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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2712 2023
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
procuratrice di (c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GALLO PAOLO;
attore contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), con l'avv. MASCOLINO Luigi Mario;
C.F._2
(c.f. ), contumace;
Controparte_4 C.F._3
convenuti avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 19.9.2023 e ritualmente notificato, e, per essa, quale sua mandataria, Controparte_1
conveniva in giudizio , e Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4
, al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c.
[...]
dell'atto di assistenza e servizi del 20.12.2021 (Rep. n.25996/Racc. n. 11683) a rogito del Notaio , Notaio in Vittoria, trascritto presso la Conservatoria Persona_1
dei RR. II. (reg. gen. 20865 – reg. part. 14350). Parte_3
In particolare, con tale atto e – riservandosi il diritto Controparte_2 CP_3
di abitazione sulla casa e di uso sul garage per tutta la durata della loro vita e con reciproco accrescimento tra essi - hanno trasferito a la proprietà Controparte_4
dell'immobile posto al primo piano dell'edificio sito in Vittoria ad angolo tra la via
Arditi del Popolo e la via Forcone, con ingresso al n.114 di quest'ultima via, nonché la proprietà della propria quota pari ad un quinto del locale garage posto a piano seminterrato del medesimo edificio, con ingresso da via Arditi del Popolo
n.1, con corrispettivo obbligo, da parte di , di assistenza morale e Controparte_4
materiali nei confronti dei cedenti.
Segnatamente, la ricorrente esponeva di essere creditrice nei confronti di CP_2
e avendo questi ultimi prestato fideiussione solidale
[...] CP_3
endocontrattuale, fino alla concorrenza dell'importo di € 120.000,00, a garanzia del capitale mutuato dall'allora Banco di Sicilia S.p.A. (poi IT s.p.a., che aveva ceduto il credito alla ricorrente) in favore del figlio dei resistenti
[...]
– resosi inadempiente al pagamento delle rate pattuite - con contratto di Parte_4
mutuo agrario del 27.10.2005.
Precisava, inoltre, che , a garanzia del capitale dato a mutuo, Parte_4
aveva altresì concesso ipoteca di primo grado, iscritta il 31.10.2005, fino alla concorrenza della somma di € 108.000,00, sugli immobili di sua proprietà siti in
Vittoria, c. da e che, essendo il mutuatario divenuto insolvente, Parte_5
essa era intervenuta nella procedura di esecuzione immobiliare n.78/2013 CP_1 promossa dalla società Centro S.E.I.A. s.r.l. , conclusasi, tuttavia, Parte_6
anticipatamente con ordinanza in data 2.12.2020 di questo Tribunale.
La ricorrente, dunque, allegava che i resistenti e Controparte_2 CP_3
con la stipula del suindicato atto di trasferimento dei propri immobili, avevano manifestato una condotta pregiudizievole alle ragioni del creditore.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_2 CP_3
preliminarmente eccepivano l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza da ogni diritto ed azione nei confronti dei fideiussori;
sul punto, in particolare, eccepivano la contrarietà alla normativa antitrust della clausola contenuta all'art.9 bis, punto 4 del contratto di mutuo, a mezzo della quale i fideiussori avevano dichiarato di dispensare il creditore dall'osservanza del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c., invocandone la nullità. Aggiungevano, dunque, che, considerando operante il suddetto termine, il creditore – comunque garantito da ipoteca di primo grado in forza del contratto di mutuo agrario stipulato da
- non avrebbe tuttavia dato prova di aver proposto Parte_4
tempestivamente, oltre che con la dovuta diligenza, le proprie istanze al debitore sicché l'obbligazione fideiussoria era da ritenersi estinta.
Deducevano, poi, i resistenti la violazione dell'art.2911 c.c. laddove quest'ultima norma dispone, da un lato, l'obbligo, in capo al creditore, di esercitare la propria azione esecutiva in prima linea sui beni che sono vincolati alla garanzia a suo favore e, dall'altro lato, la facoltà di estendere il pignoramento ad altri beni del debitore solo qualora sottoponga ad esecuzione i primi.
Contestavano poi la sussistenza dei presupposti di legge idonei a legittimare l'azione revocatoria e sostenevano che, nel caso di specie, al momento della stipula dell'atto di trasferimento degli immobili a , quest'ultima era Controparte_5
ignara di qualsivoglia rapporto economico dei genitori e che, inoltre, reali ed effettive erano le prestazioni di assistenza rese ai genitori siccome questi ultimi divorziati. In seno alle proprie memorie depositate in data 13.2.2024,
[...]
rilevava di avere in data 28.12.2023 spiegato Controparte_1
intervento nella ulteriore procedura esecutiva incardinata da Parte_7
ed avente ad oggetto gli immobili oggetto di garanzia ipotecaria;
[...]
in seno alle proprie note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 5.5.2025 per l'udienza cartolare del 7.5.2025, deduceva l'avvenuta aggiudicazione, in data
30.1.2025, di detti cespiti a tale , precisando nel contempo Controparte_6
il proprio interesse all'accoglimento della invocata inefficacia ex art.2901 c.c. stante il prezzo di aggiudicazione del bene, pari ad € 18.380,00, ritenuto irrisorio a fronte del credito vantato, pari ad € 63.620,00, oltre interessi.
***
Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia di , non Controparte_4
costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti.
Deve poi essere disattesa l'eccezione di parte resistente circa l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art.1957 c.c., oltre che quella di nullità della clausola contrattuale di rinuncia all'applicazione dell'art.1957 c.c. siccome contraria alla normativa antitrust.
Invero, emerge dal contratto di mutuo versato agli atti, che all'art.9 bis, punto 4) i fideiussori hanno espressamente dichiarato di derogare alle disposizioni di cui agli artt.1939, 1945,1955 c.c., “dispensando inoltre il Banco di Sicilia Spa dall'osservanza del termine di cui all'art.1957 c.c., e rinunciando, conseguentemente, ad ogni eccezione al riguardo”.
Avendo, dunque, le parti inteso derogare convenzionalmente all'applicazione dell'art.1957 c.c., il creditore non è incorso in alcuna decadenza siccome non tenuto, per ciò stesso, al rispetto del relativo termine semestrale.
Ebbene, in proposito giova rammentare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, se, per un verso, alcune norme codicistiche non possono essere derogate dalla volontà delle parti in ragione dell'accessorietà che caratterizza la fideiussione, per altro verso altre norme poste a tutela del garante ma non incidenti sulla struttura stessa del rapporto, sono liberamente derogabili dall'autonomia contrattuale. Tra queste ultime rientrano senz'altro le norme in materia di estinzione della garanzia ai sensi dell'art.1957 c.c., la cui applicazione può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n.
28943/2017; Cass., n.21867/2003). Così anche il recente principio espresso dal
Tribunale di Sciacca nella sentenza n.420/2024, secondo il quale “tale clausola, inoltre, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341
c.c. comma 2 esige la specifica approvazione per iscritto (cfr. Corte di Cassazione
n. 9379/2018)” - approvazione specifica che comunque ricorre nel caso di specie -
“Pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c.”.
Nel caso di specie, la decadenza di cui all'art.1957 c.c. è stata oggetto di deroga pattizia (cfr. art.9 bis punto 4 atto di mutuo agrario del 27.10.2005 e approvata dai fideiussori che hanno ivi apposto le loro sottoscrizioni).
Ad abundantiam, si rilevi in ogni caso che, nella fattispecie in esame, sussistendo nel contratto di mutuo la clausola di cui all'art. 9 bis punto1) che prevede che “…il presente finanziamento dovrà essere altresì garantito, per tutta la sua durata e comunque sino alla estinzione di ogni ragione di credito del Banco di Sicilia
Società per Azioni dalla fideiussione S.p.A. dalla fideiussione dei signori CP_2
e ”, deve applicarsi il principio di diritto espresso dalla Corte
[...] CP_3
di Cassazione secondo il quale “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art.1957 c.c. “ (Cass., n.16836/2015).
Parte ricorrente ha comunque dimostrato di aver inviato regolare diffida di pagamento ai fideiussori oltre che al debitore principale (doc. 10,11,12 allegati al ricorso introduttivo).
Parimenti infondata è l'eccezione con la quale parte resistente contesta la validità della pattuizione di deroga dell'art.1957 c.c. per violazione della normativa antitrust.
Sul punto si rileva, infatti, l'estrema genericità di detta eccezione, posto che non viene individuata con sufficiente determinatezza e specificità l'asserita violazione;
i resistenti, infatti, in comparsa di costituzione si sono limitati a dedurre che “tale pattuizione…è contraria alla normativa antitrust, per come già evidenziato in un provvedimento della Banca d'Italia e da diversi pronunciamenti dei Tribunali di merito e di legittimità”, così omettendo di specificare il profilo di invalidità nonché di indicare e produrre il provvedimento amministrativo della Banca d'Italia.
Ne deriva, dunque, che, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia, non possono essere valutati poiché non tempestivamente prodotti (così per tutte Trib. Milano, n.6281/2023).
Né può avere rilievo la medesima eccezione laddove, solo in seno alle proprie note di trattazione scritta del 7.5.2025 per l'udienza fissata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., i resistenti hanno assunto la vessatorietà e nullità della clausola ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo per rivestire i coniugi la Persona_2
qualità di consumatori, oltre che la violazione del comma 5 dell'art. 34 del Codice del Consumo e dell'art. 2, comma 2, lett.a), della Legge n. 287 del 1990.
L'allegazione della qualità di consumatori, il cui onere di allegazione e prova grava sui resistenti (cfr. C. 26525/2024) è tardiva e pertanto inammissibile, con conseguente infondatezza delle eccezioni che su tale qualità si fondano.
L'eccezione di violazione della disposizione della legge antitrust così come formulata nelle note è generica perché non viene spiegato il profilo di contrasto;
ove si tratti di una ripetizione di quanto già eccepito in comparsa, la stessa è infondata per le ragioni già esposte.
Venendo al merito dell'azione revocatoria, giova rammentare che si tratta di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge la domanda di revocatoria dell'attore è fondata.
Nel caso di specie, infatti, ricorrono tutti i presupposti su richiamati:
a) la ragione di credito della ricorrente è desumibile dai documenti in atti dai quali emerge un credito di Banco di Sicilia S.p.A., oggi IT S.p.A. (che pacificamente l'ha ceduto alla ricorrente), nei confronti di per Parte_8
un complessivo importo di € 72.000,00, derivante dal contratto di mutuo agrario stipulato in data 27.10.2005, unitamente alla fideiussione prestata da CP_2
e sino alla concorrenza della somma di € 120.000,00, oltre
[...] CP_3
interessi di mora. In materia, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori;
dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass.,
n.4212/2020).
b) l'atto dispositivo del patrimonio del debitore, nella specie il contratto di assistenza e servizi del 20.12.2021, a rogito del Notaio (doc.14 Persona_1
allegato al ricorso introduttivo) - avente ad oggetto il trasferimento di proprietà dell'immobile sito in via Forcone n.114 con annesso garage avente ingresso dalla via Arditi del Popolo n.
1. Sussiste, dunque, un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede dichiarare l'inefficacia.
c) L'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, per la cui sussistenza non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, che si realizza con il mero compimento di un atto che renda più difficile e incerta la soddisfazione del credito. In relazione al pregiudizio per il creditore,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel senso che
“l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata. La revocatoria ordinaria (inserita al capo quinto, titolo terzo, libro sesto del codice civile tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale), tende, infatti, alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua con l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che non potrebbero formare oggetto della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in quanto usciti dal patrimonio del debitore. Esso ricorre, pertanto, non soltanto se l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto e coerentemente esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (Cass. n.
11471/2003; Cass, n. 7262/2000).
Nel caso di specie, il trasferimento dei beni summenzionati, sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica dei resistenti, ha sicuramente determinato una maggiore difficoltà nella realizzazione del credito di parte ricorrente;
peraltro, si rilevi che è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 16221/2019). Tuttavia, non vi è prova in atti né che i resistenti siano titolari di altri beni né che il loro patrimonio fosse sufficiente a soddisfare le ragioni di credito.
d) il consilium fraudis: consistente nella consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto successivo al sorgere del credito arreca alle ragioni creditorie o nella dolosa preordinazione dell'atto anteriore al sorgere del credito a pregiudicarne il soddisfacimento. In sostanza, l'attore ha l'onere di provare il dolo generico, nel caso dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, e il dolo specifico nel caso della posteriorità. Tale prova, secondo la Suprema Corte, si otterrebbe dimostrando la sussistenza di una accorta scaltrezza (c.d. “calliditas”) del disponente nel compiere un atto dispositivo del suo patrimonio che potrà anche nel futuro pregiudicare il suo creditore;
mentre la prova del dolo specifico, nell'ipotesi della posteriorità del credito, importa la dimostrazione da parte del creditore dell'animus nocendi nel debitore, cioè la sua precipua volontà di danneggiare il creditore al di là della prova della semplice “scentia damni” (cfr.
Cass. Civ. n. 13446/2013). Ed ancora, “La prova, può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, ed in particolare, il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato lo si desume pacificamente dall'entità della variazione del patrimonio del debitore- donante, da cui consegue la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito, in uno alla dolosa preordinazione dell'atto, a tal riguardo, dovendosi valorizzare, quale indice presuntivo, il lasso di tempo trascorso fra il compimento dell'atto di cui si chiede la revoca ed il sorgere del debito” (cfr. Tribunale Bari sez. I, 08/01/2007, n. 26).
Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, vi sia la prova del dolo richiesto dalla giurisprudenza sopra citata nella condotta posta in essere da CP_2
e . Invero, questi ultimi, dopo avere ricevuto da ultimo, e
[...] CP_3
precisamente nel mese di novembre 2021, apposita missiva in seno alla quale parte ricorrente li diffidava al pagamento delle somme dovute dal figlio
[...]
, nel breve lasso di tempo di un mese, disponevano dei beni suindicati, Parte_4
trasferendoli alla figlia . È evidente, dunque, che la vicinanza Controparte_4
cronologica tra l'atto di trasferimento (che è successivo all'insorgenza del credito)
e i solleciti di pagamento siano sintomatici di un disegno volto a sottrarsi alle ragioni di parte creditrice e dunque della consapevolezza del pregiudizio arrecato.
e) la participatio fraudis del terzo sussiste nel caso in esame. Al riguardo va osservato come, secondo un orientamento chiaro e consolidato della Suprema
Corte, la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, tale da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( Cass. n. 161/2021;
Cass. Civ., Sez.III; n. 22160/19; Cass. Civ., Sez. III, n. 1286/2019, C. App. Napoli,
Sent. n. 1842/22). In buona sostanza, ciò che la Corte ritiene assolutamente rilevante, al fine di integrare gli elementi presuntivi atti a dimostrare il consilium fraudis è l'esistenza di un legame tra le parti tale da far ritenere inverosimile l'ignoranza da parte dell'acquirente della situazione economica dell'alienante e, quindi, del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione patrimoniale. Inoltre, la participatio fraudis del terzo a prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie “può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. Civ. n. 17327/2011).
Ed invero, appare inverosimile che , sorella del debitore e figlia Controparte_4
dei fideiussori, in considerazione dello stretto legame parentale, fosse assolutamente ignara di arrecare pregiudizio a terzi con la conclusione dell'atto oggetto della presente revocatoria.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, la domanda di revocatoria proposta da parte ricorrente va, pertanto, accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:
- in accoglimento del ricorso, dichiara inefficace, nei confronti della
[...]
dell'atto di assistenza e servizi del 20.12.2021 (Rep. Controparte_1
n.25996/Racc. n. 11683) a rogito del Notaio , Notaio in Vittoria, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. (reg. gen. 20865 – reg. Parte_3
part. 14350);
- CONDANNA i resistenti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano complessivamente in € 5000 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, € 759 per c.u.
Ragusa, 28/05/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2712 2023
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
procuratrice di (c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GALLO PAOLO;
attore contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), con l'avv. MASCOLINO Luigi Mario;
C.F._2
(c.f. ), contumace;
Controparte_4 C.F._3
convenuti avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 19.9.2023 e ritualmente notificato, e, per essa, quale sua mandataria, Controparte_1
conveniva in giudizio , e Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4
, al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c.
[...]
dell'atto di assistenza e servizi del 20.12.2021 (Rep. n.25996/Racc. n. 11683) a rogito del Notaio , Notaio in Vittoria, trascritto presso la Conservatoria Persona_1
dei RR. II. (reg. gen. 20865 – reg. part. 14350). Parte_3
In particolare, con tale atto e – riservandosi il diritto Controparte_2 CP_3
di abitazione sulla casa e di uso sul garage per tutta la durata della loro vita e con reciproco accrescimento tra essi - hanno trasferito a la proprietà Controparte_4
dell'immobile posto al primo piano dell'edificio sito in Vittoria ad angolo tra la via
Arditi del Popolo e la via Forcone, con ingresso al n.114 di quest'ultima via, nonché la proprietà della propria quota pari ad un quinto del locale garage posto a piano seminterrato del medesimo edificio, con ingresso da via Arditi del Popolo
n.1, con corrispettivo obbligo, da parte di , di assistenza morale e Controparte_4
materiali nei confronti dei cedenti.
Segnatamente, la ricorrente esponeva di essere creditrice nei confronti di CP_2
e avendo questi ultimi prestato fideiussione solidale
[...] CP_3
endocontrattuale, fino alla concorrenza dell'importo di € 120.000,00, a garanzia del capitale mutuato dall'allora Banco di Sicilia S.p.A. (poi IT s.p.a., che aveva ceduto il credito alla ricorrente) in favore del figlio dei resistenti
[...]
– resosi inadempiente al pagamento delle rate pattuite - con contratto di Parte_4
mutuo agrario del 27.10.2005.
Precisava, inoltre, che , a garanzia del capitale dato a mutuo, Parte_4
aveva altresì concesso ipoteca di primo grado, iscritta il 31.10.2005, fino alla concorrenza della somma di € 108.000,00, sugli immobili di sua proprietà siti in
Vittoria, c. da e che, essendo il mutuatario divenuto insolvente, Parte_5
essa era intervenuta nella procedura di esecuzione immobiliare n.78/2013 CP_1 promossa dalla società Centro S.E.I.A. s.r.l. , conclusasi, tuttavia, Parte_6
anticipatamente con ordinanza in data 2.12.2020 di questo Tribunale.
La ricorrente, dunque, allegava che i resistenti e Controparte_2 CP_3
con la stipula del suindicato atto di trasferimento dei propri immobili, avevano manifestato una condotta pregiudizievole alle ragioni del creditore.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_2 CP_3
preliminarmente eccepivano l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza da ogni diritto ed azione nei confronti dei fideiussori;
sul punto, in particolare, eccepivano la contrarietà alla normativa antitrust della clausola contenuta all'art.9 bis, punto 4 del contratto di mutuo, a mezzo della quale i fideiussori avevano dichiarato di dispensare il creditore dall'osservanza del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c., invocandone la nullità. Aggiungevano, dunque, che, considerando operante il suddetto termine, il creditore – comunque garantito da ipoteca di primo grado in forza del contratto di mutuo agrario stipulato da
- non avrebbe tuttavia dato prova di aver proposto Parte_4
tempestivamente, oltre che con la dovuta diligenza, le proprie istanze al debitore sicché l'obbligazione fideiussoria era da ritenersi estinta.
Deducevano, poi, i resistenti la violazione dell'art.2911 c.c. laddove quest'ultima norma dispone, da un lato, l'obbligo, in capo al creditore, di esercitare la propria azione esecutiva in prima linea sui beni che sono vincolati alla garanzia a suo favore e, dall'altro lato, la facoltà di estendere il pignoramento ad altri beni del debitore solo qualora sottoponga ad esecuzione i primi.
Contestavano poi la sussistenza dei presupposti di legge idonei a legittimare l'azione revocatoria e sostenevano che, nel caso di specie, al momento della stipula dell'atto di trasferimento degli immobili a , quest'ultima era Controparte_5
ignara di qualsivoglia rapporto economico dei genitori e che, inoltre, reali ed effettive erano le prestazioni di assistenza rese ai genitori siccome questi ultimi divorziati. In seno alle proprie memorie depositate in data 13.2.2024,
[...]
rilevava di avere in data 28.12.2023 spiegato Controparte_1
intervento nella ulteriore procedura esecutiva incardinata da Parte_7
ed avente ad oggetto gli immobili oggetto di garanzia ipotecaria;
[...]
in seno alle proprie note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 5.5.2025 per l'udienza cartolare del 7.5.2025, deduceva l'avvenuta aggiudicazione, in data
30.1.2025, di detti cespiti a tale , precisando nel contempo Controparte_6
il proprio interesse all'accoglimento della invocata inefficacia ex art.2901 c.c. stante il prezzo di aggiudicazione del bene, pari ad € 18.380,00, ritenuto irrisorio a fronte del credito vantato, pari ad € 63.620,00, oltre interessi.
***
Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia di , non Controparte_4
costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti.
Deve poi essere disattesa l'eccezione di parte resistente circa l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art.1957 c.c., oltre che quella di nullità della clausola contrattuale di rinuncia all'applicazione dell'art.1957 c.c. siccome contraria alla normativa antitrust.
Invero, emerge dal contratto di mutuo versato agli atti, che all'art.9 bis, punto 4) i fideiussori hanno espressamente dichiarato di derogare alle disposizioni di cui agli artt.1939, 1945,1955 c.c., “dispensando inoltre il Banco di Sicilia Spa dall'osservanza del termine di cui all'art.1957 c.c., e rinunciando, conseguentemente, ad ogni eccezione al riguardo”.
Avendo, dunque, le parti inteso derogare convenzionalmente all'applicazione dell'art.1957 c.c., il creditore non è incorso in alcuna decadenza siccome non tenuto, per ciò stesso, al rispetto del relativo termine semestrale.
Ebbene, in proposito giova rammentare che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, se, per un verso, alcune norme codicistiche non possono essere derogate dalla volontà delle parti in ragione dell'accessorietà che caratterizza la fideiussione, per altro verso altre norme poste a tutela del garante ma non incidenti sulla struttura stessa del rapporto, sono liberamente derogabili dall'autonomia contrattuale. Tra queste ultime rientrano senz'altro le norme in materia di estinzione della garanzia ai sensi dell'art.1957 c.c., la cui applicazione può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n.
28943/2017; Cass., n.21867/2003). Così anche il recente principio espresso dal
Tribunale di Sciacca nella sentenza n.420/2024, secondo il quale “tale clausola, inoltre, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341
c.c. comma 2 esige la specifica approvazione per iscritto (cfr. Corte di Cassazione
n. 9379/2018)” - approvazione specifica che comunque ricorre nel caso di specie -
“Pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c.”.
Nel caso di specie, la decadenza di cui all'art.1957 c.c. è stata oggetto di deroga pattizia (cfr. art.9 bis punto 4 atto di mutuo agrario del 27.10.2005 e approvata dai fideiussori che hanno ivi apposto le loro sottoscrizioni).
Ad abundantiam, si rilevi in ogni caso che, nella fattispecie in esame, sussistendo nel contratto di mutuo la clausola di cui all'art. 9 bis punto1) che prevede che “…il presente finanziamento dovrà essere altresì garantito, per tutta la sua durata e comunque sino alla estinzione di ogni ragione di credito del Banco di Sicilia
Società per Azioni dalla fideiussione S.p.A. dalla fideiussione dei signori CP_2
e ”, deve applicarsi il principio di diritto espresso dalla Corte
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di Cassazione secondo il quale “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art.1957 c.c. “ (Cass., n.16836/2015).
Parte ricorrente ha comunque dimostrato di aver inviato regolare diffida di pagamento ai fideiussori oltre che al debitore principale (doc. 10,11,12 allegati al ricorso introduttivo).
Parimenti infondata è l'eccezione con la quale parte resistente contesta la validità della pattuizione di deroga dell'art.1957 c.c. per violazione della normativa antitrust.
Sul punto si rileva, infatti, l'estrema genericità di detta eccezione, posto che non viene individuata con sufficiente determinatezza e specificità l'asserita violazione;
i resistenti, infatti, in comparsa di costituzione si sono limitati a dedurre che “tale pattuizione…è contraria alla normativa antitrust, per come già evidenziato in un provvedimento della Banca d'Italia e da diversi pronunciamenti dei Tribunali di merito e di legittimità”, così omettendo di specificare il profilo di invalidità nonché di indicare e produrre il provvedimento amministrativo della Banca d'Italia.
Ne deriva, dunque, che, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia, non possono essere valutati poiché non tempestivamente prodotti (così per tutte Trib. Milano, n.6281/2023).
Né può avere rilievo la medesima eccezione laddove, solo in seno alle proprie note di trattazione scritta del 7.5.2025 per l'udienza fissata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., i resistenti hanno assunto la vessatorietà e nullità della clausola ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo per rivestire i coniugi la Persona_2
qualità di consumatori, oltre che la violazione del comma 5 dell'art. 34 del Codice del Consumo e dell'art. 2, comma 2, lett.a), della Legge n. 287 del 1990.
L'allegazione della qualità di consumatori, il cui onere di allegazione e prova grava sui resistenti (cfr. C. 26525/2024) è tardiva e pertanto inammissibile, con conseguente infondatezza delle eccezioni che su tale qualità si fondano.
L'eccezione di violazione della disposizione della legge antitrust così come formulata nelle note è generica perché non viene spiegato il profilo di contrasto;
ove si tratti di una ripetizione di quanto già eccepito in comparsa, la stessa è infondata per le ragioni già esposte.
Venendo al merito dell'azione revocatoria, giova rammentare che si tratta di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge la domanda di revocatoria dell'attore è fondata.
Nel caso di specie, infatti, ricorrono tutti i presupposti su richiamati:
a) la ragione di credito della ricorrente è desumibile dai documenti in atti dai quali emerge un credito di Banco di Sicilia S.p.A., oggi IT S.p.A. (che pacificamente l'ha ceduto alla ricorrente), nei confronti di per Parte_8
un complessivo importo di € 72.000,00, derivante dal contratto di mutuo agrario stipulato in data 27.10.2005, unitamente alla fideiussione prestata da CP_2
e sino alla concorrenza della somma di € 120.000,00, oltre
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interessi di mora. In materia, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori;
dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass.,
n.4212/2020).
b) l'atto dispositivo del patrimonio del debitore, nella specie il contratto di assistenza e servizi del 20.12.2021, a rogito del Notaio (doc.14 Persona_1
allegato al ricorso introduttivo) - avente ad oggetto il trasferimento di proprietà dell'immobile sito in via Forcone n.114 con annesso garage avente ingresso dalla via Arditi del Popolo n.
1. Sussiste, dunque, un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede dichiarare l'inefficacia.
c) L'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, per la cui sussistenza non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, che si realizza con il mero compimento di un atto che renda più difficile e incerta la soddisfazione del credito. In relazione al pregiudizio per il creditore,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel senso che
“l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata. La revocatoria ordinaria (inserita al capo quinto, titolo terzo, libro sesto del codice civile tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale), tende, infatti, alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua con l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che non potrebbero formare oggetto della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in quanto usciti dal patrimonio del debitore. Esso ricorre, pertanto, non soltanto se l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto e coerentemente esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (Cass. n.
11471/2003; Cass, n. 7262/2000).
Nel caso di specie, il trasferimento dei beni summenzionati, sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica dei resistenti, ha sicuramente determinato una maggiore difficoltà nella realizzazione del credito di parte ricorrente;
peraltro, si rilevi che è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 16221/2019). Tuttavia, non vi è prova in atti né che i resistenti siano titolari di altri beni né che il loro patrimonio fosse sufficiente a soddisfare le ragioni di credito.
d) il consilium fraudis: consistente nella consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto successivo al sorgere del credito arreca alle ragioni creditorie o nella dolosa preordinazione dell'atto anteriore al sorgere del credito a pregiudicarne il soddisfacimento. In sostanza, l'attore ha l'onere di provare il dolo generico, nel caso dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, e il dolo specifico nel caso della posteriorità. Tale prova, secondo la Suprema Corte, si otterrebbe dimostrando la sussistenza di una accorta scaltrezza (c.d. “calliditas”) del disponente nel compiere un atto dispositivo del suo patrimonio che potrà anche nel futuro pregiudicare il suo creditore;
mentre la prova del dolo specifico, nell'ipotesi della posteriorità del credito, importa la dimostrazione da parte del creditore dell'animus nocendi nel debitore, cioè la sua precipua volontà di danneggiare il creditore al di là della prova della semplice “scentia damni” (cfr.
Cass. Civ. n. 13446/2013). Ed ancora, “La prova, può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, ed in particolare, il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato lo si desume pacificamente dall'entità della variazione del patrimonio del debitore- donante, da cui consegue la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito, in uno alla dolosa preordinazione dell'atto, a tal riguardo, dovendosi valorizzare, quale indice presuntivo, il lasso di tempo trascorso fra il compimento dell'atto di cui si chiede la revoca ed il sorgere del debito” (cfr. Tribunale Bari sez. I, 08/01/2007, n. 26).
Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, vi sia la prova del dolo richiesto dalla giurisprudenza sopra citata nella condotta posta in essere da CP_2
e . Invero, questi ultimi, dopo avere ricevuto da ultimo, e
[...] CP_3
precisamente nel mese di novembre 2021, apposita missiva in seno alla quale parte ricorrente li diffidava al pagamento delle somme dovute dal figlio
[...]
, nel breve lasso di tempo di un mese, disponevano dei beni suindicati, Parte_4
trasferendoli alla figlia . È evidente, dunque, che la vicinanza Controparte_4
cronologica tra l'atto di trasferimento (che è successivo all'insorgenza del credito)
e i solleciti di pagamento siano sintomatici di un disegno volto a sottrarsi alle ragioni di parte creditrice e dunque della consapevolezza del pregiudizio arrecato.
e) la participatio fraudis del terzo sussiste nel caso in esame. Al riguardo va osservato come, secondo un orientamento chiaro e consolidato della Suprema
Corte, la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, tale da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( Cass. n. 161/2021;
Cass. Civ., Sez.III; n. 22160/19; Cass. Civ., Sez. III, n. 1286/2019, C. App. Napoli,
Sent. n. 1842/22). In buona sostanza, ciò che la Corte ritiene assolutamente rilevante, al fine di integrare gli elementi presuntivi atti a dimostrare il consilium fraudis è l'esistenza di un legame tra le parti tale da far ritenere inverosimile l'ignoranza da parte dell'acquirente della situazione economica dell'alienante e, quindi, del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione patrimoniale. Inoltre, la participatio fraudis del terzo a prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie “può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. Civ. n. 17327/2011).
Ed invero, appare inverosimile che , sorella del debitore e figlia Controparte_4
dei fideiussori, in considerazione dello stretto legame parentale, fosse assolutamente ignara di arrecare pregiudizio a terzi con la conclusione dell'atto oggetto della presente revocatoria.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, la domanda di revocatoria proposta da parte ricorrente va, pertanto, accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:
- in accoglimento del ricorso, dichiara inefficace, nei confronti della
[...]
dell'atto di assistenza e servizi del 20.12.2021 (Rep. Controparte_1
n.25996/Racc. n. 11683) a rogito del Notaio , Notaio in Vittoria, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. (reg. gen. 20865 – reg. Parte_3
part. 14350);
- CONDANNA i resistenti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano complessivamente in € 5000 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, € 759 per c.u.
Ragusa, 28/05/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)