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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2534/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
con l'Avv. J. Arcangeli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Sordillo, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3734/2023, pubblicata in data 12 aprile 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
, premesso che con decreto di omologa del 20 luglio 2022 il Tribunale di Roma aveva
[...]
riconosciuto in favore del dante causa le condizioni sanitarie ex art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 26 gennaio 2021 e fino al decesso del 12 febbraio 2022, chiedeva di accertare il diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento con la decorrenza di legge e di condannare l' , ingiustificatamente inadempiente, a pagare i ratei della provvidenza maturati a CP_1
tal titolo.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale dichiarava cessata la materia CP_1 del contendere, in quanto l' aveva pagato la provvidenza assistenziale, seppur in ritardo. CP_2
Il Tribunale condannava altresì l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquidava in € CP_1
1.200,00, oltre 15% spese generali, IVA e C.P.A, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. In data 11 ottobre 2023 depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. Parte_1
434 cpc e chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate nel maggior importo di € 1.863,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con l'aumento per gli atti telematici e con il rimborso del contributo unificato, con conseguente condanna dell' a CP_1
rifonderle la differenza rispetto a quanto già attribuito. A sostegno, lamentava segnatamente la violazione del D.M. n. 55/2014 e s.m., per avere il Tribunale liquidato gli oneri di lite al di sotto dei valori minimi, viepiù senza adeguata motivazione.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. La causa è stata decisa come in dispositivo all'udienza del 19 marzo 2025.
6. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
7. Invero, il D.M. n. 55/2014 e s.m. (ivi compreso il D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata), all'art. 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere
2 aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento.”.
8. Con l'ordinanza n. 11788/ 2023 la Suprema Corte ha chiarito in tema quanto segue:
- l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il Giudice dovesse tener conto dei “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al
100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l'esercizio del potere discrezionale del Giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto il limite dell'art. 2233, comma 2 cc per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione, in quanto tale norma preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 29 settembre 2022, n. 28325; Cass. 5 maggio
2022, n. 14198; Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 1° giugno
2020, n. 10343; Cass. 15/12/2017, n. 30286);
- in seguito alla modifica operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018, l'art. 4, comma 1 dispone invece che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Le ordinanze Cass. 22 gennaio 2021 n. 1421, 13 aprile 2021 n. 9690 e 9691 già si sono pronunciate nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018;
- l'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo
1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della Giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la riformulazione dell'art. 4, comma 1 del D.M.
55/2014 operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018) permane a seguito del D.M. n. 147/2022.
3 Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9. Esaminando le doglianze dell'appellante in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va allora affermato che, secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. n. 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”, tenuto conto sia della natura della controversia, sia dell'ammontare del credito attribuito (infatti, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto l' aveva pagato alla € 6.791,42 per il titolo CP_1 Pt_1
controverso: v. il relativo documento nel fascicolo di primo grado dell' ). CP_1
10. Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, perché la decisione sulla controversia da parte del Tribunale non ha richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
11. Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.2001,01 a 26.000,00” sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00.
12. Va precisato che spetta all'appellante pure il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema
Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie.
13. Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione
è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014
s.m. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
14. Non spetta all'appellante neppure l'aumento di cui all'art. 4, co. 1 bis del D.M. n. 55/2014.
Invero, la norma stabilisce che il compenso, determinato secondo i parametri generali, va aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
4 ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
La Suprema Corte ha peraltro chiarito che la norma chiede al Giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli al riguardo un potere discrezionale (Cass. 15572/2022, n. 37692/2022).
Nondimeno, nel caso di specie la modalità di redazione del ricorso originario non consente la navigazione all'interno dell'atto, con conseguente radicale inapplicabilità al caso di specie della norma invocata.
15. Le spese del giudizio di primo grado vanno comunque riconosciute in favore dell'appellante nell'importo effettivo di € 1.863,00, quale oggetto di domanda (art. 112 cpc, v. conclusioni in appello).
16. Spetta infine all'appellante il rimborso del contributo unificato, che dagli atti risulta versato (v. annotazione sul fascicolo di ufficio del primo grado).
17. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
- le spese di lite del giudizio di primo grado vanno liquidate nel maggior importo di € 1.863,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e l'INPS e con il rimborso del contributo unificato;
- l' va condannato a rifondere all'appellante -anche- la differenza rispetto all'importo CP_1
liquidato dal Tribunale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
18. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito per spese di lite è pari alla differenza tra l'importo determinato nel grado come dovuto per oneri processuali del primo grado di giudizio e l'importo stabilito dal Tribunale);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis, e tenuto conto che si tratta di mero appello sulle spese di lite, di lineare definizione per numero ed entità delle questioni trattate);
- senza la maggiorazione per l'atto telematico, perché il ricorso introduttivo del grado non consente la ricerca testuale e la navigabilità all'interno dell'atto;
5 - con il rimborso del contributo unificato, versato dall'appellante (v. annotazione sul fascicolo di ufficio del secondo grado).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Liquida le spese del giudizio di primo grado nella maggior somma di € 1.863,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e condanna l' a rifondere all'appellante la differenza rispetto all'importo CP_1
liquidato dal Tribunale e a rimborsarle il contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
250,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e a rimborsarle il contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 19 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2534/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1
con l'Avv. J. Arcangeli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Sordillo, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3734/2023, pubblicata in data 12 aprile 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
, premesso che con decreto di omologa del 20 luglio 2022 il Tribunale di Roma aveva
[...]
riconosciuto in favore del dante causa le condizioni sanitarie ex art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 26 gennaio 2021 e fino al decesso del 12 febbraio 2022, chiedeva di accertare il diritto del de cuius all'indennità di accompagnamento con la decorrenza di legge e di condannare l' , ingiustificatamente inadempiente, a pagare i ratei della provvidenza maturati a CP_1
tal titolo.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale dichiarava cessata la materia CP_1 del contendere, in quanto l' aveva pagato la provvidenza assistenziale, seppur in ritardo. CP_2
Il Tribunale condannava altresì l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquidava in € CP_1
1.200,00, oltre 15% spese generali, IVA e C.P.A, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. In data 11 ottobre 2023 depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. Parte_1
434 cpc e chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate nel maggior importo di € 1.863,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con l'aumento per gli atti telematici e con il rimborso del contributo unificato, con conseguente condanna dell' a CP_1
rifonderle la differenza rispetto a quanto già attribuito. A sostegno, lamentava segnatamente la violazione del D.M. n. 55/2014 e s.m., per avere il Tribunale liquidato gli oneri di lite al di sotto dei valori minimi, viepiù senza adeguata motivazione.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. La causa è stata decisa come in dispositivo all'udienza del 19 marzo 2025.
6. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
7. Invero, il D.M. n. 55/2014 e s.m. (ivi compreso il D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata), all'art. 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere
2 aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento.”.
8. Con l'ordinanza n. 11788/ 2023 la Suprema Corte ha chiarito in tema quanto segue:
- l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il Giudice dovesse tener conto dei “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al
100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l'esercizio del potere discrezionale del Giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto il limite dell'art. 2233, comma 2 cc per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione, in quanto tale norma preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 29 settembre 2022, n. 28325; Cass. 5 maggio
2022, n. 14198; Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 1° giugno
2020, n. 10343; Cass. 15/12/2017, n. 30286);
- in seguito alla modifica operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018, l'art. 4, comma 1 dispone invece che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Le ordinanze Cass. 22 gennaio 2021 n. 1421, 13 aprile 2021 n. 9690 e 9691 già si sono pronunciate nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018;
- l'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo
1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della Giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la riformulazione dell'art. 4, comma 1 del D.M.
55/2014 operata dall'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. n. 37/2018 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018) permane a seguito del D.M. n. 147/2022.
3 Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9. Esaminando le doglianze dell'appellante in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va allora affermato che, secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. n. 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”, tenuto conto sia della natura della controversia, sia dell'ammontare del credito attribuito (infatti, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto l' aveva pagato alla € 6.791,42 per il titolo CP_1 Pt_1
controverso: v. il relativo documento nel fascicolo di primo grado dell' ). CP_1
10. Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, perché la decisione sulla controversia da parte del Tribunale non ha richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
11. Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.2001,01 a 26.000,00” sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00.
12. Va precisato che spetta all'appellante pure il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema
Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie.
13. Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione
è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014
s.m. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
14. Non spetta all'appellante neppure l'aumento di cui all'art. 4, co. 1 bis del D.M. n. 55/2014.
Invero, la norma stabilisce che il compenso, determinato secondo i parametri generali, va aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
4 ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
La Suprema Corte ha peraltro chiarito che la norma chiede al Giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli al riguardo un potere discrezionale (Cass. 15572/2022, n. 37692/2022).
Nondimeno, nel caso di specie la modalità di redazione del ricorso originario non consente la navigazione all'interno dell'atto, con conseguente radicale inapplicabilità al caso di specie della norma invocata.
15. Le spese del giudizio di primo grado vanno comunque riconosciute in favore dell'appellante nell'importo effettivo di € 1.863,00, quale oggetto di domanda (art. 112 cpc, v. conclusioni in appello).
16. Spetta infine all'appellante il rimborso del contributo unificato, che dagli atti risulta versato (v. annotazione sul fascicolo di ufficio del primo grado).
17. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
- le spese di lite del giudizio di primo grado vanno liquidate nel maggior importo di € 1.863,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e l'INPS e con il rimborso del contributo unificato;
- l' va condannato a rifondere all'appellante -anche- la differenza rispetto all'importo CP_1
liquidato dal Tribunale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
18. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito per spese di lite è pari alla differenza tra l'importo determinato nel grado come dovuto per oneri processuali del primo grado di giudizio e l'importo stabilito dal Tribunale);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis, e tenuto conto che si tratta di mero appello sulle spese di lite, di lineare definizione per numero ed entità delle questioni trattate);
- senza la maggiorazione per l'atto telematico, perché il ricorso introduttivo del grado non consente la ricerca testuale e la navigabilità all'interno dell'atto;
5 - con il rimborso del contributo unificato, versato dall'appellante (v. annotazione sul fascicolo di ufficio del secondo grado).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Liquida le spese del giudizio di primo grado nella maggior somma di € 1.863,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e condanna l' a rifondere all'appellante la differenza rispetto all'importo CP_1
liquidato dal Tribunale e a rimborsarle il contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
250,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e a rimborsarle il contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 19 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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