TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 411/2023
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:48
Il giorno 08/07/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Stefano Puccio per parte opponente e l'avv. Maria Francesca
Tamburello per la convenuta opposta.
L'avv. Puccio discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, in particolare per la richiesta di accoglimento della declaratoria di improcedibilità tenuto conto del mancato avvio della procedura di mediazione, insiste nella richiesta di distrazione delle spese legali in quanto antistatario.
L'avv. Tamburello discute la causa riportandosi ai propri scritti chiede che venga decisa con compensazione delle spese
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 16:20
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 411 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2023 promossa
DA
( C.F: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Puccio in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Realmonte, nella via
Grande n. 98
Attore opponente
CONTRO
(P. Iva Gruppo KR LI , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al d.i. n. 850/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data
24.09.2022 ( RG n. 2218/2022), con il quale si ingiungeva il pagamento di
€ 14.659,18 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare l'inefficacia del d.i. n.850/2022 in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., nel merito sollevava il difetto di legittimazione attiva sia processuale che sostanziale della cessionaria convenuta opposta, sia per inidoneità probatoria della cessione del credito, sia per assoluta incertezza dell'inclusione della posizione debitoria nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco pubblicizzata in G.U. Parte Seconda n. 21 del 18 febbraio 2017; eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in via monitoria;
Chiedeva al Tribunale di “In via Preliminare: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.850/2022 opposto, attesa la tardività della notifica.
Nel merito: Revocare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e rigettare la domanda di pagamento proposta da siccome infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di Controparte_1 spese competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario”
Si costituiva in giudizio la con deposito di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, contestava le avverse difese evidenziando che,
l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dello stesso avrebbe comunque comportato la decisione del giudice dell'opposizione in merito all'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
che la controversia fosse soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, con contestuale istanza per l'avvio della procedura di mediazione;
nel merito contestava le avverse doglianze, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare,
3 nel merito, - Concedere alla il termine per attivare il CP_1 procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 850/2022 del 27/09/2022 RG
n. 2218/2022 emesso dal Tribunale di Agrigento In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”
Disposto un rinvio ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc all'udienza di comparizione e trattazione del procedimento celebrata il
16.05.2023 attesa la mancata comparizione delle parti;
alla successiva udienza del 31.10.2023 celebrata in presenza delle parti , veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto formulata dalla convenuta ed assegnati i termini per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 5.03.2024 verificato che parte convenuta opposta non aveva attivato la procedura di mediazione, si invitavano le parti a precisare le conclusioni fissando all'uopo l'udienza del 10.12.2024.
Precisate, dunque, le conclusioni, la causa veniva inviata all'odierna udienza per discussione orale ex art. 281 sexies cpc , con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati l'azione spiegata da parte opposta (attore in senso sostanziale) deve dichiararsi improcedibile per il mancato svolgimento della procedura di mediazione.
Appare pacifico che il giudizio introdotto dalla domanda veicolata in via monitoria, incentrata sull'adempimento di un contratto di credito, tipo negoziale che riceve la propria definizione e disciplina dalle norme di cui agli artt 121 e ss. T.U.B., rientra tra le controversie in tema di contratti
4 bancari e finanziari, con conseguente obbligatorietà della mediazione, giusto il disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Altrettanto incontestata – trattandosi di circostanza pacifica tra le parti – è il mancato avveramento di tale condizione di procedibilità, essendo le parti rimaste inerti anche a seguito dell'espresso ordine di introduzione del predetto procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni, impartito all'udienza del 31.10.2023.
Quanto all'individuazione della parte tenuta all'assolvimento del predetto onere – e, dunque, chiamata a sopportare gli effetti negativi derivanti dalla dichiarazione di improcedibilità in caso di ingiustificata inerzia – la
Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia resa a Sezioni unite, al fine di sanare un contrasto interpretativo emerso in seno alla Giurisprudenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ. Sez. U. 18/09/2020, n.19596).
Trattasi di orientamento al quale il Tribunale ritiene corretto aderire, sia in ossequio alla funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, sia in considerazione del fatto che lo stesso ha ricevuto l'unanime avallo della successiva giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. 11/04/2022 sent. n. 11598; Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n.12896; Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, n.8015).
Ciò detto, essendo pacifica la mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell'opposta, si impone nel caso di specie la dichiarazione di improcedibilità del giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5 Le spese di lite, in ragione della semplicità della questione affrontata e dell'attività svolta, vengono compensate in ragione di un mezzo, ponendo l'atro mezzo in capo a parte opposta in ossequio al principio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 411/2023
Dichiara l'improcedibilità della domanda azionata da in CP_1 persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 850/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 24.09.2022;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida nella complessiva somma di €
1545,00 di cui € 145,50 per spese ed € 1400,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge
Così deciso in Agrigento in data 8 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
6
7
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:48
Il giorno 08/07/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Stefano Puccio per parte opponente e l'avv. Maria Francesca
Tamburello per la convenuta opposta.
L'avv. Puccio discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, in particolare per la richiesta di accoglimento della declaratoria di improcedibilità tenuto conto del mancato avvio della procedura di mediazione, insiste nella richiesta di distrazione delle spese legali in quanto antistatario.
L'avv. Tamburello discute la causa riportandosi ai propri scritti chiede che venga decisa con compensazione delle spese
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 16:20
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 411 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2023 promossa
DA
( C.F: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Puccio in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Realmonte, nella via
Grande n. 98
Attore opponente
CONTRO
(P. Iva Gruppo KR LI , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al d.i. n. 850/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data
24.09.2022 ( RG n. 2218/2022), con il quale si ingiungeva il pagamento di
€ 14.659,18 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare l'inefficacia del d.i. n.850/2022 in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., nel merito sollevava il difetto di legittimazione attiva sia processuale che sostanziale della cessionaria convenuta opposta, sia per inidoneità probatoria della cessione del credito, sia per assoluta incertezza dell'inclusione della posizione debitoria nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco pubblicizzata in G.U. Parte Seconda n. 21 del 18 febbraio 2017; eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in via monitoria;
Chiedeva al Tribunale di “In via Preliminare: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.850/2022 opposto, attesa la tardività della notifica.
Nel merito: Revocare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e rigettare la domanda di pagamento proposta da siccome infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di Controparte_1 spese competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario”
Si costituiva in giudizio la con deposito di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, contestava le avverse difese evidenziando che,
l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dello stesso avrebbe comunque comportato la decisione del giudice dell'opposizione in merito all'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
che la controversia fosse soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità, con contestuale istanza per l'avvio della procedura di mediazione;
nel merito contestava le avverse doglianze, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare,
3 nel merito, - Concedere alla il termine per attivare il CP_1 procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 850/2022 del 27/09/2022 RG
n. 2218/2022 emesso dal Tribunale di Agrigento In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”
Disposto un rinvio ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc all'udienza di comparizione e trattazione del procedimento celebrata il
16.05.2023 attesa la mancata comparizione delle parti;
alla successiva udienza del 31.10.2023 celebrata in presenza delle parti , veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto formulata dalla convenuta ed assegnati i termini per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 5.03.2024 verificato che parte convenuta opposta non aveva attivato la procedura di mediazione, si invitavano le parti a precisare le conclusioni fissando all'uopo l'udienza del 10.12.2024.
Precisate, dunque, le conclusioni, la causa veniva inviata all'odierna udienza per discussione orale ex art. 281 sexies cpc , con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati l'azione spiegata da parte opposta (attore in senso sostanziale) deve dichiararsi improcedibile per il mancato svolgimento della procedura di mediazione.
Appare pacifico che il giudizio introdotto dalla domanda veicolata in via monitoria, incentrata sull'adempimento di un contratto di credito, tipo negoziale che riceve la propria definizione e disciplina dalle norme di cui agli artt 121 e ss. T.U.B., rientra tra le controversie in tema di contratti
4 bancari e finanziari, con conseguente obbligatorietà della mediazione, giusto il disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Altrettanto incontestata – trattandosi di circostanza pacifica tra le parti – è il mancato avveramento di tale condizione di procedibilità, essendo le parti rimaste inerti anche a seguito dell'espresso ordine di introduzione del predetto procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni, impartito all'udienza del 31.10.2023.
Quanto all'individuazione della parte tenuta all'assolvimento del predetto onere – e, dunque, chiamata a sopportare gli effetti negativi derivanti dalla dichiarazione di improcedibilità in caso di ingiustificata inerzia – la
Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia resa a Sezioni unite, al fine di sanare un contrasto interpretativo emerso in seno alla Giurisprudenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ. Sez. U. 18/09/2020, n.19596).
Trattasi di orientamento al quale il Tribunale ritiene corretto aderire, sia in ossequio alla funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, sia in considerazione del fatto che lo stesso ha ricevuto l'unanime avallo della successiva giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. 11/04/2022 sent. n. 11598; Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n.12896; Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, n.8015).
Ciò detto, essendo pacifica la mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell'opposta, si impone nel caso di specie la dichiarazione di improcedibilità del giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5 Le spese di lite, in ragione della semplicità della questione affrontata e dell'attività svolta, vengono compensate in ragione di un mezzo, ponendo l'atro mezzo in capo a parte opposta in ossequio al principio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 411/2023
Dichiara l'improcedibilità della domanda azionata da in CP_1 persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 850/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 24.09.2022;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida nella complessiva somma di €
1545,00 di cui € 145,50 per spese ed € 1400,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge
Così deciso in Agrigento in data 8 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
6
7