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Sentenza 10 febbraio 2024
Sentenza 10 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3126 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3126/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Mora, Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonella Storchi e Vincenzo Merli, elettivamente domiciliata in Milano, Via Donizetti, 5;
ATTRICE contro
DOTT. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Luigi Lucente, elettivamente domiciliato in Paullo (MI), Via Manzoni n. 120;
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Caione e Giuseppe Macrì, elettivamente domiciliata in Milano alla Via S. D'Orsenigo n. 22;
CONVENUTI
e nei confronti
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Michel'Angelo Piccinini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Manuela Minojetti
(C.F. ) sito in Lodi (LO), Corso Archiniti n. 13; C.F._3
Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Ilaria De Luca, elettivamente domiciliata in Milano al Viale Luigi Majno n. 40; TERZE CHIAMATE
§§§
Conclusioni di parte attrice
“Voglia il Tribunale di Lodi, previa ogni opportuna declaratoria in rito e in merito, rigettata ogni avversaria eccezione e/o domanda, così giudicare: Accertare la responsabilità concorrente di in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, per inadempimento contrattuale , e del DO. ex art. 2043 c.c. per la Controparte_1 causazione dei danni tutti patiti e patiendi dalla ricorrente , derivanti dalla inadeguata Parte_1 esecuzione della terapia odontoiatrica praticatale ed oggetto di valutazione nella precedente fase di ATP 1974/2018 R.G. Tribunale di Lodi acquisito alla presente causa, e per l'effetto, condannare i predetti convenuti resistenti in persona del legale rappresentante pro tempore, e DO. Parte_2
in solido fra di loro, a risarcire alla SInora tutti i danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, da liquidarsi nella seguente misura: €. 23.000,00, per gli importi versati a con gli interessi legali dalle singole fatture al saldo;
€. Parte_2 2.073,95, per le spese mediche documentate, relative alle prestazioni richieste ad altri specialisti, in conseguenza delle lesioni sofferte, anche in questo caso con interessi legali dalle singole fatture al saldo;
€. 2.410, 00, oltre cassa previdenza e IVA, per le spese di ATP, come liquidate da codesto Tribunale e poste provvisoriamente a carico della ricorrente;
€. 2715,00, in rifusione delle spese sostenute per l'assistenza del Consulente di parte DO. nel procedimento di ATP;
€. 25.000,00 per Persona_1 le spese degli interventi di emenda delle lesioni e delle patologie conseguenti, secondo la valutazione espressa dai Consulenti all'esito dell'ATP ; €. 4.333,46 (tabella Tribunale di Milano) per danno biologico da invalidità temporanea al 25%, per complessivi 12 mesi/365 giorni, nella misura valutata in sede di ATP;
€. 5.038,30 (tabella Tribunale di Milano ) per danno biologico da invalidità permanente nella misura del 5% , come valutata in sede di ATP;
€. 3.120,80 (tabella Tribunale di Milano ), per la personalizzazione del danno biologico complessivo (temporaneo e permanente), tenuto conto del particolare disagio esistenziale, anche sotto il profilo estetico e psicologico, patito dalla ricorrente, da valutare nella misura del 33% del liquidabile per il danno biologico complessivo €. 9.371,76, e così per complessivi €. 67.691,51, con gli interessi legali sugli importi liquidati per rifusione di costi, dai pagamenti al saldo e con rivalutazione ed interessi su quelli liquidati a titolo di risarcimento al danno alla persona, dal fatto al saldo. Vittoria di tutte le spese e competenze di lite, con riferimento sia alla precedente fase di ATP ex art. 696 c.p.c. che alla presente fase di merito, compresi i compensi dei Consulenti di Ufficio e di Parte ricorrente”
Conclusioni per la parte convenuta dott. Controparte_1
“in via preliminare e/o pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria della SI.ra , proposta ex Pt_1 art. 702 bis c.p.c. decorsi i termini previsti dalla L. 24/2017 e/o per mancato esperimento della condizione di procedibilità nei confronti del DO. per quanto spiegato in atti;
Controparte_1
2) in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di causa, oltre spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, nonché oltre spese di CTP;
Nel merito, in via principale,
1) Respingere ogni domanda della SI.ra rivolta nei confronti del DO. in Pt_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
2) Rigettare, comunque, ogni altra domanda articolata nei confronti del DO. , in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di causa, oltre spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, nonché oltre spese di CTP;
2 Nel merito, in via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità e di conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande nei confronti del DO. Controparte_1
1) Accertare e dichiarare i danni imputabili a responsabilità del DO. in relazione Controparte_1 al verificarsi degli eventi;
2) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento correlato a prestazioni sanitarie effettuate fino al 28.10.2014 per quanto spiegato in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda relativamente a poste di danno riferite a prestazioni sanitarie effettuate fino al 28.10.2014;
3) Accertare, in ogni caso, l'errata quantificazione del danno e, conseguentemente, ridurre l'ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto da questo Ecc.mo Tribunale nella misura che riterrà Giustizia;
4) Accertare e dichiarare, altresì, l'esistenza del polizza collettiva RC professionale Odontoiatri ANDI /
Convenzione n. 763.32.000001 Edizione 2014 (seguita in continuità con la precedente polizza CP_2 RC Odontoiatra n. 700.32.2000 stipulata tra e dizione Parte_3 Controparte_4 2011), stipulata con - e di cui il DO. è Controparte_4 Controparte_1 beneficiario mediante adesione e quale socio con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande Pt_3 n. 16 (cap 37126), che copre il rischio di cui è causa, così come meglio spiegato in atti;
5) Accertare e dichiarare, altresì, l'esistenza della polizza RC professionale n. Parte_4 2106.32.300320 (seguita a far data dal 31.12.2018 in continuità con la precedente polizza RC n. 763.32.000001stipulata tra e Parte_4 Org_1 Controparte_4 Edizione 2014), stipulata con e di cui il DO. Controparte_4 Controparte_1 è beneficiario mediante adesione e quale socio con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande Pt_3 n. 16 (cap 37126);6) Conseguentemente, condannare il terzo chiamato in causa Controparte_5 a tenere indenne e comunque a manlevare il DO. per tutte le
[...] Controparte_1 somme che fosse tenuto a pagare in forza dell'emanando provvedimento a definizione del giudizio – comprese le spese processuali, anche di resistenza - ovvero condannare la stessa
[...] direttamente all'eventuale risarcimento dei danni eventualmente Controparte_5 riconosciuti in favore della ricorrente e/o di , nonché al pagamento delle spese Parte_2 processuali e anche di resistenza, e tutto ciò in forza degli accordi contrattuali di cui si è detto, 7) In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di causa, oltre spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, nonché oltre spese di CTP;
IN VIA ISTRUTTORIA (...)”
Conclusioni per la parte convenuta Parte_2
“
1. previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese creditorie rivendicate dall'attrice nei confronti della , rigettare le domande risarcitorie proposte. Parte_2 In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità della Pt_2
[...]
2. contenere il risarcimento a favore della paziente nella somma di Euro 47.488,66, come argomentato in narrativa, e porlo integralmente a carico del dott. per tutti i motivi di fatto e diritto indicati CP_1 in narrativa;
In via ulteriormente subordinata nel merito nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda subordinata
3. Accertare il grado di responsabilità della e quello del dott. , e, per l'effetto, Parte_2 CP_1
4. Condannare la e il dott. a risarcire la sig.ra , ciascuno in relazione al Parte_2 CP_1 Pt_5 proprio grado di responsabilità, nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa.
5. Condannare , in persona Controparte_6
3 del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne da ogni conseguenza ad essa Parte_2 derivante dal presente giudizio nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa. In via riconvenzionale:
6. Condannare la sig.ra a corrispondere alla l'importo di Euro 13.550,00 ancora Pt_1 Parte_2 dovuto nonché l'importo di Euro 18.036,50 a titolo di danno emergente, come argomentato in narrativa In via riconvenzionale subordinata nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale
7. Condannare il dott. al risarcimento a favore di dell'importo di Euro 18.036,50 CP_1 Parte_2 a titolo di danno emergente e dell'importo di Euro 36.550,00, o della diversa maggiore e minore somma che dovesse risultare in corso di causa a titolo di lucro cessante, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio e spese peritali, compresi quelli relativi all'ATP e alla chiamata in causa di oltre 15% spese generali, IVA e CPA. CP_3 In via istruttoria con ogni più ampia facoltà di ulteriormente dedurre, produrre e indicare nuovi mezzi di prova”.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare improcedibile la domanda ex art. 702 bis c.p.c. della SI.ra Parte_1 per violazione dei termini perentori previsti dalla Legge 24/2017. Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA;
- Rigettare la domanda della SI.ra per intervento della prescrizione ex art. 2934 c.c. Parte_1 Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA.
In via principale
- Rigettare la domanda di manleva spiegata dal dott. nei confronti di per CP_1 Controparte_2 tutti i motivi di cui in narrativa e nello specifico per la sussistenza della copertura prestata dalla società
ora . Con vittoria delle spese di Controparte_7 Controparte_3 giudizio, onorari oltre IVA e CPA.
- Rigettare integralmente la domanda svolta dalla SI.ra nei confronti del dott. Parte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CP_1 CPA.
- Rigettare integralmente la domanda della SI.ra nei confronti del dott. anche Pt_1 CP_1 nell'ipotesi in cui venisse riscontrata una condotta del sanitario inquadrabile nella colpa lieve, posto che solo la potrà essere chiamata a rispondere degli eventuali danni sofferti dal SI.ra Parte_2
ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. Vinte le spese di giudizio, onorari e compensi oltre IVA e Pt_1 CPA.
- Rigettare la domanda di rivalsa/regresso/manleva formulata confronti del dott. Controparte_8
perché infondata tanto in fatto quanto in diritto e perché non provata per tutte le ragioni di CP_1 cui in narrativa. Vinte le spese di giudizio, onorari e compensi oltre IVA e CPA.
In via di subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di profili di responsabilità del dott.
, accertato il concorso di responsabilità della SI.ra , limitare la condanna CP_1 Parte_1 entro la percentuale ascrivibile al solo dott. sulla base di detto concorso e con esclusione di CP_1 ogni vincolo di solidarietà. Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di profili di responsabilità del dott. 4 , accertato il concorso di responsabilità della , limitare la condanna del CP_1 Parte_2 sanitario entro la percentuale ascrivibile al solo dott. con esclusione di ogni vincolo di CP_1 solidarietà tra le parti. Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA.
In ogni caso
- Limitare l'eventuale condanna di nei limiti del giusto e del provato e con applicazione Controparte_2 dei massimali di polizza e dello scoperto previsto all'art. 24 che si chiede di essere posto direttamente in capo al dott. . Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA. CP_1
Conclusioni della terza chiamata CP_3
“In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi di in quanto non provata Controparte_9 nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurata nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi di limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni Parte_2 denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile a
con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di Parte_2 solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale indicato nonché della franchigia e delle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito.
Con compensazione delle spese di lite”.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 28.10.2019, conveniva in giudizio il Parte_6 dott. e la struttura sanitaria privata al fine di farne accertare la Controparte_1 Parte_2 concorrente responsabilità (rispettivamente ex art. 2043 c.c. ed ex contractu) in relazione all'errato trattamento odontoiatrico effettuato nel periodo 2013-2017, con conseguente richiesta risarcitoria di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La proposizione della domanda giudiziale è stata preceduta dal procedimento per ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c. (rg n. 1974/2018 Tribunale di Lodi - dott. Preioni) in cui è stata depositata consulenza tecnica medico legale sulla persona della danneggiata ai sensi della L. 8 marzo 2017 n. 24 ed alla quale hanno preso parte anche le compagnie assicurative del soggetti convenuti, Controparte_2
(chiamata in garanzia), per il sanitario, e (convenuta in giudizio), per il centro medico. CP_3
5 Si costituiva in giudizio il dott. , chiedendo in via preliminare la pronuncia di Controparte_1 improcedibilità e inammissibilità della domanda di parte, nonché l'intervenuta prescrizione in relazione alle poste di danno riferite a prestazioni sanitarie effettuate fino al 28.10.2014; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì , la quale, previo accertamento dell'assenza di responsabilità e Parte_2 rigetto delle pretese avversarie, formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per le somme ancora dovute da contratto e per danni patrimoniali (danno emergente), nonché nei confronti del medico convenuto a titolo di risarcimento del danno.
Entrambi i convenuti formulavano istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione, (sanitario) e struttura sanitaria), Controparte_10 Org_2 in forza delle polizze stipulate a copertura del rischio oggetto di causa.
Con memorie difensive in data 10.10.2020 e 19.11.2020 si costituivano in giudizio le predette compagnie di assicurazione, aderendo alle difese dei rispettivi assicurati e chiedendo, in subordine, l'accertamento del grado di responsabilità dei convenuti e il riconoscimento del danno nei limiti di polizza.
Acquisito il fascicolo d'Ufficio relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, veniva disposto il mutamento del rito e successivamente assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi del disposto di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
La causa è stata dunque istruita sulla base della documentazione agli atti, con esperimento del tentativo conciliativo all'udienza del 28.04.2023, in cui il giudice ha formulato una proposta conciliativa, non accettata dalle parti.
Il G.I., ritenuta in ogni caso la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.06.2023, in cui venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e trattenuta la causa in decisione.
2. Sulle eccezioni preliminari
2.a. Preliminarmente deve respingersi in quanto infondata l'eccezione preliminare proposta da parte convenuta relativa all'improcedibilità della domanda attorea per la tardiva introduzione del CP_1 giudizio di merito.
Sul punto, l'art. 8, comma terzo, della Legge prevede che: “… Ove la conciliazione non Parte_7 riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies [702 bis] del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281 decies [702 bis] e seguenti del codice di procedura civile”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'odierna attrice ha introdotto il procedimento per ATP (RG 1974/2018) mediante il deposito del ricorso in data 11.06.2018, che la relazione peritale è stata depositata dal Collegio in data 28.06.2019 (oltre il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso), e che il presente giudizio è stato introdotto mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il
28.10.2019 e quindi nel pieno rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla predetta disposizione, con conseguente valido esperimento della condizione di procedibilità.
2.b. Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attrice con riguardo ai fatti imputabili al sanitario antecedenti al 28.10.2014 in quanto, secondo il convenuto,
6 contestati per la prima volta solo con il deposito (tardivo, sempre secondo il convenuto) del ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Premesso che, come verrà meglio chiarito infra, la responsabilità del sanitario è di natura extracontrattuale e che quindi ai sensi dell'art. 2947 c.c. il termine di prescrizione ha durata quinquennale, risulta, per tabulas che l'attrice ha introdotto il procedimento per ATP nei confronti di tutte le parti del presente giudizio con ricorso in data 11.06.2018, così interrompendo la prescrizione nei confronti di tutte loro, incluso il dott. , che in quella sede si è regolarmente costituito e compiutamente difeso, CP_1 anche chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione.
3. Sulla responsabilità di e del dott. Parte_2 Controparte_1
3.1. Venendo al merito, l'attrice ha convenuto in giudizio e il dott. Parte_2 Controparte_1 deducendo la responsabilità professionale dei convenuti dipesa dall'errata esecuzione delle cure ortodontiche a lei rese nel periodo dicembre 2013 – luglio 2017.
Con riferimento alla posizione della struttura sanitaria convenuta non sussistono dubbi in ordine alla natura contrattuale del rapporto instauratosi con la sig.ra . L'accettazione del paziente nella Pt_1 struttura deputata a fornire assistenza sanitaria comporta la conclusione di un contratto atipico “di spedalità”. L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi cd. accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e, in caso di ricovero, nelle prestazioni latu sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione (da ultimo Cass. 19541/2015). La struttura medica risponde quindi a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale.
Con riferimento, invece, alla posizione del dott. , l'attrice ha agito nei suoi confronti quale CP_1 medico operante nella struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Il rapporto tra l'attrice e il medico deve, infatti, essere ricondotto nell'ambito della responsabilità aquiliana, in applicazione di quanto previsto in un primo tempo dall'art. 3 della L. n.189/2012, che ha convertito il D.L. n.158/2012 c.d. “decreto Balduzzi” – e dell'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di merito, che ha trovato piena conferma nelle previsioni della L. 8 marzo 2017 n.24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, c.d. Legge Gelli-Bianco), il cui art. 7, comma 3, espressamente prevede che “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente …”.
Il diverso inquadramento nell'uno o nell'altro titolo di responsabilità incide dunque sull'onere della prova incombente sul danneggiato.
Come noto, nella responsabilità contrattuale parte attrice deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno (cfr. SS.UU. 577/2008), mentre il medico debitore e la struttura ospedaliera sono gravati dell'onere di dimostrare che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante.
Per la prova della responsabilità extracontrattuale del medico convenuto, invece, l'attore deve dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie, ivi incluso il dolo o la colpa del sanitario nell'esecuzione dell'intervento medico.
7 Tanto premesso, la sig.ra ha addebitato al dott. - e dunque a , che ex art. Pt_1 CP_1 Parte_2 1228 c.c. risponde nei confronti dei pazienti dell'operato dei propri sanitari – l'erronea esecuzione dei trattamenti odontoiatrici ricevuti, alla quale è conseguito un peggioramento delle condizioni del cavo orale e della dentatura.
Orbene, in applicazione dei predetti principi, nel caso che ci occupa, l'attrice ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, avendo allegato l'inadempimento del medico, consistente nella errata esecuzione delle cure ortodontiche concordate (che prevedevano l'estrazione di tutti gli elementi dentali, salvo quelli del gruppo frontale superiore, e successiva riabilitazione implanto-protesica su entrambe le arcate, preceduta da interventi di rigenerazione ossea), e avendo compiutamente dedotto e provato l'evento dannoso e il nesso causale tra lo stesso e le terapie prestate.
La ricorrenza dell'evento dannoso è dimostrata dalle produzioni documentali di parte attrice nonché dalla relazione peritale resa in sede di procedimento per ATP (RG 1974/2018), acquisito agli atti di questo giudizio e opponibile a tutte le parti odierna costituite, già parti del predetto procedimento.
In tale sede al collegio peritale (dott. e DO. ) è stato sottoposto Persona_2 Persona_3 il seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, richiesti alle parti e ai terzi i chiarimenti e le informazioni del caso acquisita la documentazione medico sanitaria disponibile in relazione ai trattamenti odontoiatrici indicati nel ricorso, praticati alla ricorrente presso Parte_1 Pt_2 dal medico della struttura dott , visitata la ricorrente e descritti i trattamenti
[...] CP_1 odontoiatrici suddetti, accerti il collegio peritale la sussistenza e il nesso di causalità tra gli asseriti danni subiti dalla ricorrente ed i trattamenti odontoiatrici di cui al ricorso, fornendo ogni più apia valutazione al riguardo con riferimento alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie come ridefinita dalla L.
8.03.2017 n 24; quantifichino altresì i consulenti d'ufficio, ove riscontrati, i danni patiti e patiendi dalla ricorrente anche con riferimento ad eventuali invalidità temporanee o permanenti, nonché il costo degli eventuali interventi ulteriori necessari ad emendare il danno;
con effettuazione del tentativo di conciliazione”.
All'esito dell'indagine il collegio peritale ha evidenziato, quanto alla sussistenza di nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e i trattamenti ricevuti presso , che “… è indubbio che la attuale Parte_2 condizione orale (odontostomatolofica e non) sia frutto di un piano di trattamento inizialmente condivisibile, ma successivamente realizzato in maniera non appropriata”, chiarendo in particolare che
“i falliti grandi rialzi di seno, la compromissione sinusale (con ripercussioni non solo sui soli seni mascellari), la parodontopatia non trattata, le preimplantiti insorte e non trattate se non estemporaneamente (una sola volta in 4 anni di trattamento”), i riassorbimenti ossei diffusamente ovunque presenti, le rimozioni implantari resesi necessari, i blocchi articolari intervenuti, i disagi occlusali percepiti, le morfologie protesiche presenti, sono tutti elementi segnalatori di fallimenti terapeutici” (sottolineatura della scrivente).
In conclusione, il collegio ha evidenziato come “le terapie pose in atto nella struttura resistente … hanno comportato un danno alla signora , sia temporaneo sia permanente, oltre alla necessità … di Pt_1 provvedere ad una nuova bonifica e ad un nuovo trattamento”.
La causalità materiale tra le terapie eseguite e le lesioni subite dall'attrice è stata dunque confermata dal collegio peritale, le cui conclusioni sono pienamente condivise dal Tribunale, in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e nel rispetto del principio del contraddittoio.
8 La CTU medico-legale ha consentito di concludere che, pur a fronte di un piano terapeutico inizialmente corretto e condivisibile, in quanto volto alla risoluzione delle problematiche parodontali specifiche presentate dalla paziente, la sua esecuzione è stata posta in essere in modo inappropriato dal dott.
, rendendo necessario provvedere ad un nuovo intervento risolutivo di bonifica. CP_1
Risulta pertanto evidente che l'attuale condizione patologica del cavo orale della attrice è conseguenza diretta delle terapie eseguite dal dott. presso , che sono state rese con modalità CP_1 Parte_2 inadeguate.
Quanto alla specifica posizione del medico, sotto il profilo soggettivo, l'attrice ha addebitato al sanitario convenuto di aver agito con imperizia e imprudenza nell'esecuzione delle terapie per il tutto il periodo compreso tra il dicembre 2013 e marzo 2017.
Di contro, a fronte delle conclusioni rese dal collegio peritale, come sopra riportate, in merito agli errori esecutivi delle terapie ortodontiche prestate, il convenuto non ha fornito in sede di operazioni peritali specifici elementi di valutazione in ordine alla correttezza e adeguatezza della tecnica terapeutica realizzata dal sanitario, limitandosi ad imputare alla situazione pregressa, caratterizzata da problematiche parodontali, e alla pretesa scarsa igiene orale della paziente i danni da questa lamentati.
In considerazione di quanto esposto, devono ritenersi sussistenti profili di colpa medica in capo al dott.
, che deve dunque essere condannato, in solido con la struttura sanitaria, a risarcire all'attrice CP_1 il danno come di seguito quantificato.
Quanto alla domanda di di accertamento delle diverse quote di responsabilità ascrivibili a sé Parte_2
e al sanitario, preme osservare che, come chiarito anche in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, opera il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salvo che sia dimostrata un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. Civ. 34516/2023). In altri termini, anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (Cass. Civ. n. 28987/2019 – c.d. “sentenza decalogo”).
Pertanto, sarebbe stato onere della struttura sanitaria dimostrare che il medico ha correttamente eseguito la propria prestazione avvalendosi di un adeguato approccio sanitario o che le lesioni lamentate sono state frutto di altra causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Tale prova liberatoria non è stata fornita da , di tal chè le conseguenze sfavorevoli Parte_2 dell'incognita causale connessa alla diligenza nell'adempimento rimangono a carico della struttura stessa. A questo proposito, è sufficiente evidenziare che la struttura sanitaria non ha svolto osservazioni di merito alle conclusioni del collegio peritale, se non in punto di quantificazione del danno in relazione ai postumi riscontrati, così precludendo la possibilità per il giudice di compiere una diversa valutazione dei fatti di causa e di discostarsi dalle risultanze della relazione peritale.
4. Sul danno risarcibile
Per la liquidazione del danno di natura non patrimoniale in favore della sig.ra da effettuarsi Pt_1 secondo criteri equitativi, soccorrono le indicazioni fornite dai consulenti d'ufficio, in quanto compatibili con la descrizione della complessiva vicenda clinica per cui è causa.
Sul punto, i consulenti hanno concluso per la sussistenza di:
9 - danno biologico da quantificarsi, in via temporanea, al 25% per complessivi anni uno, di cui sei mesi già sofferti per le inadeguate cure eseguite e sei mesi per la nuova bonifica ed il nuovo trattamento;
- danno biologico, quantificato in via permanente al 4-5%;
- spese di cura documentate pari ad €2.075,95;
- spese da sostenersi per gli interventi di emenda quantificate in una forbice compresa tra €. 20.000,00 e €. 25.000,00.
Parte attrice ha altresì domandato il risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto della personalizzazione del danno biologico, temporaneo e permanente, in considerazione del grave disagio e della compromissione della vita quotidiana e relazionale subita in ragione delle lesioni riportate al cavo orale, nonché la rifusione di quanto pagato a per gli interventi inidonei e dannosi e di Parte_2 quanto corrisposto ai consulenti d'ufficio e ai consulenti di parte.
Nella liquidazione del danno biologico subito dalla paziente in conseguenza di un episodio di malpractice medica è possibile avvalersi del criterio equitativo rappresentato dalle tabelle elaborata dal Tribunale di Milano 2021, ritenute applicabili dalla giurisprudenza di legittimità in tutti i casi in cui non si rinviene nell'ordinamento un criterio legale di liquidazione del danno alla persona (cfr. Cass. 12408/2011).
Va poi osservato che le nuove tabelle elaborate nel 2021 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Tale rivisitazione delle tabelle ha natura meramente grafica e si giustifica (anche) con la necessità di ovviare ad un uso scorretto delle stesse, in quanto esse sono state sovente usate come una “scorciatoia” per pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale senza esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e morali.
In particolare, quanto alla sofferenza morale correlata al danno biologico, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. sent. 7513/2018; Cass. sent. 28989/2019 e, più di recente, Cass. sent. n. 25164/2020). In particolare, secondo il condivisibile arresto giurisprudenziale (Cass. sent. n. 25164/2020), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che non sia possibile procedere alla liquidazione del danno richiesto, in quanto tale profilo non è stato oggetto di specifica allegazione e prova da parte dell'attrice, la quale si è limitata a riportare la sussistenza di un danno esistenziale sotto il profilo estetico e relazionale, in conseguenza delle terapie ortodontiche per cui è causa.
Ritiene i Tribunale che le conseguenze dannose cui ha fatto riferimento l'attrice siano state pienamente considerate dal collegio peritale che ne ha tenuto conto in punto di quantificazione dell'invalidità temporanea parziale, dovendo tali conseguenze essere ricondotte nell'alveo del danno biologico, inteso quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del
10 soggetto, e non nel danno morale.
Di contro, parte attrice non ha allegato in maniera specifica la sussistenza di un danno morale ulteriore, sicché si dovrà procedere alla liquidazione della sola componente del danno biologico rispetto, sia ai postumi permanenti, che ai periodi di inabilità temporanea, attesa l'assenza delle necessarie prodromiche allegazioni.
Allo stesso modo deve escludersi la personalizzazione del danno richiesta da parte attrice, non avendo la stessa fornito alcun elemento utile al suo accertamento, sia sotto il profilo dell'an sia del quantum.
4.5. Alla luce delle considerazioni svolte, in relazione all'età della danneggiata al momento del fatto (45 anni), è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle aggiornate al 2021, soltanto il c.d. danno biologico, depurato del danno morale, così calcolato: invalidità temporanea al 25% per un anno (365 giorni): €9.033,75, oltre invalidità permanente al 4,5%: €5.142,50 per complessivi €14.176,25.
A tale importo deve aggiungersi la somma di Euro 23.000,00, equitativamente determinata sulla base delle indicazioni fornite dal collegio peritale e tenuto conto del costo delle terapie sinora sostenuto dall'attrice in base al contratto con , a titolo di spese che l'attrice dovrà sostenere per la Parte_2 bonifica dei trattamenti ricevuti, nonché Euro 2.075,00, oltre interessi legali dalle singole fatture al saldo, per spese mediche documentate.
Ciò premesso, risulta equo liquidare il danno non patrimoniale subito dal danneggiato in complessivi € 39.251,25. Tale importo è liquidato ai valori attuali e non deve quindi farsi luogo alla sua rivalutazione.
5. Sulla domanda restitutoria/risarcitoria dell'attrice
Parte attrice ha chiesto altresì la condanna delle controparti al pagamento di €23.000,00, pari a quanto dalla stessa versato alla struttura in base al preventivo accettato per le terapie ortodontiche per cui è causa.
Quanto alla domanda restitutoria formulata nei confronti di , in assenza di domanda di Parte_2 risoluzione del contratto per inadempimento, non è possibile pronunciare in merito alle relative restituzioni ai sensi dell'art. 1458 c.c., con conseguente rigetto della relativa domanda.
Tuttavia, secondo la prospettazione di parte attrice, che nei propri scritti difensivi ha precisato che
è inadempiente e per questo è tenuta al risarcimento. Il DO. , dal suo canto, Parte_2 CP_1 è colui che ha materialmente provocato le lesioni, a causa degli interventi terapeutici male ed imperitamente eseguiti. La sua responsabilità risarcitoria è quindi extracontrattuale e concorre con quella di , con conseguente solidarietà dei due soggetti per l'intero risarcimento dovuto” Parte_2 (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale), tale domanda deve essere più correttamente qualificata come risarcitoria, derivante dalla responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) accertata in capo ad entrambi i convenuti in via solidale. L'importo in questione, infatti, viene richiesto dall'attrice quale danno emergente direttamente conseguente dalle condotte imperite del sanitario come accertate in corso di causa, poste in essere nell'ambito del rapporto di spedalità costituitosi anche con la struttura sanitaria, ed in forza dell'accertamento della responsabilità in capo ad entrambi per le ragioni sopra spiegate.
Tale inquadramento consente di ritenere e il dott. solidalmente tenuti al Parte_2 CP_1 risarcimento del danno emergente in favore dell'attrice, in quanto, appunto, solidalmente riconosciuti responsabili nei suoi confronti.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, e il dott. sono tenuti Parte_2 CP_1 al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla sig.ra per l'importo di Euro 23.000,00 oltre Pt_1 interessi legali dalle singole fatture al saldo effettivo.
6. Sulla domanda riconvenzionale di nei confronti dell'attrice Parte_2
Parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento Parte_2 del saldo del prezzo concordato per l'esecuzione delle cure dentistiche, pari ad Euro 13.550,00.
11 Trattasi con tutta evidenza di domanda che non può trovare accoglimento, tenuto conto dell'accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti della sig.ra , in Pt_1 conseguenza della quale deve ritenersi venuto meno il diritto di al pagamento dell'intero Parte_2 corrispettivo originariamente concordato con l'attrice.
7. Sulla domanda riconvenzionale di nei confronti del dott. Parte_2 CP_1
Sempre in via riconvenzionale (trasversale) la convenuta ha chiesto la condanna del dott. Parte_2
al pagamento in suo favore, a titolo di lucro cessante, del saldo del prezzo dovuto dall'attrice, CP_1 oltre ad Euro 11.805,48 relativi al compenso versato al sanitario per le prestazioni rese in favore dell'attrice nel periodo in questione e al prezzo relativo all'acquisto dei materiali e delle strumentazioni dallo stesso richieste per lo svolgimento della terapia scelta, e ad Euro Euro 8.514,50 a titolo di danno emergente, pari alla differenza in aumento del premio assicurativo versato da in conseguenza Parte_2 del sinistro per cui è causa.
Anche tale domanda deve essere rigettata, tenuto conto che i danni lamentati da sono tutti Parte_2 derivanti dall'accertamento della sua responsabilità in solido col sanitario nell'esecuzione delle prestazioni mediche nei confronti dell'attrice e che, in assenza di un accertamento dell'esclusiva responsabilità del medico (esclusa nel caso di specie, cfr. par. 3), non possono che rimanere a carico della struttura stessa e che in ogni caso non risultano nemmeno provati nell'an e nel quantum, essendosi la convenuta limitata a versare in atti documentazione attestante il pagamento dei predetti importi senza tuttavia fornire elementi utili per la determinazione del nesso causale con i fatti oggetto del giudizio.
8. Sulla domanda di garanzia di nei confronti di Parte_2 CP_3
In applicazione della polizza n. IITPMM1700094 in essere tra e viene Parte_2 CP_3 riconosciuto il diritto della prima di essere garantita dalla compagnia assicurativa per il sinistro per cui è causa, nei limiti del massimale (€1.000.000,00) e ferma la franchigia di €500,00 che rimane dunque a carico dell'assicurata convenuta.
Conseguentemente è tenuta a garantire nella misura di Euro 61.751,25, oltre CP_3 Parte_2 interessi legali, e spese di lite.
9. Sulla domanda di garanzia del dott. nei confronti di CP_1 Controparte_4
In forza della polizza nr. 763.32.00001 in essere tra il dott. con CP_1 Controparte_4 quest'utlima è tenuta a garantire il sanitario per il sinistro per cui è causa, nei limiti di cui all'art. 24 del contratto di assicurazione, applicabile al caso di specie tenuto conto che le terapie eseguite rientrano nei rischi ivi contemplati (implantologia osteointegrata e e/o attività parificate (B) e le attività di implantologia in genere (C)).
Conseguentemente è tenuta a garantire il dott. nel limite di Euro Controparte_4 CP_1 59.751,25, oltre interessi legali, e spese di lite.
10. Sulle spese di lite
In considerazione dell'accertamento di responsabilità in capo alla struttura sanitaria e al medico e dell'accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, in applicazione del principio di soccombenza, e il dott. sono tenuti, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite Parte_2 CP_1 in favore della sig.ra . Pt_1
Le spese di ATP, già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, in ragione della soccombenza.
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, si tratta – secondo l'insegnamento della S.C. (Cass., 84/2013) – di una somma di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso dal soccombente, salva la possibilità (in questo caso non ricorrente) di escluderle perché eccessive o superflue. Di
12 conseguenza, i convenuti, in solido tra loro, soccombenti, dovranno corrispondere a parte attrice l'importo di €2715,00 a titolo di spese di CTP. L'importo appare congruo rispetto al valore e alla tipologia della causa, nonché idoneo a fronte della complessità tecnica della stessa.
In forza della soccombenza è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dal dott. Parte_2
per la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti. CP_1
Le spese di lite sostenute da e sono compensate, in ragione delle CP_3 Controparte_4 difese svolte in adesione alle domande dei rispettivi chiamanti.
La liquidazione delle spese di lite è fatta in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (fasi di studio, introduttiva) e al DM 147/2022 (fasi di trattazione e decisoria, esauritesi successivamente alla sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice nei confronti di e del Parte_1 Parte_2 dott. e per l'effetto: Controparte_1
2) condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Controparte_1 favore dell'attrice della somma di Euro 39.251,25, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per le ragioni di cui in motivazione;
2) condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Controparte_1 favore dell'attrice della somma di Euro 23.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna i convenuti e , in solido tra loro a corrispondere, in Parte_2 Controparte_1 favore di parte attrice le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte nel procedimento per ATP RG 1974/2018, pari a Euro 2.715,00;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nei confronti Parte_2 dell'attrice;
5) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nei confronti del Parte_2 dott. ; Controparte_1
6) condanna Controparte_3
a tenere indenne la convenuta di quanto dalla stessa dovuto all'attrice a titolo di
[...] Parte_2 danno non patrimoniale e patrimoniale, nei limiti di Euro 61.751,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
7) condanna tenere indenne il convenuto di Controparte_2 Controparte_1 quanto dallo stesso dovuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, nei limiti di Euro 59.751,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
8) condanna i convenuti e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_2 Controparte_1 spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in Euro 406,50 per spese, Euro 11.068,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
9) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_2 [...]
, che liquida nella misura di Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al CP_1
13 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
10) pone le spese di ATP definitivamente a carico dei convenuti, come liquidate con separato decreto in data 7.10.2019;
9) condanna Controparte_3
al rimborso delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
10) condanna l rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
. CP_1
Così deciso in Lodi, 9 febbraio 2024.
La Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3126/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Mora, Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonella Storchi e Vincenzo Merli, elettivamente domiciliata in Milano, Via Donizetti, 5;
ATTRICE contro
DOTT. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Luigi Lucente, elettivamente domiciliato in Paullo (MI), Via Manzoni n. 120;
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Caione e Giuseppe Macrì, elettivamente domiciliata in Milano alla Via S. D'Orsenigo n. 22;
CONVENUTI
e nei confronti
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Michel'Angelo Piccinini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Manuela Minojetti
(C.F. ) sito in Lodi (LO), Corso Archiniti n. 13; C.F._3
Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Ilaria De Luca, elettivamente domiciliata in Milano al Viale Luigi Majno n. 40; TERZE CHIAMATE
§§§
Conclusioni di parte attrice
“Voglia il Tribunale di Lodi, previa ogni opportuna declaratoria in rito e in merito, rigettata ogni avversaria eccezione e/o domanda, così giudicare: Accertare la responsabilità concorrente di in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, per inadempimento contrattuale , e del DO. ex art. 2043 c.c. per la Controparte_1 causazione dei danni tutti patiti e patiendi dalla ricorrente , derivanti dalla inadeguata Parte_1 esecuzione della terapia odontoiatrica praticatale ed oggetto di valutazione nella precedente fase di ATP 1974/2018 R.G. Tribunale di Lodi acquisito alla presente causa, e per l'effetto, condannare i predetti convenuti resistenti in persona del legale rappresentante pro tempore, e DO. Parte_2
in solido fra di loro, a risarcire alla SInora tutti i danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, da liquidarsi nella seguente misura: €. 23.000,00, per gli importi versati a con gli interessi legali dalle singole fatture al saldo;
€. Parte_2 2.073,95, per le spese mediche documentate, relative alle prestazioni richieste ad altri specialisti, in conseguenza delle lesioni sofferte, anche in questo caso con interessi legali dalle singole fatture al saldo;
€. 2.410, 00, oltre cassa previdenza e IVA, per le spese di ATP, come liquidate da codesto Tribunale e poste provvisoriamente a carico della ricorrente;
€. 2715,00, in rifusione delle spese sostenute per l'assistenza del Consulente di parte DO. nel procedimento di ATP;
€. 25.000,00 per Persona_1 le spese degli interventi di emenda delle lesioni e delle patologie conseguenti, secondo la valutazione espressa dai Consulenti all'esito dell'ATP ; €. 4.333,46 (tabella Tribunale di Milano) per danno biologico da invalidità temporanea al 25%, per complessivi 12 mesi/365 giorni, nella misura valutata in sede di ATP;
€. 5.038,30 (tabella Tribunale di Milano ) per danno biologico da invalidità permanente nella misura del 5% , come valutata in sede di ATP;
€. 3.120,80 (tabella Tribunale di Milano ), per la personalizzazione del danno biologico complessivo (temporaneo e permanente), tenuto conto del particolare disagio esistenziale, anche sotto il profilo estetico e psicologico, patito dalla ricorrente, da valutare nella misura del 33% del liquidabile per il danno biologico complessivo €. 9.371,76, e così per complessivi €. 67.691,51, con gli interessi legali sugli importi liquidati per rifusione di costi, dai pagamenti al saldo e con rivalutazione ed interessi su quelli liquidati a titolo di risarcimento al danno alla persona, dal fatto al saldo. Vittoria di tutte le spese e competenze di lite, con riferimento sia alla precedente fase di ATP ex art. 696 c.p.c. che alla presente fase di merito, compresi i compensi dei Consulenti di Ufficio e di Parte ricorrente”
Conclusioni per la parte convenuta dott. Controparte_1
“in via preliminare e/o pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria della SI.ra , proposta ex Pt_1 art. 702 bis c.p.c. decorsi i termini previsti dalla L. 24/2017 e/o per mancato esperimento della condizione di procedibilità nei confronti del DO. per quanto spiegato in atti;
Controparte_1
2) in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di causa, oltre spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, nonché oltre spese di CTP;
Nel merito, in via principale,
1) Respingere ogni domanda della SI.ra rivolta nei confronti del DO. in Pt_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
2) Rigettare, comunque, ogni altra domanda articolata nei confronti del DO. , in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di causa, oltre spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, nonché oltre spese di CTP;
2 Nel merito, in via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità e di conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande nei confronti del DO. Controparte_1
1) Accertare e dichiarare i danni imputabili a responsabilità del DO. in relazione Controparte_1 al verificarsi degli eventi;
2) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento correlato a prestazioni sanitarie effettuate fino al 28.10.2014 per quanto spiegato in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda relativamente a poste di danno riferite a prestazioni sanitarie effettuate fino al 28.10.2014;
3) Accertare, in ogni caso, l'errata quantificazione del danno e, conseguentemente, ridurre l'ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto da questo Ecc.mo Tribunale nella misura che riterrà Giustizia;
4) Accertare e dichiarare, altresì, l'esistenza del polizza collettiva RC professionale Odontoiatri ANDI /
Convenzione n. 763.32.000001 Edizione 2014 (seguita in continuità con la precedente polizza CP_2 RC Odontoiatra n. 700.32.2000 stipulata tra e dizione Parte_3 Controparte_4 2011), stipulata con - e di cui il DO. è Controparte_4 Controparte_1 beneficiario mediante adesione e quale socio con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande Pt_3 n. 16 (cap 37126), che copre il rischio di cui è causa, così come meglio spiegato in atti;
5) Accertare e dichiarare, altresì, l'esistenza della polizza RC professionale n. Parte_4 2106.32.300320 (seguita a far data dal 31.12.2018 in continuità con la precedente polizza RC n. 763.32.000001stipulata tra e Parte_4 Org_1 Controparte_4 Edizione 2014), stipulata con e di cui il DO. Controparte_4 Controparte_1 è beneficiario mediante adesione e quale socio con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande Pt_3 n. 16 (cap 37126);6) Conseguentemente, condannare il terzo chiamato in causa Controparte_5 a tenere indenne e comunque a manlevare il DO. per tutte le
[...] Controparte_1 somme che fosse tenuto a pagare in forza dell'emanando provvedimento a definizione del giudizio – comprese le spese processuali, anche di resistenza - ovvero condannare la stessa
[...] direttamente all'eventuale risarcimento dei danni eventualmente Controparte_5 riconosciuti in favore della ricorrente e/o di , nonché al pagamento delle spese Parte_2 processuali e anche di resistenza, e tutto ciò in forza degli accordi contrattuali di cui si è detto, 7) In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di causa, oltre spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, nonché oltre spese di CTP;
IN VIA ISTRUTTORIA (...)”
Conclusioni per la parte convenuta Parte_2
“
1. previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese creditorie rivendicate dall'attrice nei confronti della , rigettare le domande risarcitorie proposte. Parte_2 In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità della Pt_2
[...]
2. contenere il risarcimento a favore della paziente nella somma di Euro 47.488,66, come argomentato in narrativa, e porlo integralmente a carico del dott. per tutti i motivi di fatto e diritto indicati CP_1 in narrativa;
In via ulteriormente subordinata nel merito nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda subordinata
3. Accertare il grado di responsabilità della e quello del dott. , e, per l'effetto, Parte_2 CP_1
4. Condannare la e il dott. a risarcire la sig.ra , ciascuno in relazione al Parte_2 CP_1 Pt_5 proprio grado di responsabilità, nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa.
5. Condannare , in persona Controparte_6
3 del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne da ogni conseguenza ad essa Parte_2 derivante dal presente giudizio nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa. In via riconvenzionale:
6. Condannare la sig.ra a corrispondere alla l'importo di Euro 13.550,00 ancora Pt_1 Parte_2 dovuto nonché l'importo di Euro 18.036,50 a titolo di danno emergente, come argomentato in narrativa In via riconvenzionale subordinata nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale
7. Condannare il dott. al risarcimento a favore di dell'importo di Euro 18.036,50 CP_1 Parte_2 a titolo di danno emergente e dell'importo di Euro 36.550,00, o della diversa maggiore e minore somma che dovesse risultare in corso di causa a titolo di lucro cessante, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio e spese peritali, compresi quelli relativi all'ATP e alla chiamata in causa di oltre 15% spese generali, IVA e CPA. CP_3 In via istruttoria con ogni più ampia facoltà di ulteriormente dedurre, produrre e indicare nuovi mezzi di prova”.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare improcedibile la domanda ex art. 702 bis c.p.c. della SI.ra Parte_1 per violazione dei termini perentori previsti dalla Legge 24/2017. Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA;
- Rigettare la domanda della SI.ra per intervento della prescrizione ex art. 2934 c.c. Parte_1 Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA.
In via principale
- Rigettare la domanda di manleva spiegata dal dott. nei confronti di per CP_1 Controparte_2 tutti i motivi di cui in narrativa e nello specifico per la sussistenza della copertura prestata dalla società
ora . Con vittoria delle spese di Controparte_7 Controparte_3 giudizio, onorari oltre IVA e CPA.
- Rigettare integralmente la domanda svolta dalla SI.ra nei confronti del dott. Parte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CP_1 CPA.
- Rigettare integralmente la domanda della SI.ra nei confronti del dott. anche Pt_1 CP_1 nell'ipotesi in cui venisse riscontrata una condotta del sanitario inquadrabile nella colpa lieve, posto che solo la potrà essere chiamata a rispondere degli eventuali danni sofferti dal SI.ra Parte_2
ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. Vinte le spese di giudizio, onorari e compensi oltre IVA e Pt_1 CPA.
- Rigettare la domanda di rivalsa/regresso/manleva formulata confronti del dott. Controparte_8
perché infondata tanto in fatto quanto in diritto e perché non provata per tutte le ragioni di CP_1 cui in narrativa. Vinte le spese di giudizio, onorari e compensi oltre IVA e CPA.
In via di subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di profili di responsabilità del dott.
, accertato il concorso di responsabilità della SI.ra , limitare la condanna CP_1 Parte_1 entro la percentuale ascrivibile al solo dott. sulla base di detto concorso e con esclusione di CP_1 ogni vincolo di solidarietà. Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di profili di responsabilità del dott. 4 , accertato il concorso di responsabilità della , limitare la condanna del CP_1 Parte_2 sanitario entro la percentuale ascrivibile al solo dott. con esclusione di ogni vincolo di CP_1 solidarietà tra le parti. Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA.
In ogni caso
- Limitare l'eventuale condanna di nei limiti del giusto e del provato e con applicazione Controparte_2 dei massimali di polizza e dello scoperto previsto all'art. 24 che si chiede di essere posto direttamente in capo al dott. . Con vittoria delle spese di giudizio, onorari oltre IVA e CPA. CP_1
Conclusioni della terza chiamata CP_3
“In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi di in quanto non provata Controparte_9 nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurata nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi di limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni Parte_2 denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile a
con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di Parte_2 solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale indicato nonché della franchigia e delle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito.
Con compensazione delle spese di lite”.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 28.10.2019, conveniva in giudizio il Parte_6 dott. e la struttura sanitaria privata al fine di farne accertare la Controparte_1 Parte_2 concorrente responsabilità (rispettivamente ex art. 2043 c.c. ed ex contractu) in relazione all'errato trattamento odontoiatrico effettuato nel periodo 2013-2017, con conseguente richiesta risarcitoria di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La proposizione della domanda giudiziale è stata preceduta dal procedimento per ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c. (rg n. 1974/2018 Tribunale di Lodi - dott. Preioni) in cui è stata depositata consulenza tecnica medico legale sulla persona della danneggiata ai sensi della L. 8 marzo 2017 n. 24 ed alla quale hanno preso parte anche le compagnie assicurative del soggetti convenuti, Controparte_2
(chiamata in garanzia), per il sanitario, e (convenuta in giudizio), per il centro medico. CP_3
5 Si costituiva in giudizio il dott. , chiedendo in via preliminare la pronuncia di Controparte_1 improcedibilità e inammissibilità della domanda di parte, nonché l'intervenuta prescrizione in relazione alle poste di danno riferite a prestazioni sanitarie effettuate fino al 28.10.2014; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva altresì , la quale, previo accertamento dell'assenza di responsabilità e Parte_2 rigetto delle pretese avversarie, formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per le somme ancora dovute da contratto e per danni patrimoniali (danno emergente), nonché nei confronti del medico convenuto a titolo di risarcimento del danno.
Entrambi i convenuti formulavano istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione, (sanitario) e struttura sanitaria), Controparte_10 Org_2 in forza delle polizze stipulate a copertura del rischio oggetto di causa.
Con memorie difensive in data 10.10.2020 e 19.11.2020 si costituivano in giudizio le predette compagnie di assicurazione, aderendo alle difese dei rispettivi assicurati e chiedendo, in subordine, l'accertamento del grado di responsabilità dei convenuti e il riconoscimento del danno nei limiti di polizza.
Acquisito il fascicolo d'Ufficio relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, veniva disposto il mutamento del rito e successivamente assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi del disposto di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
La causa è stata dunque istruita sulla base della documentazione agli atti, con esperimento del tentativo conciliativo all'udienza del 28.04.2023, in cui il giudice ha formulato una proposta conciliativa, non accettata dalle parti.
Il G.I., ritenuta in ogni caso la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.06.2023, in cui venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e trattenuta la causa in decisione.
2. Sulle eccezioni preliminari
2.a. Preliminarmente deve respingersi in quanto infondata l'eccezione preliminare proposta da parte convenuta relativa all'improcedibilità della domanda attorea per la tardiva introduzione del CP_1 giudizio di merito.
Sul punto, l'art. 8, comma terzo, della Legge prevede che: “… Ove la conciliazione non Parte_7 riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies [702 bis] del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281 decies [702 bis] e seguenti del codice di procedura civile”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'odierna attrice ha introdotto il procedimento per ATP (RG 1974/2018) mediante il deposito del ricorso in data 11.06.2018, che la relazione peritale è stata depositata dal Collegio in data 28.06.2019 (oltre il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso), e che il presente giudizio è stato introdotto mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il
28.10.2019 e quindi nel pieno rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla predetta disposizione, con conseguente valido esperimento della condizione di procedibilità.
2.b. Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attrice con riguardo ai fatti imputabili al sanitario antecedenti al 28.10.2014 in quanto, secondo il convenuto,
6 contestati per la prima volta solo con il deposito (tardivo, sempre secondo il convenuto) del ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Premesso che, come verrà meglio chiarito infra, la responsabilità del sanitario è di natura extracontrattuale e che quindi ai sensi dell'art. 2947 c.c. il termine di prescrizione ha durata quinquennale, risulta, per tabulas che l'attrice ha introdotto il procedimento per ATP nei confronti di tutte le parti del presente giudizio con ricorso in data 11.06.2018, così interrompendo la prescrizione nei confronti di tutte loro, incluso il dott. , che in quella sede si è regolarmente costituito e compiutamente difeso, CP_1 anche chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione.
3. Sulla responsabilità di e del dott. Parte_2 Controparte_1
3.1. Venendo al merito, l'attrice ha convenuto in giudizio e il dott. Parte_2 Controparte_1 deducendo la responsabilità professionale dei convenuti dipesa dall'errata esecuzione delle cure ortodontiche a lei rese nel periodo dicembre 2013 – luglio 2017.
Con riferimento alla posizione della struttura sanitaria convenuta non sussistono dubbi in ordine alla natura contrattuale del rapporto instauratosi con la sig.ra . L'accettazione del paziente nella Pt_1 struttura deputata a fornire assistenza sanitaria comporta la conclusione di un contratto atipico “di spedalità”. L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi cd. accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e, in caso di ricovero, nelle prestazioni latu sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione (da ultimo Cass. 19541/2015). La struttura medica risponde quindi a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale.
Con riferimento, invece, alla posizione del dott. , l'attrice ha agito nei suoi confronti quale CP_1 medico operante nella struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Il rapporto tra l'attrice e il medico deve, infatti, essere ricondotto nell'ambito della responsabilità aquiliana, in applicazione di quanto previsto in un primo tempo dall'art. 3 della L. n.189/2012, che ha convertito il D.L. n.158/2012 c.d. “decreto Balduzzi” – e dell'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di merito, che ha trovato piena conferma nelle previsioni della L. 8 marzo 2017 n.24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, c.d. Legge Gelli-Bianco), il cui art. 7, comma 3, espressamente prevede che “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente …”.
Il diverso inquadramento nell'uno o nell'altro titolo di responsabilità incide dunque sull'onere della prova incombente sul danneggiato.
Come noto, nella responsabilità contrattuale parte attrice deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno (cfr. SS.UU. 577/2008), mentre il medico debitore e la struttura ospedaliera sono gravati dell'onere di dimostrare che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante.
Per la prova della responsabilità extracontrattuale del medico convenuto, invece, l'attore deve dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie, ivi incluso il dolo o la colpa del sanitario nell'esecuzione dell'intervento medico.
7 Tanto premesso, la sig.ra ha addebitato al dott. - e dunque a , che ex art. Pt_1 CP_1 Parte_2 1228 c.c. risponde nei confronti dei pazienti dell'operato dei propri sanitari – l'erronea esecuzione dei trattamenti odontoiatrici ricevuti, alla quale è conseguito un peggioramento delle condizioni del cavo orale e della dentatura.
Orbene, in applicazione dei predetti principi, nel caso che ci occupa, l'attrice ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, avendo allegato l'inadempimento del medico, consistente nella errata esecuzione delle cure ortodontiche concordate (che prevedevano l'estrazione di tutti gli elementi dentali, salvo quelli del gruppo frontale superiore, e successiva riabilitazione implanto-protesica su entrambe le arcate, preceduta da interventi di rigenerazione ossea), e avendo compiutamente dedotto e provato l'evento dannoso e il nesso causale tra lo stesso e le terapie prestate.
La ricorrenza dell'evento dannoso è dimostrata dalle produzioni documentali di parte attrice nonché dalla relazione peritale resa in sede di procedimento per ATP (RG 1974/2018), acquisito agli atti di questo giudizio e opponibile a tutte le parti odierna costituite, già parti del predetto procedimento.
In tale sede al collegio peritale (dott. e DO. ) è stato sottoposto Persona_2 Persona_3 il seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa, richiesti alle parti e ai terzi i chiarimenti e le informazioni del caso acquisita la documentazione medico sanitaria disponibile in relazione ai trattamenti odontoiatrici indicati nel ricorso, praticati alla ricorrente presso Parte_1 Pt_2 dal medico della struttura dott , visitata la ricorrente e descritti i trattamenti
[...] CP_1 odontoiatrici suddetti, accerti il collegio peritale la sussistenza e il nesso di causalità tra gli asseriti danni subiti dalla ricorrente ed i trattamenti odontoiatrici di cui al ricorso, fornendo ogni più apia valutazione al riguardo con riferimento alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie come ridefinita dalla L.
8.03.2017 n 24; quantifichino altresì i consulenti d'ufficio, ove riscontrati, i danni patiti e patiendi dalla ricorrente anche con riferimento ad eventuali invalidità temporanee o permanenti, nonché il costo degli eventuali interventi ulteriori necessari ad emendare il danno;
con effettuazione del tentativo di conciliazione”.
All'esito dell'indagine il collegio peritale ha evidenziato, quanto alla sussistenza di nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e i trattamenti ricevuti presso , che “… è indubbio che la attuale Parte_2 condizione orale (odontostomatolofica e non) sia frutto di un piano di trattamento inizialmente condivisibile, ma successivamente realizzato in maniera non appropriata”, chiarendo in particolare che
“i falliti grandi rialzi di seno, la compromissione sinusale (con ripercussioni non solo sui soli seni mascellari), la parodontopatia non trattata, le preimplantiti insorte e non trattate se non estemporaneamente (una sola volta in 4 anni di trattamento”), i riassorbimenti ossei diffusamente ovunque presenti, le rimozioni implantari resesi necessari, i blocchi articolari intervenuti, i disagi occlusali percepiti, le morfologie protesiche presenti, sono tutti elementi segnalatori di fallimenti terapeutici” (sottolineatura della scrivente).
In conclusione, il collegio ha evidenziato come “le terapie pose in atto nella struttura resistente … hanno comportato un danno alla signora , sia temporaneo sia permanente, oltre alla necessità … di Pt_1 provvedere ad una nuova bonifica e ad un nuovo trattamento”.
La causalità materiale tra le terapie eseguite e le lesioni subite dall'attrice è stata dunque confermata dal collegio peritale, le cui conclusioni sono pienamente condivise dal Tribunale, in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e nel rispetto del principio del contraddittoio.
8 La CTU medico-legale ha consentito di concludere che, pur a fronte di un piano terapeutico inizialmente corretto e condivisibile, in quanto volto alla risoluzione delle problematiche parodontali specifiche presentate dalla paziente, la sua esecuzione è stata posta in essere in modo inappropriato dal dott.
, rendendo necessario provvedere ad un nuovo intervento risolutivo di bonifica. CP_1
Risulta pertanto evidente che l'attuale condizione patologica del cavo orale della attrice è conseguenza diretta delle terapie eseguite dal dott. presso , che sono state rese con modalità CP_1 Parte_2 inadeguate.
Quanto alla specifica posizione del medico, sotto il profilo soggettivo, l'attrice ha addebitato al sanitario convenuto di aver agito con imperizia e imprudenza nell'esecuzione delle terapie per il tutto il periodo compreso tra il dicembre 2013 e marzo 2017.
Di contro, a fronte delle conclusioni rese dal collegio peritale, come sopra riportate, in merito agli errori esecutivi delle terapie ortodontiche prestate, il convenuto non ha fornito in sede di operazioni peritali specifici elementi di valutazione in ordine alla correttezza e adeguatezza della tecnica terapeutica realizzata dal sanitario, limitandosi ad imputare alla situazione pregressa, caratterizzata da problematiche parodontali, e alla pretesa scarsa igiene orale della paziente i danni da questa lamentati.
In considerazione di quanto esposto, devono ritenersi sussistenti profili di colpa medica in capo al dott.
, che deve dunque essere condannato, in solido con la struttura sanitaria, a risarcire all'attrice CP_1 il danno come di seguito quantificato.
Quanto alla domanda di di accertamento delle diverse quote di responsabilità ascrivibili a sé Parte_2
e al sanitario, preme osservare che, come chiarito anche in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, opera il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salvo che sia dimostrata un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. Civ. 34516/2023). In altri termini, anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (Cass. Civ. n. 28987/2019 – c.d. “sentenza decalogo”).
Pertanto, sarebbe stato onere della struttura sanitaria dimostrare che il medico ha correttamente eseguito la propria prestazione avvalendosi di un adeguato approccio sanitario o che le lesioni lamentate sono state frutto di altra causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Tale prova liberatoria non è stata fornita da , di tal chè le conseguenze sfavorevoli Parte_2 dell'incognita causale connessa alla diligenza nell'adempimento rimangono a carico della struttura stessa. A questo proposito, è sufficiente evidenziare che la struttura sanitaria non ha svolto osservazioni di merito alle conclusioni del collegio peritale, se non in punto di quantificazione del danno in relazione ai postumi riscontrati, così precludendo la possibilità per il giudice di compiere una diversa valutazione dei fatti di causa e di discostarsi dalle risultanze della relazione peritale.
4. Sul danno risarcibile
Per la liquidazione del danno di natura non patrimoniale in favore della sig.ra da effettuarsi Pt_1 secondo criteri equitativi, soccorrono le indicazioni fornite dai consulenti d'ufficio, in quanto compatibili con la descrizione della complessiva vicenda clinica per cui è causa.
Sul punto, i consulenti hanno concluso per la sussistenza di:
9 - danno biologico da quantificarsi, in via temporanea, al 25% per complessivi anni uno, di cui sei mesi già sofferti per le inadeguate cure eseguite e sei mesi per la nuova bonifica ed il nuovo trattamento;
- danno biologico, quantificato in via permanente al 4-5%;
- spese di cura documentate pari ad €2.075,95;
- spese da sostenersi per gli interventi di emenda quantificate in una forbice compresa tra €. 20.000,00 e €. 25.000,00.
Parte attrice ha altresì domandato il risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto della personalizzazione del danno biologico, temporaneo e permanente, in considerazione del grave disagio e della compromissione della vita quotidiana e relazionale subita in ragione delle lesioni riportate al cavo orale, nonché la rifusione di quanto pagato a per gli interventi inidonei e dannosi e di Parte_2 quanto corrisposto ai consulenti d'ufficio e ai consulenti di parte.
Nella liquidazione del danno biologico subito dalla paziente in conseguenza di un episodio di malpractice medica è possibile avvalersi del criterio equitativo rappresentato dalle tabelle elaborata dal Tribunale di Milano 2021, ritenute applicabili dalla giurisprudenza di legittimità in tutti i casi in cui non si rinviene nell'ordinamento un criterio legale di liquidazione del danno alla persona (cfr. Cass. 12408/2011).
Va poi osservato che le nuove tabelle elaborate nel 2021 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Tale rivisitazione delle tabelle ha natura meramente grafica e si giustifica (anche) con la necessità di ovviare ad un uso scorretto delle stesse, in quanto esse sono state sovente usate come una “scorciatoia” per pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale senza esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e morali.
In particolare, quanto alla sofferenza morale correlata al danno biologico, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. sent. 7513/2018; Cass. sent. 28989/2019 e, più di recente, Cass. sent. n. 25164/2020). In particolare, secondo il condivisibile arresto giurisprudenziale (Cass. sent. n. 25164/2020), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che non sia possibile procedere alla liquidazione del danno richiesto, in quanto tale profilo non è stato oggetto di specifica allegazione e prova da parte dell'attrice, la quale si è limitata a riportare la sussistenza di un danno esistenziale sotto il profilo estetico e relazionale, in conseguenza delle terapie ortodontiche per cui è causa.
Ritiene i Tribunale che le conseguenze dannose cui ha fatto riferimento l'attrice siano state pienamente considerate dal collegio peritale che ne ha tenuto conto in punto di quantificazione dell'invalidità temporanea parziale, dovendo tali conseguenze essere ricondotte nell'alveo del danno biologico, inteso quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del
10 soggetto, e non nel danno morale.
Di contro, parte attrice non ha allegato in maniera specifica la sussistenza di un danno morale ulteriore, sicché si dovrà procedere alla liquidazione della sola componente del danno biologico rispetto, sia ai postumi permanenti, che ai periodi di inabilità temporanea, attesa l'assenza delle necessarie prodromiche allegazioni.
Allo stesso modo deve escludersi la personalizzazione del danno richiesta da parte attrice, non avendo la stessa fornito alcun elemento utile al suo accertamento, sia sotto il profilo dell'an sia del quantum.
4.5. Alla luce delle considerazioni svolte, in relazione all'età della danneggiata al momento del fatto (45 anni), è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle aggiornate al 2021, soltanto il c.d. danno biologico, depurato del danno morale, così calcolato: invalidità temporanea al 25% per un anno (365 giorni): €9.033,75, oltre invalidità permanente al 4,5%: €5.142,50 per complessivi €14.176,25.
A tale importo deve aggiungersi la somma di Euro 23.000,00, equitativamente determinata sulla base delle indicazioni fornite dal collegio peritale e tenuto conto del costo delle terapie sinora sostenuto dall'attrice in base al contratto con , a titolo di spese che l'attrice dovrà sostenere per la Parte_2 bonifica dei trattamenti ricevuti, nonché Euro 2.075,00, oltre interessi legali dalle singole fatture al saldo, per spese mediche documentate.
Ciò premesso, risulta equo liquidare il danno non patrimoniale subito dal danneggiato in complessivi € 39.251,25. Tale importo è liquidato ai valori attuali e non deve quindi farsi luogo alla sua rivalutazione.
5. Sulla domanda restitutoria/risarcitoria dell'attrice
Parte attrice ha chiesto altresì la condanna delle controparti al pagamento di €23.000,00, pari a quanto dalla stessa versato alla struttura in base al preventivo accettato per le terapie ortodontiche per cui è causa.
Quanto alla domanda restitutoria formulata nei confronti di , in assenza di domanda di Parte_2 risoluzione del contratto per inadempimento, non è possibile pronunciare in merito alle relative restituzioni ai sensi dell'art. 1458 c.c., con conseguente rigetto della relativa domanda.
Tuttavia, secondo la prospettazione di parte attrice, che nei propri scritti difensivi ha precisato che
è inadempiente e per questo è tenuta al risarcimento. Il DO. , dal suo canto, Parte_2 CP_1 è colui che ha materialmente provocato le lesioni, a causa degli interventi terapeutici male ed imperitamente eseguiti. La sua responsabilità risarcitoria è quindi extracontrattuale e concorre con quella di , con conseguente solidarietà dei due soggetti per l'intero risarcimento dovuto” Parte_2 (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale), tale domanda deve essere più correttamente qualificata come risarcitoria, derivante dalla responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) accertata in capo ad entrambi i convenuti in via solidale. L'importo in questione, infatti, viene richiesto dall'attrice quale danno emergente direttamente conseguente dalle condotte imperite del sanitario come accertate in corso di causa, poste in essere nell'ambito del rapporto di spedalità costituitosi anche con la struttura sanitaria, ed in forza dell'accertamento della responsabilità in capo ad entrambi per le ragioni sopra spiegate.
Tale inquadramento consente di ritenere e il dott. solidalmente tenuti al Parte_2 CP_1 risarcimento del danno emergente in favore dell'attrice, in quanto, appunto, solidalmente riconosciuti responsabili nei suoi confronti.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, e il dott. sono tenuti Parte_2 CP_1 al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla sig.ra per l'importo di Euro 23.000,00 oltre Pt_1 interessi legali dalle singole fatture al saldo effettivo.
6. Sulla domanda riconvenzionale di nei confronti dell'attrice Parte_2
Parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento Parte_2 del saldo del prezzo concordato per l'esecuzione delle cure dentistiche, pari ad Euro 13.550,00.
11 Trattasi con tutta evidenza di domanda che non può trovare accoglimento, tenuto conto dell'accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti della sig.ra , in Pt_1 conseguenza della quale deve ritenersi venuto meno il diritto di al pagamento dell'intero Parte_2 corrispettivo originariamente concordato con l'attrice.
7. Sulla domanda riconvenzionale di nei confronti del dott. Parte_2 CP_1
Sempre in via riconvenzionale (trasversale) la convenuta ha chiesto la condanna del dott. Parte_2
al pagamento in suo favore, a titolo di lucro cessante, del saldo del prezzo dovuto dall'attrice, CP_1 oltre ad Euro 11.805,48 relativi al compenso versato al sanitario per le prestazioni rese in favore dell'attrice nel periodo in questione e al prezzo relativo all'acquisto dei materiali e delle strumentazioni dallo stesso richieste per lo svolgimento della terapia scelta, e ad Euro Euro 8.514,50 a titolo di danno emergente, pari alla differenza in aumento del premio assicurativo versato da in conseguenza Parte_2 del sinistro per cui è causa.
Anche tale domanda deve essere rigettata, tenuto conto che i danni lamentati da sono tutti Parte_2 derivanti dall'accertamento della sua responsabilità in solido col sanitario nell'esecuzione delle prestazioni mediche nei confronti dell'attrice e che, in assenza di un accertamento dell'esclusiva responsabilità del medico (esclusa nel caso di specie, cfr. par. 3), non possono che rimanere a carico della struttura stessa e che in ogni caso non risultano nemmeno provati nell'an e nel quantum, essendosi la convenuta limitata a versare in atti documentazione attestante il pagamento dei predetti importi senza tuttavia fornire elementi utili per la determinazione del nesso causale con i fatti oggetto del giudizio.
8. Sulla domanda di garanzia di nei confronti di Parte_2 CP_3
In applicazione della polizza n. IITPMM1700094 in essere tra e viene Parte_2 CP_3 riconosciuto il diritto della prima di essere garantita dalla compagnia assicurativa per il sinistro per cui è causa, nei limiti del massimale (€1.000.000,00) e ferma la franchigia di €500,00 che rimane dunque a carico dell'assicurata convenuta.
Conseguentemente è tenuta a garantire nella misura di Euro 61.751,25, oltre CP_3 Parte_2 interessi legali, e spese di lite.
9. Sulla domanda di garanzia del dott. nei confronti di CP_1 Controparte_4
In forza della polizza nr. 763.32.00001 in essere tra il dott. con CP_1 Controparte_4 quest'utlima è tenuta a garantire il sanitario per il sinistro per cui è causa, nei limiti di cui all'art. 24 del contratto di assicurazione, applicabile al caso di specie tenuto conto che le terapie eseguite rientrano nei rischi ivi contemplati (implantologia osteointegrata e e/o attività parificate (B) e le attività di implantologia in genere (C)).
Conseguentemente è tenuta a garantire il dott. nel limite di Euro Controparte_4 CP_1 59.751,25, oltre interessi legali, e spese di lite.
10. Sulle spese di lite
In considerazione dell'accertamento di responsabilità in capo alla struttura sanitaria e al medico e dell'accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, in applicazione del principio di soccombenza, e il dott. sono tenuti, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite Parte_2 CP_1 in favore della sig.ra . Pt_1
Le spese di ATP, già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, in ragione della soccombenza.
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, si tratta – secondo l'insegnamento della S.C. (Cass., 84/2013) – di una somma di cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso dal soccombente, salva la possibilità (in questo caso non ricorrente) di escluderle perché eccessive o superflue. Di
12 conseguenza, i convenuti, in solido tra loro, soccombenti, dovranno corrispondere a parte attrice l'importo di €2715,00 a titolo di spese di CTP. L'importo appare congruo rispetto al valore e alla tipologia della causa, nonché idoneo a fronte della complessità tecnica della stessa.
In forza della soccombenza è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dal dott. Parte_2
per la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti. CP_1
Le spese di lite sostenute da e sono compensate, in ragione delle CP_3 Controparte_4 difese svolte in adesione alle domande dei rispettivi chiamanti.
La liquidazione delle spese di lite è fatta in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (fasi di studio, introduttiva) e al DM 147/2022 (fasi di trattazione e decisoria, esauritesi successivamente alla sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice nei confronti di e del Parte_1 Parte_2 dott. e per l'effetto: Controparte_1
2) condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Controparte_1 favore dell'attrice della somma di Euro 39.251,25, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per le ragioni di cui in motivazione;
2) condanna i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Controparte_1 favore dell'attrice della somma di Euro 23.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna i convenuti e , in solido tra loro a corrispondere, in Parte_2 Controparte_1 favore di parte attrice le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte nel procedimento per ATP RG 1974/2018, pari a Euro 2.715,00;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nei confronti Parte_2 dell'attrice;
5) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nei confronti del Parte_2 dott. ; Controparte_1
6) condanna Controparte_3
a tenere indenne la convenuta di quanto dalla stessa dovuto all'attrice a titolo di
[...] Parte_2 danno non patrimoniale e patrimoniale, nei limiti di Euro 61.751,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
7) condanna tenere indenne il convenuto di Controparte_2 Controparte_1 quanto dallo stesso dovuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale, nei limiti di Euro 59.751,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
8) condanna i convenuti e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_2 Controparte_1 spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in Euro 406,50 per spese, Euro 11.068,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
9) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_2 [...]
, che liquida nella misura di Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al CP_1
13 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
10) pone le spese di ATP definitivamente a carico dei convenuti, come liquidate con separato decreto in data 7.10.2019;
9) condanna Controparte_3
al rimborso delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
10) condanna l rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
. CP_1
Così deciso in Lodi, 9 febbraio 2024.
La Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via
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