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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n°197/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°197 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di illeciti edilizi e risarcimento danni, vertente
T R A
, (c.f. ), nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
LA (AV), ivi elettivamente domiciliata alla Via Roma n°7, presso lo studio dell'avvocato Esposito Vincenzo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente;
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Di Trolio, C.F._2 giusta mandato depositato in atti e prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel giudizio di rinvio;
OPPOSTA IN RIASSUNZIONE
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°445/18, pubblicata in data 26/1/18, disposta dalla S.C. con ordinanza n°35457/2022 del 10/11/2022 e pubblicata in data
1 Proc. n°197/2023 R.G.
2/12/2022, di rigetto della opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. già proposta
A V V E R S O
La sentenza n°418/12 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, IIA Sez.
Civ. Bis, il 20.1.12, depositata il 10.2.12, di rigetto dell'appello proposto, tra gli altri, dal coniuge della odierna appellante in riassunzione contro la sentenza n°386/2008 emessa in pari data dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. notificato il
25.6.2012 evocava in giudizio dinanzi Parte_1 Parte_2 la Corte di Appello di Napoli esponendo che quest'ultima, con sentenza n°418/2012, aveva rigettato il gravame proposto da e Parte_3
avverso la decisione del Tribunale di Sant'Angelo dei Parte_4
Lombardi con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla
, il primo era stato condannato a rimuovere una veranda ed il Pt_2 secondo invece ad eliminare un muro realizzato sul ballatoio di un immobile sito in LA nonché, entrambi, a risarcire il danno cagionato all'attrice. L'opponente deduceva di essere comproprietaria, insieme al marito , dell'immobile oggetto della domanda Parte_3 spiegata dalla , e di non aver preso parte al giudizio concluso Pt_2 con la richiamata sentenza n°418/2012 della Corte partenopea.
Lamentava la conseguente ingiusta lesione dei suoi diritti di comproprietà sul bene di cui sopra, assumendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, e proponeva altresì querela di falso avverso l'atto di compravendita del 18.3.2003, con il quale la aveva acquistato Pt_2 la sua proprietà, in relazione alle affermazioni contenute in detto rogito.
Con la sentenza impugnata, n°445/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava tanto l'opposizione di terzo che la querela di falso. Avverso la
2 Proc. n°197/2023 R.G.
predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Pt_1 affidandosi a tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112
c.p.c. e 111 cost. perché la Corte di Appello aveva rigettato una querela di falso che la ricorrente non avrebbe mai proposto nell'ambito del giudizio di opposizione di terzo dalla stessa promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello n°418/12; 2) violazione degli art. 102
c.p.c. e 111 cost. perché la Corte distrettuale aveva erroneamente escluso la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario;
3) violazione e falsa applicazione degli art. 404 c.p.c. e 111 cost. perché la
Corte d'Appello avrebbe dovuto ravvisare il pregiudizio che la sentenza oggetto dell'opposizione implicava a carico della posizione del terzo opponente, rimasto estraneo al giudizio di merito presupposto. Con sentenza n°35457/2022 del 02.12.2022 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dalla annullava con rinvio Pt_1 la sentenza n°445/2018 della Corte di Appello di Napoli, rimettendo le parti dinanzi alla stessa in diversa composizione.
Nel riassumere il giudizio di rinvio l'appellante suddetta così concludeva:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 1) rilevato che ai due gradi di giudizio non ha partecipato la opponente , Parte_1 nonostante la sua qualità di litisconsorte necessario, accogliere l'opposizione ex art. 404 e ss. cpc per tutte le causali ivi spiegate (che, per brevità, devono ritenersi integralmente trascritte e ripetute), o anche a mezzo di diversa statuizione e, per lo effetto, revocare e comunque dichiarare nulla ed inefficace la sentenza n. 418/12 resa dalla
Corte di Appello di Napoli, sez. II civ. Bis in data 20.01.2012, dep.ta
10.02.2012, oltre che della sentenza confermata, resa dall'ex Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV), n. 386/08 dell'8.8.2008, dep.ta in pari data;
2) Per lo effetto, rimettere le parti avanti al primo giudice (oggi
Tribunale di Avellino, per intervenuta soppressione del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi;
…), essendosi già in tale sede verificata
3 Proc. n°197/2023 R.G.
l'omessa citazione del litisconsorte necessario, sia per il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, sia per l'applicabilità dell'art. 354 cpc e tanto al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa della pretermessa, nei due gradi di giudizio ab initio. Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari dell'originario giudizio di opposizione, del ricorso proposto avanti la Corte Suprema di Cassazione
e del presente procedimento di riassunzione, con clausola di attribuzione. Costituitasi, l'appellata rassegnava a sua volta le Pt_2 seguenti conclusioni: “A) Voglia l'On.le Corte di Appello adita, per le ragioni innanzi indicate, e per mero scrupolo difensivo, confermare la sentenza n.418/2012 resa dalla Corte di Appello di Napoli II° sez. bis del
10.02.2012 e quella del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n.386/2008
Giudice dott. Luca Ariola emessa nel giudizio n.R.G. 456/2003; B)
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in caso contrario alla richiesta al capo A, rimettere le parti dinanzi al primo Giudice Competente
(Tribunale di Avellino), ufficio giudiziario dinanzi al quale si sarebbe verificata l'omessa citazione del litisconsorte necessario , e Parte_1 per l'effetto concedere termine per la rinotifica degli atti necessari a sanare il difetto;
C) “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, nel merito, di poter decidere la causa, accogliendo la domanda di riduzione in pristino e per l'effetto estendere la condanna a rimuovere a proprie spese, la veranda in alluminio fatta istallare sul ballatoio antistante il suo appartamento sito in LA (Av), al comparto n.53, via A. Marino, come individuato nell'atto notarile agli atti, nei confronti di , Parte_1 nata il [...], residente a LA (Av) alla Via Marino snc, vedova ed erede di , alla quale sono stati trasferiti diritti, Parte_3 oneri ed obblighi derivanti dalla successione ereditaria; D) “Voglia l'On.le
Corte di Appello adita, anche in considerazione della scelta processuale adottata, il sig. avrebbe potuto eccepire la non integrità del Pt_3
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contraddittorio già in primo grado, nel giudizio R.G. 456/2003, compensare totalmente le spese di lite”.
Riprodottosi il contraddittorio nel presente ambito rescissorio la Corte, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle fasi pregresse, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche.
Il provvedimento rescindente pronunciato dalla S. C. con la sentenza richiamata in narrativa lascia poco spazio all'excursus motivazionale da poter sviluppare in questa sede. Il giudice della legittimità ha così motivato la inflitta cassazione: “Va ribadito, infatti, il principio secondo cui “Il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il pregiudizio ex art. 404, comma 1, c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22694 del 06/11/2015, Rv. 637242). La Corte di Appello ha ritenuto che la domanda proposta dalla , che era stata qualificata, nel giudizio Pt_2 presupposto, come di risarcimento del danno e riduzione in pristino, non prevedesse il litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari del bene sul quale l'opera contestata era stata eseguita (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). In realtà, qualora oggetto della domanda di arretramento o demolizione sia un immobile in comunione tra i coniugi, entrambi gli stessi, in quanto partecipi di una comunione "senza quote" ed indipendentemente da chi sia stato autore della costruzione, devono prendere parte al giudizio, dovendosi evitare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento alla comunione di cui agli artt. 177 e ss. c.c., il rischio di pervenire ad una
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decisione che non sia opponibile ad entrambi i comproprietari e sia, pertanto, inutiliter data (sul punto cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17532 del 26/07/2010, Rv. 614168, in motivazione). Né rileva l'obiezione che il coniuge rimasto estraneo al processo ben potrebbe agire ex artt. 404
c.p.c. o 619 c.p.c., poiché questo argomento è palesemente fuorviante, nella misura in cui non tiene conto che la ratio dell'individuato litisconsorzio consiste proprio nell'esigenza di prevenire, per quanto possibile, il ricorso a siffatti rimedi eccezionali e postumi, assicurando invece, nell'ambito di un giudizio unitario, le garanzie dei diritti spettanti ad entrambe le parti interessate alla decisione. In questo senso, va ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui “La domanda di demolizione del muro di confine illegittimamente costruito dal confinante, ove proposta nei confronti del proprietario del fondo contiguo
a quello attoreo, ha natura reale;
qualora il confinante sia coniugato in regime di comunione legale sussiste il litisconsorzio necessario con il coniuge, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà dell'immobile e sulle facoltà di godimento e di disposizione di esso, di cui sono titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere dall'autore dell'opera illegittimamente realizzata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8441 del
01/04/2008, Rv. 602958). Nello stesso senso, si è ritenuto che “La domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile acquistato da coniugi in regime di comunione legale, deve esser proposta nei confronti di entrambi, litisconsorti necessari, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né detto regime, né l'esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l'anteriorità dei titoli, bensì di azione reale, che prescinde perciò dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi. La eventuale violazione del contraddittorio è deducibile anche per la prima volta in sede di
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legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2610 del 20/03/1999, Rv.
524363). Per tali ragioni, “Se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto –nella specie veranda – realizzato su una striscia di terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, pur se in base all'assunto attoreo soltanto questi è l'autore delle opere, il contraddittorio deve esser integrato nei confronti di entrambi i comproprietari e la relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta in Cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5335 del 13/06/1997, Rv.
505190). Ne consegue l'erroneità della statuizione della Corte territoriale, secondo cui nel caso di specie non si configurerebbe una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la ed il coniuge. Al Pt_1 contrario, poiché la domanda della aveva ad oggetto la Pt_2 demolizione di una porzione del fabbricato di proprietà comune dei due coniugi – la Corte distrettuale avrebbe dovuto non già Pt_3 Pt_1 escludere in radice la sussistenza del litisconsorzio necessario, ma, al contrario, indagare sull'esistenza della comunione, posto che quest'ultima costituisce, in difetto di convenzione contraria, il regime legale della famiglia. Del pari fondato è il terzo motivo, poiché il pregiudizio derivante dalla statuizione di demolizione, totale o parziale, del bene immobile è da considerare in re ipsa, alla luce dei precedenti di questa Corte già richiamati. Il principio dell'immanenza del danno da lesione del diritto di proprietà è stato di recente confermato anche dalle
Sezioni Unite, le quali, intervenendo a comporre un contrasto di giurisprudenza in ordine alle caratteristiche del danno da occupazione di bene immobile, hanno affermato il principio secondo cui il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del
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godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Di conseguenza, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso dev'essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, salva la prova del danno ulteriore, da mancato Guadagno, il cui fatto costitutivo è invece lo specifico pregiudizio subito dal proprietario stesso, ove questi dimostri che, in mancanza dell'occupazione, avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/ 2022)”.
È noto che “nel giudizio di rinvio, "aperto" quanto all'attività del giudice di merito e "chiuso" quanto all'attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell'esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio (come il difetto di legittimazione attiva a promuovere il giudizio definito con la pronuncia a suo tempo impugnata e cassata) posto che il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa” (Cassazione civile, sez. I, 07/06/2024,
n°15925, Guida al diritto 2024, 31).
Nell'ottica appena divisata esula dalla indagine da compiere in questa sede ogni verifica in concreto dell'assunta qualità dell'appellante di litisconsorte necessario, potendo e dovendo a tal fine bastare la sua
8 Proc. n°197/2023 R.G.
veste di coniuge in regime di comunione dei beni, veste non contestata e del resto espressamente richiamata dalla S. C nella pronunciata sentenza quale presupposto della rilevata disintegrità del contraddittorio. “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”
Cassazione civile, sez. III, 22/02/2021, n°4665, Giustizia Civile
Massimario 2021, rv 660603 – 01; Guida al diritto 2021, 11; nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 24/01/2023, n°2091, Redazione Giuffrè
2023, 115: “… quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice,
l'intero processo è viziato e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure”). Più di recente la S.C.,
(Cassazione civile Sez. III ordinanza n°5755 del 4 marzo 2025,
ECLI:IT:CASS ), anche se in diverso tema, quello di C.F._3 espropriazione presso terzi nei giudizi di opposizione all'esecuzione, ha chiarito il principio per cui, configurato un litisconsorzio necessario, che trova fondamento nella esigenza di garantire l'effettività del contraddittorio e la completezza dell'accertamento giudiziale, la relativa necessità si estende a tutte le fasi e tipologie del procedimento, così che
“ … l'omessa integrazione del contraddittorio … comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado ai sensi degli artt.
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383, comma 3, e 354 c.p.c., affinché provveda alla corretta instaurazione del processo con la partecipazione di tutti i soggetti necessari”.
Ciò posto, l'opposizione di terzo promossa dalla trova Parte_1 fondamento nel merito in quanto: non è stata coinvolta nei giudizi originari, definiti con sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
n°386/2008 e successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli
n°418/2012, nonostante rivestisse la qualità di litisconsorte necessario, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n°35457/2022. L'opposizione è legittimamente finalizzata a consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte della garantendo la piena Pt_1 integrazione del contraddittorio e la tutela dei suoi diritti sui beni comuni.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Suprema Corte, impone che ogni giudizio che incida sui diritti di comproprietà su beni comuni sia necessariamente integrato da tutti i comproprietari. Inoltre, la giurisprudenza delle Sezioni Unite, come si è visto, (Cass., Sez. Un., n.
25454/2013), conferma che in azioni a tutela della comproprietà di beni comuni è necessario garantire la partecipazione di tutti i soggetti aventi diritto, a pena di nullità dei provvedimenti adottati. La semplice esistenza di giudizi precedenti, come evidenziata dalla difesa di parte opposta, non implica che l'attuale opposizione sia una duplicazione di essi, poiché l'azione di opposizione di terzo è del tutto autonoma e mira esclusivamente a garantire la partecipazione della al processo, Pt_1 come rilevato dalla pronuncia rescindente. Quest'ultima, annullando con rinvio, ha evidenziato come l'assenza della nel giudizio Pt_1 originario, (id est, quello deciso dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
e confermato dalla Corte di Appello di Napoli), costituisse un vizio di procedura, richiedendo quindi un riesame della questione sotto un profilo completamente nuovo e indipendente rispetto alle cause precedenti. Né può giovare qui la propugnata carenza della figura di litisconsorte
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necessario. Su tale specifico punto basta considerare il decisum della
Suprema Corte che ha accolto il ricorso cassando la decisione della Corte
d'Appello di Napoli e disponendo il rinvio della causa a una diversa sezione della stessa. E tanto per la insuperabile esigenza di un nuovo esame per garantire il rispetto del litisconsorzio necessario, senza mai affrontare nel merito le questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio. In altri termini, le questioni già vagliate nelle cause citate non hanno inciso sulla opposizione di terzo, radicata su un presupposto giuridico diverso: la pretesa, omessa citazione di un litisconsorte necessario.
La mancata estensione del contraddittorio non può aver determinato altro, quanto alle spese dell'intero giudizio, comprese fasi rescindente e rescissoria, che la soccombenza ultima e definitiva della parte che non vi ha provveduto fin dall'inizio, soccombenza che non può ritenersi elisa né attenuata in qualche modo dalla natura prettamente processuale della questione che ha indotto alla cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado di rigetto della opposizione di terzo. Alla relativa liquidazione si provvede come da dispositivo, con attribuzione al difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sulla opposizione di terzo in riassunzione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con citazione notificata in data 9-10.1.23, così provvede: Parte_2
1°) Accolta per quanto di ragione la opposizione di terzo già proposta da innanzi alla intestata Corte di Appello, dichiara la nullità Parte_1 della sentenza n°386/2008 emessa dal soppresso Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi (AV) nonché della sentenza di appello n°418/2012 emessa dalla Corte in intestazione per difetto di contraddittorio e, ai sensi degli artt. 354, comma primo, e 383, comma
11 Proc. n°197/2023 R.G.
terzo, c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado, odierno
Tribunale di Avellino, innanzi al quale dovrà essere riassunta entro i termini di legge;
2°) Condanna la opposta in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo grado in complessivi €. 3.500,00, oltre quelle di C.T.U., quelle del grado di appello in complessivi €. 5.653,00, quelle del giudizio di opposizione in complessivi €. 5.260,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 2.900,00 e quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 4.800,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.10.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°197 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di illeciti edilizi e risarcimento danni, vertente
T R A
, (c.f. ), nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
LA (AV), ivi elettivamente domiciliata alla Via Roma n°7, presso lo studio dell'avvocato Esposito Vincenzo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente;
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Di Trolio, C.F._2 giusta mandato depositato in atti e prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel giudizio di rinvio;
OPPOSTA IN RIASSUNZIONE
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°445/18, pubblicata in data 26/1/18, disposta dalla S.C. con ordinanza n°35457/2022 del 10/11/2022 e pubblicata in data
1 Proc. n°197/2023 R.G.
2/12/2022, di rigetto della opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. già proposta
A V V E R S O
La sentenza n°418/12 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, IIA Sez.
Civ. Bis, il 20.1.12, depositata il 10.2.12, di rigetto dell'appello proposto, tra gli altri, dal coniuge della odierna appellante in riassunzione contro la sentenza n°386/2008 emessa in pari data dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c. notificato il
25.6.2012 evocava in giudizio dinanzi Parte_1 Parte_2 la Corte di Appello di Napoli esponendo che quest'ultima, con sentenza n°418/2012, aveva rigettato il gravame proposto da e Parte_3
avverso la decisione del Tribunale di Sant'Angelo dei Parte_4
Lombardi con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla
, il primo era stato condannato a rimuovere una veranda ed il Pt_2 secondo invece ad eliminare un muro realizzato sul ballatoio di un immobile sito in LA nonché, entrambi, a risarcire il danno cagionato all'attrice. L'opponente deduceva di essere comproprietaria, insieme al marito , dell'immobile oggetto della domanda Parte_3 spiegata dalla , e di non aver preso parte al giudizio concluso Pt_2 con la richiamata sentenza n°418/2012 della Corte partenopea.
Lamentava la conseguente ingiusta lesione dei suoi diritti di comproprietà sul bene di cui sopra, assumendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, e proponeva altresì querela di falso avverso l'atto di compravendita del 18.3.2003, con il quale la aveva acquistato Pt_2 la sua proprietà, in relazione alle affermazioni contenute in detto rogito.
Con la sentenza impugnata, n°445/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava tanto l'opposizione di terzo che la querela di falso. Avverso la
2 Proc. n°197/2023 R.G.
predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Pt_1 affidandosi a tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112
c.p.c. e 111 cost. perché la Corte di Appello aveva rigettato una querela di falso che la ricorrente non avrebbe mai proposto nell'ambito del giudizio di opposizione di terzo dalla stessa promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello n°418/12; 2) violazione degli art. 102
c.p.c. e 111 cost. perché la Corte distrettuale aveva erroneamente escluso la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario;
3) violazione e falsa applicazione degli art. 404 c.p.c. e 111 cost. perché la
Corte d'Appello avrebbe dovuto ravvisare il pregiudizio che la sentenza oggetto dell'opposizione implicava a carico della posizione del terzo opponente, rimasto estraneo al giudizio di merito presupposto. Con sentenza n°35457/2022 del 02.12.2022 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dalla annullava con rinvio Pt_1 la sentenza n°445/2018 della Corte di Appello di Napoli, rimettendo le parti dinanzi alla stessa in diversa composizione.
Nel riassumere il giudizio di rinvio l'appellante suddetta così concludeva:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 1) rilevato che ai due gradi di giudizio non ha partecipato la opponente , Parte_1 nonostante la sua qualità di litisconsorte necessario, accogliere l'opposizione ex art. 404 e ss. cpc per tutte le causali ivi spiegate (che, per brevità, devono ritenersi integralmente trascritte e ripetute), o anche a mezzo di diversa statuizione e, per lo effetto, revocare e comunque dichiarare nulla ed inefficace la sentenza n. 418/12 resa dalla
Corte di Appello di Napoli, sez. II civ. Bis in data 20.01.2012, dep.ta
10.02.2012, oltre che della sentenza confermata, resa dall'ex Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV), n. 386/08 dell'8.8.2008, dep.ta in pari data;
2) Per lo effetto, rimettere le parti avanti al primo giudice (oggi
Tribunale di Avellino, per intervenuta soppressione del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi;
…), essendosi già in tale sede verificata
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l'omessa citazione del litisconsorte necessario, sia per il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, sia per l'applicabilità dell'art. 354 cpc e tanto al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa della pretermessa, nei due gradi di giudizio ab initio. Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari dell'originario giudizio di opposizione, del ricorso proposto avanti la Corte Suprema di Cassazione
e del presente procedimento di riassunzione, con clausola di attribuzione. Costituitasi, l'appellata rassegnava a sua volta le Pt_2 seguenti conclusioni: “A) Voglia l'On.le Corte di Appello adita, per le ragioni innanzi indicate, e per mero scrupolo difensivo, confermare la sentenza n.418/2012 resa dalla Corte di Appello di Napoli II° sez. bis del
10.02.2012 e quella del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n.386/2008
Giudice dott. Luca Ariola emessa nel giudizio n.R.G. 456/2003; B)
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in caso contrario alla richiesta al capo A, rimettere le parti dinanzi al primo Giudice Competente
(Tribunale di Avellino), ufficio giudiziario dinanzi al quale si sarebbe verificata l'omessa citazione del litisconsorte necessario , e Parte_1 per l'effetto concedere termine per la rinotifica degli atti necessari a sanare il difetto;
C) “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, nel merito, di poter decidere la causa, accogliendo la domanda di riduzione in pristino e per l'effetto estendere la condanna a rimuovere a proprie spese, la veranda in alluminio fatta istallare sul ballatoio antistante il suo appartamento sito in LA (Av), al comparto n.53, via A. Marino, come individuato nell'atto notarile agli atti, nei confronti di , Parte_1 nata il [...], residente a LA (Av) alla Via Marino snc, vedova ed erede di , alla quale sono stati trasferiti diritti, Parte_3 oneri ed obblighi derivanti dalla successione ereditaria; D) “Voglia l'On.le
Corte di Appello adita, anche in considerazione della scelta processuale adottata, il sig. avrebbe potuto eccepire la non integrità del Pt_3
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contraddittorio già in primo grado, nel giudizio R.G. 456/2003, compensare totalmente le spese di lite”.
Riprodottosi il contraddittorio nel presente ambito rescissorio la Corte, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle fasi pregresse, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche.
Il provvedimento rescindente pronunciato dalla S. C. con la sentenza richiamata in narrativa lascia poco spazio all'excursus motivazionale da poter sviluppare in questa sede. Il giudice della legittimità ha così motivato la inflitta cassazione: “Va ribadito, infatti, il principio secondo cui “Il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il pregiudizio ex art. 404, comma 1, c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22694 del 06/11/2015, Rv. 637242). La Corte di Appello ha ritenuto che la domanda proposta dalla , che era stata qualificata, nel giudizio Pt_2 presupposto, come di risarcimento del danno e riduzione in pristino, non prevedesse il litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari del bene sul quale l'opera contestata era stata eseguita (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). In realtà, qualora oggetto della domanda di arretramento o demolizione sia un immobile in comunione tra i coniugi, entrambi gli stessi, in quanto partecipi di una comunione "senza quote" ed indipendentemente da chi sia stato autore della costruzione, devono prendere parte al giudizio, dovendosi evitare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento alla comunione di cui agli artt. 177 e ss. c.c., il rischio di pervenire ad una
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decisione che non sia opponibile ad entrambi i comproprietari e sia, pertanto, inutiliter data (sul punto cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17532 del 26/07/2010, Rv. 614168, in motivazione). Né rileva l'obiezione che il coniuge rimasto estraneo al processo ben potrebbe agire ex artt. 404
c.p.c. o 619 c.p.c., poiché questo argomento è palesemente fuorviante, nella misura in cui non tiene conto che la ratio dell'individuato litisconsorzio consiste proprio nell'esigenza di prevenire, per quanto possibile, il ricorso a siffatti rimedi eccezionali e postumi, assicurando invece, nell'ambito di un giudizio unitario, le garanzie dei diritti spettanti ad entrambe le parti interessate alla decisione. In questo senso, va ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui “La domanda di demolizione del muro di confine illegittimamente costruito dal confinante, ove proposta nei confronti del proprietario del fondo contiguo
a quello attoreo, ha natura reale;
qualora il confinante sia coniugato in regime di comunione legale sussiste il litisconsorzio necessario con il coniuge, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà dell'immobile e sulle facoltà di godimento e di disposizione di esso, di cui sono titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere dall'autore dell'opera illegittimamente realizzata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8441 del
01/04/2008, Rv. 602958). Nello stesso senso, si è ritenuto che “La domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile acquistato da coniugi in regime di comunione legale, deve esser proposta nei confronti di entrambi, litisconsorti necessari, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né detto regime, né l'esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l'anteriorità dei titoli, bensì di azione reale, che prescinde perciò dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi. La eventuale violazione del contraddittorio è deducibile anche per la prima volta in sede di
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legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2610 del 20/03/1999, Rv.
524363). Per tali ragioni, “Se un condomino agisce per la demolizione di un manufatto –nella specie veranda – realizzato su una striscia di terreno in comproprietà con il coniuge del convenuto, pur se in base all'assunto attoreo soltanto questi è l'autore delle opere, il contraddittorio deve esser integrato nei confronti di entrambi i comproprietari e la relativa violazione è rilevabile anche per la prima volta in Cassazione, se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5335 del 13/06/1997, Rv.
505190). Ne consegue l'erroneità della statuizione della Corte territoriale, secondo cui nel caso di specie non si configurerebbe una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la ed il coniuge. Al Pt_1 contrario, poiché la domanda della aveva ad oggetto la Pt_2 demolizione di una porzione del fabbricato di proprietà comune dei due coniugi – la Corte distrettuale avrebbe dovuto non già Pt_3 Pt_1 escludere in radice la sussistenza del litisconsorzio necessario, ma, al contrario, indagare sull'esistenza della comunione, posto che quest'ultima costituisce, in difetto di convenzione contraria, il regime legale della famiglia. Del pari fondato è il terzo motivo, poiché il pregiudizio derivante dalla statuizione di demolizione, totale o parziale, del bene immobile è da considerare in re ipsa, alla luce dei precedenti di questa Corte già richiamati. Il principio dell'immanenza del danno da lesione del diritto di proprietà è stato di recente confermato anche dalle
Sezioni Unite, le quali, intervenendo a comporre un contrasto di giurisprudenza in ordine alle caratteristiche del danno da occupazione di bene immobile, hanno affermato il principio secondo cui il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del
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godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Di conseguenza, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso dev'essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, salva la prova del danno ulteriore, da mancato Guadagno, il cui fatto costitutivo è invece lo specifico pregiudizio subito dal proprietario stesso, ove questi dimostri che, in mancanza dell'occupazione, avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/ 2022)”.
È noto che “nel giudizio di rinvio, "aperto" quanto all'attività del giudice di merito e "chiuso" quanto all'attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell'esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio (come il difetto di legittimazione attiva a promuovere il giudizio definito con la pronuncia a suo tempo impugnata e cassata) posto che il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa” (Cassazione civile, sez. I, 07/06/2024,
n°15925, Guida al diritto 2024, 31).
Nell'ottica appena divisata esula dalla indagine da compiere in questa sede ogni verifica in concreto dell'assunta qualità dell'appellante di litisconsorte necessario, potendo e dovendo a tal fine bastare la sua
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veste di coniuge in regime di comunione dei beni, veste non contestata e del resto espressamente richiamata dalla S. C nella pronunciata sentenza quale presupposto della rilevata disintegrità del contraddittorio. “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”
Cassazione civile, sez. III, 22/02/2021, n°4665, Giustizia Civile
Massimario 2021, rv 660603 – 01; Guida al diritto 2021, 11; nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 24/01/2023, n°2091, Redazione Giuffrè
2023, 115: “… quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice,
l'intero processo è viziato e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure”). Più di recente la S.C.,
(Cassazione civile Sez. III ordinanza n°5755 del 4 marzo 2025,
ECLI:IT:CASS ), anche se in diverso tema, quello di C.F._3 espropriazione presso terzi nei giudizi di opposizione all'esecuzione, ha chiarito il principio per cui, configurato un litisconsorzio necessario, che trova fondamento nella esigenza di garantire l'effettività del contraddittorio e la completezza dell'accertamento giudiziale, la relativa necessità si estende a tutte le fasi e tipologie del procedimento, così che
“ … l'omessa integrazione del contraddittorio … comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado ai sensi degli artt.
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383, comma 3, e 354 c.p.c., affinché provveda alla corretta instaurazione del processo con la partecipazione di tutti i soggetti necessari”.
Ciò posto, l'opposizione di terzo promossa dalla trova Parte_1 fondamento nel merito in quanto: non è stata coinvolta nei giudizi originari, definiti con sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
n°386/2008 e successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli
n°418/2012, nonostante rivestisse la qualità di litisconsorte necessario, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n°35457/2022. L'opposizione è legittimamente finalizzata a consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte della garantendo la piena Pt_1 integrazione del contraddittorio e la tutela dei suoi diritti sui beni comuni.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Suprema Corte, impone che ogni giudizio che incida sui diritti di comproprietà su beni comuni sia necessariamente integrato da tutti i comproprietari. Inoltre, la giurisprudenza delle Sezioni Unite, come si è visto, (Cass., Sez. Un., n.
25454/2013), conferma che in azioni a tutela della comproprietà di beni comuni è necessario garantire la partecipazione di tutti i soggetti aventi diritto, a pena di nullità dei provvedimenti adottati. La semplice esistenza di giudizi precedenti, come evidenziata dalla difesa di parte opposta, non implica che l'attuale opposizione sia una duplicazione di essi, poiché l'azione di opposizione di terzo è del tutto autonoma e mira esclusivamente a garantire la partecipazione della al processo, Pt_1 come rilevato dalla pronuncia rescindente. Quest'ultima, annullando con rinvio, ha evidenziato come l'assenza della nel giudizio Pt_1 originario, (id est, quello deciso dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
e confermato dalla Corte di Appello di Napoli), costituisse un vizio di procedura, richiedendo quindi un riesame della questione sotto un profilo completamente nuovo e indipendente rispetto alle cause precedenti. Né può giovare qui la propugnata carenza della figura di litisconsorte
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necessario. Su tale specifico punto basta considerare il decisum della
Suprema Corte che ha accolto il ricorso cassando la decisione della Corte
d'Appello di Napoli e disponendo il rinvio della causa a una diversa sezione della stessa. E tanto per la insuperabile esigenza di un nuovo esame per garantire il rispetto del litisconsorzio necessario, senza mai affrontare nel merito le questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio. In altri termini, le questioni già vagliate nelle cause citate non hanno inciso sulla opposizione di terzo, radicata su un presupposto giuridico diverso: la pretesa, omessa citazione di un litisconsorte necessario.
La mancata estensione del contraddittorio non può aver determinato altro, quanto alle spese dell'intero giudizio, comprese fasi rescindente e rescissoria, che la soccombenza ultima e definitiva della parte che non vi ha provveduto fin dall'inizio, soccombenza che non può ritenersi elisa né attenuata in qualche modo dalla natura prettamente processuale della questione che ha indotto alla cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado di rigetto della opposizione di terzo. Alla relativa liquidazione si provvede come da dispositivo, con attribuzione al difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sulla opposizione di terzo in riassunzione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con citazione notificata in data 9-10.1.23, così provvede: Parte_2
1°) Accolta per quanto di ragione la opposizione di terzo già proposta da innanzi alla intestata Corte di Appello, dichiara la nullità Parte_1 della sentenza n°386/2008 emessa dal soppresso Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi (AV) nonché della sentenza di appello n°418/2012 emessa dalla Corte in intestazione per difetto di contraddittorio e, ai sensi degli artt. 354, comma primo, e 383, comma
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terzo, c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado, odierno
Tribunale di Avellino, innanzi al quale dovrà essere riassunta entro i termini di legge;
2°) Condanna la opposta in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo grado in complessivi €. 3.500,00, oltre quelle di C.T.U., quelle del grado di appello in complessivi €. 5.653,00, quelle del giudizio di opposizione in complessivi €. 5.260,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 2.900,00 e quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 4.800,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.10.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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