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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1996/20 (PR.22402 DEL 5/12/24) IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il ricorrente ha effettuato i versamenti al Comune di Castel Di Cinta, il quale sta procedendo a riversare le somme al Comune di Castel di Sangro.
Resistente: il difensore di parte resistente conferma quanto dichiarato dal difensore del ricorrente. Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. 1996/2020 del 4/12/2024 emesso dal comune di Castel di Sangro, per il mancato versamento dell'IMU dovuta per il periodo di imposta 2020, pari a € 1.994,69, oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepiva:
- la mancata instaurazione del contraddittorio, in violazione dell'art.
6-bis, L. n.212/2000;
- che avrebbe erroneamente indicato nei versamenti eseguiti a mezzo mod. F24, il codice C069
(corrispondente al comune di Castelcivita), anziché il codice C096 (corrispondente al comune di Castel di
Sangro); richiamava, a tal proposito, le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 24/2/2016, riguardanti le procedure di riversamento, rimborso e regolazione contabili, relative ai tributi locali e la Circolare
n. 1 del 14/4/2016.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese
Si costituiva il comune di Castel di Sangro, in persona del suo l.r.p.t. ed a ministero del difensore all'uopo nominato, che eccepiva:
- l'infondatezza dell'obbligatorietà del contraddittorio endoproce-dimentale, poiché non si applicherebbe agli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come vanno considerati gli accertamenti impugnati;
- che la ricorrente non si sarebbe mai attivata presso i comuni interessati per la giusta attribuzioni contabile dei versamenti che avrebbe effettuato, comunque, sempre al di sotto di quanto effettivamente dovuto.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
in subordine con la compensazione delle spese, ove venissero ritenuti corretti i versamenti effettuati.
All'udienza del 15/12/2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di trattazione sono comparse entrambe le parti, rappresentate dai rispettivi difensori, che concordemente hanno richiesto che venisse pronunciata l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
Chiedevano, altresì, che le spese venissero dichiarate integralmente compensate tra le parti.
È evidente come sia la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, che il resistente comune di Castel di Sangro, attraverso le dichiarazioni sopra riportate abbiano ampiamente dimostrato di non avere più alcun interesse a proseguire oltre nel presente giudizio, che, quindi dovrà essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere. Infine, considerata la volontà concordemente espressa, le spese potranno essere integralmente compensate tra le medesime parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, così provvede: - dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso a L'Aquila, il giorno
15/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1996/20 (PR.22402 DEL 5/12/24) IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il ricorrente ha effettuato i versamenti al Comune di Castel Di Cinta, il quale sta procedendo a riversare le somme al Comune di Castel di Sangro.
Resistente: il difensore di parte resistente conferma quanto dichiarato dal difensore del ricorrente. Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. 1996/2020 del 4/12/2024 emesso dal comune di Castel di Sangro, per il mancato versamento dell'IMU dovuta per il periodo di imposta 2020, pari a € 1.994,69, oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepiva:
- la mancata instaurazione del contraddittorio, in violazione dell'art.
6-bis, L. n.212/2000;
- che avrebbe erroneamente indicato nei versamenti eseguiti a mezzo mod. F24, il codice C069
(corrispondente al comune di Castelcivita), anziché il codice C096 (corrispondente al comune di Castel di
Sangro); richiamava, a tal proposito, le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 24/2/2016, riguardanti le procedure di riversamento, rimborso e regolazione contabili, relative ai tributi locali e la Circolare
n. 1 del 14/4/2016.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese
Si costituiva il comune di Castel di Sangro, in persona del suo l.r.p.t. ed a ministero del difensore all'uopo nominato, che eccepiva:
- l'infondatezza dell'obbligatorietà del contraddittorio endoproce-dimentale, poiché non si applicherebbe agli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come vanno considerati gli accertamenti impugnati;
- che la ricorrente non si sarebbe mai attivata presso i comuni interessati per la giusta attribuzioni contabile dei versamenti che avrebbe effettuato, comunque, sempre al di sotto di quanto effettivamente dovuto.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
in subordine con la compensazione delle spese, ove venissero ritenuti corretti i versamenti effettuati.
All'udienza del 15/12/2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di trattazione sono comparse entrambe le parti, rappresentate dai rispettivi difensori, che concordemente hanno richiesto che venisse pronunciata l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
Chiedevano, altresì, che le spese venissero dichiarate integralmente compensate tra le parti.
È evidente come sia la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, che il resistente comune di Castel di Sangro, attraverso le dichiarazioni sopra riportate abbiano ampiamente dimostrato di non avere più alcun interesse a proseguire oltre nel presente giudizio, che, quindi dovrà essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere. Infine, considerata la volontà concordemente espressa, le spese potranno essere integralmente compensate tra le medesime parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, così provvede: - dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso a L'Aquila, il giorno
15/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Fedele