt_1 CP_1 nel piazzale antistante la recinsione dell'abitazione, utilizzato a parcheggio. Resta a carico del
[...]
ogni onere relativo alle utenze e forniture che servono la porzione di immobile Parte_1
assegnata alla , così come le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e le spese di CP_1
pulizia della detta porzione di immobile. 2) Stante la maggiore età dei figli e nulla Per_2 Per_3
statuire in merito al loro affidamento e diritto di visita, essendo liberi di autodeterminarsi. 3) In ordine al contributo al mantenimento della prole, il verserà a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di ciascun figlio la somma di € 300,00 mensili ciascuno con rivalutazione annuale
ISTAT a partire dal mese di gennaio 2025, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
a) per quanto concerne la figlia maggiore, , studentessa fuori sede, la somma di € Persona_4
300,00 sarà versata dal padre direttamente nelle mani di quest'ultima. b) per quanto concerne il figlio minore, la somma sarà versata nelle mani della madre, sul conto postale alla Persona_5
stessa intestato, con IBAN: IT93 X076 01155000 0005 2604 634. 4) In ordine alle spese straordinarie,
Par da intendersi quelle indicate nel protocollo approvato dal CNF, e spese per attività sportive, il
pagina 5 di 7 si farà carico dei 2/3 delle stesse e la del restante 1/3. 5) Stante la mancata Pt_1 CP_1
occupazione della alcun contributo al mantenimento della prole viene previsto a suo carico. CP_1
6) Il verserà in favore della la somma mensile di € 200,00 oltre rivalutazione Parte_1 CP_1
ISTAT a partire dal mese di gennaio 2025 a titolo di assegno divorzile, da versarsi sul conto corrente acceso presso Poste Italiane S.p.a. – IBAN: IT93 X076 01155000 0005 2604 634. 7) Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti”.
9. Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti sia meritevole di condivisione, in quanto le condizioni ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, e per altro verso, risultano conformi tanto agli interessi dei figli, quanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi.
10. Pertanto, deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti – nelle more del giudizio – trovato un accordo integrale sulle questioni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, originariamente controverse (si v., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2567; Cass. civ., Sez. I, 03/03/2006, n. 4714; Cass. civ., Sez. L., 10/07/2001, n. 9332).
11. Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
250/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torrevecchia Teatina (CH) in data
23.6.2002 tra e (atto di matrimonio trascritto nel Parte_1 Persona_1
registro dello stato civile del Comune di Torrevecchia Teatina, anno 2002, numero 7, parte II).
pagina 6 di 7 DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
DISPONE che i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi ed i loro figli siano disciplinati dalle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e compendiato nelle “note di precisazione delle conclusioni congiunte”, depositate in data 10.2.25 nel fascicolo telematico del procedimento.
Per l'effetto,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di ConSIlio del 13 febbraio 2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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