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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1997/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.07.2023 da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(Frazione di Campanedda) nella via Siligo n. 5 in proprio ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore (c.f. , nato a [...] il Persona_1 C.F._2
09.10.2019, elettivamente domiciliata in Porto Torres nella Via Ponte Romano n° 71 presso lo studio dell'Avv. Sara Dettori, dalla quale è rappresentata e difesa per delega a calce del ricorso ricorrente
nei confronti di
, (c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato alla Via
Dante, n. 4, Luogosanto, presso lo studio dell'Avv. Nataly Maria Maiocchi, dal quale è
rappresentato e difeso giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione resistente
1 nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 quater e 337 quinquies c.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
. Controparte_1
Ha premesso che con provvedimento emesso dal Tribunale Civile di Tempio Pausania in data
15.09.2022, veniva regolamentata la responsabilità genitoriale sul minore e Persona_1
disposto l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il domicilio della madre,
disciplinato il diritto di visita in favore del padre in tre pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dall'asilo ovvero dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nel periodo invernale, ore 22.00 nel periodo estivo. Veniva, inoltre, disposto che il padre avrebbe potuto trascorrere con i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica Per_1
alle ore 20.00 o 22.00 (periodo invernale o estivo) e che il padre avrebbe esercitato il diritto di visita presso il domicilio materno, avendo cura di andare a prendere il bambino per poi riaccompagnarlo nel domicilio materno.
In vista di un imminente trasferimento della ricorrente in Sassari, il luogo di ritrovo per la consegna del
minore sarebbe divenuto la stazione di servizio di Chiaramonti sulla SS. 672 negli orari già
convenuti. Nel caso di impossibilità per la signora di recarsi nel suddetto luogo, il padre Pt_1
avrebbe prelevato il minore dall'abitazione materna nella giornata di giovedì alle ore 19.00 e lo avrebbe riportato alla madre
la domenica alle ore 20.00 o 22.00 a seconda del periodo invernale o estivo.
Ha rappresentato che il minore risulta affetto da “lieve ritardo cognitivo, disturbo del linguaggio ed
iperattività”, e che necessita di terapia logopedia e psicomotricità, con i relativi costi che il sig.
2 si rifiuterebbe di corrispondere per la propria parte, oltre a non corrispondere il Per_1
mantenimento previsto.
Ha dedotto che il sig. avrebbe tenuto atteggiamenti irresponsabili ed oppositivi, tali da Per_1
richiedere la modifica della regolamentazione in essere. In particolare, ha rappresentato che, in un'occasione, il sig. non avrebbe riconsegnato il minore alla madre per alcuni giorni, Per_1
rendendo necessario l'intervento della Forza pubblica. Pertanto, l'atteggiamento irresponsabile del padre, determinerebbe forte ansia nella madre ogni volta che gli consegna il bambino, poiché non saprà se e quando il padre le riporterà a casa il bambino, che talvolta verrebbe tenuto anche per circa venti giorni consecutivi e la spingerebbe a chiedere un intervento del Tribunale che limiti tale pregiudizio per il minore, mediante un percorso genitoriale che imponga al padre di vedere il minore dapprima con lo spazio neutro e solo dopo una presa di consapevolezza della gravità del problema, riprendere un diritto di visita libero.
Ha concluso come da ricorso.
Con note scritte in sostituzione d'udienza del 25.03.2025, ha dedotto che il sig. non avrebbe Per_1
mai versato alcuna mensilità in favore del figlio, e che sussisterebbe una complicata gestione di ogni questione amministrativa riguardante il bambino, visite comprese.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la ricostruzione in fatto e in Controparte_1
diritto operata dalla ricorrente. Ha dedotto che: a) la sig.ra solo inizialmente ha rispettato il Pt_1
luogo di consegna del minore al distributore di Chiaramonti, costringendo poi il padre a ritirare presso l'Auchan di Sassari, b) che, quanto all'episodio della mancata riconsegna del Per_1
bambino, mentre era intento a raggiungere il punto di incontro e avendo maturato qualche minuto di ritardo, si era preoccupato di avvisare la che non gli avrebbe consentito spiegazioni, allora Pt_1
avrebbe fatto rientro a casa con in attesa che la madre si recasse a prenderlo;
c) che Per_1
saltuariamente, il ha tenuto con sé il figlio durante qualche breve periodo in cui il bambino Per_1
sarebbe dovuto stare con la mamma, ma tanto è avvenuto previa comunicazione alla signora e che ha un buon rapporto con il padre e resta con lui del tutto serenamente;
d) che l'accordo era Per_1
3 stato modificato nel senso di prevedere che il padre che avrebbe preso con sé il figlio dal giovedì
dopo l'asilo fino alla domenica notte, ogni settimana tranne l'ultima di ogni mese, a causa della lunga distanza che intercorre tra le abitazioni dei genitori;
e) di non versare l'assegno ma di utilizzarlo per il mantenimento diretto del bimbo quanto pernotta presso di sé, lasciando gli assegni integralmente alla madre.
Ha concluso come da comparsa.
Con note scritte in sostituzione d'udienza del 25.03.2025 ha dedotto di vedere rispettato il proprio diritto di visita anche se la sig.ra senza anticipo, modificherebbe sia l'orario che il luogo di Pt_1
prelievo del bambino e non comunicherebbe alcuna notizia né dal punto di vista medico né
scolastico.
Ha dedotto di essere continuamente monitorato dagli assistenti sociali di Luogosanto e dall'educatrice che lo ha in carico, la quale sarebbe soddisfatta del rapporto affettivo padre - figlio e nonni – nipote.
Ha rappresentato di aver chiesto diverse volte di essere messo nella condizione di versare il mantenimento al figlio, che già in parte verserebbe attraverso la propria quota parte degli assegni unici. Pertanto, al fine di arrivare alla somma di € 200,00 ha chiesto di versare € 100,00 da sommarsi alla quota degli assegni a lui spettanti pari a circa € 110,00. Ciò, in quanto, sopportando una spesa mensile di più di € 200,00 per recarsi a prendere il proprio figlio ed avendo una partita
Iva, appena avviata, non avrebbe i mezzi necessari per poter far fronte ad altre spese.
Con ordinanza del 15.02.2023, il Collegio, rilevato che il padre avrebbe esercitato il diritto di visita in difformità rispetto a quanto previsto dal Tribunale di Tempio Pausania tenendo con sé il minore anche per più giorni e ritenuto ciò pregiudizievole per , in quanto non gli consentirebbe di Per_1
interiorizzare una stabilità e quotidianità nel rapporto con entrambi i genitori, anche considerato che l'allontanamento per molti giorni dalla casa familiare comportava sia l'impossibilità per il minore a partecipare alle attività educative-formative per lui organizzate (adesso, la frequentazione dell'asilo,
più avanti, la frequentazione della scuola elementare), nonché l'impossibilità ad instaurare un
4 rapporto sereno e stabile con i genitori;
e che tali atteggiamenti sarebbero gravi indizi dell'incapacità del padre di individuare i bisogni prioritari del minore e di adeguarvi i propri comportamenti, ha disposto l'affido esclusivo di alla madre e ha disposto che le visite del Per_1
minore con il padre avvenissero presso lo Spazio neutro del Comune di Sassari, quale domicilio del minore, al fine di garantirne la serenità e stabilità.
Lo Spazio Neutro di Sassari, con relazione depositata il 07.06.2024, ha dato atto dell'attivazione del
Servizio nel mese di aprile 2024 e che i genitori si sono mostrati collaborativi, in particolare la sig.ra avrebbe riferito di non volere la sospensione degli incontri e che il piccolo si Pt_1 Per_1
mostrerebbe felice di vedere il padre, non mostrando alcun atteggiamento oppositivo e ha consigliato, perciò la prosecuzione delle visite in forma autonoma o semiautonoma.
In data 19.06.2024 perveniva la relazione dell'assistente sociale sugli incontri dello Spazio Neutro,
dando atto che il padre si sarebbe sempre mostrato motivato e desideroso di trascorrere del tempo con il figlio, ma che ha rilevato l'alta conflittualità tra le parti che sarebbe di pregiudizio per il piccolo . Per_1
Il Tribunale con provvedimento del 20.06.2024 revocava l'incarico allo Spazio Neutro.
All'udienza del 25.03.2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
***
Il Collegio prende atto delle relazioni dei Servizi sociali pervenute, tutte positive circa il rispetto da parte del sig. degli incontri calendarizzati dallo Spazio Neutro e delle esigenze di , Per_1 Per_1
con cui vi è un ottimo rapporto che deve essere incentivato, e tenuto conto che il Tribunale ne ha già
preso atto, ritenendo non più necessario lo svolgimento degli incontri presso lo Spazio Neutro.
Ritiene altresì che l'alta conflittualità tra i genitori circa l'esercizio del diritto di visita non possa giustificare, di per sé, la permanenza dell'affido esclusivo in capo alla madre, privando il padre di un ruolo importante nella vita del figlio, e, pertanto, a modifica dei provvedimenti, anche provvisori, già assunti, dispone quanto segue:
1) l'affido condiviso di ai genitori, e la sua collocazione presso la residenza della madre;
Per_1
5 2) che il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno alla settimana (da concordare con la madre) da trascorrere con lui a Sassari, eventualmente accompagnandolo per la terapia e impegni extrascolastici, nonché per due fine settimana al mese presso il padre nel periodo estivo dal giovedì
e nel periodo scolastico dal venerdì o sabato all'uscita di scuola, a seconda del calendario scolastico, fino alla domenica sera alle 19:00 nel rispetto degli impegni scolastici e terapeutici del minore, dove permarrà sino alla domenica sera e il padre lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 19:00;
3) dall'inizio della scuola elementare il sig. potrà tenere con sé il bambino dal venerdì Per_1
prelevandolo all'uscita di scuola e fino alla domenica sera sino alle ore 19:00 allorquando lo riaccompagnerà dalla madre;
4) salvo diversi accordi tra i genitori;
5) per quanto attiene alle Festività, in applicazione del principio dell'alternanza, Per_1
trascorrerà parte delle festività Natalizie con il padre e più precisamente:
- per l'anno 2025, la prima settimana delle vacanze comprendente il giorno di Natale e Santo
Stefano quindi dal 23 al 30 dicembre con il padre e l'anno successivo la seconda settimana di vacanza dal 31 al 7 gennaio, e così via ad anni alterni;
le vacanze di Pasqua, comprendente la
Pasquetta, ad anni alterni, salvo diversi accordi;
- nelle vacanze estive il sig. potrà tenere con sé per 1 mese e mezzo non Per_1 Per_1
consecutivo dalla fine dell'asilo/scuola all'inizio della scuola elementare e così per gli anni successivi, salvo diversi accordi;
6) pone a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la Per_1
somma mensile di €. 300,00, da corrispondere direttamente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base alle variazioni Istat, e gli assegni percepiti per il figlio vengano trattenuti integralmente dalla madre;
inoltre, il sig. parteciperà al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da protocollo CNF.
6 Deve infine revocarsi la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c. disposta a carico del sig. non sussistendone allo stato i presupposti poiché è emerso, dalle relazioni Per_1
depositate, un atteggiamento rispettoso degli impegni presi sia con i Servizi sociali, sia nell'esercizio del diritto di visita.
Le natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica del provvedimento collegiale dell'intestato Tribunale del 15.02.2023:
- adotta i provvedimenti di cui dall'1) al 6) della parte motiva;
- revoca la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c. disposta a carico del sig.
Per_1
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa I.Bradamante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.07.2023 da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(Frazione di Campanedda) nella via Siligo n. 5 in proprio ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore (c.f. , nato a [...] il Persona_1 C.F._2
09.10.2019, elettivamente domiciliata in Porto Torres nella Via Ponte Romano n° 71 presso lo studio dell'Avv. Sara Dettori, dalla quale è rappresentata e difesa per delega a calce del ricorso ricorrente
nei confronti di
, (c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato alla Via
Dante, n. 4, Luogosanto, presso lo studio dell'Avv. Nataly Maria Maiocchi, dal quale è
rappresentato e difeso giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione resistente
1 nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 quater e 337 quinquies c.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
. Controparte_1
Ha premesso che con provvedimento emesso dal Tribunale Civile di Tempio Pausania in data
15.09.2022, veniva regolamentata la responsabilità genitoriale sul minore e Persona_1
disposto l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il domicilio della madre,
disciplinato il diritto di visita in favore del padre in tre pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dall'asilo ovvero dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nel periodo invernale, ore 22.00 nel periodo estivo. Veniva, inoltre, disposto che il padre avrebbe potuto trascorrere con i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica Per_1
alle ore 20.00 o 22.00 (periodo invernale o estivo) e che il padre avrebbe esercitato il diritto di visita presso il domicilio materno, avendo cura di andare a prendere il bambino per poi riaccompagnarlo nel domicilio materno.
In vista di un imminente trasferimento della ricorrente in Sassari, il luogo di ritrovo per la consegna del
minore sarebbe divenuto la stazione di servizio di Chiaramonti sulla SS. 672 negli orari già
convenuti. Nel caso di impossibilità per la signora di recarsi nel suddetto luogo, il padre Pt_1
avrebbe prelevato il minore dall'abitazione materna nella giornata di giovedì alle ore 19.00 e lo avrebbe riportato alla madre
la domenica alle ore 20.00 o 22.00 a seconda del periodo invernale o estivo.
Ha rappresentato che il minore risulta affetto da “lieve ritardo cognitivo, disturbo del linguaggio ed
iperattività”, e che necessita di terapia logopedia e psicomotricità, con i relativi costi che il sig.
2 si rifiuterebbe di corrispondere per la propria parte, oltre a non corrispondere il Per_1
mantenimento previsto.
Ha dedotto che il sig. avrebbe tenuto atteggiamenti irresponsabili ed oppositivi, tali da Per_1
richiedere la modifica della regolamentazione in essere. In particolare, ha rappresentato che, in un'occasione, il sig. non avrebbe riconsegnato il minore alla madre per alcuni giorni, Per_1
rendendo necessario l'intervento della Forza pubblica. Pertanto, l'atteggiamento irresponsabile del padre, determinerebbe forte ansia nella madre ogni volta che gli consegna il bambino, poiché non saprà se e quando il padre le riporterà a casa il bambino, che talvolta verrebbe tenuto anche per circa venti giorni consecutivi e la spingerebbe a chiedere un intervento del Tribunale che limiti tale pregiudizio per il minore, mediante un percorso genitoriale che imponga al padre di vedere il minore dapprima con lo spazio neutro e solo dopo una presa di consapevolezza della gravità del problema, riprendere un diritto di visita libero.
Ha concluso come da ricorso.
Con note scritte in sostituzione d'udienza del 25.03.2025, ha dedotto che il sig. non avrebbe Per_1
mai versato alcuna mensilità in favore del figlio, e che sussisterebbe una complicata gestione di ogni questione amministrativa riguardante il bambino, visite comprese.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la ricostruzione in fatto e in Controparte_1
diritto operata dalla ricorrente. Ha dedotto che: a) la sig.ra solo inizialmente ha rispettato il Pt_1
luogo di consegna del minore al distributore di Chiaramonti, costringendo poi il padre a ritirare presso l'Auchan di Sassari, b) che, quanto all'episodio della mancata riconsegna del Per_1
bambino, mentre era intento a raggiungere il punto di incontro e avendo maturato qualche minuto di ritardo, si era preoccupato di avvisare la che non gli avrebbe consentito spiegazioni, allora Pt_1
avrebbe fatto rientro a casa con in attesa che la madre si recasse a prenderlo;
c) che Per_1
saltuariamente, il ha tenuto con sé il figlio durante qualche breve periodo in cui il bambino Per_1
sarebbe dovuto stare con la mamma, ma tanto è avvenuto previa comunicazione alla signora e che ha un buon rapporto con il padre e resta con lui del tutto serenamente;
d) che l'accordo era Per_1
3 stato modificato nel senso di prevedere che il padre che avrebbe preso con sé il figlio dal giovedì
dopo l'asilo fino alla domenica notte, ogni settimana tranne l'ultima di ogni mese, a causa della lunga distanza che intercorre tra le abitazioni dei genitori;
e) di non versare l'assegno ma di utilizzarlo per il mantenimento diretto del bimbo quanto pernotta presso di sé, lasciando gli assegni integralmente alla madre.
Ha concluso come da comparsa.
Con note scritte in sostituzione d'udienza del 25.03.2025 ha dedotto di vedere rispettato il proprio diritto di visita anche se la sig.ra senza anticipo, modificherebbe sia l'orario che il luogo di Pt_1
prelievo del bambino e non comunicherebbe alcuna notizia né dal punto di vista medico né
scolastico.
Ha dedotto di essere continuamente monitorato dagli assistenti sociali di Luogosanto e dall'educatrice che lo ha in carico, la quale sarebbe soddisfatta del rapporto affettivo padre - figlio e nonni – nipote.
Ha rappresentato di aver chiesto diverse volte di essere messo nella condizione di versare il mantenimento al figlio, che già in parte verserebbe attraverso la propria quota parte degli assegni unici. Pertanto, al fine di arrivare alla somma di € 200,00 ha chiesto di versare € 100,00 da sommarsi alla quota degli assegni a lui spettanti pari a circa € 110,00. Ciò, in quanto, sopportando una spesa mensile di più di € 200,00 per recarsi a prendere il proprio figlio ed avendo una partita
Iva, appena avviata, non avrebbe i mezzi necessari per poter far fronte ad altre spese.
Con ordinanza del 15.02.2023, il Collegio, rilevato che il padre avrebbe esercitato il diritto di visita in difformità rispetto a quanto previsto dal Tribunale di Tempio Pausania tenendo con sé il minore anche per più giorni e ritenuto ciò pregiudizievole per , in quanto non gli consentirebbe di Per_1
interiorizzare una stabilità e quotidianità nel rapporto con entrambi i genitori, anche considerato che l'allontanamento per molti giorni dalla casa familiare comportava sia l'impossibilità per il minore a partecipare alle attività educative-formative per lui organizzate (adesso, la frequentazione dell'asilo,
più avanti, la frequentazione della scuola elementare), nonché l'impossibilità ad instaurare un
4 rapporto sereno e stabile con i genitori;
e che tali atteggiamenti sarebbero gravi indizi dell'incapacità del padre di individuare i bisogni prioritari del minore e di adeguarvi i propri comportamenti, ha disposto l'affido esclusivo di alla madre e ha disposto che le visite del Per_1
minore con il padre avvenissero presso lo Spazio neutro del Comune di Sassari, quale domicilio del minore, al fine di garantirne la serenità e stabilità.
Lo Spazio Neutro di Sassari, con relazione depositata il 07.06.2024, ha dato atto dell'attivazione del
Servizio nel mese di aprile 2024 e che i genitori si sono mostrati collaborativi, in particolare la sig.ra avrebbe riferito di non volere la sospensione degli incontri e che il piccolo si Pt_1 Per_1
mostrerebbe felice di vedere il padre, non mostrando alcun atteggiamento oppositivo e ha consigliato, perciò la prosecuzione delle visite in forma autonoma o semiautonoma.
In data 19.06.2024 perveniva la relazione dell'assistente sociale sugli incontri dello Spazio Neutro,
dando atto che il padre si sarebbe sempre mostrato motivato e desideroso di trascorrere del tempo con il figlio, ma che ha rilevato l'alta conflittualità tra le parti che sarebbe di pregiudizio per il piccolo . Per_1
Il Tribunale con provvedimento del 20.06.2024 revocava l'incarico allo Spazio Neutro.
All'udienza del 25.03.2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
***
Il Collegio prende atto delle relazioni dei Servizi sociali pervenute, tutte positive circa il rispetto da parte del sig. degli incontri calendarizzati dallo Spazio Neutro e delle esigenze di , Per_1 Per_1
con cui vi è un ottimo rapporto che deve essere incentivato, e tenuto conto che il Tribunale ne ha già
preso atto, ritenendo non più necessario lo svolgimento degli incontri presso lo Spazio Neutro.
Ritiene altresì che l'alta conflittualità tra i genitori circa l'esercizio del diritto di visita non possa giustificare, di per sé, la permanenza dell'affido esclusivo in capo alla madre, privando il padre di un ruolo importante nella vita del figlio, e, pertanto, a modifica dei provvedimenti, anche provvisori, già assunti, dispone quanto segue:
1) l'affido condiviso di ai genitori, e la sua collocazione presso la residenza della madre;
Per_1
5 2) che il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno alla settimana (da concordare con la madre) da trascorrere con lui a Sassari, eventualmente accompagnandolo per la terapia e impegni extrascolastici, nonché per due fine settimana al mese presso il padre nel periodo estivo dal giovedì
e nel periodo scolastico dal venerdì o sabato all'uscita di scuola, a seconda del calendario scolastico, fino alla domenica sera alle 19:00 nel rispetto degli impegni scolastici e terapeutici del minore, dove permarrà sino alla domenica sera e il padre lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 19:00;
3) dall'inizio della scuola elementare il sig. potrà tenere con sé il bambino dal venerdì Per_1
prelevandolo all'uscita di scuola e fino alla domenica sera sino alle ore 19:00 allorquando lo riaccompagnerà dalla madre;
4) salvo diversi accordi tra i genitori;
5) per quanto attiene alle Festività, in applicazione del principio dell'alternanza, Per_1
trascorrerà parte delle festività Natalizie con il padre e più precisamente:
- per l'anno 2025, la prima settimana delle vacanze comprendente il giorno di Natale e Santo
Stefano quindi dal 23 al 30 dicembre con il padre e l'anno successivo la seconda settimana di vacanza dal 31 al 7 gennaio, e così via ad anni alterni;
le vacanze di Pasqua, comprendente la
Pasquetta, ad anni alterni, salvo diversi accordi;
- nelle vacanze estive il sig. potrà tenere con sé per 1 mese e mezzo non Per_1 Per_1
consecutivo dalla fine dell'asilo/scuola all'inizio della scuola elementare e così per gli anni successivi, salvo diversi accordi;
6) pone a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la Per_1
somma mensile di €. 300,00, da corrispondere direttamente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base alle variazioni Istat, e gli assegni percepiti per il figlio vengano trattenuti integralmente dalla madre;
inoltre, il sig. parteciperà al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da protocollo CNF.
6 Deve infine revocarsi la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c. disposta a carico del sig. non sussistendone allo stato i presupposti poiché è emerso, dalle relazioni Per_1
depositate, un atteggiamento rispettoso degli impegni presi sia con i Servizi sociali, sia nell'esercizio del diritto di visita.
Le natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica del provvedimento collegiale dell'intestato Tribunale del 15.02.2023:
- adotta i provvedimenti di cui dall'1) al 6) della parte motiva;
- revoca la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c. disposta a carico del sig.
Per_1
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel. dott.ssa I.Bradamante
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