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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/08/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 511 del Ruolo Generale degli Affari civili vo-
lontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], con Parte_1
l'Avv. VALERIA INZERILLO;
E
, nato a [...], in data [...], con Controparte_1
l'Avv. GIUSEPPE BARRACO;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione ef-
fetti civili).
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 511/2024
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da verbale di com-
parizione delle parti del 9/7/2025, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in Trapani, in data 14/04/2007 (atto n. 18, parte 2, serie A dell'anno 2007), hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc.
Va, però, rappresentato che, con le note di trattazione scritta in sosti-
tuzione dell'udienza di comparizione, ha chiesto Controparte_1
l'omologazione della separazione personale alle condizioni indicate in ri-
corso; mentre ha chiesto il rinvio della trattazione della Parte_1
causa, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una riconci-
liazione tra i coniugi, precisando che, in mancanza di rinvio, il consenso alla separazione dalla stessa prestato in sede di ricorso doveva ritenersi revocato.
Concesso il chiesto differimento, con note di trattazione scritta deposi-
tate, rispettivamente, in data 6/11/2024 e 12/11, ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni fissate in ricorso;
mentre ha chiesto il rinvio della cau- Controparte_1
sa, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una riconcilia-
zione tra i coniugi, precisando che, in mancanza di rinvio, il consenso alla
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 511/2024
separazione dallo stesso prestato doveva ritenersi revocato.
All'udienza del 9/7/2025, le parti precisavano le conclusioni, anche in ordine alla procedibilità del ricorso congiunto.
Ciò posto, Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere di-
chiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni con-
cordate, in ragione delle opposte domande avanzate all'udienza del
9/7/2025, del tutto diverse da quelle formulate nel ricorso consensuale.
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,
l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione avanti al Giu-
dice delegato, confermino la volontà che la separazione venga omologata alle condizioni concordate. Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie,
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 23/07/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 511 del Ruolo Generale degli Affari civili vo-
lontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], con Parte_1
l'Avv. VALERIA INZERILLO;
E
, nato a [...], in data [...], con Controparte_1
l'Avv. GIUSEPPE BARRACO;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione ef-
fetti civili).
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 511/2024
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da verbale di com-
parizione delle parti del 9/7/2025, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in Trapani, in data 14/04/2007 (atto n. 18, parte 2, serie A dell'anno 2007), hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc.
Va, però, rappresentato che, con le note di trattazione scritta in sosti-
tuzione dell'udienza di comparizione, ha chiesto Controparte_1
l'omologazione della separazione personale alle condizioni indicate in ri-
corso; mentre ha chiesto il rinvio della trattazione della Parte_1
causa, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una riconci-
liazione tra i coniugi, precisando che, in mancanza di rinvio, il consenso alla separazione dalla stessa prestato in sede di ricorso doveva ritenersi revocato.
Concesso il chiesto differimento, con note di trattazione scritta deposi-
tate, rispettivamente, in data 6/11/2024 e 12/11, ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni fissate in ricorso;
mentre ha chiesto il rinvio della cau- Controparte_1
sa, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una riconcilia-
zione tra i coniugi, precisando che, in mancanza di rinvio, il consenso alla
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 511/2024
separazione dallo stesso prestato doveva ritenersi revocato.
All'udienza del 9/7/2025, le parti precisavano le conclusioni, anche in ordine alla procedibilità del ricorso congiunto.
Ciò posto, Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere di-
chiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni con-
cordate, in ragione delle opposte domande avanzate all'udienza del
9/7/2025, del tutto diverse da quelle formulate nel ricorso consensuale.
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,
l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione avanti al Giu-
dice delegato, confermino la volontà che la separazione venga omologata alle condizioni concordate. Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie,
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 23/07/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile