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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2930/2024 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Martin Sybil del Foro di Bolzano, giusta procura agli Parte_1
atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; Controparte_1
convenuto;
e
, presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2
intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi in procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 19/12/2024.
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
1. pronunciare la separazione del matrimonio civile delle parti, contratto dai IGi e Parte_1
nel Comune di Bressanone (BZ) in data 21.06.2008 ivi trascritto nei registri Controparte_1
dello stato civile al n. 14-I-A/2008, autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. per i motivi sopra esposti disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla Per_1 Per_2
madre dove continueranno anche ad avere la loro residenza anagrafica;
pagina 1 di 6
3. assegnare l'ex alloggio coniugale in locazione, sito a Bressanone (BZ), Via Cesare Battisti 28
(mobilio compreso), in uso esclusivo alla IGa con i figli minori e facendo Pt_1 Per_1 Per_2
obbligo al IG di prelevare i suoi effetti personali e di restituire tutte le chiavi di casa CP_1
entro il periodo ritenuto congruo dal Tribunale alla IGa Pt_1
4. disporre che il diritto di visita del padre venga organizzato dai servizi sociali competenti ovvero prevedere visite protette previa collaborazione del IG con gli stessi servizi sociali;
CP_1
5. obbligare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli minori e l'importo mensile di € 700,00, (id est € 350,00 a figlio) entro il 10 di ogni Per_1 Per_2
mese in favore della IGa , con rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT e con Parte_1
prima rivalutazione nel mese di novembre 2025 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età;
6. obbligare il resistente di pagare la metà delle spese straordinarie per i figli Controparte_1
e così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo Per_1 Per_2
d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018;
7. i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano alla IGa per intero. Le eventuali quote esentasse per i figli spettano alla IGa Pt_1 Pt_1
8. autorizzare espressamente la IG a richiedere il rinnovo dei permessi di soggiorno Parte_1
e delle carte d'identità e/o dei passaporti per i figli senza la firma e/o il consenso del padre;
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione degli atti del procedimento penale presso il Tribunale di Bolzano sub RGNR
3012/24, RG GIP 2072/24; ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze in narrativa con la premessa
"vero che", esclusi valutazioni e giudizi e con l'espressa riserva di formulare capitoli separati a norma dell'art. 244 c.p.c.. Con la riserva di nominare testimoni.
--***--
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore si chiede di rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore, preso atto della volontà della ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione, per poi accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGi e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 nel Comune di Bressanone (BZ) in data 21.06.2008, trascritto nei registri dello stato civile CP_1
del Comune di Bressanone al n. 14-I-A/2008, autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre dove continueranno Per_1 Per_2
anche ad avere la loro residenza anagrafica;
3. confermare l'assegnazione del'ex alloggio coniugale in locazione, sito a Bressanone (BZ), Via
Cesare Battisti 28 (mobilio compreso), in uso esclusivo alla IGa con i figli minori Pt_1
e Per_1 Per_2
4. confermare il diritto di visita del padre stabilito nella sentenza di separazione;
5. obbligare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli minori e l'importo mensile di € 700,00, (id est € 350,00 a figlio) entro il 10 di Per_1 Per_2
ogni mese in favore della IGa , con rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT Parte_1
e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2025 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età;
6. obbligare il resistente a pagare la metà delle spese straordinarie per i figli Controparte_1
e così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Per_1 Per_2
Protocollo d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018;
7. i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano alla IGa per intero. Le eventuali quote esentasse per i figli spettano alla IGa Pt_1 Pt_1
8. autorizzare espressamente la IG a richiedere il rinnovo dei senza la firma e/o il Parte_1
consenso del padre
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 21.06.2008 a Bressanone (BZ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio come atto n. 14-I/2008 del Comune di Bressanone (BZ), optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli, , nato il [...] in [...], e Persona_3
, nata il [...] in [...]. Persona_4
La IGa lavora come bidella per 31 ore a settimana con contratto a tempo indeterminato Pt_1
nella scuola Rosmini a Bressanone. In base alla dichiarazione dei redditi 2024 dispone di un reddito mensile medio di circa € 1.430. Abita insieme ai figli in un appartamento in locazione a Bressanone,
pagina 3 di 6 Via Cesare Battisti 28 per cui corrisponde un canone di € 1.050,00 mensili, oltre spese accessorie. Non ha allegato di percepire contributi alla locazione.
Il IG lavorava come custode all'albergo Grüner Baum a Bressanone. CP_1
Sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi a disposizione (anno 2023) risulta un reddito mensile netto medio di circa € 1.300,00.
Non si hanno informazioni relative alla sistemazione abitativa del resistente, né se egli debba sostenere un canone di locazione.
2. Nel maggio del 2024 la IGa ha presentato querela nei confronti del resistente per Pt_1
maltrattamenti, in conseguenza della quale in data 27.05.2024 è stata emessa un'ordinanza di misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti del IG . In data 02.07.2024 la misura CP_1
cautelare è stata sostituita con il divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai figli con applicazione del
“braccialetto elettronico”.
Il resistente risulta indagato del delitto di maltrattamenti in famiglia dal 2017 al 2024 e di atti persecutori nei confronti della ricorrente e dei figli.
Con comunicazione del 14/11/2024 il PM ha comunicato che l'imputato ha formulato istanza di patteggiamento. In seguito, non sono stati forniti aggiornamenti dalla ricorrente e dal PM.
Il resistente non ha preso contatti con i servizi sociali incaricati di organizzare incontri protetti con il padre. In ogni caso, sulla base delle allegazioni della madre risulta che entrambi i figli non vogliano avere contatti con il resistente.
Nel corso del giudizio non si è proceduto alla loro audizione, risultando palesemente superflua, alla luce della che evidente inidoneità genitoriale del padre.
Quest'ultimo, nonostante il regolare notifica non si è costituito in giudizio, né si è presentato in udienza, confermando il disinteresse nei confronti dei figli.
3. In considerazione di quanto esposto, sussistono senza dubbi i presupposti per la pronuncia di separazione alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, degli sviluppi del procedimento penale a carico del resistente, nonché del disinteresse mostrato dal resistente al presente procedimento.
I comportamenti altamente pregiudizievoli posti in essere dal padre nei confronti dei figli, oggetto del procedimento penale a suo carico, implicitamente confermati dallo stesso mediante la richiesta di atteggiamento avanzata, consentono di discostarsi dall'ordinario regime di affidamento condiviso dei minori che invece andranno affidati in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa.
L'abitazione familiare va pertanto assegnata in via esclusiva alla ricorrente, affinché continui ad abitarvi unitamente ai figli.
pagina 4 di 6 Quest'ultima viene autorizzata ad assumere nell'interesse dei minori ogni decisione, nonché a richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stessi, anche senza il consenso scritto del padre.
Il diritto di visita padre-figli va sospeso tenuto conto del rifiuto manifestato dai minori, nonché nella mancanza di interesse dimostrata dal padre.
4. Raffrontata la situazione economica delle parti e tenuto conto del fatto che sulla madre continueranno a gravare in via esclusiva tutti gli oneri di educazione cura e assistenza dei figli, con conseguente aggravio di spese, si ritiene congruo determinare in € 300,00 ciascun figlio l'importo che il padre sarà tenuto a corrispondere mensilmente alla madre a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Tutti i contributi pubblici di qualsiasi natura, così come le eventuali detrazioni fiscali per figli a carico, saranno a beneficio esclusivo della sola madre.
5. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi nata a [...] in data [...] Parte_1
e
, nato a [...] in data [...], Controparte_1
coniugati nel Comune di Bressanone (BZ) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Bressanone al n. 14-I-2008;
2. affida i figli , nato il [...] in [...], e , nata il Persona_3 Persona_4
18.03.2014 in Bressanone (BZ) alla sola madre in regime di affidamento esclusivo con Parte_1
residenza presso la madre;
la madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse della figlia e richiedere il rilascio di documenti d'identità per la stessa, anche senza il consenso del padre;
3. assegna l'abitazione familiare sita in Bressanone, Via Cesare Battisti 28 alla sola madre, affìnché vi abiti con i figli;
4. sospende il diritto di visita padre-figlia;
5. condanna il padre a versare a , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_3 Parte_1
dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 300,00 mensili ciascuno,
pagina 5 di 6 importo soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di
Bolzano, da apportarsi la prima volta il mese di ottobre 2025 e con effetti dalla data della domanda di separazione (18/10/2024);
6. condanna al pagamento della metà delle spese straordinarie necessarie da Controparte_1 sostenere nell'interesse dei figli;
7. dispone che gli assegni familiari, i contributi pubblici e le detrazioni fiscali per i figli spettano esclusivamente alla madre;
8. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che Controparte_1 liquida in € 3.553,90 per il compenso di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Si dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la fase di divorzio.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2930/2024 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Martin Sybil del Foro di Bolzano, giusta procura agli Parte_1
atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; Controparte_1
convenuto;
e
, presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2
intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi in procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 19/12/2024.
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
1. pronunciare la separazione del matrimonio civile delle parti, contratto dai IGi e Parte_1
nel Comune di Bressanone (BZ) in data 21.06.2008 ivi trascritto nei registri Controparte_1
dello stato civile al n. 14-I-A/2008, autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. per i motivi sopra esposti disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla Per_1 Per_2
madre dove continueranno anche ad avere la loro residenza anagrafica;
pagina 1 di 6
3. assegnare l'ex alloggio coniugale in locazione, sito a Bressanone (BZ), Via Cesare Battisti 28
(mobilio compreso), in uso esclusivo alla IGa con i figli minori e facendo Pt_1 Per_1 Per_2
obbligo al IG di prelevare i suoi effetti personali e di restituire tutte le chiavi di casa CP_1
entro il periodo ritenuto congruo dal Tribunale alla IGa Pt_1
4. disporre che il diritto di visita del padre venga organizzato dai servizi sociali competenti ovvero prevedere visite protette previa collaborazione del IG con gli stessi servizi sociali;
CP_1
5. obbligare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli minori e l'importo mensile di € 700,00, (id est € 350,00 a figlio) entro il 10 di ogni Per_1 Per_2
mese in favore della IGa , con rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT e con Parte_1
prima rivalutazione nel mese di novembre 2025 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età;
6. obbligare il resistente di pagare la metà delle spese straordinarie per i figli Controparte_1
e così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Protocollo Per_1 Per_2
d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018;
7. i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano alla IGa per intero. Le eventuali quote esentasse per i figli spettano alla IGa Pt_1 Pt_1
8. autorizzare espressamente la IG a richiedere il rinnovo dei permessi di soggiorno Parte_1
e delle carte d'identità e/o dei passaporti per i figli senza la firma e/o il consenso del padre;
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione degli atti del procedimento penale presso il Tribunale di Bolzano sub RGNR
3012/24, RG GIP 2072/24; ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze in narrativa con la premessa
"vero che", esclusi valutazioni e giudizi e con l'espressa riserva di formulare capitoli separati a norma dell'art. 244 c.p.c.. Con la riserva di nominare testimoni.
--***--
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore si chiede di rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore, preso atto della volontà della ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione, per poi accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGi e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 nel Comune di Bressanone (BZ) in data 21.06.2008, trascritto nei registri dello stato civile CP_1
del Comune di Bressanone al n. 14-I-A/2008, autorizzando gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre dove continueranno Per_1 Per_2
anche ad avere la loro residenza anagrafica;
3. confermare l'assegnazione del'ex alloggio coniugale in locazione, sito a Bressanone (BZ), Via
Cesare Battisti 28 (mobilio compreso), in uso esclusivo alla IGa con i figli minori Pt_1
e Per_1 Per_2
4. confermare il diritto di visita del padre stabilito nella sentenza di separazione;
5. obbligare il resistente di pagare a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli minori e l'importo mensile di € 700,00, (id est € 350,00 a figlio) entro il 10 di Per_1 Per_2
ogni mese in favore della IGa , con rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT Parte_1
e con prima rivalutazione nel mese di novembre 2025 e fino alla loro comprovata autonomia patrimoniale ed indipendenza economica ed in ogni caso fino alla loro maggiore età;
6. obbligare il resistente a pagare la metà delle spese straordinarie per i figli Controparte_1
e così come stabilito dalle Linee guida del CNF del 29.11.2017 ovvero dal Per_1 Per_2
Protocollo d'Intesa di Bolzano del 06.09.2018;
7. i contributi da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano alla IGa per intero. Le eventuali quote esentasse per i figli spettano alla IGa Pt_1 Pt_1
8. autorizzare espressamente la IG a richiedere il rinnovo dei senza la firma e/o il Parte_1
consenso del padre
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 21.06.2008 a Bressanone (BZ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio come atto n. 14-I/2008 del Comune di Bressanone (BZ), optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli, , nato il [...] in [...], e Persona_3
, nata il [...] in [...]. Persona_4
La IGa lavora come bidella per 31 ore a settimana con contratto a tempo indeterminato Pt_1
nella scuola Rosmini a Bressanone. In base alla dichiarazione dei redditi 2024 dispone di un reddito mensile medio di circa € 1.430. Abita insieme ai figli in un appartamento in locazione a Bressanone,
pagina 3 di 6 Via Cesare Battisti 28 per cui corrisponde un canone di € 1.050,00 mensili, oltre spese accessorie. Non ha allegato di percepire contributi alla locazione.
Il IG lavorava come custode all'albergo Grüner Baum a Bressanone. CP_1
Sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi a disposizione (anno 2023) risulta un reddito mensile netto medio di circa € 1.300,00.
Non si hanno informazioni relative alla sistemazione abitativa del resistente, né se egli debba sostenere un canone di locazione.
2. Nel maggio del 2024 la IGa ha presentato querela nei confronti del resistente per Pt_1
maltrattamenti, in conseguenza della quale in data 27.05.2024 è stata emessa un'ordinanza di misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti del IG . In data 02.07.2024 la misura CP_1
cautelare è stata sostituita con il divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai figli con applicazione del
“braccialetto elettronico”.
Il resistente risulta indagato del delitto di maltrattamenti in famiglia dal 2017 al 2024 e di atti persecutori nei confronti della ricorrente e dei figli.
Con comunicazione del 14/11/2024 il PM ha comunicato che l'imputato ha formulato istanza di patteggiamento. In seguito, non sono stati forniti aggiornamenti dalla ricorrente e dal PM.
Il resistente non ha preso contatti con i servizi sociali incaricati di organizzare incontri protetti con il padre. In ogni caso, sulla base delle allegazioni della madre risulta che entrambi i figli non vogliano avere contatti con il resistente.
Nel corso del giudizio non si è proceduto alla loro audizione, risultando palesemente superflua, alla luce della che evidente inidoneità genitoriale del padre.
Quest'ultimo, nonostante il regolare notifica non si è costituito in giudizio, né si è presentato in udienza, confermando il disinteresse nei confronti dei figli.
3. In considerazione di quanto esposto, sussistono senza dubbi i presupposti per la pronuncia di separazione alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, degli sviluppi del procedimento penale a carico del resistente, nonché del disinteresse mostrato dal resistente al presente procedimento.
I comportamenti altamente pregiudizievoli posti in essere dal padre nei confronti dei figli, oggetto del procedimento penale a suo carico, implicitamente confermati dallo stesso mediante la richiesta di atteggiamento avanzata, consentono di discostarsi dall'ordinario regime di affidamento condiviso dei minori che invece andranno affidati in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa.
L'abitazione familiare va pertanto assegnata in via esclusiva alla ricorrente, affinché continui ad abitarvi unitamente ai figli.
pagina 4 di 6 Quest'ultima viene autorizzata ad assumere nell'interesse dei minori ogni decisione, nonché a richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stessi, anche senza il consenso scritto del padre.
Il diritto di visita padre-figli va sospeso tenuto conto del rifiuto manifestato dai minori, nonché nella mancanza di interesse dimostrata dal padre.
4. Raffrontata la situazione economica delle parti e tenuto conto del fatto che sulla madre continueranno a gravare in via esclusiva tutti gli oneri di educazione cura e assistenza dei figli, con conseguente aggravio di spese, si ritiene congruo determinare in € 300,00 ciascun figlio l'importo che il padre sarà tenuto a corrispondere mensilmente alla madre a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Tutti i contributi pubblici di qualsiasi natura, così come le eventuali detrazioni fiscali per figli a carico, saranno a beneficio esclusivo della sola madre.
5. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi nata a [...] in data [...] Parte_1
e
, nato a [...] in data [...], Controparte_1
coniugati nel Comune di Bressanone (BZ) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Bressanone al n. 14-I-2008;
2. affida i figli , nato il [...] in [...], e , nata il Persona_3 Persona_4
18.03.2014 in Bressanone (BZ) alla sola madre in regime di affidamento esclusivo con Parte_1
residenza presso la madre;
la madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse della figlia e richiedere il rilascio di documenti d'identità per la stessa, anche senza il consenso del padre;
3. assegna l'abitazione familiare sita in Bressanone, Via Cesare Battisti 28 alla sola madre, affìnché vi abiti con i figli;
4. sospende il diritto di visita padre-figlia;
5. condanna il padre a versare a , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_3 Parte_1
dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 300,00 mensili ciascuno,
pagina 5 di 6 importo soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di
Bolzano, da apportarsi la prima volta il mese di ottobre 2025 e con effetti dalla data della domanda di separazione (18/10/2024);
6. condanna al pagamento della metà delle spese straordinarie necessarie da Controparte_1 sostenere nell'interesse dei figli;
7. dispone che gli assegni familiari, i contributi pubblici e le detrazioni fiscali per i figli spettano esclusivamente alla madre;
8. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che Controparte_1 liquida in € 3.553,90 per il compenso di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Si dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la fase di divorzio.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6