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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2258 del Ruolo Generale per l'anno 2021, assunta in decisione all'esito dell'udienza del 10.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc e vertente
TRA nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Ramez El Jazzar presso il C.F._1 cui studio sito a Sanremo (IM) in Via Feraldi n. 26, telefax 0184/508028 – P.E.C.
- è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
Email_1
- attrice -
CONTRO
[c.f. ] con sede in Sanremo (IM), piazza Sardi n. 6, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa dall'avvocato CP_2
DR CO [c.f. / PEC e telefax C.F._2 Email_2
010870607] del Foro di Genova con studio in 16122 Genova - Via Assarotti n. 4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Cerciello in 18100 Imperia, via Des Geneys n. 16, in forza di procura alle liti in atti;
- convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, - dato atto che in data 4 agosto 2021 ore 17.30
l'attrice si trovava a Sanremo presso la corrente a Sanremo in Via Nino Bixio n. 19 per CP_1 acquistare un box doccia;
- Dato atto che la signora , causa la presenza di una griglia Pt_1 scivolosa, cadeva rovinosamente al suolo riportando gravi lesioni per cui si rendeva necessario il suo immediato ed urgente trasporto presso il locale pronto soccorso di Sanremo e successivamente presso l'ospedale di Pietra Ligure;
- Dato atto che i danni ammontano a complessivi € 7.910,42 di cui € 172,42 a titolo di spese mediche;
- per l'effetto condannare la corrente a Sanremo CP_1 in Via Nino Bixio n. 19 al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni non patrimoniali patiti come sopra quantificati e/o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese e gli oneri riflessi”.
Per la convenuta
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione con i conseguenti provvedimenti;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla CP_1 per i motivi di cui in premessa e disporne l'estromissione dal presente giudizio;
in via principale, respingere le domande tutte proposte dalla signora , residente come in atti, Pt_1 nei confronti della , sedente ed in persona come in atti, in quanto infondate sia in fatto CP_1 che in diritto e del tutto sprovviste di prova sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, di una qualsivoglia domanda nei confronti della conchiudente (i) ridurre ai sensi dell'art. CP_1
1227 cod. civ. il risarcimento da essa in tal caso dovuto, (ii) contenere un tale accoglimento CP_1 alle sole categorie di danni effettivamente riconosciute come liquidabili con riferimento all'evento dedotto in giudizio nei limiti di quelli effettivamente patiti dalla signora e compiutamente Pt_1 provati in corso di causa e (iii) con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o corrispondende in favore di quest'ultimo da Enti assicurativi e/o previdenziali pubblici e/o privati in relazione all'evento di cui in premesse.
Con vittoria di corrispettivi, spese ed accessori di legge».
In via istruttoria si insta, affinché, il Tribunale voglia ordinare all'attrice l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'indennizzo erogato o erogandi da Enti assicurativi privati e ammettere la prova per testi formulata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio la società per ottenere ai sensi dell'art. 2051 c.c. il CP_1 risarcimento del danno per le lesioni da essa patite a seguito di una rovinosa caduta a causa di una griglia di scolo scivolosa mentre in data 4 agosto 2021 ore 17.30 l'attrice si trovava presso il magazzino della detta società, corrente in Sanremo in Via Nino Bixio n. 19 per acquistare un box doccia.
Si costituiva la convenuta, contestando anzitutto la genericità del fatto allegato, anche quanto a dinamica della caduta;
in subordine eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando, senza voler invertire l'onere della prova, che il viale che consente l'accesso all'unità immobiliare in oggetto è individuato come ente comune (subalterno 2) dei subalterni 183 e 44 del foglio 43 mentre l'immobile della convenuta è catastalmente individuato al diverso subalterno 42 del medesimo foglio 43 ed allegando che il subalterno 183 rappresenta l'immobile di cui al
Condominio di via Carli n. 29 mentre il 44 un ulteriore condominio.
In ulteriore subordine, chiedeva il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria dal giudice allora titolare assegnatario del fascicolo, dr. Alessandro Cento, all'udienza del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione avanti allo scrivente giudice con concessione dei termini ex art 190 cpc vecchio rito.
Va premesso in diritto che in forza di quanto affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
(20943/2022) l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res. Pertanto, «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (cfr. Cass. 15383/2006). E' onere del danneggiato fornire dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, senza bisogno di provare la pericolosità o insidiosità della cosa;
spetta poi al custode fornire la prova liberatoria, ossia la dimostrazione del caso fortuito.
Al riguardo, pacifica è “l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura «insidiosa» della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato”
(Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n.
5116), trattandosi di elementi estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Come chiarito dai giudici di legittimità (Cass. Sez. 3, sent. n. 8450/2025), dunque, “il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e, in special modo, non certo di dare la prova positiva della natura insidiosa della prima o della carenza di propria colpa;
elementi, questi, che spetta al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da consentire, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, di raffigurarli come idonei ad attenuare o finanche ad elidere il nesso di causalità con la cosa custodita”.
Venendo all'esame dell'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione, la stessa va disattesa, in quanto l'atto introduttivo corrisponde al contenuto minimo richiesto dalla norma. La certificazione medica indicata in citazione, ed in specie il referto del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stata poi prodotta in sede di prima memoria ex art. 183 cpc.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta, la quale ha contestato all'attrice di non aver dimostrato che la convenuta è proprietaria (o comproprietaria o comunque conduttrice dal proprietario/comproprietario) della griglia di scolo in discussione, assumendo che tale griglia è posta sul viale di accesso censito come area comune ad altri due diversi edifici (e mappali) rispetto a quello della convenuta. In sostanza la convenuta contesta a parte attrice di non aver fornito la prova della proprietà della griglia di scolo.
In proposito va considerato che la nozione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., in assenza di una definizione normativa di custodia ad opera di detto articolo, secondo il punto d'approdo della giurisprudenza attuale (vd. Cass. Sez. 3, sent. 1152/2023 pubblicata il 27.4.2023) si sostanzia nell'affermazione per cui: “Non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n.
1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt.
2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria): Cass. 20/02/2006, n. 3651”.
In ossequio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità surrichiamata va ricondotto il criterio di individuazione del responsabile di cui all'art. 2051 c.c. in chi sia munito di un effettivo potere fisico sulla cosa, il quale implica il governo e l'uso di questa ed al quale sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa non derivi danno ad altri. Tale potere si traduce nella disponibilità anche semplicemente di fatto, della cosa, semprechè non meramente occasionale.
Nella specie non è contestato che la convenuta avesse la disponibilità del parcheggio coperto e che ne avesse l'utilizzo esclusivo, oltre al fatto che dalla riproduzione fotografica (doc.ti 4 e 5 fasc.attrice) prodotta emerge che la griglia di scolo ove l'attrice è caduta è sita all'interno dell'ingresso del parcheggio coperto della convenuta. Ai fini dell'azione di cui si discute è irrilevante l'accertamento della proprietà in capo alla convenuta della griglia di scarico, non essendo negata la relazione di fatto di natura custodiale della convenuta con la cosa.
Passando ad esaminare la domanda risarcitoria svolta dall'attrice, si osserva che i testi escussi,
e dipendenti della società convenuta, hanno dichiarato, Tes_1 Testimone_2 pur senza aver assistito alla dinamica del sinistro, di aver visto l'attrice a terra proprio sopra la griglia di scolo delle acque che si vede nella foto n. 4 della memoria istruttoria di parte attrice, e hanno riferito che quel giorno era una giornata uggiosa e aveva piovuto.
Risulta dunque provato dal soccorso prestato allorquando l'attrice si trovava ancora a terra sulla griglia di scolo e dalle condizioni metereologiche di pioggia e umidità, che la caduta è avvenuta sulla griglia.
Parte convenuta ha dedotto la condotta incauta dell'attrice, considerati anche la facilità di aggirare l'ostacolo e il grado di attenzione, allegando che la signora non ha adottato una condotta Pt_1 debitamente adeguata al contesto, procedendo con la dovuta attenzione richiedibile al fruitore della strada.
Premesso che la responsabilità del custode riguarda tutti i danni provocati dalla cosa custodita sia per sua intrinseca natura sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, e può derivare perciò anche dalle cose inerti (Cass. civ., Sez. III, 05.12.2008, n. 28811), si ha “fortuito incidentale” quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione necessaria ma priva di efficacia causale dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, (“quando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima” Cass. civ., Sez. III, 28.11.2007, n. 24739 e, più recentemente, Cass. civ., Sez. III, 16.01.2009, n. 993); il “fortuito concorrente” invece incide sul rapporto causale tra la cosa e il danno senza tuttavia interromperlo (diminuendo, tuttavia, la responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., quando il fatto estraneo sia rappresentato dalla condotta del danneggiato).
La prova liberatoria richiesta dalla norma è, infatti, costituita dalla dimostrazione del fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento (ricade conseguentemente sul custode anche il rischio della causa ignota), che può essere indifferentemente rappresentato (con effetto esimente totale o parziale) anche dal fatto del danneggiato che abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico che collega la cosa all'evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. civ., Sez. III, 05.12.2008, n. 28811).
E segnatamente può accadere che la cosa rappresenti un anello necessario e non eliminabile della serie causale dalla quale deriva l'evento: si parla di "fortuito incidente", per intendere che la cosa, pur partecipando all'evento, ha il ruolo di semplice occasione del danno, giacché il fattore esterno assorbe in modo esclusivo la causalità dell'evento; si parla invece di "fortuito concorrente" allorché vi è concorso tra la causa fortuita – ivi compreso il fatto del danneggiato – e la causa proveniente dalla cosa: tale ipotesi, anche se non assorbe l'intero nesso eziologico ed il custode è egualmente responsabile, consente tuttavia di limitare il risarcimento in applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c.” (Tribunale di Genova, Sez. II, 31.01.2007).
E' stato anche di recente affermato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n.
11152; in senso conforme Cass. n. 34886/2021; ordinanze nn. 2479, 2480 e 2482 del 2018, n. 2482) che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Calando tali principi nella fattispecie per cui è causa, dalle emergenze processuali risulta maggiormente probabile che la griglia di scolo posta all'interno dell'ingresso al parcheggio coperto della convenuta fosse stata resa umida o bagnata dalla pioggia, anche considerato che l'imbocco del garage è sito a valle di un tratto in discesa del viale antistante (cfr doc. 4 – foto allegata alla seconda memoria 183 cpc di parte attrice).
Ciò posto, la griglia di scolo era pienamente visibile, attraversando trasversalmente l'ingresso del garage ed essendo le 17,30 di una giornata estiva, ed era prevedibile che potesse divenire scivolosa, ancor più perché collocata ai piedi di una discesa, raccogliendo peraltro naturalmente l'acqua piovana eventuale sporco o altri detriti: si ravvisa pertanto una condotta colposa della danneggiata, che non ha prestato la dovuta attenzione e cautela nell'attraversare la griglia, la quale ha spiegato un'efficacia causale concorrente, affiancandosi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno, che in rapporto alle circostanze si ritiene abbia inciso al 50% nella dinamismo causale dell'evento.
In merito alle lesioni, dalla lettura del referto del Pronto Soccorso, emerge una diagnosi di “frattura ingranata metaepifisaria distale radio destro”. Il CTU dott. sulla base di considerazioni medico-legali esenti da vizi logici e Persona_1 basate sull'esame della documentazione sanitaria e la visita peritale sulla persona dell'attrice, ha accertato che l'attrice ha riportato “frattura metafisaria distale del radio con spostamento dorsale del frammento distale articolato al carpo, con rima di frattura longitudinale della superficie articolare radio-carpica: particolare che ha imposto un trattamento di riduzione chirurgica onde evitare l'insorgenza di un'artrosi dolorosa postraumatica;
intervento eseguito perfettamente all'Ospedale S.
Corona di Pietra Ligure”.
A giudizio del CTU, che lo scrivente fa proprio in quanto tratto con metodica corretta e assunto nel rispetto del contraddittorio con le parti, l'attrice ha patito un'invalidità temporanea, stimabile in complessivi 77 giorni (di cui 2 gg. al 100%, 20 gg. al 75%, 25 gg. al 50% e 30 gg. al 25%) e postumi permanenti dovuti alla riduzione della metà della flesso-estensione del polso quantificabili nella misura complessiva, valutata all'attualità, del 6%, rilevando che essa non incide sulla capacità lavorativa.
Nella presente fattispecie il conteggio viene effettuato in base alle cd. tabelle di Milano, poiché in caso di responsabilità da cose in custodia, il pregiudizio di carattere micropermanente, in quanto tale, non può essere liquidato mediante l'applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 D.Lgs. n.
209/2005, il quale trova applicazione unicamente nei casi di danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Ne deriva la seguente tabella:
DANNO PERMANENTE
Età individuo: 60 anni
Percentuale invalidità: 6 %
Importo danno biologico: 8.104,00 €
DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA
Invalidità totale (100 %): 2 giorni
Percentuale parziale (75 %): 20 giorni
Percentuale parziale (50 %): 25 giorni
Percentuale parziale (25%) 30 giorni
Danno biologico (temporanea): 4.255,00 €
RIEPILOGO GENERALE
Totale permanente 8.104,00 €
Totale temporanea 4.255,00 €
Spese aggiuntive: 172,42 €
Totale generale: 12.531,42 €
Su tale importo, già calcolato all'attualità, debbono ritenersi dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro (€ 10.775,08) e di anno in anno rivalutata (criterio equitativo che viene preso in considerazione in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17.2.1995) per un importo complessivo di €
13.774,15. La somma finale spettante, calcolata in proporzione alla percentuale di danno ascrivibile alla convenuta (= 50% x € 13.774,15) è dunque pari a € 6.887,08.
Le spese di lite
Considerati l'esito complessivo della lite, con accoglimento solo parziale della domanda spiegata dall'attrice, e la natura giurisprudenziale della definizione di custodia rilevante si reputano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- dichiara la convenuta responsabile nella misura del 50% della causazione del danno non CP_1 patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza della caduta per cui è causa ai sensi dell'art. 2051
c.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la al pagamento in favore di della somma, a titolo CP_1 Parte_1 risarcitorio, di € 6.887,08 già liquidata all'attualità (comprensiva di interessi e rivalutazione), oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Imperia, 4.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2258 del Ruolo Generale per l'anno 2021, assunta in decisione all'esito dell'udienza del 10.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc e vertente
TRA nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Ramez El Jazzar presso il C.F._1 cui studio sito a Sanremo (IM) in Via Feraldi n. 26, telefax 0184/508028 – P.E.C.
- è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
Email_1
- attrice -
CONTRO
[c.f. ] con sede in Sanremo (IM), piazza Sardi n. 6, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa dall'avvocato CP_2
DR CO [c.f. / PEC e telefax C.F._2 Email_2
010870607] del Foro di Genova con studio in 16122 Genova - Via Assarotti n. 4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Cerciello in 18100 Imperia, via Des Geneys n. 16, in forza di procura alle liti in atti;
- convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, - dato atto che in data 4 agosto 2021 ore 17.30
l'attrice si trovava a Sanremo presso la corrente a Sanremo in Via Nino Bixio n. 19 per CP_1 acquistare un box doccia;
- Dato atto che la signora , causa la presenza di una griglia Pt_1 scivolosa, cadeva rovinosamente al suolo riportando gravi lesioni per cui si rendeva necessario il suo immediato ed urgente trasporto presso il locale pronto soccorso di Sanremo e successivamente presso l'ospedale di Pietra Ligure;
- Dato atto che i danni ammontano a complessivi € 7.910,42 di cui € 172,42 a titolo di spese mediche;
- per l'effetto condannare la corrente a Sanremo CP_1 in Via Nino Bixio n. 19 al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni non patrimoniali patiti come sopra quantificati e/o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese e gli oneri riflessi”.
Per la convenuta
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione con i conseguenti provvedimenti;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla CP_1 per i motivi di cui in premessa e disporne l'estromissione dal presente giudizio;
in via principale, respingere le domande tutte proposte dalla signora , residente come in atti, Pt_1 nei confronti della , sedente ed in persona come in atti, in quanto infondate sia in fatto CP_1 che in diritto e del tutto sprovviste di prova sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, di una qualsivoglia domanda nei confronti della conchiudente (i) ridurre ai sensi dell'art. CP_1
1227 cod. civ. il risarcimento da essa in tal caso dovuto, (ii) contenere un tale accoglimento CP_1 alle sole categorie di danni effettivamente riconosciute come liquidabili con riferimento all'evento dedotto in giudizio nei limiti di quelli effettivamente patiti dalla signora e compiutamente Pt_1 provati in corso di causa e (iii) con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o corrispondende in favore di quest'ultimo da Enti assicurativi e/o previdenziali pubblici e/o privati in relazione all'evento di cui in premesse.
Con vittoria di corrispettivi, spese ed accessori di legge».
In via istruttoria si insta, affinché, il Tribunale voglia ordinare all'attrice l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'indennizzo erogato o erogandi da Enti assicurativi privati e ammettere la prova per testi formulata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio la società per ottenere ai sensi dell'art. 2051 c.c. il CP_1 risarcimento del danno per le lesioni da essa patite a seguito di una rovinosa caduta a causa di una griglia di scolo scivolosa mentre in data 4 agosto 2021 ore 17.30 l'attrice si trovava presso il magazzino della detta società, corrente in Sanremo in Via Nino Bixio n. 19 per acquistare un box doccia.
Si costituiva la convenuta, contestando anzitutto la genericità del fatto allegato, anche quanto a dinamica della caduta;
in subordine eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando, senza voler invertire l'onere della prova, che il viale che consente l'accesso all'unità immobiliare in oggetto è individuato come ente comune (subalterno 2) dei subalterni 183 e 44 del foglio 43 mentre l'immobile della convenuta è catastalmente individuato al diverso subalterno 42 del medesimo foglio 43 ed allegando che il subalterno 183 rappresenta l'immobile di cui al
Condominio di via Carli n. 29 mentre il 44 un ulteriore condominio.
In ulteriore subordine, chiedeva il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria dal giudice allora titolare assegnatario del fascicolo, dr. Alessandro Cento, all'udienza del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione avanti allo scrivente giudice con concessione dei termini ex art 190 cpc vecchio rito.
Va premesso in diritto che in forza di quanto affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
(20943/2022) l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res. Pertanto, «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (cfr. Cass. 15383/2006). E' onere del danneggiato fornire dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, senza bisogno di provare la pericolosità o insidiosità della cosa;
spetta poi al custode fornire la prova liberatoria, ossia la dimostrazione del caso fortuito.
Al riguardo, pacifica è “l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura «insidiosa» della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato”
(Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n.
5116), trattandosi di elementi estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Come chiarito dai giudici di legittimità (Cass. Sez. 3, sent. n. 8450/2025), dunque, “il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e, in special modo, non certo di dare la prova positiva della natura insidiosa della prima o della carenza di propria colpa;
elementi, questi, che spetta al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da consentire, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, di raffigurarli come idonei ad attenuare o finanche ad elidere il nesso di causalità con la cosa custodita”.
Venendo all'esame dell'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione, la stessa va disattesa, in quanto l'atto introduttivo corrisponde al contenuto minimo richiesto dalla norma. La certificazione medica indicata in citazione, ed in specie il referto del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stata poi prodotta in sede di prima memoria ex art. 183 cpc.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta, la quale ha contestato all'attrice di non aver dimostrato che la convenuta è proprietaria (o comproprietaria o comunque conduttrice dal proprietario/comproprietario) della griglia di scolo in discussione, assumendo che tale griglia è posta sul viale di accesso censito come area comune ad altri due diversi edifici (e mappali) rispetto a quello della convenuta. In sostanza la convenuta contesta a parte attrice di non aver fornito la prova della proprietà della griglia di scolo.
In proposito va considerato che la nozione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., in assenza di una definizione normativa di custodia ad opera di detto articolo, secondo il punto d'approdo della giurisprudenza attuale (vd. Cass. Sez. 3, sent. 1152/2023 pubblicata il 27.4.2023) si sostanzia nell'affermazione per cui: “Non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n.
1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt.
2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria): Cass. 20/02/2006, n. 3651”.
In ossequio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità surrichiamata va ricondotto il criterio di individuazione del responsabile di cui all'art. 2051 c.c. in chi sia munito di un effettivo potere fisico sulla cosa, il quale implica il governo e l'uso di questa ed al quale sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa non derivi danno ad altri. Tale potere si traduce nella disponibilità anche semplicemente di fatto, della cosa, semprechè non meramente occasionale.
Nella specie non è contestato che la convenuta avesse la disponibilità del parcheggio coperto e che ne avesse l'utilizzo esclusivo, oltre al fatto che dalla riproduzione fotografica (doc.ti 4 e 5 fasc.attrice) prodotta emerge che la griglia di scolo ove l'attrice è caduta è sita all'interno dell'ingresso del parcheggio coperto della convenuta. Ai fini dell'azione di cui si discute è irrilevante l'accertamento della proprietà in capo alla convenuta della griglia di scarico, non essendo negata la relazione di fatto di natura custodiale della convenuta con la cosa.
Passando ad esaminare la domanda risarcitoria svolta dall'attrice, si osserva che i testi escussi,
e dipendenti della società convenuta, hanno dichiarato, Tes_1 Testimone_2 pur senza aver assistito alla dinamica del sinistro, di aver visto l'attrice a terra proprio sopra la griglia di scolo delle acque che si vede nella foto n. 4 della memoria istruttoria di parte attrice, e hanno riferito che quel giorno era una giornata uggiosa e aveva piovuto.
Risulta dunque provato dal soccorso prestato allorquando l'attrice si trovava ancora a terra sulla griglia di scolo e dalle condizioni metereologiche di pioggia e umidità, che la caduta è avvenuta sulla griglia.
Parte convenuta ha dedotto la condotta incauta dell'attrice, considerati anche la facilità di aggirare l'ostacolo e il grado di attenzione, allegando che la signora non ha adottato una condotta Pt_1 debitamente adeguata al contesto, procedendo con la dovuta attenzione richiedibile al fruitore della strada.
Premesso che la responsabilità del custode riguarda tutti i danni provocati dalla cosa custodita sia per sua intrinseca natura sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, e può derivare perciò anche dalle cose inerti (Cass. civ., Sez. III, 05.12.2008, n. 28811), si ha “fortuito incidentale” quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione necessaria ma priva di efficacia causale dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, (“quando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima” Cass. civ., Sez. III, 28.11.2007, n. 24739 e, più recentemente, Cass. civ., Sez. III, 16.01.2009, n. 993); il “fortuito concorrente” invece incide sul rapporto causale tra la cosa e il danno senza tuttavia interromperlo (diminuendo, tuttavia, la responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., quando il fatto estraneo sia rappresentato dalla condotta del danneggiato).
La prova liberatoria richiesta dalla norma è, infatti, costituita dalla dimostrazione del fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento (ricade conseguentemente sul custode anche il rischio della causa ignota), che può essere indifferentemente rappresentato (con effetto esimente totale o parziale) anche dal fatto del danneggiato che abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico che collega la cosa all'evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. civ., Sez. III, 05.12.2008, n. 28811).
E segnatamente può accadere che la cosa rappresenti un anello necessario e non eliminabile della serie causale dalla quale deriva l'evento: si parla di "fortuito incidente", per intendere che la cosa, pur partecipando all'evento, ha il ruolo di semplice occasione del danno, giacché il fattore esterno assorbe in modo esclusivo la causalità dell'evento; si parla invece di "fortuito concorrente" allorché vi è concorso tra la causa fortuita – ivi compreso il fatto del danneggiato – e la causa proveniente dalla cosa: tale ipotesi, anche se non assorbe l'intero nesso eziologico ed il custode è egualmente responsabile, consente tuttavia di limitare il risarcimento in applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c.” (Tribunale di Genova, Sez. II, 31.01.2007).
E' stato anche di recente affermato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n.
11152; in senso conforme Cass. n. 34886/2021; ordinanze nn. 2479, 2480 e 2482 del 2018, n. 2482) che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Calando tali principi nella fattispecie per cui è causa, dalle emergenze processuali risulta maggiormente probabile che la griglia di scolo posta all'interno dell'ingresso al parcheggio coperto della convenuta fosse stata resa umida o bagnata dalla pioggia, anche considerato che l'imbocco del garage è sito a valle di un tratto in discesa del viale antistante (cfr doc. 4 – foto allegata alla seconda memoria 183 cpc di parte attrice).
Ciò posto, la griglia di scolo era pienamente visibile, attraversando trasversalmente l'ingresso del garage ed essendo le 17,30 di una giornata estiva, ed era prevedibile che potesse divenire scivolosa, ancor più perché collocata ai piedi di una discesa, raccogliendo peraltro naturalmente l'acqua piovana eventuale sporco o altri detriti: si ravvisa pertanto una condotta colposa della danneggiata, che non ha prestato la dovuta attenzione e cautela nell'attraversare la griglia, la quale ha spiegato un'efficacia causale concorrente, affiancandosi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno, che in rapporto alle circostanze si ritiene abbia inciso al 50% nella dinamismo causale dell'evento.
In merito alle lesioni, dalla lettura del referto del Pronto Soccorso, emerge una diagnosi di “frattura ingranata metaepifisaria distale radio destro”. Il CTU dott. sulla base di considerazioni medico-legali esenti da vizi logici e Persona_1 basate sull'esame della documentazione sanitaria e la visita peritale sulla persona dell'attrice, ha accertato che l'attrice ha riportato “frattura metafisaria distale del radio con spostamento dorsale del frammento distale articolato al carpo, con rima di frattura longitudinale della superficie articolare radio-carpica: particolare che ha imposto un trattamento di riduzione chirurgica onde evitare l'insorgenza di un'artrosi dolorosa postraumatica;
intervento eseguito perfettamente all'Ospedale S.
Corona di Pietra Ligure”.
A giudizio del CTU, che lo scrivente fa proprio in quanto tratto con metodica corretta e assunto nel rispetto del contraddittorio con le parti, l'attrice ha patito un'invalidità temporanea, stimabile in complessivi 77 giorni (di cui 2 gg. al 100%, 20 gg. al 75%, 25 gg. al 50% e 30 gg. al 25%) e postumi permanenti dovuti alla riduzione della metà della flesso-estensione del polso quantificabili nella misura complessiva, valutata all'attualità, del 6%, rilevando che essa non incide sulla capacità lavorativa.
Nella presente fattispecie il conteggio viene effettuato in base alle cd. tabelle di Milano, poiché in caso di responsabilità da cose in custodia, il pregiudizio di carattere micropermanente, in quanto tale, non può essere liquidato mediante l'applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 D.Lgs. n.
209/2005, il quale trova applicazione unicamente nei casi di danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Ne deriva la seguente tabella:
DANNO PERMANENTE
Età individuo: 60 anni
Percentuale invalidità: 6 %
Importo danno biologico: 8.104,00 €
DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA
Invalidità totale (100 %): 2 giorni
Percentuale parziale (75 %): 20 giorni
Percentuale parziale (50 %): 25 giorni
Percentuale parziale (25%) 30 giorni
Danno biologico (temporanea): 4.255,00 €
RIEPILOGO GENERALE
Totale permanente 8.104,00 €
Totale temporanea 4.255,00 €
Spese aggiuntive: 172,42 €
Totale generale: 12.531,42 €
Su tale importo, già calcolato all'attualità, debbono ritenersi dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro (€ 10.775,08) e di anno in anno rivalutata (criterio equitativo che viene preso in considerazione in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17.2.1995) per un importo complessivo di €
13.774,15. La somma finale spettante, calcolata in proporzione alla percentuale di danno ascrivibile alla convenuta (= 50% x € 13.774,15) è dunque pari a € 6.887,08.
Le spese di lite
Considerati l'esito complessivo della lite, con accoglimento solo parziale della domanda spiegata dall'attrice, e la natura giurisprudenziale della definizione di custodia rilevante si reputano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- dichiara la convenuta responsabile nella misura del 50% della causazione del danno non CP_1 patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza della caduta per cui è causa ai sensi dell'art. 2051
c.c., per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la al pagamento in favore di della somma, a titolo CP_1 Parte_1 risarcitorio, di € 6.887,08 già liquidata all'attualità (comprensiva di interessi e rivalutazione), oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Imperia, 4.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis